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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4808/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 4808/2025 del Ruolo Generale promossa da nato a [...] l'[...] e residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Emanuele Magnani, e Barbara Branchesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Magnani Emanuele in Rimini (RN), Via Macanno n. 32, ricorrente contro nata a [...], il [...], residente a [...] Ca' Del Sole n. 3 e
, nata a [...] il [...], residente in [...], Cod. Fisc. CP_2
, rappresentate e difese ai fini del presente procedimento dall'Avv. Maria C.F._1 Cristina Avallone, C.F. del foro di Bologna ed elettivamente domiciliate C.F._2 presso lo studio stessa in Bologna (BO), via Altabella n.3, resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da note telematicamente depositate contenenti le conclusioni congiunte;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano pagina 1 di 3 comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 08/05/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 ha chiesto, a parziale modifica di accordo n. Parte_1
19/2021 di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 22/01/2021 autorizzato dal P.M in data 25/01/2021.
Chiedeva, data la raggiunta indipendenza economica della figlia, che ai tempi della sottoscrizione dell'accordo di cui sopra era ancora minorenne ed economicamente non autosufficiente.
In data 09/10/2025 e la Sig.ra si costituivano in giudizio, chiedendo CP_2 Controparte_1 venissero rigettate le richieste di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza dell'11/11/2025 venivano state sentite le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo e ne chiedevano la ratifica.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra le parti sia meritevole di accoglimento, in considerazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia maggiorenne.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita n. 19/2021 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 22/01/2021 autorizzato dal P.M in data 25/01/2021, così provvede:
1) revoca l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia precedentemente CP_2 posto a carico del Sig. con decorrenza dal 08/04/2025, data di deposito del Parte_1 ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 4808/2025 del Ruolo Generale promossa da nato a [...] l'[...] e residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Emanuele Magnani, e Barbara Branchesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Magnani Emanuele in Rimini (RN), Via Macanno n. 32, ricorrente contro nata a [...], il [...], residente a [...] Ca' Del Sole n. 3 e
, nata a [...] il [...], residente in [...], Cod. Fisc. CP_2
, rappresentate e difese ai fini del presente procedimento dall'Avv. Maria C.F._1 Cristina Avallone, C.F. del foro di Bologna ed elettivamente domiciliate C.F._2 presso lo studio stessa in Bologna (BO), via Altabella n.3, resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da note telematicamente depositate contenenti le conclusioni congiunte;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano pagina 1 di 3 comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 08/05/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 ha chiesto, a parziale modifica di accordo n. Parte_1
19/2021 di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 22/01/2021 autorizzato dal P.M in data 25/01/2021.
Chiedeva, data la raggiunta indipendenza economica della figlia, che ai tempi della sottoscrizione dell'accordo di cui sopra era ancora minorenne ed economicamente non autosufficiente.
In data 09/10/2025 e la Sig.ra si costituivano in giudizio, chiedendo CP_2 Controparte_1 venissero rigettate le richieste di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza dell'11/11/2025 venivano state sentite le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo e ne chiedevano la ratifica.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra le parti sia meritevole di accoglimento, in considerazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia maggiorenne.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita n. 19/2021 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 22/01/2021 autorizzato dal P.M in data 25/01/2021, così provvede:
1) revoca l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia precedentemente CP_2 posto a carico del Sig. con decorrenza dal 08/04/2025, data di deposito del Parte_1 ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla pagina 2 di 3 pagina 3 di 3