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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/08/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da:
( difeso e rappresentato dall'avv.to PASCOLO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e dall'avv. CERAULO MICHAELA,
ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata dall'avv.to BIANCAREDDU CP_1 C.F._2
MARIA
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta e/o disattesa, Voglia il Tribunale
a) dare atto del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte delle figlie e Per_1
ND e stabilirsi che nulla è quindi dovuto a titolo di contributo di mantenimento della stessa
1 ovvero in subordine, per il caso in cui si ritenesse il loro reddito insufficiente a garantirne l'integrale mantenimento e fino al momento del raggiungimento della completa autosufficienza economica, porsi a carico del ricorrente nella misura del 70% e della resistente nella misura del 30%, le spese straordinarie che le stesse non documentassero di non poter in sostenere con il proprio reddito;
b) respingere perché infondata l'avversaria domanda di attribuzione di un assegno divorzile, difettando i presupposti di cui all'art. 5 L. n. 898/1970 per essere la resistente titolare di mezzi adeguati ovvero in condizioni di procurarseli;
c) respingere la domanda di assegnazione della casa familiare sita in Udine, viale Ledra n. 2, in comproprietà tra i coniugi, revocando se del caso la relativa statuizione, in quanto le figlie maggiorenni sono economicamente autosufficienti e risiedono ormai stabilmente e continuativamente in altre città, ove lavorano e/o studiano ed hanno il centro dei propri interessi, facendo solo occasionalmente ritorno alla casa familiare;
d) condannare la resistente alla rifusione delle spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: come in memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 e 3, ordinando inoltre ad di fornire informazioni circa la situazione lavorativa della dott. ssa Controparte_2 Persona_2
[...]
Conclusioni di parte resistente:
NEL MERITO: dato atto che con sentenza n. 379/2024 il Tribunale di Udine ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e , Parte_1 CP_1
- assegnare la casa familiare alla signora fino alla completa autosufficienza CP_1 economica delle figlie ed ND, tenendo conto che entrambe sono molto legate Per_1 all'immobile e lo frequentano assiduamente;
- atteso che le figlie e ND hanno Per_1 redditi da lavoro dipendente insufficienti al loro completo mantenimento, disporsi che il padre, che non sarà tenuto a versare più nulla per il loro mantenimento ordinario, si faccia totale carico delle spese straordinarie necessarie per le figlie compresi i canoni di locazione degli alloggi di Bologna per e Milano per ND;
Per_1
- porsi a carico del signor e in favore della signora a titolo Parte_1 CP_1 perequativo considerata la disparità di reddito tra le parti e compensativo per l'impegno casalingo e di accudimento delle figlie dalla stessa profuso sia durante la vita coniugale anche dopo la separazione, un assegno divorzile di € 800,00 mensili. L'assegno dovrà essere versato entro il
2 giorno 10 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli Indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2023.
- Spese, compensi, IVA, CNA di causa rifuse.
IN VIA SUBORDINATA:
Si ribadisce la disponibilità della signora alla liquidazione una tantum dell'assegno CP_1 di divorzio mediante cessione della quota di pertinenza del signor della casa familiare come Pt_1 da proposta conciliativa del Presidente del Tribunale all'udienza del 24.05.2023. Ferme per il resto le conclusioni nel merito relativamente alle figlie e ND. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 20.2.2023 e regolarmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio il 25.9.1994 con e che dalla loro unione CP_1 sono nate (il 12.7.1995) e ND (21.7.1998), ha chiesto la pronuncia di cessazione Per_1 degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del 9.7.2013, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente ha chiesto altresì che venisse accertata l'intervenuta autosufficienza economica della figlia , Per_1 proponendosi - in difetto - di versare un assegno di euro 300,00 a titolo di concorso nel relativo mantenimento;
per ND, invece, si è proposto di versare un assegno mensile di euro 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita , che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio ma ha CP_1 chiesto la previsione di un concorso maggiore del ricorrente nel mantenimento di ND pari ad euro 850,00 mensili oltre ad una diversa ripartizione delle spese straordinarie per entrambe le figlie
(70% a carico del padre e 30% a carico della madre). Ha chiesto, inoltre, la previsione in suo favore e a carico del sig. di un assegno divorzile, pari ad euro 1.200,00. Pt_1
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 4 l. 898/1970, ha fissato in euro 800,00 mensili il concorso paterno nel mantenimento di ND, ponendo a
3 carico dello stesso il 70% delle spese straordinarie riferite ad entrambe le figlie;
infine, ha riconosciuto un assegno di euro 800,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della moglie.
Rimessa la causa al giudice istruttore e depositate le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del
20.2.2024 la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, riservando al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Pronunciata, quindi, sentenza non definitiva n. 379/2024 sullo status, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
Falliti i tentativi di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza dare ingresso alle istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del 3.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
1- sull'assegno divorzile
La prima questione controversa attiene al diritto della moglie a vedersi riconoscere un assegno divorzile – diritto contestato dal marito e rivendicato dalla sig.ra nella misura di euro CP_1
800,00 mensili.
Giova ricordare, preliminarmente, quali sono i criteri interpretativi che devono guidare la decisione in punto di assegno divorzile: “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi
i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
4 conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
Pertanto, è devoluta al giudice di merito una complessa valutazione che dovrà conto di plurimi fattori:
- anzitutto, dovrà essere accertata la sussistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi;
- in secondo luogo, dovranno essere indagate le cause di tale squilibrio economico, per comprendere se la situazione di debolezza reddituale di un coniuge rispetto all'altro debba imputarsi al ménage familiare concordemente pattuito (anche tacitamente e fattualmente) tra i coniugi durante il matrimonio;
- andranno, altresì, considerati eventuali sacrifici delle rispettive potenzialità professionali e, quindi, economiche;
- ancora, si dovrà tenere in considerazione la durata del matrimonio e la sua complessiva evoluzione.
Ebbene, il Collegio ritiene che nella fattispecie sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della moglie, essendo evidente la sperequazione reddituale tra le rispettive posizioni reddituali e patrimoniali e dovendosi valorizzare nella vicenda al vaglio, come meglio si dirà infra, la cd. funzione compensativa dell'istituto.
Va, allora, premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 25.9.1994 e dalla unione sono nate due figlie, -il 12.7.1995- e ND -il 21.7.1998-. La coppia si è separata Per_1 consensualmente nel 2013.
