Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 836/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 836/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Basilio Ferrante Parte_1 P.IVA_1
appellante
E
(C.F. ) – Avv. Tindara Nespola Controparte_1 C.F._1
appellata
Provvedimento appellato: sentenza del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello n.
161/2017
Conclusioni di parte appellante:
A) Preliminarmente ed in accoglimento dei motivi d'appello riformare la sentenza
n° 161/17, del Giudice di Pace di S. Agata Militello dott. Giovanni Piccolo, emessa al termine del giudizio civile portante portante il n° 196_2017 R.G., del
2 novembre 2017, depositata in data 9 novembre 2017, così come richiesto in parte motiva;
B) Conseguentemente e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare la validità e
l'efficacia del verbale di accertamento della polizia Municipale di , n° Parte_1
C/27 Cron 50_2017;
C) Per l'effetto condannare parte convenuta alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
anche alla luce di quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 18560_2022
1
“Precisa le conclusioni riportandosi a tutte le istanze, eccezioni e richieste formulate nel corso del giudizio, con accoglimento della propria domanda e rigetto di quella di controparte appellante, e con la conferma la sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha appellato la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Agata Parte_1 di Militello n. 161/2017, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso il verbale di sanzione amministrativa C/27, elevato a suo carico per violazione delle norme sulla circolazione stradale, dolendosi dell'insussistenza della ritenuta incertezza sulla data delle violazioni (02/02/2017) e dell'inapplicabilità dell'art. 4 D.L. 121/2002, argomenti posti dal primo giudice a fondamento dell'accoglimento delle opposizioni.
Quanto al primo punto, evidenziava come la data della violazione fosse correttamente indicata nel verbale, e nessuna discrasia potesse rinvenirsi rispetto alle indicazioni presenti sull'allegata fotografia, che riportavano la medesima data del
02/02/2017, ma con il formato AA/MM/GG, anziché non GG/MM/AA.
Quanto al secondo, deduceva l'errata applicazione della normativa concernente gli autovelox fissi, laddove invece i rilievi erano stati effettuati mediante apparecchiature mobili.
L'appellato si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e
348-ter c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, e ribadendo nel merito l'idoneità della documentazione fotografica ad ingenerare confusione in ordine alla data delle violazioni e l'applicabilità della normativa richiamata dal giudice di pace.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'appello è fondato, dovendosi al contempo rigettare l'eccezione di inammissibilità per le ragioni seguito esplicitate.
Quanto alla certezza della data, è evidente come l'utilizzo di un formato diverso da parte della fotocamera del rilevatore (autovelox) non costituisca assolutamente elemento di incertezza, risultando peraltro il dato immediatamente interpretabile alla luce dell'univoca indicazione offerta dal verbale.
2 Quanto alla legittimità della contestazione, il primo giudice ha errato nell'applicare il comma 1-bis lett. f) dell'art. 201 Cds, e dunque anche l'art. 4 D.L. 121/2002 da esso richiamato, trattandosi di fattispecie distinte e con disciplina differenziata.
Invero, il verbale in oggetto indica che l'accertamento è avvenuto mediante postazione temporanea presidiata. Trova pertanto applicazione la lett. e) del comma 1- bis dell'art. 201 CdS, secondo cui “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: … e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, laddove invece la lett. f) si applica agli autovelox fissi, sicché non opera il rinvio, contenuto in quest'ultima disposizione, all'art. 4 D.L.
121/2002, il quale “la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma
1-bis, cod. strada” (Cass. S.U. 3936/2012).
L'appello va dunque accolto, con il rigetto dell'originaria opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte appellante ed a carico dell'appellato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014:
- per il giudizio di primo grado, in € 60,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 60,00 per la fase di trattazione ed € 120,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 300,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- per il presente giudizio d'appello, in € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la la fase introduttiva, € 200,00 per la fase unitaria di trattazione ed € 200,00 per la fase unitaria decisoria, per un compenso totale di € 540,00, oltre € 183,00 per anticipazioni e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del
15%.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 836/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma delle sentenze del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello n. 161/2017, rigetta l'originaria opposizione;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellato, che liquida:
- per il giudizio di primo grado, in complessivi € 300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
- per il presente giudizio d'appello, in complessivi € 540,00 per compensi ed €
183,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 09/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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