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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 695/2024 (riunito 883/2024)
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 695/2024 – a cui è riunito il fascicolo R.G. n. 883/2024
- del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata e depositata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/03/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
29/03/2024 – non notificata – oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288
c.p.c. in data 24/07/2024,
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Salerno (SA), al Corso Garibaldi nr. 206, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aiello ed elettivamente domiciliato CP_1 in Salerno (SA), alla Piazza San Gaetano nr. 47, presso studio difensore,
- appellato –
E
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato Controparte_2 in Vietri sul Mare (SA), alla Via G. Mazzini nr. 90, presso studio difensore.
- altra parte appellata in adesione -
1 ********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno -
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2424/2019 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 13/06/2024 per l'appellato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 17/06/2024,
[...]
proponeva gravame avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno, Pt_1 pronunciata e depositata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del
28/03/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/03/2024 – non notificata
– oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 24/07/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Accoglie l'opposizione spiegata da CP_1
e, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione revoca il decreto ingiuntivo n. 2424/19 reso il
22.8.19 dal Tribunale di Salerno, limitatamente all'importo di € 15.050,00; 2) Condanna l'opposto, al pagamento, nei confronti della parte opposta, della somma di euro 4.226,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA;
3) Separata la domanda avente ad oggetto le pretese che rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 14 (compensi professionali), con conseguente formazione di autonomo fascicolo e relativa iscrizione a ruolo a cura di parte opponente”.
Con successivo atto di citazione in appello ex art. 288, comma 4, c.p.c. notificato a mezzo pec in data 06/08/2024 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e per l'altra parte appellata in adesione quale procuratore di sé medesimo, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 06/08/2024, proponeva Parte_1 gravame avverso l'ordinanza di accoglimento n. cronol. 3473/2024 del 24/07/2024 di correzione di errore materiale della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/03/2024 – non notificata – oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data
24/07/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “Dispone procedersi alla correzione di errore materiale della sentenza n. 1716/2024 del 28.03.2024 di cui al n. R.G. 9895/2019, emessa dal Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, nel senso che nel
P.Q.M.
e, segnatamente, a pagina 10,
pag. 2/8 laddove è scritto “Condanna l'opposto, al pagamento, nei confronti della parte opponente, della somma di euro
4.226,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA”, deve leggersi
“Condanna l'opposto, al pagamento, nei confronti della parte opponente, della somma di euro 4.226,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA” e deve aggiungersi “con attribuzione al costituito procuratore antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno in data 09/10/2019 e iscritto a ruolo in data 16/10/2019, R.G. n. 9895/2019, proponeva opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo n. 2424/2019 emesso dal Tribunale di Salerno, su ricorso proposto da
[...]
, R.G. 7708/2019, in data 01/08/2019, depositato telematicamente in data Pt_1
22/08/2019 e notificato in data 28/08/2019, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € 15.850,00 oltre interessi e spese di procedura CP_1 quantificate in € 145,50 e € 540,00 per onorari di difesa.
Nel procedimento monitorio il ricorrente esponeva che la somma ingiunta derivava da somme di denaro che sarebbero state anticipate da al Condominio Palazzo Parte_1
Barone che aveva notificato in data 25/01/2017 atto di pignoramento immobiliare per crediti condominiali per un importo complessivo di € 50.621,95 gravanti sull'appartamento caduto in successione e indiviso a seguito della morte di e;
riferiva Persona_1 Persona_2 ancora che in data 06/04/2017 notificava, anche su mandato di Parte_1 CP_1
, istanza di conversione di pignoramento immobiliare ex art. 495 c.p.c. unitamente al
[...] deposito a mezzo di versamento postale intestato alla procedura dell'importo di € 5.000,00 - quale somma anticipata dal ricorrente.
