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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/07/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in persona dei dottori:
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO Presidente e relatore
Dott.ssa Giulia VOLPE Componente
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nei procedimenti civili riuniti ed iscritti ai numeri di R.G. 3061/2018 e 2331/2020, aventi ad oggetto
“impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea delle società", vertenti
TRA
, in proprio e quale socia accomandataria Parte_1 C.F. Codice Fiscale_1
della società Parte_2 e socia della Turistica Monte
in qualità di socia della [...] San Biagio s.r.l., e AR C.F. Codice Fiscale_2 "
e socia della Turistica Monte San Biagio s.r.l., Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Benedetto Migliaccio, con studio in Napoli, ed ivi elettivamente domiciliate, come da mandato in atti;
ATTRICI
E
TURISTICA MONTE SAN BIAGIO s.r.l., C.F. PIVA P.IVA_1 in persona del legale
,
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Igino Cappelli, con studio in Sala Consilina, ed ivi elettivamente domiciliati, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte_1 e AR convenivano inCon atto di citazione notificato il 29.10.2018,
giudizio Turistica Monte San Biagio s.r.l., domandando:
1. di accertare e dichiarare l' invalidità (nullità o annullabilità) della delibera assembleare della società in data 2 luglio 2018 in ogni sua parte, sia in quella in cui si nomina un secondo amministratore, sia nella parte in cui si prevede l' istituzione di un compenso annuo a favore di ciascuno di essi, e per entrambi nella misura di cui in atti e per la spesa complessiva di €
48.000,00 al netto da imposte, contributi e ritenute per l' attività svolta e, per l'effetto condannare la Società ad adottare tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti per recuperare tutti gli esborsi conseguiti all'illegittima delibera adottata;
2. di condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio la società convenuta con comparsa depositata in data 5.3.2019, la quale contestava in ogni parte gli assunti delle attrici, e domandava il rigetto della domanda.
La causa prendeva numero di R.G. 3061/2018.
Nella prima memoria 183 c.p.c. le attrici, a modifica rispetto a quanto in citazione, domandavano, testualmente:
"1) Accertare e dichiarare quali sono gli assetti societari della soc. Turistica Monte San Biagio S.r.l. conseguiti tanto alla morte del socio Parte_2 , quanto agli effetti legali e statutari conseguenti alla sua successione ed alla successiva trasformazione della società Parte_4
a seguito (dell' invalida, nulla o annullabile) decisione soci assunta dai soli sigg. ri Controparte_1
Controparte_2 e Controparte_3 di cui all'atto per Notar in data 8.3.2018 Persona_1
rep. 7832 racc. 5721; 2) Accertare che il Capitale sociale della soc. Turistica Monte San Biagio s.r.l. per € 45.295,28 (29,235%) b) [...] si appartiene nelle seguenti quote a) Parte_3
Controparte_1 € 58.320,10 (37,641%) d) Parte_1 per € 40.240,86 (25,972%) c)
Controparte_2 e) Controparte_3 € 5.248,81 (3,388%) € 5.832,01 (3,374%) ovvero nelle diverse quote e proporzioni che emergono dai titoli e dall' applicazione delle norme di legge e di statuto;
3) Condannare il legale rappresentante della soc. Parte_5 ad eseguire immediatamente la trascrizione degli assetti societari emergenti dall' emittenda sentenza ed ordinare al Conservatore del registro Imprese di Potenza di provvedere a tutte le iscrizioni ed attività conseguenti all' emittenda Sentenza 4) Accertare e dichiarare l' invalidità (nullità o annullabilità) della delibera assembleare della società in data 2 luglio 2018 in ogni sua parte, e comunque sia in quella in cui si nomina un secondo amministratore, sia nella parte in cui si prevede l'istituzione di un compenso annuo a favore di ciascuno di essi, e per entrambi nella misura di cui in atti e per la spesa complessiva di € 48.000,00 al netto da imposte, contributi e ritenute per l'attività svolta e per l'effetto condannare la Società ad adottare tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti per recuperare tutti gli esborsi conseguiti all' illegittima delibera adottata...".
La causa prendeva numero di R.G. 3061/2018. Con distinto atto di citazione, notificato il 23.9.2020, Parte_1 e AR
convenivano in giudizio la medesima Turistica Monte San Biagio s.r.l., domandando: di accertare incidentalmente e dichiarare quali sono gli assetti societari della soc. Turistica Monte San
Biagio S.r.l. conseguiti tanto alla morte del socio Parte_2 quanto agli effetti legali e statutari conseguenti alla sua successione ed alla successiva trasformazione della società Parte_4
CP_1[...] a seguito dell'invalida, nulla o annullabile decisione soci assunta dai soli sigg. ri
Controparte_3 di cui all' atto per Notar Persona_1 in data[...], Controparte_2 e
8.3.2018 rep. 7832 racc. 5721; di accertare incidentalmente che il Capitale sociale della soc. Turistica Monte San Biagio s.r.l. per € 45.295,28 (29,235%) b) appartiene nelle seguenti quote a) AR
[...]
Parte_1 per € 40.240,86 (25,972%) c)
€ 58.320,10 (37,641%) d) Controparte_1
€ 5.248,81 (3,388%) € 5.832,01 (3,374%), ovvero Controparte_2 e) Controparte_3
nelle diverse quote e proporzioni che emergono dai titoli e dall' applicazione delle norme di legge e di statuto;
di accertare e dichiarare l'invalidità (nullità o annullabilità) della delibera assembleare della società in data 25 giugno 2020 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 e relativi allegati e per l'effetto condannare l'organo amministrativo ad adottare tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 9.4.2021, la società convenuta, la quale domandava il rigetto delle domande delle attrici, ed eccepiva la litispendenza relativamente a parte delle domande attoree e con riferimento al giudizio RG 2193/2019, domandando, in subordine, di disporre sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Il procedimento prendeva numero di R.G. 2331/2020.
Con ordinanza del 29.11.2022 i due procedimenti erano riuniti, e trattati congiuntamente mediante acquisizioni documentali e prova orale. All'udienza del 19.2.2025, su concorde richiesta delle parti, la causa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
La domanda di annullamento della delibera assembleare del 2.7.2018 è meritevole di accoglimento per le sole ragioni di seguito esplicitate, mentre vanno rigettate le domande di accertamento proposte nel procedimento RG 2331/2020 relative agli assetti societari della convenuta e, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione dell'istruttoria del procedimento riunito, nominando un CTU per la verifica della sussistenza dei motivi di nullità della delibera di approvazione del bilancio 2019, inerenti la violazione dell'art. 2423 e segg. c.c. La presente trattazione sarà suddivisa in paragrafi, rispettivamente finalizzati: ad una breve disamina della complessa vicenda giudiziaria prodromica al contenzioso iscritto al ruolo della Sezione
Specializzata di questo Tribunale;
all'analisi della questione degli assetti societari della Turistica
Monte San Biagio s.r.l., questione che costituisce uno dei motivi di impugnazione della delibera del
2.7.2018 di cui al proc. RG 3061/2018, oltre che oggetto di una delle domande di accertamento, qualificate dalla parte come incidentali, proposte tempestivamente nel procedimento riunito;
all'analisi della delibera del 2.7.2018 oggetto della impugnazione nel procedimento principale;
all'esame dei profili di nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019.
Sempre in via preliminare, stante anche lo stato avanzato della trattazione e la genericità delle allegazioni a sostegno, vanno rigettate le richieste preliminari (litispendenza e istanza di sospensione)
proposte dai convenuti.
1. Le vicende pregresse- la trasformazione della E_
[...]
Dalla copiosa documentazione depositata in giudizio dalle parti si evince come Parte 1
abbia propostosocia accomandataria della E_
innanzi al Tribunale di Lagonegro ricorso di urgenza al fine di evitare la pubblicazione nel registro con il quale era stata deliberata la delle imprese dell'atto pubblico, per notaio Persona_1 trasformazione della Controparte_4
ivi domandava che fosse ordinato alle parti di astenersi dal In particolare, Parte_1 richiedere la pubblicazione nel registro delle imprese dell'atto notarile di trasformazione societaria della E_ ovvero che fosse sospesa la efficacia dell'atto, ordinanza al Conservatore del registro della imprese di non iscrivere l'atto a fini pubblicitari.
In quella sede, la parte sosteneva, tra l'altro, l' invalidità della delibera di trasformazione per difetto del quorum deliberativo, in considerazione della prospettazione di un assetto proprietario effettivo, quanto alle quote di partecipazione di ciascun socio, e segnatamente della socia AR coniuge و del socio accomandatario deceduto nel 2016, difforme rispetto a quanto sostenutoE_
nella delibera impugnata, invalida per difetto del quorum deliberativo.
Il giudizio cautelare ed il giudizio di merito successivo, si concludevano con decisioni negative per l'attrice, in ragione della già avvenuta pubblicazione delle delibera di trasformazione e del prodursi, relativamente ad essa, dell'effetto sanante di cui all'art. 2500 bis c.c..
Nell'ordinanza di reclamo, il Tribunale evidenziava come, fermo l'effetto irretrattabilmente prodottosi con l'iscrizione nel registro delle imprese, la parte avrebbe potuto "far valere eventuali vizi di invalidità dell'atto di trasformazione in un autonomo giudizio di merito, anche a fini risarcitori", indicando giurisprudenza di merito a sostegno. ( ordinanza del 31.10.2018 in atti) Il giudizio di merito confermava l'esito della fase cautelare. ( sentenza n. 100/2024 Tribunale di
Lagonegro)
2. Gli assetti societari della Turistica Monte San Biagio.
La questione della divergenza tra gli assetti societari effettivi della società, come determinatesi a seguito della morte di e quelli che, invece, sono stati posti a fondamento della E_
delibera di trasformazione, e delle successive delibere adottate dalla s.r.l., è questione che viene dedotta dalle attrici quale motivo di invalidità della delibera assembleare del il 2.7.2018 ( oggetto del procedimento principale) e quale domanda di accertamento incidentale del giudizio riunito.
La medesima domanda, di accertamento dei reali assetti societari, è stata formalmente proposta, quale domanda autonoma, ovvero in difformità rispetto alle conclusioni formulate in citazione anche nel procedimento principale, ma con la prima memoria 183 c.p.c.