Venendo, quindi, alla complessiva situazione reddituale e patrimoniale della moglie, va sottolineato che la stessa si è laureata in lettere nel 1992 e ha iniziato l'attività di insegnante in forma precaria - con supplenze e incarichi annuali meglio descritti nel decreto di ricostruzione della carriera agli atti
- circa 14 anni dopo la celebrazione del matrimonio, ossia a far data dall'8.2.2008 (insignificante il primo, peraltro isolato, incarico di supplenza per la durata di 20 giorni avvenuto dal 14.1.2002 al
9.2.2002). La moglie è stata, da ultimo stabilizzata ed immessa in ruolo alle dipendenze del a partire dal 1.9.2021, all'età di 56 anni. Controparte_3
Dalla ultima dichiarazione fiscale prodotta (v. 730/2024 e CU 2024), nel 2023 la resistente ha potuto contare su entrate complessive di euro 25.516,00 (oltre che di euro 13.800,00 a titolo di
5 assegno di mantenimento) che, detratta l'imposta netta di euro 4.218,00 e suddiviso il risultato per
12 mensilità, corrispondono ad una disponibilità netta mensile di circa 1.774,00 euro.
In buona sostanza, rispetto all'epoca della separazione, la sig.ra ha sostanzialmente CP_1 raddoppiato il proprio reddito.
La predetta è, ad onore del vero, anche amministratrice unica della società NEWCO2 s.r.l. fin dal
2017, come risulta dalla visura CCIAA, ma la circostanza non è dirimente avendo dichiarato,
l'unico quotista della società, di non avere mai deliberato compensi né emolumenti all'organo amministrativo.
La resistente è, inoltre, proprietaria del 50% della casa coniugale dove risiede. Non risulta infine, al di là della somma ricevuta dalla madre, titolare di un significativo patrimonio mobiliare e immobiliare.
Il sig. svolge, invece, la professione di ingegnere libero professionista. Pt_1
L'UNICO 2024 versato in atti attesta la percezione da parte dello stesso di un reddito complessivo, riferito all'anno 2023, di euro 92.564,00 che, detratta l'imposta netta di euro 17.993,00 (calcolata, a ben vedere tenendo conto anche dell'assegno versato alla coniuge che è deducibile) e i contributi versati per euro 12.908,00 (senza tenere conto dei contributi volontari) e suddiviso il risultato per 12 mensilità, è corrisposto ad una disponibilità media netta mensile di euro 5.150,00 euro.
Tale reddito non è variato di molto rispetto al triennio precedente (v., per tutti, Parte_2 attestante un reddito complessivo di euro 89.493,00, contributi per euro 15.947,00 e imposta netta di euro 14.491,00).
Oltre ad essere proprietario, assieme alla sig.ra del 50% della casa familiare, il sig. CP_1 Pt_1
è proprietario di un'abitazione in Campeglio di Faedis, ove si è trasferito in seguito alla separazione e dove attualmente risiede unitamente alla sua seconda moglie che, verosimilmente, come anche precisato dal Presidente nei provvedimenti provvisori, apporta al nucleo un proprio contributo economico.
Infine, il sig. è titolare/contitolare di una serie di rapporti finanziari, tra cui 11 conti correnti, Pt_1 due conti deposito titoli, prodotti finanziari e una cassetta di sicurezza, come emerge dall'esito della domanda all'Agenzia delle Entrate (doc. 17 resist.).
Sussiste, dunque, una evidente sperequazione reddituale.
6 In argomento, come accennato in esordio, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “… la differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale della coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alle quali il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto …” (così,
Cass., n. 7596/2022).
Più nello specifico, “l'assegno divorzile, oltre ad avere una eventuale componente assistenziale deve essere anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale …”(così, Cass. n.
7011/2025).
La moglie ha dedotto di aver dovuto, per anni, rinunciare ai propri progetti di studio e lavoro perché il marito sosteneva che non c'era bisogno che lei lavorasse e che era preferibile che restasse a casa ad occuparsi della famiglia;
di aver superato il test di ingresso al percorso abilitante per insegnanti e di aver dovuto interromperlo perché il marito – che non voleva che lavorasse – le avrebbe detto che se avesse deciso di lavorare fuori casa non le avrebbe dato alcun aiuto;
che conseguentemente la resistente si è trovata costretta a interrompere detto percorso;
di essersi sempre occupata in via esclusiva della cura delle figlie, anche e soprattutto per volontà del ricorrente che le diceva che non serviva che lei lavorasse, mentre egli era completamente concentrato nella sua professione ed era solito rimanere fuori casa tutti i giorni dal mattino alla sera, lasciando ogni aspetto della gestione della famiglia a carico della moglie, ciò anche nel periodo successivo alla separazione;
di aver potuto iniziare a dedicarsi al proprio progetto lavorativo con la crescita delle figlie, nel 2008, da principio con supplenze brevi e poi con incarichi da insegnante precaria a tempo determinato, ottenendo solamente nel 2021, all'età di cinquantasei anni, ha ottenuto l'immissione in ruolo.
Il marito ha eccepito che era stata la moglie a decidere di non inserirsi nel mondo della scuola;
che non sussisterebbe alcuna responsabilità in capo a lui per la mancata realizzazione delle aspirazioni
7 professionali della moglie;
che l'insegnamento non era comunque una attività lavorativa incompatibile con l'accudimento della prole;
che la resistente aveva frequentato negli anni
1995/1996 e 1996/1997 i corsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria;
che dal 2001 ad oggi la signora aveva svolto l'attività di insegnante continuativamente;
che negli anni CP_1
2005/2006 la resistente avrebbe svolto l'attività di agente di commercio;
che dal 2007 ad oggi CP_ avrebbe rivestito la carica di amministratore unico di .
La moglie ha contestato le difese del marito, rimarcando che le parti si sono unite in matrimonio il
25.9.1994 e che la primogenita è nata, poco più di nove mesi dopo il matrimonio, il 12.7.1995. Ha sottolineato di avere frequentato dal 1995 al 1997 (e la circostanza è documentata – v. doc. 18 resist.) due corsi universitari di perfezionamento per gli insegnanti con riconoscimento di crediti formativi, ma non certo di avere superamento il concorso per l'immissione in ruolo, in effetti avvenuta solo nel 2021).