Il G.E. con provvedimento del 25/07/2017 autorizzava la conversione del pignoramento e disponeva il pagamento di nn. 36 rate da € 1.200,00 ciascuna, a cui seguiva la corresponsione
– da parte del ricorrente - dell'acconto provvisorio di € 29.000,00, oltre Parte_1
l'ulteriore importo di € 1.100,00 in favore sempre del Condominio Palazzo Barone a titolo di oneri condominiali non onorati;
pertanto, il ricorrente precisava di essere creditore nei confronti del resistente a titolo di compenso professionale per la difesa attuata nella procedura di esecuzione immobiliare e che la di lui quota di eredità era pari a 2/6 così come pag. 3/8 risultante dalla dichiarazione di successione e dal testamento pubblicato, per un credito totale di € 14.500,00 pro quota, a nulla essendo valse le continue sollecitazioni.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva: 1) in via pregiudiziale e preliminare, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del ricorso introduttivo per conflitto di interessi per essere difensore di fiducia di in altri Parte_1 CP_1 giudizi;
contestualmente e nel merito, spiegava domanda riconvenzionale asserendo di vantare un credito nei confronti dell'opposto, per versamenti da lui eseguiti con riferimento a beni in comproprietà indivisa, pari complessivamente ad € 16.585,08, da porsi in compensazione, sulla base di accordi intervenuti inter partes. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 02/01/2020, si costituiva in giudizio , quale parte convenuta, che in via preliminare contestava la ricostruzione Parte_1 storica dei fatti ed eccepiva l'inammissibilità e/o la tardività dell'opposizione, nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con successiva memoria difensiva depositata telematicamente in data 11/04/2023, si costituiva in giudizio il nuovo difensore per l'opponente che faceva proprie CP_1 tutte le precedenti difese e ne chiedeva l'integrale accoglimento. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale di , il giudizio CP_1 perveniva all'udienza del 28/03/2024 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Con sentenza n. 1716/2024 pronunciata e depositata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/03/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
29/03/2024 – non notificata, il Tribunale di Salerno in via preliminare rigettava l'eccezione di prescrizione del convenuto stante la di lui costituzione tardiva in giudizio, Parte_1 accoglieva nel merito la domanda riconvenzionale di compensazione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 15.050,00 in quanto la domanda avente ad oggetto i compensi professionali ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 era stata separata dal giudizio di opposizione con ordinanza del G.I. del 28/03/2024 e condannava al pagamento delle spese di lite quantificate in € 4.226,50. Con successiva istanza del 17/04/2024, il procuratore dell'opponente, avv. Salvatore Aiello, chiedeva disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza de qua richiedendo l'attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore pag. 4/8 di sé quale avvocato antistatario, richiesta a cui si opponevano sia l'opposto, , Parte_1 sia il precedente difensore dell'opponente poi revocato, avv. , che Controparte_2 costituendosi formalmente nel giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c. chiedeva disporsi l'attribuzione in suo favore;
con ordinanza del 24/07/2024, il Tribunale di Salerno accoglieva l'istanza di attribuzione avanzata dal procuratore dell'opponente. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , censurava l'impugnata sentenza sulla Parte_1 base dei seguenti motivi: “A) Violazione dell'art. 2967 c.c.; B) Violazione dell'art. 115 c.p.c.; C)
Violazione degli artt. 1242 e 1243 c.c.; D) Violazione ex art. 1108 c.c.; E) Errata quantificazione delle quote di proprietà – Violazione ex art. 1101 c.c. e ss.; F) Violazione ex art. 92 c.p.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.1716/24 emessa dal Tribunale di Salerno,