Ad ogni modo, a prescindere dalla qualificazione della stessa quale nuova domanda ( che si tratti di nuova domanda emerge chiaramente dal confronto delle conclusioni della citazione introduttiva con quelle articolate nella memoria depositata dalle attrici in data 2.12.2019) in quanto tale non ammissibile, la stessa si regge su argomentazioni che non paiono condivisibili.
La stessa domanda viene proposta anche nell'atto introduttivo del procedimento riunito, in questo caso come domanda di accertamento di tipo incidentale", strumentale rispetto alla impugnazione della 66
delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 ovvero alla delibera del 27.6.2019.
Il ragionamento giuridico sul quale le attrici fondano la propria tesi difensiva, è, in estrema sintesi, che la morte di E_ coniuge di AR , nel 2016, senza che sia seguito a tale evento alcuna riorganizzazione degli assetti societari (come avvenuto invece nel 2007) avrebbe determinato: la ricaduta nella comunione de residuo del 50% della quota di partecipazione del socio deceduto con accrescimento automatico della quota di partecipazione già nella titolarità della di lui coniuge (ndr. la quota eventualmente ripartire sarebbe stata pari al solo 50% del totale), con la conseguenza che, per effetto dell'art. 10 dell'atto costitutivo, gli assetti proprietari della società e le ricadute in tema di quorum deliberativo, non avrebbero in alcun modo garantito ai soci Controparte_1 CP_2
[...] e Controparte_3 la maggioranza necessaria, in termini di partecipazione agli utili, per poter validamente deliberare.
Tanto è stato sostenuto nella impugnativa dell'atto di trasformazione, che non rientra nel perimetro dell'odierno decidere, e viene sostenuto oggi, in ragione della considerazione, espressa anche dal
Tribunale di Lagonegro, che i profili di illegittimità della delibera di trasformazione, pur prodottosi l'effetto sanante, con l'avvenuta pubblicazione, avrebbero potuto essere fatti valere dalle parti, incidentalmente, e ad altro fine qualora la delibera fosse lesiva dei rispettivi diritti. Non può non essere rimarcato, in via preliminare, come l'art. 2500 bis c.c. preveda che la illegittimità della delibera possa essere invocata sul piano delle eventuali conseguenze risarcitorie, non altro, né, mediante le azioni di accertamento oggi proposte, in via non solo incidentale, potrebbe la parte sovvertire gli effetti derivanti dalla pubblicazione della stessa e dei nuovi accordi societari, presso l'ufficio del registro delle imprese.
Ad ogni modo, posto che la questione è stata comunque sollevata quale motivo di invalidità delle delibere impugnate, ed al fine di meglio perimetrare la questione, vanno riportati sul punto alcun passaggi dell'atto di citazione del procedimento principale, nel quale vengono riassunti i termini ed il ragionamento giuridico sotteso alle tesi attoree, ragionamento che, per le ragioni che di seguito si esporranno, non si ritiene di poter condividere.
Sostengono le attrici che, in epoca precedente rispetto alla delibera di trasformazione, questi fossero gli assetti societari della Pt_6 come rideterminati nel 2007 ed emergenti dal registro delle imprese:
"VALORE NOMINALE € 154.937,06
Quorum per maggioranza riparto utili € 77.469,00
(de cuius) €53.195,06 (34.33%) E_
€ 51.645,69 (33,33%) Controparte_1
Parte_1 € 35.635,62 (23%)
AR € 4.648,11 (3%)
Controparte_2 € 4.648,11 (3%)
Controparte_3 € 5.164,57 (3,33%)" sugli assetti societari, con riferimento al Quanto agli effetti della morte del socio E_
le medesime allegano: "...a regime patrimoniale scelto dai coniugi Parte_3 e E_
Parte_2 ha acquistato in quanto emerge dalla ricostruzione giuridica di cui in precedenza, costanza di matrimonio le quote di società di persone con atto pubblico per notaio Persona_2 di
Maratea in data 4 luglio 1980 e con scrittura privata a sottoscrizioni autenticate per notar Per_3
...
[...] La Corte di Sapri in data 12 aprile 1983 .. salvo incrementarle per successivi conferimenti a sottoscrizione di aumenti di capitale e per il riparto delle quote del fratello premorto Biagio. In conseguenza della data di acquisto, e del regime patrimoniale di comunione legale con la sig. ra Pt_3
[...] (anch'essa socia) alla sua morte si è sciolta la comunione per cui la quota destinata agli eredi di Parte_6 è pari solo alla metà dell' intero, e quindi a sole € 26.597,53 (17.16%). Tale accadimento, di tutta evidenza, comporta che se anche la quota ricaduta in favore degli eredi si ripartisse secondo l'art. 10 dello statuto, giammai i soci in questione avrebbero raggiunto la maggioranza di cui all'art. 2500 ter C:C, e giammai avrebbero la maggioranza in seno alla s.r.l. ... Un semplice calcolo algebrico rende evidente l'assunto: Possesso quote a seguito decesso socio [...]
[...]
Persona_4 € 154.937,06
Quorum per maggioranza riparto utili € 77.469,00
(in riparto art. 10) € 17.731,69 (11.44%) E_
€ 51.645,69 (33,33%) Controparte_1
€ 35.635,62 (23%) Parte_1
€ 40.11,48 (25,89%)AR
€ 4.648,11 (3%) Controparte_2
€ 5.164,57 (3,33%) Controparte_3 ed Parte_1 si hanno partecipazioni agli utili per €sommando la quota delle socie PT
75.747,1 (48,89%) mentre sommando le partecipazioni agli utili dei soci ... Controparte_1
Controparte_2 e Controparte_3 si hanno partecipazioni agli utili per €61.458,37 (39,66%).
Ne consegue che anche volendo applicare l'art 10 dello Statuto all' intera quota di possesso di [...]
Parte_2 da ripartirsi agli eredi, € 26.597,53 (17.17%) giammai dal suo riparto proporzionale potrebbe generarsi l'assurda ipotesi di considerare maggioritarie le partecipazioni di CP_1
, Controparte_3 e Controparte_5
[...]
Riassunta con riferimenti testuali la tesi attorea, essa non è condivisibile.
Premesso, sul piano logico, e come innanzi accennato, la criticità della asserita possibilità di considerare operante, tra le parti del contratto di società, una realtà effettuale diversa da quella che risulta dall'atto costituivo, pubblicato, con ogni garanzia per i diritti di conoscibilità del terzi al registro della imprese, la prospettazione non convince neanche sul piano giuridico, in ragione del principi generali e di sistema in materia di società, rivestenti indiscutibile carattere di specialità, anche rispetto alle regole della successione mortis causa e della comunione legale tra coniugi.
Sul punto, vanno premessi alcuni cenni sulle conseguenze civilistiche derivanti dalla morte del socio nelle società di persone, partendo dalla disciplina convenzionale adottata dai soci.
Partendo dall'atto costitutivo della s.a.s., l'art. 10 testualmente prevedeva: " nel caso di recesso o di decesso di un socio la quota di capitale si consoliderà, pro quota negli altri soci ed il recedente o gli eredi del defunto avranno diritto solamente al rimborso come titolo di credito dell'ammontare corrispondente al valore nominale della quota stessa". Si rendono necessarie alcuna brevi considerazioni sulle conseguenze giuridiche della morte del socio nelle società di persone.
Va premesso come E_ fosse socio accomandatario, di tal che la disciplina generale,
derogabile dalla contraria disposizione del contratto sociale, va ricercata nell'art. 2284 c.c. il quale prevede che, in caso di morte del socio, anche del socio accomandatario di s.a.s., non si abbia successione nella quota, bensì scioglimento, limitatamente al socio defunto, del rapporto sociale, con diritto degli eredi ad ottenere, a titolo di liquidazione, una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.
La continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio defunto, parimenti, è considerata dallo stesso codice una mera opzione alternativa, non automatica, ma rimessa all'accordo dei soci superstiti con gli eredi, dal che discende che la partecipazione dell'erede non si acquisisce mortis causa, ma è il frutto di un accordo tra i soci, per i quali gli assetti partecipativi non sono un dato “neutro", a maggior ragione allorchè di tratti di società di persone, nelle quali la componente personalistica e l'intuitus personae giocano un rilevante ruolo.
In sostanza, esclusa la trasmissibilità mortis causa della quota in sé- atteso che allorchè si verifica la morte del socio gli eredi del socio defunto hanno il solo diritto alla liquidazione della quota del de cuius secondo le modalità di cui all'art. 2289 C.C.-
quandanche i soci entrassero in società, secondo una delle opzioni alternative di cui all'art. 2284 c.c., essi non vi subentrerebbero iure successionis, ma in forza di un atto inter vivos, ed alle condizioni in questo pattuite, sebbene la rispettiva qualità di eredi sia presupposto legittimante del potere di compiere un simile atto. cfr. ex plurimis Cass. n. 6263/2005)
Da tanto discende che gli assetti societari, anche in caso di morte del socio, sono determinati dai soci stessi, in base a propri accordi e non potrebbero essi essere rimessi al fatto in sé del verificarsi di un evento esterno rispetto ad essi.
La ratio della norma e del principio della intrasmissibilità della quota per causa di morte, va pertanto individuata da un lato nella incidenza dell'intuitus personae alla base della componente fiduciaria della partecipazione sociale e, dall'altro, e nella prospettiva dell'erede, dalla necessità di evitare l'assunzione automatica di posizioni cui si ricolleghi la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Il ragionamento è valevole anche nel caso in cui, come nella s.a.s. quivi di interesse, la moglie del socio accomandatario deceduto fosse già socia della società e titolare di una quota di partecipazione del 3%.
