Sentenza 18 aprile 2024
Massime • 1
Ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio, per divieto di un secondo giudizio, la sentenza di condanna per il reato di minaccia aggravata, rilevata la sostanziale identità della condotta contestata rispetto a quella già giudicata per il reato di furto aggravato, in quanto la Corte di Appello, pur non potendo che confermare, per il divieto di "reformatio in peius", la condanna per il delitto di furto, in motivazione si era espressa per l'avvenuta integrazione del delitto di rapina impropria così cristallizzando il giudicato nella sua portata sostanziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2024, n. 31243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31243 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore l'avvocato MARTINI ENRICO si riporta integralmente ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19 dicembre 2023, che - previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio - ha confermato la pronuncia di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 31243 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/04/2024 affermazione di responsabilità del Tribunale di Firenze all'esito del rito abbreviato nei confronti di YU MO in relazione al delitto di cui agli artt. 612 comma 2 e 339 cod. pen., commesso in danno di ON AR il 2 settembre 2016, con la recidiva aggravata e reiterata. 2. Il ricorso per cassazione, tramite difensore abilitato, si è affidato a due motivi, che hanno denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - in riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. - perché l'imputato sarebbe già stato giudicato per il medesimo fatto storico con sentenza irrevocabile del Tribunale di Firenze del 8 novembre 2016, confermata dalla Corte d'appello del medesimo capoluogo del 19 marzo 2018. In sostanza, l'imputato era stato condannato per il furto di un portafogli in pregiudizio della stessa persona offesa, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo;
la notizia di reato, che aveva condotto all'arresto in quasi-flagranza del prevenuto, aveva già formalmente segnalato la commissione del delitto di minacce in danno del ON, subito dopo la realizzazione del furto, per indurlo a desistere dalle insistenti richieste di restituzione del maltolto prima dell'intervento della polizia giudiziaria;
il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale soltanto per il reato di furto;
la sentenza di primo grado al termine di quel procedimento aveva rilevato che non fosse ravvisabile soluzione di continuità tra il furto e le minacce immediatamente successive;
la Corte d'appello, adita con il gravame, si era espressa chiaramente, in motivazione - e pur con l'obbligo di confermare la decisione di primo grado, di condanna per il furto, non potendo violare il divieto di reformatio in peius - per l'avvenuta integrazione del delitto di rapina impropria in luogo del furto riduttivamente contestato dal pubblico ministero ed aveva censurato la condotta dell'imputato sotto tale profilo, negando la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. In definitiva, i fatti così descritti sarebbero stati oggetto di completa valutazione nell'ambito del primo procedimento penale. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ravvisato la diversità del fatto della minaccia rispetto alla condotta consistita nell'asportazione ed impossessamento del portafoglio, avallando così il giudizio di primo grado, che sarebbe a sua volta incorso in un travisamento dei dati probatori nel sostenere, contrariamente al vero, che la sentenza della Corte d'appello di Firenze, relativa al furto, non avrebbe preso in considerazione il comportamento minaccioso consumato dallo YU. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.L'art.649 cod. pen. stabilisce che l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il 2 medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345 cod. proc. pen.. 1.1. Il punto nodale dell'attuale esegesi della norma è rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che ha preso le mosse dall'evoluzione della giurisprudenza europea, a partire dalla sentenza della Grande Camera EDU del 10 febbraio 2009 nel caso HI
contro
Russia, in relazione all'interpretazione estensiva del testo dell'art.4 del Protocollo addizionale n. 7 della CEDU e che, nella sostanza, ha confermato, precisandole in una cornice sistematica, le direttrici tracciate da Sez. U n. 34655 del 28/06/2005, il P.G. in proc. Donati, Rv.231799 - secondo cui "ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona". 1.2. Come noto, la sentenza delle Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. pen. per contrasto con i principi di natura convenzionale attraverso il richiamo operato dall'art. 117 Cost. nella parte in cui aveva escluso "che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale"; ha messo in rilievo che "il nesso di necessità predicato nel diritto vivente tra concorso formale di reati e superamento del ne bis in idem inevitabilmente reintroduce nel corpo dell'art. 649 cod. proc. pen. profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica del fatto" e che tale operazione interpretativa "deve reputarsi sbarrata dall'art. 4 del Protocollo n. 7, perché segna l'abbandono dell' idem factum , quale unico fattore per stabilire se sia applicabile o no il divieto di bis in idem , mentre, al contrario, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato deve dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessa in caso di diversità, ma sempre vietata nell'ipotesi di medesimezza del fatto storico". L'emancipazione dall'idem legale in senso stretto non ha sottratto l'analisi e il giudizio sulla medesimezza del "fatto" ai criteri normativi di delimitazione del "fatto", ma ha escluso che uno "stesso fatto", una volta inquadrato, possa essere oggetto di una duplicazione o proliferazione di processi penali solo perché giuridicamente qualificato in modo diverso;