III sez. civ., G.U. dr.ssa Francesca Sicilia, nell'ambito del giudizio n. R.G. 9895/24, depositata in cancelleria in data 28/03/24, confermare, in via definitiva, il decreto ingiuntivo opposto n. 2424/19 reso il 22/08/19 dal Tribunale di Salerno R.G. 7708/19 per i motivi meglio indicati sub A), B) e C). In via subordinata, ridurre il supposto credito portato in compensazione per le ragioni sopra indicate sub C), D),
E) e F) e G). Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data
06/11/2024, si costituiva in giudizio , quale parte appellata, che nel merito CP_1 chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Con la proposizione di successivo gravame ex art. 288, comma 4, c.p.c.,
R.G. 883/2024, l'odierno appellante, , censurava l'impugnata ordinanza di Parte_1 accoglimento di correzione di errore materiale sulla base di un unico motivo: “Violazione ex art. 92 c.p.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata ordinanza di accoglimento di correzione di errore materiale, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza e con essa la sentenza n.1716/24 emessa dal
Tribunale di Salerno, III sez. civ., G.U. dr.ssa Francesca Sicilia, nell'ambito del giudizio n. R.G. 9895/24, depositata in cancelleria in data 28/03/24, rideterminare il compenso professionale attribuito in favore dell'avv. Aiello Salvatore in proporzionate alle attività effettivamente svolte e non per l'intero giudizio. Con vittoria di spese”. Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e difesa in pag. 5/8 adesione all'appello principale depositata telematicamente in data 21/10/2024, si costituiva in giudizio il precedente difensore dell'opponente poi revocato, avv. , Controparte_2 che nel merito aderiva all'appello principale e chiedeva disporsi la distrazione del compenso professionale in suo favore per l'attività svolta nel giudizio di prime cure;
con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 11/12/2024, si costituivano in giudizio e l'avv. Salvatore Aiello che in via preliminare si CP_1 opponevano all'istanza di riunione con il procedimento R.G. n. 695/2024, nel merito chiedevano il rigetto delle domande dell'appellante e dell'appellante in adesione, con conferma dell'ordinanza impugnata e vittoria delle spese. Con ordinanza del 07/01/2025, il
Collegio disponeva la riunione del procedimento R.G. 883/2024 al giudizio R.G. 695/2024
e rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria;
il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 14/05/2026 – poi anticipata all'udienza del 12/06/2025 - per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 12/06/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto superata la questione della inammissibilità in relazione alla esposizione dei motivi di appello, che appaiono sufficientemente articolati e pertanto idonei a rendere l'impugnazione comprensibile, pur se non specificati in maniera compiuta. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.2424/2019 per euro 15.870,00 Parte_1 in danno del , somma in parte riferita ad anticipo per la gestione dei beni in CP_1 comunione ereditaria, ed in parte per l'attività difensiva svolta dall'appellante in favore del fratello . Detta ultima domanda è stata separata, nel corso del giudizio di primo CP_1 grado. Detta somma è stata contestata da a mezzo di opposizione a decreto Parte_2 ingiuntivo, sul presupposto della sussistenza di un controcredito da portare in compensazione per spese riferite sempre alla comunione ereditaria, ed alla gestione delle proprietà in Roccaraso e Pontecagnano, oltre Palazzo Barone in Salerno. In giudice di primo pag. 6/8 grado ha ritenuto provato il credito portato dal decreto ingiuntivo per la parte relativa alle spese in favore della eredità, e pur tuttavia, ha affermato l'esistenza dei presupposti di diritto e di fatto per ritenere ricorrente una ipotesi di compensazione con i crediti vantati dal CP_1
. Con il primo motivo di appello si contesta la circostanza che il giudice di primo grado
[...] non abbia valorizzato la difesa dell'opposto che ha sempre affermato che crediti vantati sarebbero stati adempiuti con i proventi del compendio ereditario, non avendo l'opponente un lavoro. Detto motivo in realtà non supera l'onere primario dell'opposto che attiene alla necessità della piena prova della fonte del credito, anche in relazione alla attualità dello stesso.
