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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18755 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Ferrara
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo
Caristo
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei Parte_1
confronti della , nella qualità indicata in epigrafe, avverso la Controparte_1
sentenza n. 32838/2023 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con condanna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta compagnia.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unico ed articolato motivo l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice nel ritenere non provata la dinamica del sinistro come prospettata.
Pertanto l'appellante chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'originario atto di citazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Deve ritenersi che correttamente il primo giudice, alla luce della documentazione esibita e dell'istruttoria orale espletata, abbia ritenuto non provata la domanda risarcitoria.
Deve effettivamente rilevarsi che la fattispecie - conformemente a quanto sembra dedurre anche in questo grado di giudizio la parte appellata ed a quanto argomentato dal primo giudice - non può con certezza essere ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS e cioè, in particolare, il caso di sinistro provocato da veicolo non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre 1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Inoltre costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la mancata identificazione del veicolo rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria del danneggiato, solo allorchè non appaia riconducibile alla negligenza del danneggiato medesimo che, in tal caso, “imputet sibi” tale carenza.
Ciò tuttavia non vuol dire che la presentazione alle Autorità competenti di una formale denuncia-querela per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente costituisca un requisito necessario per l'intervento del FGVS nell'ipotesi in esame.
Nel caso di specie, per altro, l'attuale appellante – a mezzo del padre - ha presentato denuncia-querela sebbene alcuni mesi dopo il sinistro.
Deve però apparire certo che dal contesto degli elementi probatori (anche documentali) forniti dalla parte danneggiata emerga da un lato la veridicità dell'assunto (sinistro effettivamente causato da un veicolo rimasto concretamente sconosciuto e non, ad esempio, per una caduta accidentale); dall'altro lato la difficoltà, non superabile pur adoperando l'ordinaria diligenza, di identificare il veicolo danneggiante e/o il suo conducente.
Alla stregua dei sopra affermati principi non può ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente la originaria parte istante, mentre era a piedi, venne investita da un motoveicolo (rimasto sconosciuto in quanto dileguatasi repentinamente dopo il fatto).
Innanzitutto, con il primo giudice (ed in assenza di ulteriori riscontri documentali), non può ritenersi attendibile ed univoca la deposizione dell'unico testimone escusso nel corso del primo grado di giudizio, fratello del danneggiato ed all'epoca del sinistro minorenne.
Il suddetto teste ha dichiarato di essere stato presente al sinistro ma della sua presenza la difesa della originaria parte attrice dà atto soltanto – e per la prima volta
- a verbale di udienza indicandolo, per l'appunto, come testimone. Nello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il nominativo del suddetto teste non viene fatto (c'è la riserva di indicare i testi). Il nominativo del teste escusso (ben conosciuto alla parte attrice in quanto fratello di esso danneggiato) non è stato fatto per altro né nella denuncia-querela (presentata circa 3 mesi dopo il sinistro) né nella missiva di costituzione in mora. Anzi nella denuncia-querela presentata da
(padre del danneggiato all'epoca minorenne) non si fa Persona_1
riferimento alla presenza di un altro figlio (oltre al danneggiato) ma si fa riferimento esclusivamente ad un uomo (chi sa perché non identificato e non chiamato a testimoniare) che si trovava sul marciapiedi opposto che “attraversò la strada per soccorrerci”.
Deve poi rilevarsi una radicale contraddizione tra la denuncia-querela presentata da dove il denunciante riferisce che l'evento si è verificato Persona_1
“mentre mi apprestavo ad attraversare la strada unitamente a mio figlio” (senza cioè far alcun riferimento alla presenza dell'altro figlio – poi escusso come teste – o alla presenza della madre del danneggiato), e la citazione introduttiva del giudizio di primo grado dove invece si riferiva che l'allora minore Parte_1
“percorreva in compagnia della madre” la strada (senza in questo caso fare alcun riferimento alla presenza del padre e del fratello del minore danneggiato).
Il contrasto non è dipanato dalla dichiarazione dell'unico teste escusso, mai menzionato – si ripete - nei precedenti atti anche extragiudiziali, che afferma di essersi trovato al momento del sinistro occorso al fratello in compagnia di entrambi i genitori. L'attendibilità dell'unico teste escusso è ulteriormente minata dalla circostanza di aver totalmente omesso un fatto significativo pur riportato nella denuncia-querela e cioè la presenza, sull'altro lato della strada, di un uomo che era corso a soccorrere il minore infortunato.
Tutte le sopra richiamate contraddizioni rendono assolutamente incerto e non dimostrato che l'evento dannoso occorso indubitalmente al minore (cfr. certificazione di PS) sia effettivamente stato causato dall'investimento di un veicolo non identificabile secondo la comune diligenza.
La sentenza impugnata va in conseguenza confermata.
Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale difficoltà
(lieve) dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti della , in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 32838/2023 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro 1.500,oo (di cui Euro 1.250,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 250,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge;
3) pone a carico dell'appellante, in ragione della integrale soccombenza, ed a favore dell'Erario, importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 1 aprile 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco