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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 598/2024 del R.A.C.C. in data 20/03/2024, introdotta d a
- (C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BORDIGNON ANDREA, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo
Telematico del difensore
RICORRENTE
c o n t r o
- Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. BOZZI GIANCARLO e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
BOZZI GIANCARLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTI avente per oggetto: Associazione - Comitato, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 03/10/2024
CONCLUSIONI
Pag. 1 - per AVIO “disattesa ogni diversa e contraria eccezione e Pt_1
domanda,
In via preliminare: dichiararsi la contumacia dell Controparte_3
per le indicate ragioni.
Nel merito: per i motivi esposti in atti dichiararsi la giuridica inesistenza
e/o nullità, nonché annullarsi per manifesta infondatezza, la delibera del
Consiglio Direttivo dell , datata 24 novembre 2018, Controparte_3
sottoscritta dal Presidente p.t. mai notificata, conosciuta in CP_2
data 28 settembre 2023, con la quale il predetto organo sociale ha disposto
l'espulsione/radiazione dell'odierno ricorrente dal Circolo con inibizione e divieto assoluto, sine die, di frequentare e svolgere qualsiasi attività all'interno del Circolo medesimo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali e agli accessori come da nota spese allegata, e con la condanna di controparte al pagamento a favore dell'odierno ricorrente di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3°co., c.p.c. in ragione di una frazione o un multiplo delle spese di lite (Cass. Civ., n. 17902/2019).- per Controparte_1
e per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la
[...] CP_2
domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente condannare al risarcimento Parte_1
del danno ex art 96 c.p.c. in favore dei Convenuti, da liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso di causa oltre accessori di legge e 15% di spese generali e forfettarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di
Con inesistenza o nullità della delibera del Consiglio Direttivo dell
Pag. 2 , datata 24 novembre 2018, sottoscritta dal Presidente Controparte_1
che ha disposto la “espulsione” di dal Circolo CP_2 Parte_1
con inibizione e divieto assoluto di frequentazione del circolo.
Il ricorrente ha allegato:
a) di essere stato iscritto al Golf di – associazione CP_1
dilettantistica sportiva non riconosciuta – affiliata alla federazione Golf dal 1998 al 31 dicembre 2018;
b) di essere istruttore accreditato Uisp per il gioco del golf dal 2010;
c) che, con decisione del 23 novembre 2023, il Tribunale Federale della Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Golf aveva accolto il ricorso proposto avverso la decisione del circolo di non consentire di partecipare ad una gara federale sponsorizzata dalla
“ ”; CP_4
d) che il danno non patrimoniale conseguente aveva costituito l'oggetto di una domanda giudiziale formulata avanti all'intestato
Tribunale (R.G. 1644/2023);
e) che con la comparsa di costituzione e risposta di tale giudizio era stata prodotta dalla difesa della e Controparte_3 CP_2
la predetta delibera di espulsione, mai comunicata ad Parte_1
f) che tale delibera era lesiva del prestigio morale e sociale del ricorrente e gli impediva di fatto non solo di iscriversi al Circolo, ma anche di poter accedere agli impianti “saltuariamente” per praticare lo sport del golf;
g) che la delibera era inesistente o nulla ovvero da annullare per violazione dell'art. 21, III comma dello Statuto associativo (per mancata indicazione del numero cronologico, dei consiglieri presenti e votanti nonché per assenza della sottoscrizione del segretario), per violazione dell'art. 26 (perché le delibere di espulsione sono di competenza del diverso organo di Disciplina di
Pag. 3 prima istanza, per mancata instaurazione del contraddittorio e esercizio del diritto di difesa) e per violazione dell'art. 24, III comma c.c. – applicabile analogicamente – non sussistendo i gravi motivi menzionati nella delibera (ovvero l'aver ripetutamente abusivamente insegnato il gioco del golf ai soci a pagamento) come accertato dalla Procura Federale della FIG.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti i resistenti eccependo:
a) la “violazione del principio di proliferazione dei processi”;
b) il difetto di interesse ad agire per non essere più volontariamente socio del ed aver manifestato disinteresse alla Parte_1 Pt_2
attività presso il golf;
CP_1
c) la fondatezza della delibera assunta in virtù dello scorretto comportamento di consistita nel proseguire Parte_1
reiteratamente lo svolgimento della attività di insegnante di golf a pagamento, pur non avendone titolo.
Alla prima udienza l'avv. Bordignon ha eccepito il difetto del potere di rappresentanza dell'avv. Bozzi in relazione all' Controparte_1
e il Giudice ha assegnato il termine di cui all'art. 182
[...]
c.p.c.