Tanto premesso, e ritornando alla disciplina pattizia, l'art. 10 dell'atto costitutivo prevede una clausola di consolidazione, che consente alla società di mantenere inalterati gli assetti societari, anche in presenza di un evento “esterno”, quale la morte del socio, prevedendo che in tale caso agli eredi vada semplicemente liquidata la quota di partecipazione, indentificata quale credito. Tale clausola di consolidazione, definita in dottrina e giurisprudenza come “impura” è stata ritenuta legittima, nella parte in cui non priva gli eredi della quota di liquidazione (discorso a sé merita la previsione della liquidazione al valore nominale, questione che non viene in rilievo nell'odierno decidere). (cfr. ex plurimis Cass. n. 1622/1967 ma anche Cass. 1434/1975 a contrariis per le clausole di consolidazione pura)
In particolare, si è chiaramente sostenuto che: "La clausola di uno statuto di una società a responsabilità limitata che, in caso di morte di un socio, preveda il diritto degli altri soci di acquisire la quota del defunto versando agli eredi il relativo controvalore, da determinarsi secondo criteri stabiliti dalla stessa clausola, non viola il divieto dei patti successori, posto dall'art. 458 cod. civ. - norma che, costituendo un'eccezione alla regola dell'autonomia negoziale, non può essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata in tutti i suoi elementi - e neppure costituisce una frode al divieto dei patti medesimi, in quanto essa non ricollega direttamente alla morte del socio l'attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, pur se connotata da un limite di trasferibilità, dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla esercitando il diritto di opzione loro concesso dallo statuto sociale, e dunque è volta solo ad accrescere lecitamente il peso dell'elemento personale, rispetto a quello capitalistico, nella struttura dell'ente collettivo". (cfr. Cass. n. 3345/2010 ma anche
CP 1434/1975 a contrariis per le clausole di consolidazione cd. nelle quali si esclude la liquidazione della quota agli eredi)
Accertata la legittimità della clausola, e la sua non contrarietà con il principio di cui all'art. 458 c.c., la causa della stessa è certamente meritevole di tutela, laddove la ratio va individuata nella opportunità, discendente dalla volontà dei soci, di mantenere inalterati gli assetti societari, come cristallizzati nell'atto costituivo o in precedenti atti contrattuali, sterilizzando del tutto i primi, cioè gli assetto societari, dall'evento "morte del socio".
E_ la metà dellaLe attrici sostengono che alla morte, nel 2016, dell'accomandatario quota del quale egli era titolare non avrebbe potuto essere ripartita, in quanto sarebbe ricaduta nella comunione de residuo e, pertanto, la stessa quota al 50% avrebbe accresciuto automaticamente la partecipazione societaria della coniuge PT .
Ciò viene sostenuto in base all'effetto giuridico prodottosi, a dire delle attrici, sugli assetti societari, in forza del decesso del socio accomandatario ( evento dal quale l'unico diritto che deriva automaticamente è un diritto di credito in capo agli eredi), del conseguente scioglimento della comunione legale, e della ricaduta nella comunione de residuo del diritto avente ad oggetto la quota, equiparata ad un qualunque bene mobile.
Anche in questo caso, l'effetto sul piano degli assetti societari verrebbe fatto derivare da un evento esterno e non pattizio, ovvero dalla operatività del regime patrimoniale della famiglia e dallo scioglimento della comunione legale tra i coniugi legato all' evento morte.
Sul piano concettuale ed astratto, una tale conclusione si pone in contrasto con l'interesse dei soci, certamente meritevole di tutela stante la disciplina legale, a mantenere inalterati gli assetti organizzativi ed il "peso" di ciascun socio nelle determinazioni relative alla vita stessa della società, facendo dipendere da un fatto estraneo agli accordi e di tipo non negoziale, il modificarsi degli equilibri in seno alla compagine sociale.
Ma anche sul piano giuridico e particolare, e con riferimento agli istituti giuridici valorizzati dalle attrici, la tesi non convince.
Se è vero che le quote societarie possono essere considerate come “beni" facenti parte della comunione de residuo, giusta art. 178 c.c., e se è vero che alla sua morte E_ era titolare del 34,33% del capitale sociale, non è meno vero che la comunione de residuo si sostanzia, per il coniuge e quanto ai beni esistenti in comunione alla data del suo scioglimento, anch'essa in un diritto di credito.
Si ritiene utile riportare alcuni passaggi motivazionali di un recente precedente della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, proprio sul tema.
La Corte, nel rigettare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il diritto del coniuge sui beni ricadenti nella comunione de residuo si atteggia a vero e proprio diritto reale, ha sostenuto preferibile l'opposto orientamento, che la qualifica come mero diritto di credito, precisando: “. la natura 66
creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, proprio in ragione della segnalata non univocità del testo normativo, appare altresì rispettosa del principio più volte riaffermato (cfr.
Cass. S.U. n. 8230/2019) secondo cui il fondamentale canone di cui all'art. 12 preleggi, comma 1, impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, costituendo la lettera della norma, infatti, un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis. In tal senso si veda anche Cass. S.U. n. 24413/2021, secondo cui "l'attività interpretativa, quindi, non può superare i limiti di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza" (conf. Cass. S.U. n.
2061/2021) 8. Ad avviso della Corte la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione deve quindi essere decisa optando per la tesi della natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo un diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio....Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data...". ( cfr. Cass. S.U. n. 15889/2022)
Ed allora: se il diritto del coniuge si atteggia come un diritto di credito, se l'atto costitutivo prevede a chiare lettere che la quota del socio defunto si trasformi senza esclusioni di sorta in un credito degli eredi, allora la tesi delle attrici non è meritevole di accoglimento, risultando la stessa anche poco coerente con la ratio di fondo che ispira il diritto societario e la disciplina delle società di persone, norme speciali dettate in ragione della peculiarità del contratto di società.
3. L'impugnativa della delibera assembleare del 2.7.2018.
Nel procedimento principale viene impugnata la delibera del 2.7.2018 anche sotto altri profili.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'impugnazione della delibera, tenuto conto della data della sua adozione, della mancata partecipazione delle socie impugnati e della operatività in subiecta materia, della sospensione feriale dei termini. (cfr. Cass. n. 3351/1997)
In ordine al contenuto della delibera impugnata, che per la verità non è dato di rinvenire nella vasta documentazione depositata dalle attrici, si rimarca come non via sia contestazione: sulla esistenza della delibera,
sui suoi contenuti,
sui partecipanti alla stessa e sui votanti.
Ed infatti, la società convenuta si è difesa sviluppando argomentazioni inerenti alle ragioni di opportunità della stessa, alla sua conformità rispetto allo statuto, alla inesistente dei prospetti profili relativi alla inesistenza del quorum deliberativo.
Con la delibera impugnata era disposta: la nomina di un consiglio di amministrazione costituito da due membri ovvero Controparte_1 e Persona_5 ; l'erogazione di un compenso annuo pari ad €
24.000,00 per ogni amministratore, al netto di IVA ed oneri. La delibera era approvata con la partecipazione ed il voto favorevole dei soci Controparte_2
a sua volta sorella Controparte_1 del medesimo و Controparte_1 e di Controparte_3 moglie di
,
di Controparte_1
Persona_5 era invece il genero del medesimo Controparte_1 e pare essere intervenuto alla stessa come segretario verbalizzante.
La parte convenuta ha depositato in giudizio una nota datata 19.12.2018, sottoscritta "per ricevuta da
Controparte_1 con la quale Persona_5 rassegnava le sue dimissioni e “rinunciava al compenso per i mesi di novembre e dicembre 2018".
Alcuna valenza ha tale atto rispetto al decidere, non avendo esso efficacia sanante.
La convenuta eccepisce che la delibera, con la quale peraltro si disponeva l'amministrazione disgiunta, si era resa necessaria in quanto occorreva "far fronte alla situazione straordinaria originatasi in seguito alla ordinanza del Tribunale di Lagonegro del 15.6.2018”.
In pratica, era stata in tale data emessa l'ordinanza di rigetto del ricorso di urgenza proposto dalla
Parte_1 "ed occorreva rimodellare in tempi brevi l'organizzazione societaria, poiché – trattandosi di fatto di un lido - si era a ridosso della stagione balneare". (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione)
Va rimarcato come, ai fini dell'odierno decidere, non possano avere alcuna rilevanza atti, prospettati anch' essi come inopportuni e fonte di esborsi ingiustificati per la società, con i quali la Pt_1 avrebbe in precedenza assunto a tempo determinato, un nipote, come direttore di Persona_6 "
stabilimento garantendogli, a dire della convenuta, “uno scatto di carriera senza precedenti", considerato che nell'anno precedente egli era stato retribuito come bagnino.
Il giudizio ha, infatti, ad oggetto la legittimità della delibera del 2.7.2018.
"sia prima che dopo la trasformazione, si sostanzia in In fatto, la Parte_7
وuna organizzazione di tipo familiare, che nasceva per l'iniziativa dei tre fratelli Controparte_1 [...]
E_ (questo coniuge della Pt_1 e deceduto) e che vede quali socie E_ e
nonchè la sorella della medesima anche le mogli dei fratelli ( Parte_3 ed Parte_1
dei fondatori, Controparte_3
Le attrici allegano - e la convenuta non lo ha contestato- che la società è stata amministrata da sempre da una sola persona (sino al 2018 da Parte_1 e che gli amministratori, tenuto conto del carattere familiare dell'organizzazione, non avevano mai fruito, né la società ha ami deliberato in loro favore, alcun compenso.
Le attrici sostengono che la delibera, tenuto conto della natura dell'attività esercitata, dell'essere la stessa stata adottata dal dalla di lui moglie e dalla sorella, sarebbe affettaControparte_7
,
da almeno due profili di invalidità ( a parte quello che non si condivide e che è stato esaminato nel precedente paragrafo) individuabili nel conflitto di interessi riguardante la posizione del socio amministratore E_ e da un sostanziale abuso di potere, perpetrato dai soci deliberanti in danno degli altri soci e, principalmente, in danno dell'interesse della società stessa.
In diritto, in forza dell'art. 2373 c.c. la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio e di terzi un interesse in conflitto con la società è impugnabile qualora possa recarle un danno.
Orbene, sul punto si è sostenuto che, ai fini della individuabilità di un conflitto, sia irrilevante la circostanza che la delibera consenta al socio anche il perseguimento di un suo personale interesse, laddove risulti pregiudicato l'interesse della società, che non si indentifica con l'interesse personalistico dei soci. (sul tema ex plurimis Cass. n. 3312/2000)
...Ancora più efficacemente, si è sostenuto che. la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. "
2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività, giacchè la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005, cit. supra). Detto altrimenti, ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile, l'alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società...". (cfr. Cass. n. 20625/2010 ma anche n. 27387/2005).
