Articolo 1 della Legge 8 gennaio 1952, n. 8
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20 gennaio 1952
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211 , concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1952