TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 19120/2024 R.G.
Oggi 22/05/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. RI
RA, oggi sostituito dall'Avv. BAROLLO RICCARDO, per parte attrice;
l'Avv.
GALLO ALESSANDRO, oggi sostituito dall'Avv. BOZZATO ROBERTA, per parte convenuta.
L'Avv. Barollo insiste nelle istanze e conclusioni di cui in atti, riportandosi al foglio di PC depositato.
L'Avv. Bozzato insiste nelle istanze e conclusioni di cui in atti, in particolare deducendo che incombe sull'agente provare i fatti costitutivi del diritto al pagamento delle indennità.
Insiste rispetto alla sussistenza della giusta causa di recesso, richiamandosi in proposito anche alla comunicazione dd. 02/03/2023. L'Avv. Barollo contesta, richiamandosi a quanto già dedotto in atti, con riguardo anche all'aumento di fatturato ed al pagamento delle provvigioni, precisando che la giusta causa di recesso deve essere provata dal preponente.
L'Avv. Bozzato si richiama all'adesione alla proposta conciliativa giudiziale.
Il Giudice ordina che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, richiamandosi anche a quanto dedotto all'udienza di data odierna.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 19120/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19120/2024 R.G. promossa da
(P.IV ), Parte_1 P.IV_1 col patrocinio dell'avv. RI RA
ATTORE contro
P.IV ), col Controparte_1 P.IV_2 patrocinio dell'Avv. GALLO ALESSANDRO
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di agenzia sulle seguenti conclusioni per parte attrice
Condannare la a corrispondere a Controparte_1
i seguenti importi: Parte_1
a. 2.245,07 € a titolo d'indennità di risoluzione del rapporto d'agenzia;
b. 40.332,78 € a titolo di mancato preavviso;
c. 3.648,45 € a titolo d'indennità suppletiva di clientela,
e così, complessivamente, 46.226,30 €, od il differente importo che risulterà all'esito della causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme rivalutate, calcolati al tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali ai sensi del D. lgs. n. 231/2002 (a decorrere dal 30/12/2020 sino al saldo effettivo, per l'importo di 470,13 €; a decorrere dal 02/03/2023 sino al saldo effettivo, per l'importo di 45.756,17 €).
pagina 2 di 9 Spese e onorari integralmente rifusi. per parte convenuta
Previo accertamento e dichiarazione della legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia senza deposito, sottoscritto in data 08/03/2021 tra
[...]
e Controparte_1 Parte_1 comunicato in data 02/03/2023, rigettarsi le domande ex adverso proposte da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore Sig. in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per i Parte_1 motivi esposti in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande attoree venissero ritenute, in tutto o in parte, ammissibili, fondate, in ogni caso ridursi la pretesa attorea nei limiti del dedotto e del dimostrato, con esclusione della rivalutazione monetaria e con l'esclusione, altresì, dell'applicazione degli interessi al tasso d'interesse previsto per le transazioni commerciali ai sensi del D.lgs. n.
213/2002, per i motivi di cui in narrativa.
Spese e competenze professionali del presente giudizio interamente rifuse, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri.
In via istruttoria [omissis]
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 30/09/2024 la Parte_1 ha chiamato innanzi all'intestato Tribunale la
[...] Controparte_1 esponendo di aver stipulato con la convenuta un contratto di agenzia
[...] dd. 08/03/2021, avente ad oggetto la conclusione di contratti di vendita, nel territorio di Venezia (nello specifico, centro storico ed isole della Laguna, con esclusione della terraferma e Burano), di prodotti gelato realizzati da . CP_1
Tuttavia, senza alcun preavviso, con racc.ta dd. 02/03/2023 la convenuta comunicò la risoluzione del contratto, allegando l'inadempimento di Parte_1
Quest'ultima, respinto ogni addebito, ha richiesto il complessivo pagamento di €
46.226,30, oltre interessi, per le causali riportate in epigrafe, previo infruttuoso esperimento della mediazione.
Con comparsa dd. 04/12/2024 si è costituita la convenuta, allegando l'inadempimento dell'agente, che avrebbe compromesso il rapporto di fiducia tra le pagina 3 di 9 parti, tanto da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale. In particolare, la ha asserito che la non avrebbe CP_1 Parte_1 adeguatamente curato i rapporti con la clientela, fino ad affermare che la medesima avrebbe violato il divieto di non concorrenza, per aver aperto in sestiere Cannaregio una propria gelateria, poi ceduta a terzi.