Va, allora, ribadito, quanto all'attività di insegnamento in forma precaria, che il decreto di ricostruzione di carriera agli atti consente di valorizzare le annualità successive al 2008.
Per quel che riguarda, invece, l'attività di agente di commercio svolta dalla sig.ra negli CP_1 anni 2005/2006, trattasi di esperienza circoscritta temporalmente ad un solo anno (v. doc. 24 ric.) e, dunque, insignificante nel suo complesso (anzi, la relativa breve durata - così come l'incarico di supplenza isolato nel 2002 – può, al contrario, essere compatibile con un tentativo di affrancazione lavorativa cui la moglie ha poi desistito per privilegiare la famiglia).
Quanto, poi, alla carica amministrativa per la società come anzidetto, la resistente ha Parte_3 prodotto dichiarazione proveniente dal socio unico attestante la mancanza erogazione di compensi e/o emolumenti alla sig.ra (v. doc. 13 resist.). CP_1
Quanto, infine, alla prova testimoniale richiesta dalle parti al fine di comprovare (o negare) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie, essa
– oltre ad essere stata formulata con riferimento a capitoli di prova in massima parte generici ed implicanti giudizi e deduzioni, non esigibili dai testimoni, circa le intenzioni ed intime volontà dei coniugi sottostanti alle obiettive scelte di vita compiute nel corso della vita matrimoniale – appaiono in ogni caso superflue ai fini della decisione, dal momento che già in base alle allegazioni delle parti contenute negli atti introduttivi è possibile ricostruire la complessiva gestione del ménage familiare della coppia coniugale.
8 Al proposito, è evidente, ad avviso del Collegio, che, da un lato, la moglie nulla abbia provato od offerto di provare (come, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata) avuto riguardo a concrete e specifiche occasioni perdute;
nondimeno, è altrettanto indiscutibile
(specie se si considera che le figlie sono nate rispettivamente nel 1995 e nel 1998) il ruolo endofamiliare dalla stessa rivestito per ben 14 anni di matrimonio, dal 1994 sino al 2008, allorquando la sig.ra ha effettivamente iniziato a svolgere, in via continuativa e senza CP_1 grossa soluzione di continuità, incarichi di supplenza nelle scuole.
È, dunque, possibile ritenere che, per concorde decisione della coppia, la resistente non abbia iniziato a lavorare subito dopo la celebrazione del matrimonio atteso che nel periodo immediatamente successivo la coppia è stata allietata dalla nascita di due figlie. Ancora, è possibile ritenere - sempre valorizzando l'ordine cronologico degli eventi che la moglie abbia iniziato a lavorare, d'accordo con il marito, solo dopo che le figlie avevano raggiunto una certa autonomia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale ...” (Cass., sent. 24795 del 16/09/2024).
È, dunque, evidente che per ben 14 anni di matrimonio, nel corso dei quali non ha prestato attività lavorativa, è stata la moglie a dedicarsi prevalentemente alla crescita delle figlie (a prescindere dal fatto che potesse essere coadiuvata da colf e baby-sitter), consentendo al marito di potersi dedicare al lavoro e di incrementare il patrimonio, anche grazie a tale maggior contributo dell'ex moglie nella gestione familiare.
Il Collegio condivide, in sostanza, quanto affermato dal Presidente nel dettare i provvedimenti provvisori e urgenti, laddove si è affermato, con ragionamento presuntivo, che la sperequazione registrata nella coppia “… trova origine verosimilmente nelle scelte endofamiliari prese durante la convivenza che hanno visto la convenuta seguire più le figlie e la famiglia rispetto al lavoro con riflessi negativi anche sul futuro trattamento pensionistico, e il ricorrente invece occuparsi di implementare la propria attività professionale;
non risulta che la resistente, al di là della somma
9 ricevuta dalla madre, sia titolare di un significativo patrimonio mobiliare o immobiliare;
inoltre, tenuto conto dell'età e delle esperienze professionali non vi sono margini per accedere a professioni più remunerative;
risultano, quindi, allo stato tutti presenti i presupposti per riconoscere un assegno divorzile… ”.
Sulla possibilità di ricorrere al ragionamento presuntivo nel predicare la sussistenza della funzione compensativa dell'assegno divorzile si è, invero, costantemente espressa la Suprema Corte (cfr.,
Cass. n. 35434/2023; Cass., n. 7011/2025 secondo cui “La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che - in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia - giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie …”).
Inoltre, posto che è necessario effettuare una “… complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura…” (v. Cass. n. 30726/2024), come condivisibilmente evidenziato nell'ordinanza presidenziale, non possono non essere considerati nella fattispecie anche “i riflessi negativi anche sul futuro trattamento pensionistico …” della dedizione alla famiglia da parte della moglie per ben 14 anni di matrimonio.
A questo proposito, il Collegio ritiene essere inconsistente - specie se raffrontata con la complessiva posizione contributiva del resistente (che comprende anche una componente integrativa ampiamente documentata dalle risultanze delle dichiarazioni fiscali) - la somma di circa 28.000,00 euro netti che, stando al prospetto dalla stessa prodotto, la sig.ra percepirà a titolo di buonauscita CP_1 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (doc. 10 resist.). Del resto, il marito, a fronte della contestazione della moglie, non ha mai fornito prova della esistenza della polizza assicurativa ad accantonamento con beneficiaria la signora del valore di riscatto di quasi 40.000,00 euro. CP_1
Pertanto e in definitiva;
- considerata la apprezzabile durata del matrimonio, l'impegno lavorativo e domestico della sig.ra e il correlato indiretto arricchimento che, per le ragioni già illustrate, ne ha il tratto il CP_1 marito (professionalmente ed umanamente);
- valorizzata la disparita reddituale e gli indubbi riflessi di un tanto sul futuro trattamento pensionistico;
il Collegio fissa, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia, in complessivi euro
10 500,00 l'assegno divorzile che il marito dovrà versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese.
2- Sulle questioni economiche connesse alle figlie e ND. Per_1
Dalla unione tra le parti sono nate le figlie , il 12.7.1995 - oggi trentenne, e ND, il Per_1
21.7.1998 - oggi ventottenne.