Da ultimo, si è precisato, precipuamente in merito alla nozione dell'abuso, come: ....in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli"....". (cfr. Cass.n. 20625/2020)
Nel caso concreto, dalle allegazioni delle attrici, non contestate dalla convenuta, e dai dati relativi al tipo di attività svolta dalla società, oltre che in base ai dati contabili e di bilancio, non emerge alcuna compatibilità concreta tra la delibera in questione e l'interesse della società rispetto al quale la delibera non parte funzionale.
La società di fatto gestisce un lido, svolgendo attività di carattere stagionale, circoscritta a pochi mesi all'anno, ovvero ai mesi da giugno al settembre.
Dalla lettura del rendiconto rispettivamente alla data del 31.12.2017 e del 31.12.2018 emerge come la condizione della società non fosse florida (al 31.12.2018 viene contabilizzata una perdita di esercizio pari a circa quarantanovemila euro cfr. bilancio generale allegato 10 di parte convenuta mentre per l'esercizio 2017 vengono contabilizzati utili di € 1.710,00 allegato 9 di parte convenuta).
Ed allora, stante tutto quanto innanzi, tenuto conto dei legami di parentela tra le parti deliberanti e gli amministratori, appare arduo ipotizzare che la mera aderenza formale della delibera alla possibilità offerta nell'atto costitutivo e nel nuovo statuto ( di nominare un consiglio di amministrazione) potesse legittimare un tale esborso a carico delle finanze societarie.
Conclusivamente, e per tali ragioni, l'impugnativa della delibera del 2.7.2018 va accolta e, per l'effetto, la delibera assembleare della s.r.l. va annullata.
Dall'annullamento, che ha carattere retroattivo, discende quale effetto, l'obbligo del ripristino dello status quo ante a carico degli attuali amministratori, con conseguenziale diritto della società a ripetere le eventuali somme medio tempore ed a tale titolo effettivamente corrisposte (dato per il quale per la verità non vi è prova documentale in atti) ovvero ad adottare analoghe determinazioni che garantiscano il ripristino.
4. La delibera del 27.6.2020 - approvazione del bilancio al 31.12.2019.
Per le ragioni di cui al precedente paragrafo 2 devono essere rigettate le domande di accertamento incidentale proposte nel procedimento riunito, ed inerenti gli assetti societari effettivi della Turistica
Monte San Biagio s.r.l.
Tuttavia, la delibera viene impugnata anche per la sua contrarietà rispetto ai principi di cui all'art. Come è noto, l'art. 2423 c.c. prescrive che “il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modi veritiero e corretto la situazione finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio".
Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui innanzi, il legislatore indica, in dettaglio, le regole di redazione del bilancio, individuandone i contenuti essenziali.
Costituiscono corollari dei principi enunciati dall'art. 2423 c.c. il principio di trasparenza e di corretta informazione.
Esaminando partitamente ciascuno dei principi codicistici:
è chiaro un bilancio che, dal punto di vista della sua struttura e del suo contenuto, sia comprensibile e trasparente nel processo di formazione sostanziale e nella sua rappresentazione formale;
è veridico il bilancio che sia attendibile e credibile nelle stime e nella rappresentazione delle sue componenti;
è corretto il bilancio ove sia coerenti con le norme di legge e con le regole di settore che presiedono alla sua redazione.
Il documento deve essere tale da fornire un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della impresa.
I principi generali e le regole applicative rivestono una particolare rilevanza per i diritti dei soci laddove, il bilancio di esercizio, al di là della sua strumentalità rispetto al corretto calcolo di utili e perdite, ha anche la funzione di dare ai soci (ed ai terzi che entrino in contatto con la società) il quadro veritiero e trasparente della situazione finanziaria e patrimoniale della prima, nel rispetto del dei principi di verità, chiarezza e correttezza e delle norme di redazione stabilite dal legislatore che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione determina l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato. (cfr. Cass. 7530/2023 a conforme trib. Bari Sezione Impese
2146/2023) per fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, nel rispetto delle regole poste dal legislatore, onde l'informazione di bilancio deve soddisfare la correttezza giuridica dell'informazione resa, perché l'esercizio della discrezionalità tecnica sia conforme alle norme dell'ordinamento giuridico. Ogni scelta di redazione di bilancio, anche laddove essa abbia un più intenso contenuto di discrezionalità, deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell'informazione contabile." (cfr. Cass. n. 7433/2023)
L'integrazione della illiceità non richiede una divergenza necessariamente macroscopica tra risultato apparente e risultato effettivo della gestione, laddove si è, ad esempio, condivisibilmente sostenuto che: "La delibera di approvazione del bilancio è nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte." (cfr. Cass. 4119/2016)
Va anche rimarcato come anche la violazione di uno solo dei principi generali enunciati, dotati ciascuno di una propria autonomia, implichi la illiceità del bilancio. 66Su punto e come è noto : è certo vero che l'art. 2423 c.c., comma 2 ... impone di tener conto nella redazione del bilancio sia del principio di chiarezza che del principio di veridicità (nonchè di correttezza), sostanzialmente corrispondenti ai principi di chiarezza e precisione già enunciati nel testo originario della medesima disposizione... Ed è vero anche che si tratta di principi distinti, ancorchè spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva: onde ben si comprende come il rispetto del principio di chiarezza entri in gioco soprattutto quando si tratta di poste di bilancio la cui redazione sia frutto non solo di rilevamenti storici, che come tali sarebbe sufficiente enunciare, ma anche di stime o di previsioni delle quali occorre siano spiegati i sottostanti criteri. Nè più oggi si dubita del fatto che anche la sola violazione del principio di chiarezza, funzionale all'essenziale finalità informativa del bilancio, valga ad inficiare il bilancio medesimo e possa perciò determinare la nullità della deliberazione assembleare di approvazione..."
.(cfr. Cass. n. 16388/2007)
Le attrici allegano in maniera puntuale gli elementi di equivocità ed oscurità di numerose poste di bilancio, in ciò avendo assoluto all'onere probatorio e di allegazione a loro carico, né le criticità evidenziate appaiono ictu oculi mere irregolarità formali o semplici imprecisioni, in certo senso
"innocue". (cfr. Cass. n. 6616/2015)
Le stesse allegano, in particolare: l'assenza di qualsiasi informazione in merito alla voce
"immobilizzazioni materiali” e la sua incomprensibilità (n. 2 atto di citazione); l'erronea indicazione relative a poste di credito e mancata svalutazione di esso ( n.3 dell'atto di citazione) ; l'erronea contabilizzazione di alcuni crediti ( n. 4 atto di citazione) e l' assenza di predisposizione del fondo rischi ed oneri (n. 5) ; l'omessa ed insufficiente informazione sulle operazioni a parti correlate (n. 6 dell'atto di citazione).
Le argomentazioni, sia quelle delle attrici, sia quelle esplicitate dalla società convenuta, richiedono una valutazione di tipo tecnico contabile, per poterne determinare gli effetti sul documento approvato, per trarne le conseguenze di legge in tema di nullità delle delibere. 66Quanto all'ammissibilità della CTU si rileva come "....sebbene le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche..." (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 20695 del 10/09/2013; n. 6155 del 2009; Sezioni Unite: n. 30175 del 2011).
Per la valutazione della incidenza dei lamentati vizi del bilancio al 31.12.2019, in termini di violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio si rende necessario un CTU, il quale ne valuterà la sussistenza, alla stregua delle allegazioni puntuali contenute in citazione e delle regole del codice civile e delle regole settoriali applicabili, valutando, in particolare, se erroneità od omissioni si siano tradotte nella violazione dei principi di legge.
Va altresì ordinata l'acquisizione della documentazione individuata dalle attrici nella memoria 183
c.p.c. depositata il 30.6.2021 limitatamente ( in ragione dell'obbligatorio margine di specificità dell'ordine di esibizione e della conforme preliminare istanza della parte) ai seguenti documenti:
rendiconti esercizi sociali dal 2014 al 2017;
libro degli inventari dal 2014 al 2017,
libro giornale dal 2017 al 2019,
registri IVA dall' 1.1.2017 al 30.12.2019, schede cespiti ammortizzabili dall' 1.1.2017 al 30.12.2019;
fatture emesse nel 2019 e documenti giustificativi delle operazioni a parti correlate.
Conclusivamente, va emessa sentenza parziale con la quale:
rigettata la prospettazione dei differenti assetti proprietari della società convenuta, e le domande proposte per il suo accertamento anche nel procedimento riunito, va accolta l'impugnativa della delibera del 2.7.2018 con conseguente annullamento della stessa;
va nominato CTU per l'accertamento della conformità del bilancio approvato al 31.12.2019 ai principi generali, previo accertamento della sussistenza dei vizi lamentati dalle attrici nell'atto introduttivo del procedimento RG 2331/2010 e della loro incidenza sulla conformità del bilancio ai principi di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, nella composizione di cui sopra,
non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 AR
,
nei confronti di Turistica Monte San Biagio s.r.l., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1. Rigettate le domande di accertamento dei diversi assetti proprietari della Turistica Monte San
Biagio s.r.l., accoglie l'impugnativa della delibera di assemblea del 2.7.2018 e, per l'effetto, annulla la citata delibera, con conseguente obbligo del ripristino dello status quo ante;
2. Dispone con separata ordinanza la nomina di CTU per la verifica della coerenza del bilancio approvato al 31.12.2019 – delibera del 27.6.2019- con i principi di legge.
3. Spese al definitivo.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 21.7.2025
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2423 c.c. 66Si è, ancora sostenuto che: Le norme sulla redazione del bilancio, seppur ricavate da principi contabili, sono norme giuridiche cogenti, con un contenuto di discrezionalità tecnica, che dipende dalla loro derivazione storica e che, in talune evenienze, la norma giuridica ad essa fa rinvio.
