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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di Mauro in data 16/04/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.363/2024 R.g.
Tra
n.15/07/1959 ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Selvaggi Marco
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Esposito Gianfranco
RESISTENTE
OGGETTO: previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso is critto in data 20/02/2024 , deposit ato i n dat a 20/02/2024 , l' epi grafat a parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. annullare per le motivazioni sopra espresse l'Avviso di addebito n. 397
202300106580 28 000 del 24.11.2023, notificato al ricorrente dall'Istituto Nazionale dell a Previdenz a Sociale, Dir ezi one Provi nci ale di Vibo Val ent ia i n dat a 12.1.2024;
2. condannar e, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'Istit uto N azional e dell a
Previdenza Sociale e/o l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione
Provinci al e di Vibo Val entia, in persona dei rispetti vi legali rappresent anti p.t ., al pagamento dell e s pese ed onorari di lit e.
Part e resistent e, cos tituit asi i n giudi zi o, ha rassegnato le conclusi oni di cui al la memori a difens iva, deducendo l 'i ntervenuta c essazione dell a m at eri a del contendere
Il Giudice scri vent e – imm ess o nel l'esercizio dell e funzioni giurisdi zionali presso
1 l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 08.04.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art .127t erc.p.c. , con termine per il deposit o fissat o per il m edesimo giorno;
all 'es ito dell a t rat tazione cart olare, il Gi udi cant e, preso atto dell a rituale comunicazione all e parti del decret o reso ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritt e entro il termine ass egnato con il predetto decreto, l ett e l e not e scritt e d'udienza, rit enut a la cont roversi a decidibil e allo stat o degli atti , ha adot tato la sent en za con contestual e moti vazione , nei termi ni di seguit o preci sat i , di cui dispone l a com uni cazi one all e part i .
Si rileva, in via preliminare, che è intervenuto, nelle more del giudizio l'abbandono della pretesa ad opera dell'Ente impositore;
deve, dunque, darsi atto della cessazione dell a m at eri a del contendere.
La form ul a di di chiarazione dell a cessazione della m at eri a del cont endere è largament e di ffus a e, pur non t rovando previsione nel codi ce di rito, indi ca un vero e propri o istit uto processual e di cui l a gi urisprudenza dell a C assazione ha defi nito i confini.
La cessazione dell a mat eri a del contendere può defini rsi come quell a sit uazi one obi ettiva che si vi ene a creare per il sopravvenire di ragi oni di fatt o che estinguono la sit uazi one giuridi ca post a a fondam ento della dom anda, si cché vi ene a m ancare la st ess a "m at eri a" su cui si fonda l a controversia. Gli eventi generatori dell a cessazione dell a mat eri a del contendere possono essere di nat ura fattual e, com e pure discendere da att i posti in es sere dall a vol ont à di una o di entrambe le parti (rinunci a all a pret esa, rinunci a all'azione, adem pimento spontaneo, transazi one o concili azione), ne deri va una deroga al principio per cui i l processo dovrebbe restare insensibil e ai fatt i sopravvenuti dopo l a proposi zione dell a domanda che si giusti fi ca all a l uce del prin cipi o di economia dei m ezzi processual i (C ass., 21.5.87,
n. 4630; C ass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto i l profilo si st em ati co, la cessazi one dell a m at eria del cont endere vi ene considerat a com e l'antitesi dell'i nt eresse ad agi re: una volta che si a venuto m eno i n corso di caus a il fondamento st esso del la lite - che costit uendo una condi zione dell 'azi one deve s uss istere fino al moment o dell a decisione - vengono a m ancare si a l'int eresse ad agi re che a cont raddi re e, con essi, l a necessit à di una pronuncia del giudi ce (cfr. C ass ., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; C ass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9 .93, n.9401; C ass., 14.2.91, n. 1538; C ass., 19.3.90, n. 2267). Affi nché il
2 processo pos sa concluders i per cessazi one dell a m ateri a del cont endere devono ricorrere congiunt ament e i s eguenti presupposti: l'evento generatore deve es s ere sopravvenut o all a proposi zi one dell a domanda giudizial e, al trim enti la medesim a sarebbe improponi bi le ab ori gine per difetto di i nt eresse all'azione; occorre, poi, che il fatt o s opravvenuto abbi a det erminato l'i ntegral e elim i nazione dell a m at eri a dell a l ite;
deve t ratt arsi di si tuazi one ri conosciut a ed am messa da entram be le parti, nel senso che il fa tto di cess azione deve aver el iminato ogni posizione di contrast o e risul tare pacifico in tutt e l e s ue componenti, anche per quanto atti ene all a ril evanza giuridi ca dell e vi cende sopraggiunte (tra l e ultim e, C ass., 7.3.97, n. 2038; C ass.,
22.1.97, n. 622; C as s., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Nel caso in es am e, può ess ere dichi arat a l a cessazi one dell a m at eri a del cont endere, ricorrendone i presuppost i.
In ordine all e spes e di li te le st esse sono li quidat e come da dispositivo e s ono integralm ent e com pensat e t ra le parti , valori zzat e l a natura dell a cont roversi a ed i motivi dell a decisione.
P.Q.M.
1) Di chi ara ces sat a la mat eri a del contendere.
2) Compens a l e spes e di lit e t ra l e parti.
Si comuni chi.
Vibo Valentia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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