Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lodi
Sezione procedure concorsuali
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Elena Giuppi Presidente
Dott. Ada Cappello Giudice Relatore
Dott. Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
R.G. 118/2024 Proc-Un. promosso su istanza depositata in data 27.12.2024
DA
[C.F. ] Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Lodi, via B. Croce n. 19, in persona del Liquidatore e legale rappresentante sig. , C.F. , rappresentata e difesa anche disgiuntamente Parte_2 C.F._1 dall'avv. Nicoletta Claudia Cesana (P.E.C. e Email_1 dall'avv. Marco Alfonso Terenghi, entrambi del Foro di Monza presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima in Albiate (MB), P.zza Conciliazione n. 26
RICORRENTE IN PROPRIO
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 27.12.2024 Parte_1
ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
[...] osserva quanto segue.
• L'istanza è stata presentata da soggetto munito dei necessari poteri, alla luce della relativa delibera prodotta come DOC. all. 1.
• Sussiste, poi, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Lodi e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la ricorrente ha prodotto i propri bilanci, documentando l'inoperatività della soglia di esenzione, atteso che: 1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 123.333,00 già nel solo anno 2023;
2) emergono ricavi lordi di € 266.978,00 già nel solo anno 2023;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo della società di € 521.857,00 nell'anno 2022.
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo. Inoltre, quando la società è in liquidazione, la valutazione del Giudice deve essere diretta unitamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644/2013). Dall'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame consegue che non può dubitarsi, sulla base della documentazione prodotta dalla resistente, dello stato di insolvenza della società debitrice, attesa la chiara eccedenza delle passività rispetto ai valori attivi;
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ben documentata ed illustrata dalla stessa ricorrente, potendosi osservare che:
1) le obbligazioni della ricorrente sono costituite, al 31.10.2024, da passività per complessivi € 26.102.084,52 (di cui € 22.990.378,92 per debiti tributari e previdenziali relativi ad accertamenti e contestazioni ormai resi definitivi)
2) al 31.10.2024 sussiste un attivo di € 118.770,76 e un ammontare complessivo di ricavi lordi della gestione caratteristica nella frazione di esercizio corrente pari ad Euro 0;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
• Rilevato che la cooperativa ricorrente risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto, come peraltro evidenziato dalla nota del Ministero delle imprese e per il Made in Italy depositata in data 4.2.2025, l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile;
• Rilevato che ai sensi dell'art. 295 comma 2 CCII “Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale”;
• Rilevato che, tuttavia, ad oggi non risulta alcuna declaratoria di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa a carico della società cooperativa in quanto:
- con nota depositata in data 4.2.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo alla richiesta di parere proveniente da questo ufficio, ha dichiarato che
“Ai sensi dell art. 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, si comunica l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c. nei confronti della società cooperativa indicata in oggetto”;
Pagina nr.
2 - con successiva nota del 4.2.2025 il predetto Ministero ha rappresentato che “questa Amministrazione ha un procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa”, senza tuttavia chiarire se sia stato emesso o meno un decreto per l'apertura della procedura di L.C.A. a carico di
[...] ; Parte_1
- da visura storica relativa alla società aggiornata al 3.3.2025 non risulta alcun decreto di apertura della procedura di L.C.A.;
- nel termine indicato dal Tribunale con decreto del 26.2.2025 il predetto Ministero non ha comunicato alcun decreto di apertura della procedura di L.C.A.;
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettati dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv,. con L. 132/2015).
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L
[...]
C.F. con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Lodi, via B. Croce n. 19, CAP 26900
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore il dott. (iscritto presso l'albo nazione dei gestori della crisi ex art. 356 Persona_1
CCII) che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della società sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
Pagina nr. 3 FISSA in data 15.7.2025 ore 12,00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà svolgimento secondo modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 25/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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