è stata riaffermata la "dimensione esclusivamente processuale" del divieto di ne bis in idem, che "preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo" (Corte Cost., n. 200 del 2016 cit.; in motivazione, sez. 5, n. 1363 del 25/10/2021, Abd u ra h ma n ov ic). 3 2. Se tale è la prospettiva, la valutazione dellmidem factum", che ha sostituito il parametro dell'idem legale, non può prescindere dalla considerazione globale della fattispecie monitorata e sviscerata in sede giudiziale e, quindi, della rappresentazione che di quel fatto viene compiuta dal giudice, con la conseguente necessità di discernere se il giudice ne abbia già rassegnato conclusioni giuridicamente rilevanti con la prima sentenza divenuta irrevocabile. Sullo specifico punto, paiono interessanti alcuni passaggi della decisione della Grande Camera Edu - HI
contro
Russia, cit. - che ha stabilito come la garanzia prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 riguarda l'inizio di una nuova azione penale, nell'ipotesi in cui una precedente assoluzione o condanna abbia già acquistato la forza di cosa giudicata e come sia necessario raffrontare la decisione con la quale il primo "procedimento penale" sia stato concluso e l'elenco delle accuse nei confronti del ricorrente in un nuovo procedimento;
e tanto perché tali atti - ovvero la sentenza irrevocabile e l'imputazione del secondo giudizio - "potrebbero contenere l'indicazione dei fatti che riguardano sia il reato per II quale il richiedente è già stato processato e sia il reato di cui è accusato". A tali snodi processuali, secondo la Corte EDU, si deve fare riferimento per risolvere la questione se i fatti in entrambi i procedimenti siano identici o sostanzialmente gli stessi" (§ 57). E puntualizza, in proposito, la Corte EDU, che quando si afferma, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7, che il reato è il medesimo se "i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (§ 82)", deve intendersi per "fatti" «l'insieme di circostanze di fatto concrete che coinvolgono lo stesso imputato e che sono inestricabilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di ottenere una condanna o avviare un procedimento penale» (§ 84). 2.1. L'approdo della Corte di Strasburgo si allinea al principio sovraordinato della "prevedibilità" delle decisioni giudiziarie, di rilevanza costituzionale, non solo sotto il profilo della conoscibilità del precetto penale e dei contorni del rimprovero, ma, involgendo il tema della punibilità, anche delle conseguenze sanzionatorie in caso di sua violazione Al contributo della giurisprudenza costituzionale e convenzionale conferisce al principio di prevedibilità della decisione giudiziale la più ampia accezione, come comprensiva della prevedibilità della pena che potrà essere irrogata a seguito dell'adozione del comportamento vietato dalla legge penale (artt. 25 comma 2 Cost., 27 comma 2 Cost., artt. 6 e 7 CEDU;
cfr. Corte Cost. ord. n. 24 del 2017; sent. n. 98 del 2021; sent. n. 364 del 1988; cfr. sul punto, a titolo esemplificativo, i casi KA
contro
IP del 2008 e EL RI AD
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AG del 2013, decisi dalla Corte Europea). 2.2. Passando, di conseguenza, al tema della "perimetrazione" della nozione di "fatto già giudicato" alla luce delle direttrici così richiamate, deve essere evocato il principio generale acquisito nel diritto vivente in base al quale la sentenza del giudice possiede carattere unitario e in essa si integrano il dispositivo e la motivazione, sicchè la volontà del decidente, anche ai 4 fini dell'inquadramento del "fatto" giudicato e della invalicabilità del divieto di un secondo giudizio su di esso deve essere tratta da un esame globale del contenuto del provvedimento nelle sue articolazioni selettive e delibative. Già la sentenza della Sezioni Unite "Guerra" del 40049 del 29/05/2008, sia pure con specifico riguardo alla questione dell'efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno (art. 652 cod. proc. pen.), ha osservato come l'assetto ordinamentale introdotto con il Codice di procedura penale del 1988 abbia inteso privilegiare, ai fini della delimitazione del giudicato, "l'accertamento" del "fatto" contenuto ed esplicitato nella motivazione della sentenza rispetto alla formula utilizzata nel dispositivo. Si è così considerato che l'art. 652 cod. proc. pen. a differenza dell'art. 25 del codice di procedura penale del 1930, ricollega l'efficacia di giudicato all' "accertamento" e non più alla mera "dichiarazione" dell'insussistenza del fatto e delle altre cause di proscioglimento e che, al fine di stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio di danno il giudice civile non può limitarsi a prendere atto della formula utilizzata nel dispositivo, ma deve tener conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare le effettive ragioni dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula contenuta in dispositivo. Allo stesso modo, l'art. 546 comma 1 lett. e) punto 1) cod. proc. pen. elenca, tra i requisiti della sentenza del giudice penale, quelli riservati alla motivazione e all'esposizione delle risultanze probatorie e, in particolare, delle ragioni riguardanti l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica"; l'art. 238 bis cod. proc. pen. sancisce che le sentenze penali divenute irrevocabili possono essere acquisite "ai fini della prova di fatto in esse accertato" e giurisprudenza costante attribuisce alla ricostruzione e all'apprezzamento del fatto, contenuti nella parte motiva della decisione, una significativa portata dimostrativa, valorizzabile nell'ambito di un diverso procedimento penale (sez.2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517; sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Rv. 266338). Altra elaborazione interpretativa di legittimità, collocata nel medesimo solco, ha ritenuto che l'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., prevede una causa di revisione «se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale» e che, per «fatti stabiliti», non possano intendersi che i "fatti accertati", che possono essere solo quelli oggetto di una argomentata verifica, e, quindi, quelli emergenti dal discorso motivazionale della sentenza (sez. 3, n. 9340 del 19/01/2024, Fassa, n.m.). 2.3.In definitiva, ad avviso del collegio, la visuale complessiva e "sostanziale", che l'opzione ermeneutica costituzionale e convenzionale suggerisce, impone di concludere che ciò che rileva al fine di valutare se ricorra il veto preclusivo della res iudicata è la rappresentazione del fatto - nella triade "condotta-nesso causale-evento" - non tanto nella sua rispondenza agli elementi costitutivi dei reati formalmente contestati con l'editto accusatorio, o come condensato nell'asettico tenore del dispositivo, nell'ambito dei due processi, quanto piuttosto come complessivamente e concretamente accertato e vagliato, dal punto di vista giuridico e foriero di effetti conseguenti, nel provvedimento decisorio divenuto irrevocabile rispetto a quanto 5 successivamente incorporato dall'imputazione del "nuovo" processo penale (cfr. in motivazione, per analogo principio espresso, sez. 5 n. 47683 del 4/10/2016, Robusti, Rv. 268502). 3.11 fatto nella sua dimensione storico-naturalistica, per il quale, nel caso condotto all'attenzione della Corte, è già intervenuta condanna è solo apparentemente diverso. Il verdetto della prima sentenza, nella sua dimensione formale, ha riguardato il furto del portafogli in danno di ON AR, ricondotto al perimetro della norma incriminatrice di cui all'art. 624 cod. pen.. L'azione penale è stata successivamente esercitata dal pubblico ministero per la minaccia aggravata in pregiudizio della medesima vittima, nel contesto di un accadimento fattuale a prima vista successivo, perché temporalmente contiguo, alla consumazione del furto e formalmente distinto per caratteri e modalità della condotta e per i requisiti del bene giuridico protetto dalla relativa norma incriminatrice. Deve, però, aversi riguardo alle osservazioni contenute nella sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Firenze del 19 marzo 2018 (allegata all'impugnazione), e quanto rimarcato nel motivo di ricorso coglie nel segno, dal momento che la parte motiva della decisione, pur non formalmente ampliando il tema dell'accusa di furto aggravato mossa e convalidata in quel processo, si è profusa in taluni rilievi che hanno finito per operarne una riqualificazione in quella di rapina impropria e rassegnato conclusioni, sotto il profilo sanzionatorio, inequivocabilmente influenzate da siffatto apprezzamento, che ha inglobato il segmento comportamentale contestato nell'ambito del presente procedimento penale. 3.1.11 giudizio espresso dalla citata sentenza della Corte d'appello, sia pure nell'esposizione dialettica della parte motiva, ha valutato giuridicamente più corretta l'inscrizione del contegno minaccioso successivo all'impossessamento del bene mobile nel paradigma della rapina impropria ed in questa cornice ha divisato il "fatto" nella sua connotazione fenomenica, ne ha tratto conseguenze giuridiche sul piano della stima di gravità del comportamento — considerato incompatibile con il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - e sulla determinazione della pena da infliggere ed ha, in definitiva, così cristallizzato il "giudicato" inteso nella sua portata intrinseca e sostanziale. In tal guisa, ha ineluttabilmente provocato il divieto di un secondo giudizio per il delitto di minaccia, elemento costitutivo della relativa fattispecie a formazione progressiva di rapina impropria, reato c.d. composto o complesso in senso stretto (art. 84 cod. pen.). 4.Ne consegue che il fatto storico-naturalistico, scandagliato e complessivamente valutato nella sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Firenze del 19 marzo 2018, anche in prospettiva di adeguamento della sanzione criminale in quella sede irrogata, deve essere ritenuto il medesimo successivamente attribuito all'imputato nell'ambito di altro e diverso procedimento penale, oggetto del presente scrutinio. La sentenza impugnata deve essere 6 Il Presidente dunque annullata senza rinvio per divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato. Così deciso in Roma, il 18/04/2024 Il consi (ekmstensore