La sig.ra nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto di porre a carico del ricorrente, atteso CP_1 che le figlie e ND hanno redditi da lavoro dipendente insufficienti al loro completo Per_1 mantenimento, tutte le spese straordinarie necessarie per le stesse, compresi i canoni di locazione degli alloggi di Bologna per e Milano per ND. Per_1
Tale domanda, contrastata dal sig. non può trovare accoglimento. Pt_1
Va detto che ND si è laureata al Dams a Roma e successivamente ha frequentato un Master
a Milano dove, per la relativa frequentazione, aveva preso in locazione una stanza. È, però, incontestato tra le parti (v. deduzioni contenute anche nelle rispettive comparse conclusionali) che nel corso del procedimento la stessa abbia sottoscritto un contratto di lavoro con retribuzione netta dapprima di circa 800,00 euro e poi di circa 1.400,00 euro mensili.
, invece, dopo la laurea a Bologna e, dopo avere lavorato per un periodo come dipendente Per_1 con contratto di apprendistato e retribuzione mensile di euro 1.250,00 circa (v. ricorso introduttivo, pag.2; circostanza non contestata dalla resistente), ha conseguito una borsa di studio per un dottorato di ricerca presso l'Università di Venezia, a fronte della quale gode di un reddito di almeno
1.200,00 euro mensili. In ragione di un tanto, in via provvisoria e urgente, il Presidente nulla aveva posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della ragazza.
La resistente con deposito del 11.11.2024 ha prodotto, sub doc. 20, un certificato medico del C.S.M. di Bologna stampato il 21.8.2024 attestante un riferito della ragazza, descrittasi da sempre come ansiosa ed apprensiva, relativo ad un peggioramento di sintomi ansiosi con “rimuginazioni a contenuto catastrofizzante” per i quali il medico consigliava il mantenimento della terapia
(evidentemente in essere).
Tuttavia, la sig.ra non ha provato (né il certificato in questione è idoneo allo scopo) CP_1 concrete ripercussioni sulla condizione lavorativa di e, soprattutto, non ha provato la Per_1 allegata “sospensione” del dottorato e, quindi, il venir meno della retribuzione.
In linea generale il Collegio sottolinea che la normativa in materia di obbligo di educazione e di mantenimento della prole va interpretata nel senso che l'obbligazione di assistenza gravante sui genitori si estende anche oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e, tuttavia,
11 perdura soltanto sin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze senza che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica possa esser loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni (v. Cass.
3.4.02 n. 4765). È, infatti, evidente come l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento, salve le diverse ipotesi, che portano, peraltro, alle medesime conclusioni, nelle quali si siano inseriti in diversi nuclei familiari o comunitari, in tal modo interrompendo, comunque, il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine.
Precisa, altresì, il Collegio che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori o con uno di essi, va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Il Collegio prende atto del fatto che la figlia ND, di anni 28, ha conseguito una laurea e ha successivamente frequentato un Master collocandosi, da ultimo, nel mondo del lavoro. Anche
, oramai trentenne, ha da tempo conseguito la laurea e, dopo una esperienza lavorativa, ha Per_1 deciso di frequentare un dottorato di ricerca retribuito.
Deve precisarsi, per inciso, l'irrilevanza della eventuale precarietà della posizione lavorativa delle ragazze, poiché nell'odierna realtà del mercato del lavoro flessibile il contratto di lavoro a tempo indeterminato è divenuta una eccezione assoluta, alla quale pertanto non è certamente parametrabile l'acquisizione della indipendenza economica.
Ciò che veramente rileva è che da tempo apprezzabile le ragazze, una già trentenne e l'altra ventottenne, laureatesi entrambe all'Università, si siano rese autonome dai genitori quantomeno dal punto di vista patrimoniale, potendo contare su rapporti lavorativi.
Non vi è dubbio, pertanto, che le figlie possano dirsi ormai economicamente autosufficienti, poiché
12 percepiscono redditi che sono in linea con quelli medi di coloro che svolgono lo stesso tipo di professione, e ciò a prescindere dalla città dove hanno deciso di continuare a vivere.
L'assegno di mantenimento ordinario per ND che era stato provvisoriamente posto a carico del padre deve essere, dunque, revocato con decorrenza dalla sottoscrizione da parte della ragazza del primo contratto di apprendistato. L'obbligo del padre di concorrere nel mantenimento della figlia può essere, invece, revocato con decorrenza dalla proposizione del ricorso introduttivo, Per_1 posto che nulla era stato previsto a tale titolo in sede presidenziale.
Stante l'accertata autosufficienza economica delle ragazze, va revocato anche l'obbligo per il padre di concorrere nel mantenimento straordinario delle figlie – un tanto con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia.
Consegue a un tanto anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Tale revoca pare, in ogni caso, ampiamente giustificata anche dalla circostanza che le figlie svolgono la propria attività professionale in città lontane da Udine (ossia Milano e Bologna), ove vivono da anni e ove intuitivamente trascorrono la maggior parte del loro tempo, soprattutto all'attualità prestando le stesse attività lavorativa.
Va ricordato, al proposito che “… la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di revoca dell'assegnazione della casa coniugale basato sull'accertato rientro della figlia, iscritta all'università in altra città, nell'abitazione del genitore divorziato solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive)” (Cass., n. 16134/2019).
Nella fattispecie è dirimente rilevare che la resistente non ha chiesto di provare lo stabile rientro delle figlie indicando le dirette interessate quali testimoni, avendo preferito proporre altri testimoni.
3- Sulle spese di lite.