Invero, con la sentenza n. 5465/2022 della Corte di Cassazione viene chiarito che in caso di recupero di spese di manutenzione o gestione del bene ereditario, deve essere provato di aver sostenuto le spese, presentando la documentazione relativa( fatture, preventivi) e richiedendo il rimborso in sede di divisione, secondo quanto previsto dall'art. 1110 c.c., riconoscendo all'erede la figura del mandatario o utile gestore degli altri coeredi, con diritto a rimborso, previo verifica della necessità delle spese e della indifferenza degli altri eredi alla cura del patrimonio comune. Orbene, nel caso in esame, sia per l'opposto che sostiene di aver anticipato somme per l'eredità, come documentate, e pure riconosciute dal primo giudice, sia per l'opponente che a sua volta ha documentato spese per i beni comuni, la prova non può dirsi completa, in relazione alla necessità della spesa, alla trascuranza degli altri coeredi, ed alla provenienza dei soldi impiegati per il pagamento. Inoltre, il tutto si svolge al di fuori della sua sede propria, ovvero l'azione di divisione ereditaria. Ciò che appare chiaro nel caso in esame è che entrambi le parti hanno compiuto atti di gestione del patrimonio ereditato, sostenendo spese in una condizione di reciprocità così giustificandosi la compensazione operata dal primo giudice, ritenendo provato l'esistenza del credito opposto in compensazione, se pur non immediatamente determinabile nel suo preciso ammontare, ma di facile liquidazione. Inoltre, va osservato che l'eccezione di prescrizione del controcredito
è stata ritenuta tardiva, in relazione alla costituzione dell'opposto e tale punto della sentenza non ha formato oggetto di appello specifico. Pertanto, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di appello e a parziale modifica della motivazione di primo grado, va riformato il capo di condanna per le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, restando assorbiti i motivi di appello relativi alla distrazione delle spese di lite.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , nonché nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata e depositata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/03/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/03/2024 – non notificata – nonché avverso l'ordinanza di accoglimento n. cronol. 3473/2024 del 24/07/2024 di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
1716/2024 del Tribunale di Salerno in relazione al capo 2) compensa le spese di lite tra le parti, confermata per il resto la sentenza di primo grado;
2. compensa le spese del presente grado di giudizio.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 5/09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 695/2024 (riunito 883/2024)
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 695/2024 – a cui è riunito il fascicolo R.G. n. 883/2024
- del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata e depositata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/03/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
29/03/2024 – non notificata – oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288
c.p.c. in data 24/07/2024,
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Salerno (SA), al Corso Garibaldi nr. 206, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aiello ed elettivamente domiciliato CP_1 in Salerno (SA), alla Piazza San Gaetano nr. 47, presso studio difensore,
- appellato –
E
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato Controparte_2 in Vietri sul Mare (SA), alla Via G. Mazzini nr. 90, presso studio difensore.
- altra parte appellata in adesione -
1 ********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno -
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2424/2019 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 13/06/2024 per l'appellato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 17/06/2024,
[...]
proponeva gravame avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno, Pt_1 pronunciata e depositata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del
28/03/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/03/2024 – non notificata
– oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 24/07/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Accoglie l'opposizione spiegata da CP_1
e, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione revoca il decreto ingiuntivo n. 2424/19 reso il
22.8.19 dal Tribunale di Salerno, limitatamente all'importo di € 15.050,00; 2) Condanna l'opposto, al pagamento, nei confronti della parte opposta, della somma di euro 4.226,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA;
3) Separata la domanda avente ad oggetto le pretese che rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 14 (compensi professionali), con conseguente formazione di autonomo fascicolo e relativa iscrizione a ruolo a cura di parte opponente”.
Con successivo atto di citazione in appello ex art. 288, comma 4, c.p.c. notificato a mezzo pec in data 06/08/2024 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e per l'altra parte appellata in adesione quale procuratore di sé medesimo, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 06/08/2024, proponeva Parte_1 gravame avverso l'ordinanza di accoglimento n. cronol. 3473/2024 del 24/07/2024 di correzione di errore materiale della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/03/2024 – non notificata – oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data
24/07/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “Dispone procedersi alla correzione di errore materiale della sentenza n. 1716/2024 del 28.03.2024 di cui al n. R.G. 9895/2019, emessa dal Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, nel senso che nel
P.Q.M.
e, segnatamente, a pagina 10,
pag. 2/8 laddove è scritto “Condanna l'opposto, al pagamento, nei confronti della parte opponente, della somma di euro
4.226,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA”, deve leggersi
“Condanna l'opposto, al pagamento, nei confronti della parte opponente, della somma di euro 4.226,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA” e deve aggiungersi “con attribuzione al costituito procuratore antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno in data 09/10/2019 e iscritto a ruolo in data 16/10/2019, R.G. n. 9895/2019, proponeva opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo n. 2424/2019 emesso dal Tribunale di Salerno, su ricorso proposto da
[...]
, R.G. 7708/2019, in data 01/08/2019, depositato telematicamente in data Pt_1
22/08/2019 e notificato in data 28/08/2019, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € 15.850,00 oltre interessi e spese di procedura CP_1 quantificate in € 145,50 e € 540,00 per onorari di difesa.
Nel procedimento monitorio il ricorrente esponeva che la somma ingiunta derivava da somme di denaro che sarebbero state anticipate da al Condominio Palazzo Parte_1
Barone che aveva notificato in data 25/01/2017 atto di pignoramento immobiliare per crediti condominiali per un importo complessivo di € 50.621,95 gravanti sull'appartamento caduto in successione e indiviso a seguito della morte di e;
riferiva Persona_1 Persona_2 ancora che in data 06/04/2017 notificava, anche su mandato di Parte_1 CP_1
, istanza di conversione di pignoramento immobiliare ex art. 495 c.p.c. unitamente al
[...] deposito a mezzo di versamento postale intestato alla procedura dell'importo di € 5.000,00 - quale somma anticipata dal ricorrente.
Il G.E. con provvedimento del 25/07/2017 autorizzava la conversione del pignoramento e disponeva il pagamento di nn. 36 rate da € 1.200,00 ciascuna, a cui seguiva la corresponsione
– da parte del ricorrente - dell'acconto provvisorio di € 29.000,00, oltre Parte_1
l'ulteriore importo di € 1.100,00 in favore sempre del Condominio Palazzo Barone a titolo di oneri condominiali non onorati;
pertanto, il ricorrente precisava di essere creditore nei confronti del resistente a titolo di compenso professionale per la difesa attuata nella procedura di esecuzione immobiliare e che la di lui quota di eredità era pari a 2/6 così come pag. 3/8 risultante dalla dichiarazione di successione e dal testamento pubblicato, per un credito totale di € 14.500,00 pro quota, a nulla essendo valse le continue sollecitazioni.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva: 1) in via pregiudiziale e preliminare, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del ricorso introduttivo per conflitto di interessi per essere difensore di fiducia di in altri Parte_1 CP_1 giudizi;
contestualmente e nel merito, spiegava domanda riconvenzionale asserendo di vantare un credito nei confronti dell'opposto, per versamenti da lui eseguiti con riferimento a beni in comproprietà indivisa, pari complessivamente ad € 16.585,08, da porsi in compensazione, sulla base di accordi intervenuti inter partes. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 02/01/2020, si costituiva in giudizio , quale parte convenuta, che in via preliminare contestava la ricostruzione Parte_1 storica dei fatti ed eccepiva l'inammissibilità e/o la tardività dell'opposizione, nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con successiva memoria difensiva depositata telematicamente in data 11/04/2023, si costituiva in giudizio il nuovo difensore per l'opponente che faceva proprie CP_1 tutte le precedenti difese e ne chiedeva l'integrale accoglimento. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale di , il giudizio CP_1 perveniva all'udienza del 28/03/2024 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Con sentenza n. 1716/2024 pronunciata e depositata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/03/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