Pertanto, dette norme, rendendo giuridico il criterio tecnico richiamato (ed, in ogni caso, sempre sindacabili le scelte operate, che non sono riconducibili all'ambito proprio di scelte insindacabili di gestione), esigono di individuare il modo più aderente ai principi di correttezza, verità e chiarezza,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in persona dei dottori:
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO Presidente e relatore
Dott.ssa Giulia VOLPE Componente
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nei procedimenti civili riuniti ed iscritti ai numeri di R.G. 3061/2018 e 2331/2020, aventi ad oggetto
“impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea delle società", vertenti
TRA
, in proprio e quale socia accomandataria Parte_1 C.F. Codice Fiscale_1
della società Parte_2 e socia della Turistica Monte
in qualità di socia della [...] San Biagio s.r.l., e AR C.F. Codice Fiscale_2 "
e socia della Turistica Monte San Biagio s.r.l., Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Benedetto Migliaccio, con studio in Napoli, ed ivi elettivamente domiciliate, come da mandato in atti;
ATTRICI
E
TURISTICA MONTE SAN BIAGIO s.r.l., C.F. PIVA P.IVA_1 in persona del legale
,
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Igino Cappelli, con studio in Sala Consilina, ed ivi elettivamente domiciliati, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte_1 e AR convenivano inCon atto di citazione notificato il 29.10.2018,
giudizio Turistica Monte San Biagio s.r.l., domandando:
1. di accertare e dichiarare l' invalidità (nullità o annullabilità) della delibera assembleare della società in data 2 luglio 2018 in ogni sua parte, sia in quella in cui si nomina un secondo amministratore, sia nella parte in cui si prevede l' istituzione di un compenso annuo a favore di ciascuno di essi, e per entrambi nella misura di cui in atti e per la spesa complessiva di €
48.000,00 al netto da imposte, contributi e ritenute per l' attività svolta e, per l'effetto condannare la Società ad adottare tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti per recuperare tutti gli esborsi conseguiti all'illegittima delibera adottata;
2. di condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio la società convenuta con comparsa depositata in data 5.3.2019, la quale contestava in ogni parte gli assunti delle attrici, e domandava il rigetto della domanda.
La causa prendeva numero di R.G. 3061/2018.
Nella prima memoria 183 c.p.c. le attrici, a modifica rispetto a quanto in citazione, domandavano, testualmente:
"1) Accertare e dichiarare quali sono gli assetti societari della soc. Turistica Monte San Biagio S.r.l. conseguiti tanto alla morte del socio Parte_2 , quanto agli effetti legali e statutari conseguenti alla sua successione ed alla successiva trasformazione della società Parte_4
a seguito (dell' invalida, nulla o annullabile) decisione soci assunta dai soli sigg. ri Controparte_1
Controparte_2 e Controparte_3 di cui all'atto per Notar in data 8.3.2018 Persona_1
rep. 7832 racc. 5721; 2) Accertare che il Capitale sociale della soc. Turistica Monte San Biagio s.r.l. per € 45.295,28 (29,235%) b) [...] si appartiene nelle seguenti quote a) Parte_3
Controparte_1 € 58.320,10 (37,641%) d) Parte_1 per € 40.240,86 (25,972%) c)
Controparte_2 e) Controparte_3 € 5.248,81 (3,388%) € 5.832,01 (3,374%) ovvero nelle diverse quote e proporzioni che emergono dai titoli e dall' applicazione delle norme di legge e di statuto;
3) Condannare il legale rappresentante della soc. Parte_5 ad eseguire immediatamente la trascrizione degli assetti societari emergenti dall' emittenda sentenza ed ordinare al Conservatore del registro Imprese di Potenza di provvedere a tutte le iscrizioni ed attività conseguenti all' emittenda Sentenza 4) Accertare e dichiarare l' invalidità (nullità o annullabilità) della delibera assembleare della società in data 2 luglio 2018 in ogni sua parte, e comunque sia in quella in cui si nomina un secondo amministratore, sia nella parte in cui si prevede l'istituzione di un compenso annuo a favore di ciascuno di essi, e per entrambi nella misura di cui in atti e per la spesa complessiva di € 48.000,00 al netto da imposte, contributi e ritenute per l'attività svolta e per l'effetto condannare la Società ad adottare tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti per recuperare tutti gli esborsi conseguiti all' illegittima delibera adottata...".
La causa prendeva numero di R.G. 3061/2018. Con distinto atto di citazione, notificato il 23.9.2020, Parte_1 e AR
convenivano in giudizio la medesima Turistica Monte San Biagio s.r.l., domandando: di accertare incidentalmente e dichiarare quali sono gli assetti societari della soc. Turistica Monte San
Biagio S.r.l. conseguiti tanto alla morte del socio Parte_2 quanto agli effetti legali e statutari conseguenti alla sua successione ed alla successiva trasformazione della società Parte_4
CP_1[...] a seguito dell'invalida, nulla o annullabile decisione soci assunta dai soli sigg. ri
Controparte_3 di cui all' atto per Notar Persona_1 in data[...], Controparte_2 e
8.3.2018 rep. 7832 racc. 5721; di accertare incidentalmente che il Capitale sociale della soc. Turistica Monte San Biagio s.r.l. per € 45.295,28 (29,235%) b) appartiene nelle seguenti quote a) AR
[...]
Parte_1 per € 40.240,86 (25,972%) c)
€ 58.320,10 (37,641%) d) Controparte_1
€ 5.248,81 (3,388%) € 5.832,01 (3,374%), ovvero Controparte_2 e) Controparte_3
nelle diverse quote e proporzioni che emergono dai titoli e dall' applicazione delle norme di legge e di statuto;
di accertare e dichiarare l'invalidità (nullità o annullabilità) della delibera assembleare della società in data 25 giugno 2020 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 e relativi allegati e per l'effetto condannare l'organo amministrativo ad adottare tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 9.4.2021, la società convenuta, la quale domandava il rigetto delle domande delle attrici, ed eccepiva la litispendenza relativamente a parte delle domande attoree e con riferimento al giudizio RG 2193/2019, domandando, in subordine, di disporre sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Il procedimento prendeva numero di R.G. 2331/2020.
Con ordinanza del 29.11.2022 i due procedimenti erano riuniti, e trattati congiuntamente mediante acquisizioni documentali e prova orale. All'udienza del 19.2.2025, su concorde richiesta delle parti, la causa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
La domanda di annullamento della delibera assembleare del 2.7.2018 è meritevole di accoglimento per le sole ragioni di seguito esplicitate, mentre vanno rigettate le domande di accertamento proposte nel procedimento RG 2331/2020 relative agli assetti societari della convenuta e, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione dell'istruttoria del procedimento riunito, nominando un CTU per la verifica della sussistenza dei motivi di nullità della delibera di approvazione del bilancio 2019, inerenti la violazione dell'art. 2423 e segg. c.c. La presente trattazione sarà suddivisa in paragrafi, rispettivamente finalizzati: ad una breve disamina della complessa vicenda giudiziaria prodromica al contenzioso iscritto al ruolo della Sezione
Specializzata di questo Tribunale;
all'analisi della questione degli assetti societari della Turistica
Monte San Biagio s.r.l., questione che costituisce uno dei motivi di impugnazione della delibera del
2.7.2018 di cui al proc. RG 3061/2018, oltre che oggetto di una delle domande di accertamento, qualificate dalla parte come incidentali, proposte tempestivamente nel procedimento riunito;
all'analisi della delibera del 2.7.2018 oggetto della impugnazione nel procedimento principale;
all'esame dei profili di nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019.
Sempre in via preliminare, stante anche lo stato avanzato della trattazione e la genericità delle allegazioni a sostegno, vanno rigettate le richieste preliminari (litispendenza e istanza di sospensione)
proposte dai convenuti.
1. Le vicende pregresse- la trasformazione della E_
[...]
Dalla copiosa documentazione depositata in giudizio dalle parti si evince come Parte 1
abbia propostosocia accomandataria della E_
innanzi al Tribunale di Lagonegro ricorso di urgenza al fine di evitare la pubblicazione nel registro con il quale era stata deliberata la delle imprese dell'atto pubblico, per notaio Persona_1 trasformazione della Controparte_4
ivi domandava che fosse ordinato alle parti di astenersi dal In particolare, Parte_1 richiedere la pubblicazione nel registro delle imprese dell'atto notarile di trasformazione societaria della E_ ovvero che fosse sospesa la efficacia dell'atto, ordinanza al Conservatore del registro della imprese di non iscrivere l'atto a fini pubblicitari.
In quella sede, la parte sosteneva, tra l'altro, l' invalidità della delibera di trasformazione per difetto del quorum deliberativo, in considerazione della prospettazione di un assetto proprietario effettivo, quanto alle quote di partecipazione di ciascun socio, e segnatamente della socia AR coniuge و del socio accomandatario deceduto nel 2016, difforme rispetto a quanto sostenutoE_
nella delibera impugnata, invalida per difetto del quorum deliberativo.
Il giudizio cautelare ed il giudizio di merito successivo, si concludevano con decisioni negative per l'attrice, in ragione della già avvenuta pubblicazione delle delibera di trasformazione e del prodursi, relativamente ad essa, dell'effetto sanante di cui all'art. 2500 bis c.c..
Nell'ordinanza di reclamo, il Tribunale evidenziava come, fermo l'effetto irretrattabilmente prodottosi con l'iscrizione nel registro delle imprese, la parte avrebbe potuto "far valere eventuali vizi di invalidità dell'atto di trasformazione in un autonomo giudizio di merito, anche a fini risarcitori", indicando giurisprudenza di merito a sostegno. ( ordinanza del 31.10.2018 in atti) Il giudizio di merito confermava l'esito della fase cautelare. ( sentenza n. 100/2024 Tribunale di
Lagonegro)
2. Gli assetti societari della Turistica Monte San Biagio.
La questione della divergenza tra gli assetti societari effettivi della società, come determinatesi a seguito della morte di e quelli che, invece, sono stati posti a fondamento della E_
delibera di trasformazione, e delle successive delibere adottate dalla s.r.l., è questione che viene dedotta dalle attrici quale motivo di invalidità della delibera assembleare del il 2.7.2018 ( oggetto del procedimento principale) e quale domanda di accertamento incidentale del giudizio riunito.
La medesima domanda, di accertamento dei reali assetti societari, è stata formalmente proposta, quale domanda autonoma, ovvero in difformità rispetto alle conclusioni formulate in citazione anche nel procedimento principale, ma con la prima memoria 183 c.p.c.