13 Poiché la resistente risulta soccombente sulle questioni economiche connesse alle figlie maggiorenni e parzialmente soccombente sulla quantificazione dell'assegno divorzile, la stessa deve essere condannata a pagare al marito due terzi delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, con compensazione tra le parti della restante parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni ulteriore e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, ferma la pronuncia n. 379/2024 sullo status, così giudica:
1) Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
2) Revoca l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie, quanto a dalla proposizione del ricorso e quanto ad ND dalla sottoscrizione del primo Per_1 contratto di apprendistato;
3) Revoca l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento straordinario delle figlie con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia;
4) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 500,00 annualmente rivalutabile ex indici ISTAT così determinato con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
5) Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna la sig.ra a rifondere al CP_1 sig. la restante parte – spese che liquida per l'intero in euro 7.600,00 per compensi, Pt_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Udine, camera di consiglio del 31.7.2025
Il giudice rel
Dr.ssa Marta Diamante Il Presidente
Dr. Fabio Luongo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da:
( difeso e rappresentato dall'avv.to PASCOLO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e dall'avv. CERAULO MICHAELA,
ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata dall'avv.to BIANCAREDDU CP_1 C.F._2
MARIA
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta e/o disattesa, Voglia il Tribunale
a) dare atto del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte delle figlie e Per_1
ND e stabilirsi che nulla è quindi dovuto a titolo di contributo di mantenimento della stessa
1 ovvero in subordine, per il caso in cui si ritenesse il loro reddito insufficiente a garantirne l'integrale mantenimento e fino al momento del raggiungimento della completa autosufficienza economica, porsi a carico del ricorrente nella misura del 70% e della resistente nella misura del 30%, le spese straordinarie che le stesse non documentassero di non poter in sostenere con il proprio reddito;
b) respingere perché infondata l'avversaria domanda di attribuzione di un assegno divorzile, difettando i presupposti di cui all'art. 5 L. n. 898/1970 per essere la resistente titolare di mezzi adeguati ovvero in condizioni di procurarseli;
c) respingere la domanda di assegnazione della casa familiare sita in Udine, viale Ledra n. 2, in comproprietà tra i coniugi, revocando se del caso la relativa statuizione, in quanto le figlie maggiorenni sono economicamente autosufficienti e risiedono ormai stabilmente e continuativamente in altre città, ove lavorano e/o studiano ed hanno il centro dei propri interessi, facendo solo occasionalmente ritorno alla casa familiare;
d) condannare la resistente alla rifusione delle spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: come in memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 e 3, ordinando inoltre ad di fornire informazioni circa la situazione lavorativa della dott. ssa Controparte_2 Persona_2
[...]
Conclusioni di parte resistente:
NEL MERITO: dato atto che con sentenza n. 379/2024 il Tribunale di Udine ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e , Parte_1 CP_1
- assegnare la casa familiare alla signora fino alla completa autosufficienza CP_1 economica delle figlie ed ND, tenendo conto che entrambe sono molto legate Per_1 all'immobile e lo frequentano assiduamente;
- atteso che le figlie e ND hanno Per_1 redditi da lavoro dipendente insufficienti al loro completo mantenimento, disporsi che il padre, che non sarà tenuto a versare più nulla per il loro mantenimento ordinario, si faccia totale carico delle spese straordinarie necessarie per le figlie compresi i canoni di locazione degli alloggi di Bologna per e Milano per ND;
Per_1
- porsi a carico del signor e in favore della signora a titolo Parte_1 CP_1 perequativo considerata la disparità di reddito tra le parti e compensativo per l'impegno casalingo e di accudimento delle figlie dalla stessa profuso sia durante la vita coniugale anche dopo la separazione, un assegno divorzile di € 800,00 mensili. L'assegno dovrà essere versato entro il
2 giorno 10 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli Indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2023.
- Spese, compensi, IVA, CNA di causa rifuse.
IN VIA SUBORDINATA:
Si ribadisce la disponibilità della signora alla liquidazione una tantum dell'assegno CP_1 di divorzio mediante cessione della quota di pertinenza del signor della casa familiare come Pt_1 da proposta conciliativa del Presidente del Tribunale all'udienza del 24.05.2023. Ferme per il resto le conclusioni nel merito relativamente alle figlie e ND. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 20.2.2023 e regolarmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio il 25.9.1994 con e che dalla loro unione CP_1 sono nate (il 12.7.1995) e ND (21.7.1998), ha chiesto la pronuncia di cessazione Per_1 degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del 9.7.2013, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente ha chiesto altresì che venisse accertata l'intervenuta autosufficienza economica della figlia , Per_1 proponendosi - in difetto - di versare un assegno di euro 300,00 a titolo di concorso nel relativo mantenimento;
per ND, invece, si è proposto di versare un assegno mensile di euro 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita , che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di divorzio ma ha CP_1 chiesto la previsione di un concorso maggiore del ricorrente nel mantenimento di ND pari ad euro 850,00 mensili oltre ad una diversa ripartizione delle spese straordinarie per entrambe le figlie
(70% a carico del padre e 30% a carico della madre). Ha chiesto, inoltre, la previsione in suo favore e a carico del sig. di un assegno divorzile, pari ad euro 1.200,00. Pt_1
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 4 l. 898/1970, ha fissato in euro 800,00 mensili il concorso paterno nel mantenimento di ND, ponendo a
3 carico dello stesso il 70% delle spese straordinarie riferite ad entrambe le figlie;
infine, ha riconosciuto un assegno di euro 800,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della moglie.
Rimessa la causa al giudice istruttore e depositate le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del
20.2.2024 la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, riservando al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Pronunciata, quindi, sentenza non definitiva n. 379/2024 sullo status, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
Falliti i tentativi di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza dare ingresso alle istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del 3.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora pronta per essere decisa.
***
1- sull'assegno divorzile
La prima questione controversa attiene al diritto della moglie a vedersi riconoscere un assegno divorzile – diritto contestato dal marito e rivendicato dalla sig.ra nella misura di euro CP_1
800,00 mensili.
Giova ricordare, preliminarmente, quali sono i criteri interpretativi che devono guidare la decisione in punto di assegno divorzile: “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi
i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
4 conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
Pertanto, è devoluta al giudice di merito una complessa valutazione che dovrà conto di plurimi fattori:
- anzitutto, dovrà essere accertata la sussistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi;
- in secondo luogo, dovranno essere indagate le cause di tale squilibrio economico, per comprendere se la situazione di debolezza reddituale di un coniuge rispetto all'altro debba imputarsi al ménage familiare concordemente pattuito (anche tacitamente e fattualmente) tra i coniugi durante il matrimonio;
- andranno, altresì, considerati eventuali sacrifici delle rispettive potenzialità professionali e, quindi, economiche;
- ancora, si dovrà tenere in considerazione la durata del matrimonio e la sua complessiva evoluzione.
Ebbene, il Collegio ritiene che nella fattispecie sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della moglie, essendo evidente la sperequazione reddituale tra le rispettive posizioni reddituali e patrimoniali e dovendosi valorizzare nella vicenda al vaglio, come meglio si dirà infra, la cd. funzione compensativa dell'istituto.
Va, allora, premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 25.9.1994 e dalla unione sono nate due figlie, -il 12.7.1995- e ND -il 21.7.1998-. La coppia si è separata Per_1 consensualmente nel 2013.