29/03/2024 – non notificata, il Tribunale di Salerno in via preliminare rigettava l'eccezione di prescrizione del convenuto stante la di lui costituzione tardiva in giudizio, Parte_1 accoglieva nel merito la domanda riconvenzionale di compensazione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 15.050,00 in quanto la domanda avente ad oggetto i compensi professionali ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 era stata separata dal giudizio di opposizione con ordinanza del G.I. del 28/03/2024 e condannava al pagamento delle spese di lite quantificate in € 4.226,50. Con successiva istanza del 17/04/2024, il procuratore dell'opponente, avv. Salvatore Aiello, chiedeva disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza de qua richiedendo l'attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore pag. 4/8 di sé quale avvocato antistatario, richiesta a cui si opponevano sia l'opposto, , Parte_1 sia il precedente difensore dell'opponente poi revocato, avv. , che Controparte_2 costituendosi formalmente nel giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c. chiedeva disporsi l'attribuzione in suo favore;
con ordinanza del 24/07/2024, il Tribunale di Salerno accoglieva l'istanza di attribuzione avanzata dal procuratore dell'opponente. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , censurava l'impugnata sentenza sulla Parte_1 base dei seguenti motivi: “A) Violazione dell'art. 2967 c.c.; B) Violazione dell'art. 115 c.p.c.; C)
Violazione degli artt. 1242 e 1243 c.c.; D) Violazione ex art. 1108 c.c.; E) Errata quantificazione delle quote di proprietà – Violazione ex art. 1101 c.c. e ss.; F) Violazione ex art. 92 c.p.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.1716/24 emessa dal Tribunale di Salerno,
III sez. civ., G.U. dr.ssa Francesca Sicilia, nell'ambito del giudizio n. R.G. 9895/24, depositata in cancelleria in data 28/03/24, confermare, in via definitiva, il decreto ingiuntivo opposto n. 2424/19 reso il 22/08/19 dal Tribunale di Salerno R.G. 7708/19 per i motivi meglio indicati sub A), B) e C). In via subordinata, ridurre il supposto credito portato in compensazione per le ragioni sopra indicate sub C), D),
E) e F) e G). Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data
06/11/2024, si costituiva in giudizio , quale parte appellata, che nel merito CP_1 chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Con la proposizione di successivo gravame ex art. 288, comma 4, c.p.c.,
R.G. 883/2024, l'odierno appellante, , censurava l'impugnata ordinanza di Parte_1 accoglimento di correzione di errore materiale sulla base di un unico motivo: “Violazione ex art. 92 c.p.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata ordinanza di accoglimento di correzione di errore materiale, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza e con essa la sentenza n.1716/24 emessa dal
Tribunale di Salerno, III sez. civ., G.U. dr.ssa Francesca Sicilia, nell'ambito del giudizio n. R.G. 9895/24, depositata in cancelleria in data 28/03/24, rideterminare il compenso professionale attribuito in favore dell'avv. Aiello Salvatore in proporzionate alle attività effettivamente svolte e non per l'intero giudizio. Con vittoria di spese”. Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e difesa in pag. 5/8 adesione all'appello principale depositata telematicamente in data 21/10/2024, si costituiva in giudizio il precedente difensore dell'opponente poi revocato, avv. , Controparte_2 che nel merito aderiva all'appello principale e chiedeva disporsi la distrazione del compenso professionale in suo favore per l'attività svolta nel giudizio di prime cure;
con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 11/12/2024, si costituivano in giudizio e l'avv. Salvatore Aiello che in via preliminare si CP_1 opponevano all'istanza di riunione con il procedimento R.G. n. 695/2024, nel merito chiedevano il rigetto delle domande dell'appellante e dell'appellante in adesione, con conferma dell'ordinanza impugnata e vittoria delle spese. Con ordinanza del 07/01/2025, il
Collegio disponeva la riunione del procedimento R.G. 883/2024 al giudizio R.G. 695/2024
e rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria;
