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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 593/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 141 del 26.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: carta del docente promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Franco ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Agrigento – appellante;
nei confronti di:
, contumace – appellato Controparte_1 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 6.3.2025, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, sentita la parte e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1 1. impugna la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Parte_2
Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, ha dichiarato il suo diritto di beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo nominale di € 500,00 annui, in relazione agli a.s.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con condanna del a provvedere in tal senso. Precisamente, l'interessata si duole del CP_1 fatto che le spese del giudizio le siano state liquidate “nella somma di euro 850,00 per compensi ed euro 49,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie a 15 % iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”, ovverosia in misura inferiore ai livelli minimi dello scaglione
L'appellante, premesso che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n.
55/2014, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. n. 37/2018, e aggiornato con D.M. n. 147/2022 (“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, evidenzia che il Tribunale, a fronte di un valore della causa di € 2.500,00, ha liquidato l'importo in misura inferiore al minimo di scaglione, soglia da individuare, tenendo conto delle fasi dello studio, introduttiva e decisionale, nel valore di € 1.030,00. Il Giudice avrebbe dovuto invece liquidare le spese tenendo conto del parametro medio quantificato dalla legge in € 2.059,00 o, semmai, ridurlo in misura non superiore al 50%.
La parte, quindi, chiede, in parziale riforma della sentenza impugnata, di
“liquidare nuovamente le spese di lite del primo grado di giudizio in conformità ai parametri e alle disposizioni del D.M. 55/2014 per come modificato e aggiornato, ratione temporis;
2. Per l'effetto, condannare il
[...]
a pagare le spese del primo grado di giudizio, per Controparte_1 come nuovamente liquidate dalla Corte, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale nel primo grado di giudizio si era dichiarato (per come in effetti lo era) antistatario, avendo anticipato le spese e non avendo ricevuto acconti e/o compensi;
3. Con vittoria di spese del presente grado di appello, oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario difensore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto acconti”.
2 2. Il è rimasto contumace a fronte di rituale notificazione del ricorso CP_2 in appello e del decreto di fissazione dell'udienza.
3. L'appello è fondato.
Come evidenziato da Cass., 13.4.2023, n. 9815, in relazione ai compensi liquidati a seguito dell'entrata in vigore del regime introdotto dal D.M. n.
37/2018, come nel caso di specie, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali – e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La pronuncia di legittimità (cui si rimanda per gli specifici riferimenti), chiarita la compatibilità della previsione di minimi tabellari, in tema di compensi professionali, con la disciplina Euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato e restrizioni alla libera prestazione dei servizi ed evidenziato che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma sono adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali (in base a parametri che non sono discriminatori, avendo portata generale: ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva
2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017), ha censurato la scelta del
Tribunale di riconoscere a titolo di spese processuali, in relazione alla valore della causa, somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, nel testo novellato dal
D.M. n. 37/2018, con l'attribuzione di un importo onnicomprensivo senza distinzione per fasi (Cass. 6518/2022; Cass. 23873/2021; Cass. 19482/2018; Cass.
6306/2016).
La sentenza impugnata va quindi riformata in relazione al solo capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate in misura inferiore al minimo inderogabile.
Alla luce del valore della causa di € (500,00 x 5 anni scolatici=) 2.500,00, tenuto conto, come richiesto dalla parte, delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, le spese di lite del primo grado vanno liquidate per compensi, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della serialità del contenzioso, in
€ 1.200,00 (€ 500,00 per la prima fase, 300,00 per la seconda e € 400,00 per la terza), oltre accessori di legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3 4. La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, tenendo conto che il valore del giudizio di appello è dunque pari a € 1.200,00, con applicazione, allora, dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00. I compensi, per le ragioni indicate, si liquidano riconoscendo, per le stesse tre fasi, gli importi di € 300,00, € 300,00 e € 500,00, per un totale di € 1.100,00, oltre ad accessori di legge. Gli esborsi sono pari a € 73,50, pari al valore del C.U. Il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo;
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, liquida le spese di lite del primo grado di giudizio, che conferma a carico del , in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € CP_1
49,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite del grado, che liquida per compensi in € 1.100,00, oltre accessori di legge, e in € 73,50 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 593/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 141 del 26.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: carta del docente promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Franco ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Agrigento – appellante;
nei confronti di:
, contumace – appellato Controparte_1 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 6.3.2025, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, sentita la parte e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1 1. impugna la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Parte_2
Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, ha dichiarato il suo diritto di beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo nominale di € 500,00 annui, in relazione agli a.s.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con condanna del a provvedere in tal senso. Precisamente, l'interessata si duole del CP_1 fatto che le spese del giudizio le siano state liquidate “nella somma di euro 850,00 per compensi ed euro 49,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie a 15 % iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”, ovverosia in misura inferiore ai livelli minimi dello scaglione
L'appellante, premesso che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. n.