Venendo, quindi, alla complessiva situazione reddituale e patrimoniale della moglie, va sottolineato che la stessa si è laureata in lettere nel 1992 e ha iniziato l'attività di insegnante in forma precaria - con supplenze e incarichi annuali meglio descritti nel decreto di ricostruzione della carriera agli atti
- circa 14 anni dopo la celebrazione del matrimonio, ossia a far data dall'8.2.2008 (insignificante il primo, peraltro isolato, incarico di supplenza per la durata di 20 giorni avvenuto dal 14.1.2002 al
9.2.2002). La moglie è stata, da ultimo stabilizzata ed immessa in ruolo alle dipendenze del a partire dal 1.9.2021, all'età di 56 anni. Controparte_3
Dalla ultima dichiarazione fiscale prodotta (v. 730/2024 e CU 2024), nel 2023 la resistente ha potuto contare su entrate complessive di euro 25.516,00 (oltre che di euro 13.800,00 a titolo di
5 assegno di mantenimento) che, detratta l'imposta netta di euro 4.218,00 e suddiviso il risultato per
12 mensilità, corrispondono ad una disponibilità netta mensile di circa 1.774,00 euro.
In buona sostanza, rispetto all'epoca della separazione, la sig.ra ha sostanzialmente CP_1 raddoppiato il proprio reddito.
La predetta è, ad onore del vero, anche amministratrice unica della società NEWCO2 s.r.l. fin dal
2017, come risulta dalla visura CCIAA, ma la circostanza non è dirimente avendo dichiarato,
l'unico quotista della società, di non avere mai deliberato compensi né emolumenti all'organo amministrativo.
La resistente è, inoltre, proprietaria del 50% della casa coniugale dove risiede. Non risulta infine, al di là della somma ricevuta dalla madre, titolare di un significativo patrimonio mobiliare e immobiliare.
Il sig. svolge, invece, la professione di ingegnere libero professionista. Pt_1
L'UNICO 2024 versato in atti attesta la percezione da parte dello stesso di un reddito complessivo, riferito all'anno 2023, di euro 92.564,00 che, detratta l'imposta netta di euro 17.993,00 (calcolata, a ben vedere tenendo conto anche dell'assegno versato alla coniuge che è deducibile) e i contributi versati per euro 12.908,00 (senza tenere conto dei contributi volontari) e suddiviso il risultato per 12 mensilità, è corrisposto ad una disponibilità media netta mensile di euro 5.150,00 euro.
Tale reddito non è variato di molto rispetto al triennio precedente (v., per tutti, Parte_2 attestante un reddito complessivo di euro 89.493,00, contributi per euro 15.947,00 e imposta netta di euro 14.491,00).
Oltre ad essere proprietario, assieme alla sig.ra del 50% della casa familiare, il sig. CP_1 Pt_1
è proprietario di un'abitazione in Campeglio di Faedis, ove si è trasferito in seguito alla separazione e dove attualmente risiede unitamente alla sua seconda moglie che, verosimilmente, come anche precisato dal Presidente nei provvedimenti provvisori, apporta al nucleo un proprio contributo economico.
Infine, il sig. è titolare/contitolare di una serie di rapporti finanziari, tra cui 11 conti correnti, Pt_1 due conti deposito titoli, prodotti finanziari e una cassetta di sicurezza, come emerge dall'esito della domanda all'Agenzia delle Entrate (doc. 17 resist.).
Sussiste, dunque, una evidente sperequazione reddituale.
6 In argomento, come accennato in esordio, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “… la differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale della coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alle quali il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto …” (così,
Cass., n. 7596/2022).
Più nello specifico, “l'assegno divorzile, oltre ad avere una eventuale componente assistenziale deve essere anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale …”(così, Cass. n.
7011/2025).
La moglie ha dedotto di aver dovuto, per anni, rinunciare ai propri progetti di studio e lavoro perché il marito sosteneva che non c'era bisogno che lei lavorasse e che era preferibile che restasse a casa ad occuparsi della famiglia;
di aver superato il test di ingresso al percorso abilitante per insegnanti e di aver dovuto interromperlo perché il marito – che non voleva che lavorasse – le avrebbe detto che se avesse deciso di lavorare fuori casa non le avrebbe dato alcun aiuto;
che conseguentemente la resistente si è trovata costretta a interrompere detto percorso;
di essersi sempre occupata in via esclusiva della cura delle figlie, anche e soprattutto per volontà del ricorrente che le diceva che non serviva che lei lavorasse, mentre egli era completamente concentrato nella sua professione ed era solito rimanere fuori casa tutti i giorni dal mattino alla sera, lasciando ogni aspetto della gestione della famiglia a carico della moglie, ciò anche nel periodo successivo alla separazione;
di aver potuto iniziare a dedicarsi al proprio progetto lavorativo con la crescita delle figlie, nel 2008, da principio con supplenze brevi e poi con incarichi da insegnante precaria a tempo determinato, ottenendo solamente nel 2021, all'età di cinquantasei anni, ha ottenuto l'immissione in ruolo.
Il marito ha eccepito che era stata la moglie a decidere di non inserirsi nel mondo della scuola;
che non sussisterebbe alcuna responsabilità in capo a lui per la mancata realizzazione delle aspirazioni
7 professionali della moglie;
che l'insegnamento non era comunque una attività lavorativa incompatibile con l'accudimento della prole;
che la resistente aveva frequentato negli anni
1995/1996 e 1996/1997 i corsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria;
che dal 2001 ad oggi la signora aveva svolto l'attività di insegnante continuativamente;
che negli anni CP_1
2005/2006 la resistente avrebbe svolto l'attività di agente di commercio;
che dal 2007 ad oggi CP_ avrebbe rivestito la carica di amministratore unico di .
La moglie ha contestato le difese del marito, rimarcando che le parti si sono unite in matrimonio il
25.9.1994 e che la primogenita è nata, poco più di nove mesi dopo il matrimonio, il 12.7.1995. Ha sottolineato di avere frequentato dal 1995 al 1997 (e la circostanza è documentata – v. doc. 18 resist.) due corsi universitari di perfezionamento per gli insegnanti con riconoscimento di crediti formativi, ma non certo di avere superamento il concorso per l'immissione in ruolo, in effetti avvenuta solo nel 2021).