Ad ogni modo, a prescindere dalla qualificazione della stessa quale nuova domanda ( che si tratti di nuova domanda emerge chiaramente dal confronto delle conclusioni della citazione introduttiva con quelle articolate nella memoria depositata dalle attrici in data 2.12.2019) in quanto tale non ammissibile, la stessa si regge su argomentazioni che non paiono condivisibili.
La stessa domanda viene proposta anche nell'atto introduttivo del procedimento riunito, in questo caso come domanda di accertamento di tipo incidentale", strumentale rispetto alla impugnazione della 66
delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 ovvero alla delibera del 27.6.2019.
Il ragionamento giuridico sul quale le attrici fondano la propria tesi difensiva, è, in estrema sintesi, che la morte di E_ coniuge di AR , nel 2016, senza che sia seguito a tale evento alcuna riorganizzazione degli assetti societari (come avvenuto invece nel 2007) avrebbe determinato: la ricaduta nella comunione de residuo del 50% della quota di partecipazione del socio deceduto con accrescimento automatico della quota di partecipazione già nella titolarità della di lui coniuge (ndr. la quota eventualmente ripartire sarebbe stata pari al solo 50% del totale), con la conseguenza che, per effetto dell'art. 10 dell'atto costitutivo, gli assetti proprietari della società e le ricadute in tema di quorum deliberativo, non avrebbero in alcun modo garantito ai soci Controparte_1 CP_2
[...] e Controparte_3 la maggioranza necessaria, in termini di partecipazione agli utili, per poter validamente deliberare.
Tanto è stato sostenuto nella impugnativa dell'atto di trasformazione, che non rientra nel perimetro dell'odierno decidere, e viene sostenuto oggi, in ragione della considerazione, espressa anche dal
Tribunale di Lagonegro, che i profili di illegittimità della delibera di trasformazione, pur prodottosi l'effetto sanante, con l'avvenuta pubblicazione, avrebbero potuto essere fatti valere dalle parti, incidentalmente, e ad altro fine qualora la delibera fosse lesiva dei rispettivi diritti. Non può non essere rimarcato, in via preliminare, come l'art. 2500 bis c.c. preveda che la illegittimità della delibera possa essere invocata sul piano delle eventuali conseguenze risarcitorie, non altro, né, mediante le azioni di accertamento oggi proposte, in via non solo incidentale, potrebbe la parte sovvertire gli effetti derivanti dalla pubblicazione della stessa e dei nuovi accordi societari, presso l'ufficio del registro delle imprese.
Ad ogni modo, posto che la questione è stata comunque sollevata quale motivo di invalidità delle delibere impugnate, ed al fine di meglio perimetrare la questione, vanno riportati sul punto alcun passaggi dell'atto di citazione del procedimento principale, nel quale vengono riassunti i termini ed il ragionamento giuridico sotteso alle tesi attoree, ragionamento che, per le ragioni che di seguito si esporranno, non si ritiene di poter condividere.
Sostengono le attrici che, in epoca precedente rispetto alla delibera di trasformazione, questi fossero gli assetti societari della Pt_6 come rideterminati nel 2007 ed emergenti dal registro delle imprese:
"VALORE NOMINALE € 154.937,06
Quorum per maggioranza riparto utili € 77.469,00
(de cuius) €53.195,06 (34.33%) E_
€ 51.645,69 (33,33%) Controparte_1
Parte_1 € 35.635,62 (23%)
AR € 4.648,11 (3%)
Controparte_2 € 4.648,11 (3%)
Controparte_3 € 5.164,57 (3,33%)" sugli assetti societari, con riferimento al Quanto agli effetti della morte del socio E_
le medesime allegano: "...a regime patrimoniale scelto dai coniugi Parte_3 e E_
Parte_2 ha acquistato in quanto emerge dalla ricostruzione giuridica di cui in precedenza, costanza di matrimonio le quote di società di persone con atto pubblico per notaio Persona_2 di
Maratea in data 4 luglio 1980 e con scrittura privata a sottoscrizioni autenticate per notar Per_3
...
[...] La Corte di Sapri in data 12 aprile 1983 .. salvo incrementarle per successivi conferimenti a sottoscrizione di aumenti di capitale e per il riparto delle quote del fratello premorto Biagio. In conseguenza della data di acquisto, e del regime patrimoniale di comunione legale con la sig. ra Pt_3
[...] (anch'essa socia) alla sua morte si è sciolta la comunione per cui la quota destinata agli eredi di Parte_6 è pari solo alla metà dell' intero, e quindi a sole € 26.597,53 (17.16%). Tale accadimento, di tutta evidenza, comporta che se anche la quota ricaduta in favore degli eredi si ripartisse secondo l'art. 10 dello statuto, giammai i soci in questione avrebbero raggiunto la maggioranza di cui all'art. 2500 ter C:C, e giammai avrebbero la maggioranza in seno alla s.r.l. ... Un semplice calcolo algebrico rende evidente l'assunto: Possesso quote a seguito decesso socio [...]
[...]
Persona_4 € 154.937,06
Quorum per maggioranza riparto utili € 77.469,00
(in riparto art. 10) € 17.731,69 (11.44%) E_
€ 51.645,69 (33,33%) Controparte_1
€ 35.635,62 (23%) Parte_1
€ 40.11,48 (25,89%)AR
€ 4.648,11 (3%) Controparte_2
€ 5.164,57 (3,33%) Controparte_3 ed Parte_1 si hanno partecipazioni agli utili per €sommando la quota delle socie PT
75.747,1 (48,89%) mentre sommando le partecipazioni agli utili dei soci ... Controparte_1
Controparte_2 e Controparte_3 si hanno partecipazioni agli utili per €61.458,37 (39,66%).
Ne consegue che anche volendo applicare l'art 10 dello Statuto all' intera quota di possesso di [...]
Parte_2 da ripartirsi agli eredi, € 26.597,53 (17.17%) giammai dal suo riparto proporzionale potrebbe generarsi l'assurda ipotesi di considerare maggioritarie le partecipazioni di CP_1
, Controparte_3 e Controparte_5
[...]
Riassunta con riferimenti testuali la tesi attorea, essa non è condivisibile.
Premesso, sul piano logico, e come innanzi accennato, la criticità della asserita possibilità di considerare operante, tra le parti del contratto di società, una realtà effettuale diversa da quella che risulta dall'atto costituivo, pubblicato, con ogni garanzia per i diritti di conoscibilità del terzi al registro della imprese, la prospettazione non convince neanche sul piano giuridico, in ragione del principi generali e di sistema in materia di società, rivestenti indiscutibile carattere di specialità, anche rispetto alle regole della successione mortis causa e della comunione legale tra coniugi.
Sul punto, vanno premessi alcuni cenni sulle conseguenze civilistiche derivanti dalla morte del socio nelle società di persone, partendo dalla disciplina convenzionale adottata dai soci.
Partendo dall'atto costitutivo della s.a.s., l'art. 10 testualmente prevedeva: " nel caso di recesso o di decesso di un socio la quota di capitale si consoliderà, pro quota negli altri soci ed il recedente o gli eredi del defunto avranno diritto solamente al rimborso come titolo di credito dell'ammontare corrispondente al valore nominale della quota stessa". Si rendono necessarie alcuna brevi considerazioni sulle conseguenze giuridiche della morte del socio nelle società di persone.
Va premesso come E_ fosse socio accomandatario, di tal che la disciplina generale,
derogabile dalla contraria disposizione del contratto sociale, va ricercata nell'art. 2284 c.c. il quale prevede che, in caso di morte del socio, anche del socio accomandatario di s.a.s., non si abbia successione nella quota, bensì scioglimento, limitatamente al socio defunto, del rapporto sociale, con diritto degli eredi ad ottenere, a titolo di liquidazione, una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.
La continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio defunto, parimenti, è considerata dallo stesso codice una mera opzione alternativa, non automatica, ma rimessa all'accordo dei soci superstiti con gli eredi, dal che discende che la partecipazione dell'erede non si acquisisce mortis causa, ma è il frutto di un accordo tra i soci, per i quali gli assetti partecipativi non sono un dato “neutro", a maggior ragione allorchè di tratti di società di persone, nelle quali la componente personalistica e l'intuitus personae giocano un rilevante ruolo.
In sostanza, esclusa la trasmissibilità mortis causa della quota in sé- atteso che allorchè si verifica la morte del socio gli eredi del socio defunto hanno il solo diritto alla liquidazione della quota del de cuius secondo le modalità di cui all'art. 2289 C.C.-
quandanche i soci entrassero in società, secondo una delle opzioni alternative di cui all'art. 2284 c.c., essi non vi subentrerebbero iure successionis, ma in forza di un atto inter vivos, ed alle condizioni in questo pattuite, sebbene la rispettiva qualità di eredi sia presupposto legittimante del potere di compiere un simile atto. cfr. ex plurimis Cass. n. 6263/2005)
Da tanto discende che gli assetti societari, anche in caso di morte del socio, sono determinati dai soci stessi, in base a propri accordi e non potrebbero essi essere rimessi al fatto in sé del verificarsi di un evento esterno rispetto ad essi.
La ratio della norma e del principio della intrasmissibilità della quota per causa di morte, va pertanto individuata da un lato nella incidenza dell'intuitus personae alla base della componente fiduciaria della partecipazione sociale e, dall'altro, e nella prospettiva dell'erede, dalla necessità di evitare l'assunzione automatica di posizioni cui si ricolleghi la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Il ragionamento è valevole anche nel caso in cui, come nella s.a.s. quivi di interesse, la moglie del socio accomandatario deceduto fosse già socia della società e titolare di una quota di partecipazione del 3%.