Ala successiva udienza il legale di parte ricorrente ha ribadito l'eccezione in virtù della non corretta costituzione del Consiglio Direttivo.
La causa è stata indi rinviata per la discussione orale, all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
1. SULLA LEGITTIMA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ARGENTA GOLF
CLUB”
Pag. 4 Occorre, innanzi tutto, rilevare che la “ ” si è ritualmente Controparte_1
costituita in giudizio a seguito della concessione del termine di cui all'art. 182 c.p.c. assegnato dal Giudice.
Nonostante la fondatezza dei rilievi operati dalla parte attrice, la delibera del Consiglio attributiva del potere rappresentativo deve ritenersi legittima in forza delle previsioni statutarie, essendo stata adottata all'unanimità dalla maggioranza dei legittimi componenti (cfr. ART. 21 dello Statuto: “COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI 1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti”).
L'eccezione preliminare deve, per tale ragione, essere rigettata.
2. SULLA VALENZA DELLA DELIBERA E SULLA ECCEZIONE DEL
DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE
Innanzi tutto, si osserva come solo all'udienza del 3 ottobre 2024 la difesa di parte convenuta abbia affermato che la delibera impugnata sia in realtà “un memorandum su quanto avvenuto, tanto è vero che non è stato notificato né utilizzato, ma soltanto prodotto ad abundantiam per dimostrare le ragioni che hanno determinato il circolo ad assumere la scelta di non far partecipare alla ” (a p. 3 della comparsa Controparte_5
di costituzione nel giudizio ove per la prima volta il documento è stato prodotto si afferma: “A seguito del grave episodio e del comportamento antisociale del verso la fine del 2018, venne deliberato a carico Pt_1
dello stesso il divieto assoluto di frequentare ed esercitare qualsiasi tipo di attività all'interno del ”; nella comparsa del presente Parte_3
giudizio sono svolte una serie di eccezioni che presuppongono la affermata validità della delibera impugnata).
La difesa di parte convenuta – per altro non avendo in precedenza affermato tale tesi – conferma la fondatezza delle contestazioni di parte ricorrente.
Pag. 5 In ogni caso essendo stata prodotta in giudizio ed essendovi interesse di alla “giuridica eliminazione” dell'atto la controversia deve Parte_1
essere esaminata nel merito.
D'altronde a prescindere dalla volontà di di non iscriversi Parte_1
dall'anno 2019 in poi al Circolo Golf Argenta, in virtù dei contrasti intercorsi con il Presidente e verosimilmente con almeno un'altra socia, non incide sulla rilevanza della delibera di “espulsione” che allo stato impedisce ad non solo di iscriversi al circolo, ma anche di Parte_1
poter giocare da affiliato alla federazione Golf in una qualunque giornata dell'anno.
E' infatti noto che qualsiasi affiliato, anche se non socio, può giocare in qualunque campo da golf pagando l'accesso (c.d. green fee); la delibera di esclusione, tuttavia, inibisce tale facoltà al giocatore anche nell'ipotesi in cui non desideri iscriversi annualmente al Circolo.
Tali rilievi destituiscono di fondamento l'eccezione di difetto di interesse ad agire sia sotto il profilo “fattuale” allegato dalla parte convenuta, sia sotto il profilo “giuridico” richiamato (parte convenuta ha richiamato
Cass., 952/1993: “La legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio,
attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale
ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso
dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si
deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a
cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualità della qualità di socio, senza che
possa rilevare il successivo riacquisto della qualità di socio, attesa la sua efficacia solo "ex
nunc", che comporta la legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione è venuta meno”).
In relazione a tale ultimo profilo, si rileva infatti che nel 2018 Parte_1
era socio ed è pertanto legittimato ad impugnare la delibera.
Pag. 6 In ogni caso, il provvedimento, essedo destinato a produrre effetti nella sua posizione di giocatore di golf a prescindere dalla iscrizione al circolo, determina certamente un interesse ad agire de facto.
Si rammenta opportunamente il contenuto della delibera: “il Consiglio riunito, ritiene e delibera, l'espulsione dal Circolo Golf Argenta del signor inibendo allo stesso il divieto assoluto di frequentare e Parte_1
svolgere qualsiasi attività all'interno il Circolo Golf Argenta”.
Come detto, l'accesso non è riservato solo ai soci, ma anche agli iscritti alla Federazione Italiana Golf: la delibera escludendo la possibilità di giocare nel circolo ad in ogni contesto ha determinato un Parte_1
interesse alla impugnazione a prescindere dalla qualità di socio.