Va, allora, ribadito, quanto all'attività di insegnamento in forma precaria, che il decreto di ricostruzione di carriera agli atti consente di valorizzare le annualità successive al 2008.
Per quel che riguarda, invece, l'attività di agente di commercio svolta dalla sig.ra negli CP_1 anni 2005/2006, trattasi di esperienza circoscritta temporalmente ad un solo anno (v. doc. 24 ric.) e, dunque, insignificante nel suo complesso (anzi, la relativa breve durata - così come l'incarico di supplenza isolato nel 2002 – può, al contrario, essere compatibile con un tentativo di affrancazione lavorativa cui la moglie ha poi desistito per privilegiare la famiglia).
Quanto, poi, alla carica amministrativa per la società come anzidetto, la resistente ha Parte_3 prodotto dichiarazione proveniente dal socio unico attestante la mancanza erogazione di compensi e/o emolumenti alla sig.ra (v. doc. 13 resist.). CP_1
Quanto, infine, alla prova testimoniale richiesta dalle parti al fine di comprovare (o negare) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie, essa
– oltre ad essere stata formulata con riferimento a capitoli di prova in massima parte generici ed implicanti giudizi e deduzioni, non esigibili dai testimoni, circa le intenzioni ed intime volontà dei coniugi sottostanti alle obiettive scelte di vita compiute nel corso della vita matrimoniale – appaiono in ogni caso superflue ai fini della decisione, dal momento che già in base alle allegazioni delle parti contenute negli atti introduttivi è possibile ricostruire la complessiva gestione del ménage familiare della coppia coniugale.
8 Al proposito, è evidente, ad avviso del Collegio, che, da un lato, la moglie nulla abbia provato od offerto di provare (come, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata) avuto riguardo a concrete e specifiche occasioni perdute;
nondimeno, è altrettanto indiscutibile
(specie se si considera che le figlie sono nate rispettivamente nel 1995 e nel 1998) il ruolo endofamiliare dalla stessa rivestito per ben 14 anni di matrimonio, dal 1994 sino al 2008, allorquando la sig.ra ha effettivamente iniziato a svolgere, in via continuativa e senza CP_1 grossa soluzione di continuità, incarichi di supplenza nelle scuole.
È, dunque, possibile ritenere che, per concorde decisione della coppia, la resistente non abbia iniziato a lavorare subito dopo la celebrazione del matrimonio atteso che nel periodo immediatamente successivo la coppia è stata allietata dalla nascita di due figlie. Ancora, è possibile ritenere - sempre valorizzando l'ordine cronologico degli eventi che la moglie abbia iniziato a lavorare, d'accordo con il marito, solo dopo che le figlie avevano raggiunto una certa autonomia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale ...” (Cass., sent. 24795 del 16/09/2024).
È, dunque, evidente che per ben 14 anni di matrimonio, nel corso dei quali non ha prestato attività lavorativa, è stata la moglie a dedicarsi prevalentemente alla crescita delle figlie (a prescindere dal fatto che potesse essere coadiuvata da colf e baby-sitter), consentendo al marito di potersi dedicare al lavoro e di incrementare il patrimonio, anche grazie a tale maggior contributo dell'ex moglie nella gestione familiare.
Il Collegio condivide, in sostanza, quanto affermato dal Presidente nel dettare i provvedimenti provvisori e urgenti, laddove si è affermato, con ragionamento presuntivo, che la sperequazione registrata nella coppia “… trova origine verosimilmente nelle scelte endofamiliari prese durante la convivenza che hanno visto la convenuta seguire più le figlie e la famiglia rispetto al lavoro con riflessi negativi anche sul futuro trattamento pensionistico, e il ricorrente invece occuparsi di implementare la propria attività professionale;
non risulta che la resistente, al di là della somma
9 ricevuta dalla madre, sia titolare di un significativo patrimonio mobiliare o immobiliare;
inoltre, tenuto conto dell'età e delle esperienze professionali non vi sono margini per accedere a professioni più remunerative;
risultano, quindi, allo stato tutti presenti i presupposti per riconoscere un assegno divorzile… ”.
Sulla possibilità di ricorrere al ragionamento presuntivo nel predicare la sussistenza della funzione compensativa dell'assegno divorzile si è, invero, costantemente espressa la Suprema Corte (cfr.,
Cass. n. 35434/2023; Cass., n. 7011/2025 secondo cui “La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che - in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia - giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie …”).
Inoltre, posto che è necessario effettuare una “… complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura…” (v. Cass. n. 30726/2024), come condivisibilmente evidenziato nell'ordinanza presidenziale, non possono non essere considerati nella fattispecie anche “i riflessi negativi anche sul futuro trattamento pensionistico …” della dedizione alla famiglia da parte della moglie per ben 14 anni di matrimonio.
A questo proposito, il Collegio ritiene essere inconsistente - specie se raffrontata con la complessiva posizione contributiva del resistente (che comprende anche una componente integrativa ampiamente documentata dalle risultanze delle dichiarazioni fiscali) - la somma di circa 28.000,00 euro netti che, stando al prospetto dalla stessa prodotto, la sig.ra percepirà a titolo di buonauscita CP_1 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (doc. 10 resist.). Del resto, il marito, a fronte della contestazione della moglie, non ha mai fornito prova della esistenza della polizza assicurativa ad accantonamento con beneficiaria la signora del valore di riscatto di quasi 40.000,00 euro. CP_1
Pertanto e in definitiva;
- considerata la apprezzabile durata del matrimonio, l'impegno lavorativo e domestico della sig.ra e il correlato indiretto arricchimento che, per le ragioni già illustrate, ne ha il tratto il CP_1 marito (professionalmente ed umanamente);
- valorizzata la disparita reddituale e gli indubbi riflessi di un tanto sul futuro trattamento pensionistico;
il Collegio fissa, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia, in complessivi euro
10 500,00 l'assegno divorzile che il marito dovrà versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese.
2- Sulle questioni economiche connesse alle figlie e ND. Per_1
Dalla unione tra le parti sono nate le figlie , il 12.7.1995 - oggi trentenne, e ND, il Per_1
21.7.1998 - oggi ventottenne.