Tanto premesso, e ritornando alla disciplina pattizia, l'art. 10 dell'atto costitutivo prevede una clausola di consolidazione, che consente alla società di mantenere inalterati gli assetti societari, anche in presenza di un evento “esterno”, quale la morte del socio, prevedendo che in tale caso agli eredi vada semplicemente liquidata la quota di partecipazione, indentificata quale credito. Tale clausola di consolidazione, definita in dottrina e giurisprudenza come “impura” è stata ritenuta legittima, nella parte in cui non priva gli eredi della quota di liquidazione (discorso a sé merita la previsione della liquidazione al valore nominale, questione che non viene in rilievo nell'odierno decidere). (cfr. ex plurimis Cass. n. 1622/1967 ma anche Cass. 1434/1975 a contrariis per le clausole di consolidazione pura)
In particolare, si è chiaramente sostenuto che: "La clausola di uno statuto di una società a responsabilità limitata che, in caso di morte di un socio, preveda il diritto degli altri soci di acquisire la quota del defunto versando agli eredi il relativo controvalore, da determinarsi secondo criteri stabiliti dalla stessa clausola, non viola il divieto dei patti successori, posto dall'art. 458 cod. civ. - norma che, costituendo un'eccezione alla regola dell'autonomia negoziale, non può essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata in tutti i suoi elementi - e neppure costituisce una frode al divieto dei patti medesimi, in quanto essa non ricollega direttamente alla morte del socio l'attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, pur se connotata da un limite di trasferibilità, dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla esercitando il diritto di opzione loro concesso dallo statuto sociale, e dunque è volta solo ad accrescere lecitamente il peso dell'elemento personale, rispetto a quello capitalistico, nella struttura dell'ente collettivo". (cfr. Cass. n. 3345/2010 ma anche
CP 1434/1975 a contrariis per le clausole di consolidazione cd. nelle quali si esclude la liquidazione della quota agli eredi)
Accertata la legittimità della clausola, e la sua non contrarietà con il principio di cui all'art. 458 c.c., la causa della stessa è certamente meritevole di tutela, laddove la ratio va individuata nella opportunità, discendente dalla volontà dei soci, di mantenere inalterati gli assetti societari, come cristallizzati nell'atto costituivo o in precedenti atti contrattuali, sterilizzando del tutto i primi, cioè gli assetto societari, dall'evento "morte del socio".
E_ la metà dellaLe attrici sostengono che alla morte, nel 2016, dell'accomandatario quota del quale egli era titolare non avrebbe potuto essere ripartita, in quanto sarebbe ricaduta nella comunione de residuo e, pertanto, la stessa quota al 50% avrebbe accresciuto automaticamente la partecipazione societaria della coniuge PT .
Ciò viene sostenuto in base all'effetto giuridico prodottosi, a dire delle attrici, sugli assetti societari, in forza del decesso del socio accomandatario ( evento dal quale l'unico diritto che deriva automaticamente è un diritto di credito in capo agli eredi), del conseguente scioglimento della comunione legale, e della ricaduta nella comunione de residuo del diritto avente ad oggetto la quota, equiparata ad un qualunque bene mobile.
Anche in questo caso, l'effetto sul piano degli assetti societari verrebbe fatto derivare da un evento esterno e non pattizio, ovvero dalla operatività del regime patrimoniale della famiglia e dallo scioglimento della comunione legale tra i coniugi legato all' evento morte.
Sul piano concettuale ed astratto, una tale conclusione si pone in contrasto con l'interesse dei soci, certamente meritevole di tutela stante la disciplina legale, a mantenere inalterati gli assetti organizzativi ed il "peso" di ciascun socio nelle determinazioni relative alla vita stessa della società, facendo dipendere da un fatto estraneo agli accordi e di tipo non negoziale, il modificarsi degli equilibri in seno alla compagine sociale.
Ma anche sul piano giuridico e particolare, e con riferimento agli istituti giuridici valorizzati dalle attrici, la tesi non convince.
Se è vero che le quote societarie possono essere considerate come “beni" facenti parte della comunione de residuo, giusta art. 178 c.c., e se è vero che alla sua morte E_ era titolare del 34,33% del capitale sociale, non è meno vero che la comunione de residuo si sostanzia, per il coniuge e quanto ai beni esistenti in comunione alla data del suo scioglimento, anch'essa in un diritto di credito.
Si ritiene utile riportare alcuni passaggi motivazionali di un recente precedente della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, proprio sul tema.
La Corte, nel rigettare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il diritto del coniuge sui beni ricadenti nella comunione de residuo si atteggia a vero e proprio diritto reale, ha sostenuto preferibile l'opposto orientamento, che la qualifica come mero diritto di credito, precisando: “. la natura 66
creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, proprio in ragione della segnalata non univocità del testo normativo, appare altresì rispettosa del principio più volte riaffermato (cfr.
Cass. S.U. n. 8230/2019) secondo cui il fondamentale canone di cui all'art. 12 preleggi, comma 1, impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, costituendo la lettera della norma, infatti, un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis. In tal senso si veda anche Cass. S.U. n. 24413/2021, secondo cui "l'attività interpretativa, quindi, non può superare i limiti di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza" (conf. Cass. S.U. n.
2061/2021) 8. Ad avviso della Corte la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione deve quindi essere decisa optando per la tesi della natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo un diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio....Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data...". ( cfr. Cass. S.U. n. 15889/2022)
Ed allora: se il diritto del coniuge si atteggia come un diritto di credito, se l'atto costitutivo prevede a chiare lettere che la quota del socio defunto si trasformi senza esclusioni di sorta in un credito degli eredi, allora la tesi delle attrici non è meritevole di accoglimento, risultando la stessa anche poco coerente con la ratio di fondo che ispira il diritto societario e la disciplina delle società di persone, norme speciali dettate in ragione della peculiarità del contratto di società.
3. L'impugnativa della delibera assembleare del 2.7.2018.
Nel procedimento principale viene impugnata la delibera del 2.7.2018 anche sotto altri profili.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'impugnazione della delibera, tenuto conto della data della sua adozione, della mancata partecipazione delle socie impugnati e della operatività in subiecta materia, della sospensione feriale dei termini. (cfr. Cass. n. 3351/1997)
In ordine al contenuto della delibera impugnata, che per la verità non è dato di rinvenire nella vasta documentazione depositata dalle attrici, si rimarca come non via sia contestazione: sulla esistenza della delibera,
sui suoi contenuti,
sui partecipanti alla stessa e sui votanti.
Ed infatti, la società convenuta si è difesa sviluppando argomentazioni inerenti alle ragioni di opportunità della stessa, alla sua conformità rispetto allo statuto, alla inesistente dei prospetti profili relativi alla inesistenza del quorum deliberativo.
Con la delibera impugnata era disposta: la nomina di un consiglio di amministrazione costituito da due membri ovvero Controparte_1 e Persona_5 ; l'erogazione di un compenso annuo pari ad €
24.000,00 per ogni amministratore, al netto di IVA ed oneri. La delibera era approvata con la partecipazione ed il voto favorevole dei soci Controparte_2
a sua volta sorella Controparte_1 del medesimo و Controparte_1 e di Controparte_3 moglie di
,
di Controparte_1
Persona_5 era invece il genero del medesimo Controparte_1 e pare essere intervenuto alla stessa come segretario verbalizzante.
La parte convenuta ha depositato in giudizio una nota datata 19.12.2018, sottoscritta "per ricevuta da
Controparte_1 con la quale Persona_5 rassegnava le sue dimissioni e “rinunciava al compenso per i mesi di novembre e dicembre 2018".
Alcuna valenza ha tale atto rispetto al decidere, non avendo esso efficacia sanante.
La convenuta eccepisce che la delibera, con la quale peraltro si disponeva l'amministrazione disgiunta, si era resa necessaria in quanto occorreva "far fronte alla situazione straordinaria originatasi in seguito alla ordinanza del Tribunale di Lagonegro del 15.6.2018”.
In pratica, era stata in tale data emessa l'ordinanza di rigetto del ricorso di urgenza proposto dalla
Parte_1 "ed occorreva rimodellare in tempi brevi l'organizzazione societaria, poiché – trattandosi di fatto di un lido - si era a ridosso della stagione balneare". (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione)
Va rimarcato come, ai fini dell'odierno decidere, non possano avere alcuna rilevanza atti, prospettati anch' essi come inopportuni e fonte di esborsi ingiustificati per la società, con i quali la Pt_1 avrebbe in precedenza assunto a tempo determinato, un nipote, come direttore di Persona_6 "
stabilimento garantendogli, a dire della convenuta, “uno scatto di carriera senza precedenti", considerato che nell'anno precedente egli era stato retribuito come bagnino.
Il giudizio ha, infatti, ad oggetto la legittimità della delibera del 2.7.2018.
"sia prima che dopo la trasformazione, si sostanzia in In fatto, la Parte_7
وuna organizzazione di tipo familiare, che nasceva per l'iniziativa dei tre fratelli Controparte_1 [...]
E_ (questo coniuge della Pt_1 e deceduto) e che vede quali socie E_ e
nonchè la sorella della medesima anche le mogli dei fratelli ( Parte_3 ed Parte_1
dei fondatori, Controparte_3
Le attrici allegano - e la convenuta non lo ha contestato- che la società è stata amministrata da sempre da una sola persona (sino al 2018 da Parte_1 e che gli amministratori, tenuto conto del carattere familiare dell'organizzazione, non avevano mai fruito, né la società ha ami deliberato in loro favore, alcun compenso.
Le attrici sostengono che la delibera, tenuto conto della natura dell'attività esercitata, dell'essere la stessa stata adottata dal dalla di lui moglie e dalla sorella, sarebbe affettaControparte_7
,
da almeno due profili di invalidità ( a parte quello che non si condivide e che è stato esaminato nel precedente paragrafo) individuabili nel conflitto di interessi riguardante la posizione del socio amministratore E_ e da un sostanziale abuso di potere, perpetrato dai soci deliberanti in danno degli altri soci e, principalmente, in danno dell'interesse della società stessa.
In diritto, in forza dell'art. 2373 c.c. la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio e di terzi un interesse in conflitto con la società è impugnabile qualora possa recarle un danno.
Orbene, sul punto si è sostenuto che, ai fini della individuabilità di un conflitto, sia irrilevante la circostanza che la delibera consenta al socio anche il perseguimento di un suo personale interesse, laddove risulti pregiudicato l'interesse della società, che non si indentifica con l'interesse personalistico dei soci. (sul tema ex plurimis Cass. n. 3312/2000)
...Ancora più efficacemente, si è sostenuto che. la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. "
2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività, giacchè la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005, cit. supra). Detto altrimenti, ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile, l'alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società...". (cfr. Cass. n. 20625/2010 ma anche n. 27387/2005).