il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 14/05/2026 – poi anticipata all'udienza del 12/06/2025 - per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 12/06/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto superata la questione della inammissibilità in relazione alla esposizione dei motivi di appello, che appaiono sufficientemente articolati e pertanto idonei a rendere l'impugnazione comprensibile, pur se non specificati in maniera compiuta. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.2424/2019 per euro 15.870,00 Parte_1 in danno del , somma in parte riferita ad anticipo per la gestione dei beni in CP_1 comunione ereditaria, ed in parte per l'attività difensiva svolta dall'appellante in favore del fratello . Detta ultima domanda è stata separata, nel corso del giudizio di primo CP_1 grado. Detta somma è stata contestata da a mezzo di opposizione a decreto Parte_2 ingiuntivo, sul presupposto della sussistenza di un controcredito da portare in compensazione per spese riferite sempre alla comunione ereditaria, ed alla gestione delle proprietà in Roccaraso e Pontecagnano, oltre Palazzo Barone in Salerno. In giudice di primo pag. 6/8 grado ha ritenuto provato il credito portato dal decreto ingiuntivo per la parte relativa alle spese in favore della eredità, e pur tuttavia, ha affermato l'esistenza dei presupposti di diritto e di fatto per ritenere ricorrente una ipotesi di compensazione con i crediti vantati dal CP_1
. Con il primo motivo di appello si contesta la circostanza che il giudice di primo grado
[...] non abbia valorizzato la difesa dell'opposto che ha sempre affermato che crediti vantati sarebbero stati adempiuti con i proventi del compendio ereditario, non avendo l'opponente un lavoro. Detto motivo in realtà non supera l'onere primario dell'opposto che attiene alla necessità della piena prova della fonte del credito, anche in relazione alla attualità dello stesso.
Invero, con la sentenza n. 5465/2022 della Corte di Cassazione viene chiarito che in caso di recupero di spese di manutenzione o gestione del bene ereditario, deve essere provato di aver sostenuto le spese, presentando la documentazione relativa( fatture, preventivi) e richiedendo il rimborso in sede di divisione, secondo quanto previsto dall'art. 1110 c.c., riconoscendo all'erede la figura del mandatario o utile gestore degli altri coeredi, con diritto a rimborso, previo verifica della necessità delle spese e della indifferenza degli altri eredi alla cura del patrimonio comune. Orbene, nel caso in esame, sia per l'opposto che sostiene di aver anticipato somme per l'eredità, come documentate, e pure riconosciute dal primo giudice, sia per l'opponente che a sua volta ha documentato spese per i beni comuni, la prova non può dirsi completa, in relazione alla necessità della spesa, alla trascuranza degli altri coeredi, ed alla provenienza dei soldi impiegati per il pagamento. Inoltre, il tutto si svolge al di fuori della sua sede propria, ovvero l'azione di divisione ereditaria. Ciò che appare chiaro nel caso in esame è che entrambi le parti hanno compiuto atti di gestione del patrimonio ereditato, sostenendo spese in una condizione di reciprocità così giustificandosi la compensazione operata dal primo giudice, ritenendo provato l'esistenza del credito opposto in compensazione, se pur non immediatamente determinabile nel suo preciso ammontare, ma di facile liquidazione. Inoltre, va osservato che l'eccezione di prescrizione del controcredito
è stata ritenuta tardiva, in relazione alla costituzione dell'opposto e tale punto della sentenza non ha formato oggetto di appello specifico. Pertanto, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di appello e a parziale modifica della motivazione di primo grado, va riformato il capo di condanna per le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, restando assorbiti i motivi di appello relativi alla distrazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , nonché nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata e depositata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/03/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 29/03/2024 – non notificata – nonché avverso l'ordinanza di accoglimento n. cronol. 3473/2024 del 24/07/2024 di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Salerno, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.
1716/2024 del Tribunale di Salerno in relazione al capo 2) compensa le spese di lite tra le parti, confermata per il resto la sentenza di primo grado;
2. compensa le spese del presente grado di giudizio.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 5/09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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