La sig.ra nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto di porre a carico del ricorrente, atteso CP_1 che le figlie e ND hanno redditi da lavoro dipendente insufficienti al loro completo Per_1 mantenimento, tutte le spese straordinarie necessarie per le stesse, compresi i canoni di locazione degli alloggi di Bologna per e Milano per ND. Per_1
Tale domanda, contrastata dal sig. non può trovare accoglimento. Pt_1
Va detto che ND si è laureata al Dams a Roma e successivamente ha frequentato un Master
a Milano dove, per la relativa frequentazione, aveva preso in locazione una stanza. È, però, incontestato tra le parti (v. deduzioni contenute anche nelle rispettive comparse conclusionali) che nel corso del procedimento la stessa abbia sottoscritto un contratto di lavoro con retribuzione netta dapprima di circa 800,00 euro e poi di circa 1.400,00 euro mensili.
, invece, dopo la laurea a Bologna e, dopo avere lavorato per un periodo come dipendente Per_1 con contratto di apprendistato e retribuzione mensile di euro 1.250,00 circa (v. ricorso introduttivo, pag.2; circostanza non contestata dalla resistente), ha conseguito una borsa di studio per un dottorato di ricerca presso l'Università di Venezia, a fronte della quale gode di un reddito di almeno
1.200,00 euro mensili. In ragione di un tanto, in via provvisoria e urgente, il Presidente nulla aveva posto a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della ragazza.
La resistente con deposito del 11.11.2024 ha prodotto, sub doc. 20, un certificato medico del C.S.M. di Bologna stampato il 21.8.2024 attestante un riferito della ragazza, descrittasi da sempre come ansiosa ed apprensiva, relativo ad un peggioramento di sintomi ansiosi con “rimuginazioni a contenuto catastrofizzante” per i quali il medico consigliava il mantenimento della terapia
(evidentemente in essere).
Tuttavia, la sig.ra non ha provato (né il certificato in questione è idoneo allo scopo) CP_1 concrete ripercussioni sulla condizione lavorativa di e, soprattutto, non ha provato la Per_1 allegata “sospensione” del dottorato e, quindi, il venir meno della retribuzione.
In linea generale il Collegio sottolinea che la normativa in materia di obbligo di educazione e di mantenimento della prole va interpretata nel senso che l'obbligazione di assistenza gravante sui genitori si estende anche oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e, tuttavia,
11 perdura soltanto sin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze senza che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica possa esser loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni (v. Cass.
3.4.02 n. 4765). È, infatti, evidente come l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento, salve le diverse ipotesi, che portano, peraltro, alle medesime conclusioni, nelle quali si siano inseriti in diversi nuclei familiari o comunitari, in tal modo interrompendo, comunque, il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine.
Precisa, altresì, il Collegio che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori o con uno di essi, va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Il Collegio prende atto del fatto che la figlia ND, di anni 28, ha conseguito una laurea e ha successivamente frequentato un Master collocandosi, da ultimo, nel mondo del lavoro. Anche
, oramai trentenne, ha da tempo conseguito la laurea e, dopo una esperienza lavorativa, ha Per_1 deciso di frequentare un dottorato di ricerca retribuito.
Deve precisarsi, per inciso, l'irrilevanza della eventuale precarietà della posizione lavorativa delle ragazze, poiché nell'odierna realtà del mercato del lavoro flessibile il contratto di lavoro a tempo indeterminato è divenuta una eccezione assoluta, alla quale pertanto non è certamente parametrabile l'acquisizione della indipendenza economica.
Ciò che veramente rileva è che da tempo apprezzabile le ragazze, una già trentenne e l'altra ventottenne, laureatesi entrambe all'Università, si siano rese autonome dai genitori quantomeno dal punto di vista patrimoniale, potendo contare su rapporti lavorativi.
Non vi è dubbio, pertanto, che le figlie possano dirsi ormai economicamente autosufficienti, poiché
12 percepiscono redditi che sono in linea con quelli medi di coloro che svolgono lo stesso tipo di professione, e ciò a prescindere dalla città dove hanno deciso di continuare a vivere.
L'assegno di mantenimento ordinario per ND che era stato provvisoriamente posto a carico del padre deve essere, dunque, revocato con decorrenza dalla sottoscrizione da parte della ragazza del primo contratto di apprendistato. L'obbligo del padre di concorrere nel mantenimento della figlia può essere, invece, revocato con decorrenza dalla proposizione del ricorso introduttivo, Per_1 posto che nulla era stato previsto a tale titolo in sede presidenziale.
Stante l'accertata autosufficienza economica delle ragazze, va revocato anche l'obbligo per il padre di concorrere nel mantenimento straordinario delle figlie – un tanto con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia.
Consegue a un tanto anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Tale revoca pare, in ogni caso, ampiamente giustificata anche dalla circostanza che le figlie svolgono la propria attività professionale in città lontane da Udine (ossia Milano e Bologna), ove vivono da anni e ove intuitivamente trascorrono la maggior parte del loro tempo, soprattutto all'attualità prestando le stesse attività lavorativa.
Va ricordato, al proposito che “… la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di revoca dell'assegnazione della casa coniugale basato sull'accertato rientro della figlia, iscritta all'università in altra città, nell'abitazione del genitore divorziato solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive)” (Cass., n. 16134/2019).
Nella fattispecie è dirimente rilevare che la resistente non ha chiesto di provare lo stabile rientro delle figlie indicando le dirette interessate quali testimoni, avendo preferito proporre altri testimoni.
3- Sulle spese di lite.
13 Poiché la resistente risulta soccombente sulle questioni economiche connesse alle figlie maggiorenni e parzialmente soccombente sulla quantificazione dell'assegno divorzile, la stessa deve essere condannata a pagare al marito due terzi delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, con compensazione tra le parti della restante parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni ulteriore e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, ferma la pronuncia n. 379/2024 sullo status, così giudica:
1) Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
2) Revoca l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie, quanto a dalla proposizione del ricorso e quanto ad ND dalla sottoscrizione del primo Per_1 contratto di apprendistato;
3) Revoca l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento straordinario delle figlie con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia;
4) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 500,00 annualmente rivalutabile ex indici ISTAT così determinato con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
5) Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna la sig.ra a rifondere al CP_1 sig. la restante parte – spese che liquida per l'intero in euro 7.600,00 per compensi, Pt_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Udine, camera di consiglio del 31.7.2025
Il giudice rel
Dr.ssa Marta Diamante Il Presidente
Dr. Fabio Luongo
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