3. SULLA ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' PER
“PROLIFERAZIONE DEI PROCESSI”
L'ordinamento non conosce un'ipotesi di improcedibilità per introduzione di plurimi giudizi avanti ad organi diversi del medesimo contenuto (applicandosi nel caso di medesima giurisdizione gli istituti della riunione, litispendenza o del giudicato): nel caso di specie la presente domanda è stata formulata nella memoria autorizzata ai sensi dell'art. 281 duodecies IV comma c.p.c. nel giudizio avente ad oggetto la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla esclusione dalla gara di golf organizzata dalla “ ” (R.G. CP_4
1644/2023) e poi ivi rinunciata, sicché alcuna preclusione alla decisione sulla domanda formulata nel presente giudizio.
La proposizione di una domanda davanti al Tribunale Federale sportivo
– non avente natura giurisdizionale – non può costituire motivo preclusivo di accertamento della illegittimità della delibera.
Per altro si evidenzia come il Tribunale Federale abbia declinato la propria competenza in virtù della richiesta di irrogazioni di sanzioni a carico del Circolo e del suo Presidente, trattandosi di potestà riservata alla Procura Federale alla quale ha rimesso gli atti per l'eventuale esercizio della azione disciplinare (procedimento poi archiviato).
Anche tale eccezione è pertanto destituita di fondamento.
Pag. 7
4. SULLA TEMPESTIVITA' DELLA IMPUGNAZIONE E SUI PROFILI
DI INVALLIDITA' DEDOTTI
Posta la pacifica applicabilità dell'art. 23 del codice civile alle delibere delle associazioni non riconosciute, deve evidenziarsi come il termine decadenziale decorra dalla conoscenza dell'atto, in difetto di comunicazione (Cass., 8456/2014): posto che è pacifica la mancata comunicazione della delibera, prodotta per la prima volta con la memoria del 28 settembre 2023 nel giudizio R.G. 1644/2023,
l'introduzione del presente giudizio (20 marzo 2024) deve ritenersi tempestiva.
Nel merito, i motivi di illegittimità prospettati risultano tutti fondati e determinano l'annullamento della delibera ai sensi dell'art. 23
c.c. (“Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato
o del pubblico ministero per violazione dello Statuto della ”). CP_1
In primo luogo, la “espulsione” del socio poteva essere adottata solo dall'Organo di Disciplina di prima istanza, ai sensi dell'art. 26 dello
Statuto (IV comma: “Salva la competenza degli organi dì giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle nonne associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali”) e non dal
Consiglio Direttivo, privo di poteri in subiecta materia.
Tale incompetenza funzionale è idonea all'accoglimento della domanda.
In secondo luogo, la delibera viola lo statuto all'art. 21, III comma e I comma laddove non è sottoscritta dal Segretario, non vi è alcuna indicazione del numero cronologico e non indica il nome dei consiglieri presenti e votanti, in modo da consentire la verifica della regolare costituzione dell'organo.
Né potrà sfuggire come la delibera sia stata dattiloscritta e poi la data sia stata apposta “a penna”.
Pag. 8 In terzo luogo, emerge che il procedimento che ha originato la
“espulsione” di – in assenza di convocazione, audizione della Parte_1
parte e dei testi e successiva comunicazione della delibera - ha violato tutti i diritti fondamentali del socio - in spregio a quanto previsto dal VII comma dell'art. 26 – dando luogo ad un insanabile vulnus delle fondamenta di qualsiasi procedimento di carattere sanzionatorio, in alcun modo sanabile.
Accertata la violazione plurima formale delle regole poste dallo statuto, la delibera deve essere annullata, non avendo le parti formulato istanze atte ad accertare il comportamento di giustificante la Parte_1
sua “espulsione”.
Orbene, a prescindere dalla considerazione che gli atti prodotti (cfr. doc.
10 del fascicolo di parte ricorrente) deporrebbero in senso favorevole al ricorrente, avendo accertato che l'attività di istruttore è stata svolta gratuitamente nell'ambito di una manifestazione patrocinata dalla UISP, resta il fatto che tali profili debbano essere opportunamente e legittimamente esaminati davanti agli organi di disciplina competenti, previa istruttoria.
5. SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori medi per la fase studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase di trattazione e decisione.
Non si ravvisano profili di mala fede o colpa grave a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
598/2024 R.G.:
Pag. 9 1) ANNULLA la delibera del Consiglio Direttivo dell' Controparte_3
, datata 24 novembre 2018, sottoscritta dal Presidente
[...] CP_2
che ha disposto la espulsione di dal Circolo con inibizione e Parte_1
divieto assoluto di frequentazione del circolo;
2) DA e la CP_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...]
solido tra loro, a rifondere ad le spese di lite del presente Parte_1
procedimento che si liquidano in € 294,76 per esborsi ed € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) RIGETTA nel resto.
Ferrara, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 10