Da ultimo, si è precisato, precipuamente in merito alla nozione dell'abuso, come: ....in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli"....". (cfr. Cass.n. 20625/2020)
Nel caso concreto, dalle allegazioni delle attrici, non contestate dalla convenuta, e dai dati relativi al tipo di attività svolta dalla società, oltre che in base ai dati contabili e di bilancio, non emerge alcuna compatibilità concreta tra la delibera in questione e l'interesse della società rispetto al quale la delibera non parte funzionale.
La società di fatto gestisce un lido, svolgendo attività di carattere stagionale, circoscritta a pochi mesi all'anno, ovvero ai mesi da giugno al settembre.
Dalla lettura del rendiconto rispettivamente alla data del 31.12.2017 e del 31.12.2018 emerge come la condizione della società non fosse florida (al 31.12.2018 viene contabilizzata una perdita di esercizio pari a circa quarantanovemila euro cfr. bilancio generale allegato 10 di parte convenuta mentre per l'esercizio 2017 vengono contabilizzati utili di € 1.710,00 allegato 9 di parte convenuta).
Ed allora, stante tutto quanto innanzi, tenuto conto dei legami di parentela tra le parti deliberanti e gli amministratori, appare arduo ipotizzare che la mera aderenza formale della delibera alla possibilità offerta nell'atto costitutivo e nel nuovo statuto ( di nominare un consiglio di amministrazione) potesse legittimare un tale esborso a carico delle finanze societarie.
Conclusivamente, e per tali ragioni, l'impugnativa della delibera del 2.7.2018 va accolta e, per l'effetto, la delibera assembleare della s.r.l. va annullata.
Dall'annullamento, che ha carattere retroattivo, discende quale effetto, l'obbligo del ripristino dello status quo ante a carico degli attuali amministratori, con conseguenziale diritto della società a ripetere le eventuali somme medio tempore ed a tale titolo effettivamente corrisposte (dato per il quale per la verità non vi è prova documentale in atti) ovvero ad adottare analoghe determinazioni che garantiscano il ripristino.
4. La delibera del 27.6.2020 - approvazione del bilancio al 31.12.2019.
Per le ragioni di cui al precedente paragrafo 2 devono essere rigettate le domande di accertamento incidentale proposte nel procedimento riunito, ed inerenti gli assetti societari effettivi della Turistica
Monte San Biagio s.r.l.
Tuttavia, la delibera viene impugnata anche per la sua contrarietà rispetto ai principi di cui all'art. Come è noto, l'art. 2423 c.c. prescrive che “il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modi veritiero e corretto la situazione finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio".
Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui innanzi, il legislatore indica, in dettaglio, le regole di redazione del bilancio, individuandone i contenuti essenziali.
Costituiscono corollari dei principi enunciati dall'art. 2423 c.c. il principio di trasparenza e di corretta informazione.
Esaminando partitamente ciascuno dei principi codicistici:
è chiaro un bilancio che, dal punto di vista della sua struttura e del suo contenuto, sia comprensibile e trasparente nel processo di formazione sostanziale e nella sua rappresentazione formale;
è veridico il bilancio che sia attendibile e credibile nelle stime e nella rappresentazione delle sue componenti;
è corretto il bilancio ove sia coerenti con le norme di legge e con le regole di settore che presiedono alla sua redazione.
Il documento deve essere tale da fornire un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della impresa.
I principi generali e le regole applicative rivestono una particolare rilevanza per i diritti dei soci laddove, il bilancio di esercizio, al di là della sua strumentalità rispetto al corretto calcolo di utili e perdite, ha anche la funzione di dare ai soci (ed ai terzi che entrino in contatto con la società) il quadro veritiero e trasparente della situazione finanziaria e patrimoniale della prima, nel rispetto del dei principi di verità, chiarezza e correttezza e delle norme di redazione stabilite dal legislatore che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione determina l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato. (cfr. Cass. 7530/2023 a conforme trib. Bari Sezione Impese
2146/2023) per fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, nel rispetto delle regole poste dal legislatore, onde l'informazione di bilancio deve soddisfare la correttezza giuridica dell'informazione resa, perché l'esercizio della discrezionalità tecnica sia conforme alle norme dell'ordinamento giuridico. Ogni scelta di redazione di bilancio, anche laddove essa abbia un più intenso contenuto di discrezionalità, deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell'informazione contabile." (cfr. Cass. n. 7433/2023)
L'integrazione della illiceità non richiede una divergenza necessariamente macroscopica tra risultato apparente e risultato effettivo della gestione, laddove si è, ad esempio, condivisibilmente sostenuto che: "La delibera di approvazione del bilancio è nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte." (cfr. Cass. 4119/2016)
Va anche rimarcato come anche la violazione di uno solo dei principi generali enunciati, dotati ciascuno di una propria autonomia, implichi la illiceità del bilancio. 66Su punto e come è noto : è certo vero che l'art. 2423 c.c., comma 2 ... impone di tener conto nella redazione del bilancio sia del principio di chiarezza che del principio di veridicità (nonchè di correttezza), sostanzialmente corrispondenti ai principi di chiarezza e precisione già enunciati nel testo originario della medesima disposizione... Ed è vero anche che si tratta di principi distinti, ancorchè spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva: onde ben si comprende come il rispetto del principio di chiarezza entri in gioco soprattutto quando si tratta di poste di bilancio la cui redazione sia frutto non solo di rilevamenti storici, che come tali sarebbe sufficiente enunciare, ma anche di stime o di previsioni delle quali occorre siano spiegati i sottostanti criteri. Nè più oggi si dubita del fatto che anche la sola violazione del principio di chiarezza, funzionale all'essenziale finalità informativa del bilancio, valga ad inficiare il bilancio medesimo e possa perciò determinare la nullità della deliberazione assembleare di approvazione..."
.(cfr. Cass. n. 16388/2007)
Le attrici allegano in maniera puntuale gli elementi di equivocità ed oscurità di numerose poste di bilancio, in ciò avendo assoluto all'onere probatorio e di allegazione a loro carico, né le criticità evidenziate appaiono ictu oculi mere irregolarità formali o semplici imprecisioni, in certo senso
"innocue". (cfr. Cass. n. 6616/2015)
Le stesse allegano, in particolare: l'assenza di qualsiasi informazione in merito alla voce
"immobilizzazioni materiali” e la sua incomprensibilità (n. 2 atto di citazione); l'erronea indicazione relative a poste di credito e mancata svalutazione di esso ( n.3 dell'atto di citazione) ; l'erronea contabilizzazione di alcuni crediti ( n. 4 atto di citazione) e l' assenza di predisposizione del fondo rischi ed oneri (n. 5) ; l'omessa ed insufficiente informazione sulle operazioni a parti correlate (n. 6 dell'atto di citazione).
Le argomentazioni, sia quelle delle attrici, sia quelle esplicitate dalla società convenuta, richiedono una valutazione di tipo tecnico contabile, per poterne determinare gli effetti sul documento approvato, per trarne le conseguenze di legge in tema di nullità delle delibere. 66Quanto all'ammissibilità della CTU si rileva come "....sebbene le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche..." (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 20695 del 10/09/2013; n. 6155 del 2009; Sezioni Unite: n. 30175 del 2011).
Per la valutazione della incidenza dei lamentati vizi del bilancio al 31.12.2019, in termini di violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio si rende necessario un CTU, il quale ne valuterà la sussistenza, alla stregua delle allegazioni puntuali contenute in citazione e delle regole del codice civile e delle regole settoriali applicabili, valutando, in particolare, se erroneità od omissioni si siano tradotte nella violazione dei principi di legge.
Va altresì ordinata l'acquisizione della documentazione individuata dalle attrici nella memoria 183
c.p.c. depositata il 30.6.2021 limitatamente ( in ragione dell'obbligatorio margine di specificità dell'ordine di esibizione e della conforme preliminare istanza della parte) ai seguenti documenti:
rendiconti esercizi sociali dal 2014 al 2017;
libro degli inventari dal 2014 al 2017,
libro giornale dal 2017 al 2019,
registri IVA dall' 1.1.2017 al 30.12.2019, schede cespiti ammortizzabili dall' 1.1.2017 al 30.12.2019;
fatture emesse nel 2019 e documenti giustificativi delle operazioni a parti correlate.
Conclusivamente, va emessa sentenza parziale con la quale:
rigettata la prospettazione dei differenti assetti proprietari della società convenuta, e le domande proposte per il suo accertamento anche nel procedimento riunito, va accolta l'impugnativa della delibera del 2.7.2018 con conseguente annullamento della stessa;
va nominato CTU per l'accertamento della conformità del bilancio approvato al 31.12.2019 ai principi generali, previo accertamento della sussistenza dei vizi lamentati dalle attrici nell'atto introduttivo del procedimento RG 2331/2010 e della loro incidenza sulla conformità del bilancio ai principi di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, nella composizione di cui sopra,
non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 AR
,
nei confronti di Turistica Monte San Biagio s.r.l., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1. Rigettate le domande di accertamento dei diversi assetti proprietari della Turistica Monte San
Biagio s.r.l., accoglie l'impugnativa della delibera di assemblea del 2.7.2018 e, per l'effetto, annulla la citata delibera, con conseguente obbligo del ripristino dello status quo ante;
2. Dispone con separata ordinanza la nomina di CTU per la verifica della coerenza del bilancio approvato al 31.12.2019 – delibera del 27.6.2019- con i principi di legge.
3. Spese al definitivo.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 21.7.2025
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2423 c.c. 66Si è, ancora sostenuto che: Le norme sulla redazione del bilancio, seppur ricavate da principi contabili, sono norme giuridiche cogenti, con un contenuto di discrezionalità tecnica, che dipende dalla loro derivazione storica e che, in talune evenienze, la norma giuridica ad essa fa rinvio.
Pertanto, dette norme, rendendo giuridico il criterio tecnico richiamato (ed, in ogni caso, sempre sindacabili le scelte operate, che non sono riconducibili all'ambito proprio di scelte insindacabili di gestione), esigono di individuare il modo più aderente ai principi di correttezza, verità e chiarezza,