55/2014, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. n. 37/2018, e aggiornato con D.M. n. 147/2022 (“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, evidenzia che il Tribunale, a fronte di un valore della causa di € 2.500,00, ha liquidato l'importo in misura inferiore al minimo di scaglione, soglia da individuare, tenendo conto delle fasi dello studio, introduttiva e decisionale, nel valore di € 1.030,00. Il Giudice avrebbe dovuto invece liquidare le spese tenendo conto del parametro medio quantificato dalla legge in € 2.059,00 o, semmai, ridurlo in misura non superiore al 50%.
La parte, quindi, chiede, in parziale riforma della sentenza impugnata, di
“liquidare nuovamente le spese di lite del primo grado di giudizio in conformità ai parametri e alle disposizioni del D.M. 55/2014 per come modificato e aggiornato, ratione temporis;
2. Per l'effetto, condannare il
[...]
a pagare le spese del primo grado di giudizio, per Controparte_1 come nuovamente liquidate dalla Corte, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale nel primo grado di giudizio si era dichiarato (per come in effetti lo era) antistatario, avendo anticipato le spese e non avendo ricevuto acconti e/o compensi;
3. Con vittoria di spese del presente grado di appello, oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario difensore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto acconti”.
2 2. Il è rimasto contumace a fronte di rituale notificazione del ricorso CP_2 in appello e del decreto di fissazione dell'udienza.
3. L'appello è fondato.
Come evidenziato da Cass., 13.4.2023, n. 9815, in relazione ai compensi liquidati a seguito dell'entrata in vigore del regime introdotto dal D.M. n.
37/2018, come nel caso di specie, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali – e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La pronuncia di legittimità (cui si rimanda per gli specifici riferimenti), chiarita la compatibilità della previsione di minimi tabellari, in tema di compensi professionali, con la disciplina Euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato e restrizioni alla libera prestazione dei servizi ed evidenziato che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma sono adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali (in base a parametri che non sono discriminatori, avendo portata generale: ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva
2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017), ha censurato la scelta del
Tribunale di riconoscere a titolo di spese processuali, in relazione alla valore della causa, somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, nel testo novellato dal
D.M. n. 37/2018, con l'attribuzione di un importo onnicomprensivo senza distinzione per fasi (Cass. 6518/2022; Cass. 23873/2021; Cass. 19482/2018; Cass.
6306/2016).
La sentenza impugnata va quindi riformata in relazione al solo capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate in misura inferiore al minimo inderogabile.
Alla luce del valore della causa di € (500,00 x 5 anni scolatici=) 2.500,00, tenuto conto, come richiesto dalla parte, delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, le spese di lite del primo grado vanno liquidate per compensi, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della serialità del contenzioso, in
€ 1.200,00 (€ 500,00 per la prima fase, 300,00 per la seconda e € 400,00 per la terza), oltre accessori di legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3 4. La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, tenendo conto che il valore del giudizio di appello è dunque pari a € 1.200,00, con applicazione, allora, dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00. I compensi, per le ragioni indicate, si liquidano riconoscendo, per le stesse tre fasi, gli importi di € 300,00, € 300,00 e € 500,00, per un totale di € 1.100,00, oltre ad accessori di legge. Gli esborsi sono pari a € 73,50, pari al valore del C.U. Il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo;
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, liquida le spese di lite del primo grado di giudizio, che conferma a carico del , in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € CP_1
49,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite del grado, che liquida per compensi in € 1.100,00, oltre accessori di legge, e in € 73,50 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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