Il giudice, con provvedimento ex art 171-bis c.p.c. dd. 10/12/2024, ha confermato la data dell'udienza e le parti hanno tempestivamente depositato memorie ex art 171- ter c.p.c. allegando documentazione e instando per l'ammissione di mezzi istruttori.
All'udienza del 13/02/2025 il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione, stante la natura documentale della controversia, ha fissato l'udienza del 22/05/2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281-sexies c.p.c.
***
Le domande avanzate dall'attrice sono in parte fondate, per i motivi di séguito esposti.
Si premette che la decisione viene assunta con riguardo ai fatti allegati tempestivamente dalle parti, non potendosi considerare le allegazioni tardive contenute nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. n. 2, formulate successivamente allo scadere delle preclusioni assertive e non relative a fatti sopravvenuti, nonché nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. n. 3, espressamente riservata dalla legge alle sole deduzioni di prova contraria.
Tale rilievo dà conto dell'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale dedotti, in particolare, dalla convenuta (cfr. Cass. Civ. n. 14708/2011 “i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi” o, comunque, entro lo scadere delle preclusioni assertive), i quali appaiono, in ogni caso, inammissibili anche perché formulati in maniera negativa generica (cfr. Cass.
Civ. n. 1808/2015 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”) e perché riferiti a circostanze già risultanti da documenti ovvero non contestate ovvero, infine, irrilevanti ai fini del decidere.
pagina 4 di 9 Non è contestato che il contratto di agenzia stipulato il 08/03/2021 fu risolto il 02/03/2023.
Sul presupposto della risoluzione l'attrice chiede il pagamento dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art 12 dell'Accordo Economico Collettivo del 16 Febbraio
2009 per il Settore Commercio, richiamato nel contratto sottoscritto (cfr. doc. 1 attrice). Nello specifico, l'AEC prevede che “A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:
− il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità
− il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751 co. 1 Codice Civile
− il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti
Pertanto, la condizione essenziale per la maturazione della indennità di risoluzione del rapporto, così come dell'indennità suppletiva di clientela, è rappresentata dalla cessazione del rapporto, a prescindere dall'incremento del fatturato, che, invece, riguarda la c.d. "Indennità meritocratica". Tale ultima indennità non è stata domandata dalla Parte_1
Orbene, incontestato lo scioglimento del vincolo contrattuale, occorre verificare la sussistenza del diritto all'indennità, avuto riguardo alle doglianze manifestate dalla circa l'operato dell'agente ed al riparto degli oneri CP_1 probatori fra le parti.
L'indennità di risoluzione del rapporto non è dovuta da parte di , in CP_1 quanto, secondo l'AEC, il preponente è tenuto a versare i relativi importi ad
, che deve versare, poi, l'indennità all'agente (cfr. art. 12 “(…)Le somme di CP_2 pagina 5 di 9 cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la , secondo quanto previsto dalle norme Controparte_3 regolamentari allegate al presente accordo (…) Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo F.I.R.R. della a titolo di indennità Controparte_3 risoluzione rapporto , sono definitivamente acquisite a favore dell'agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla ). CP_3
In proposito si evidenzia che mentre ha chiesto il pagamento Parte_1 dell'indennità in esame, non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante, poiché non ha nemmeno allegato l'inadempimento del preponente all'obbligo contributivo, cioè – come detto – all'obbligo di versare gli importi ad
; né l'attrice ha allegato e provato di aver rivolto una infruttuosa richiesta CP_2 ad , con la conseguenza che non è stata dedotta e documentata la CP_2 preventiva richiesta di liquidazione presentata all'Ente.
Quanto all'indennità suppletiva di clientela si rammenta che secondo la
Suprema Corte “In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (cfr. Cass. sez. lav.,
14/01/2016, n.486).
Un tanto premesso, provati dall'attrice tanto il contratto che il recesso assunti quali fatti costitutivi del diritto, gravava sulla convenuta la prova dei fatti impeditivi, cioè dell'inadempimento dell'agente, connotato da gravità che giustificasse l'immediata cessazione del rapporto.
In proposito si consideri che, dagli atti dimessi dalla concernenti Parte_1
l'ammontare delle provvigioni (doc. 12, 14, 15, 16, 18), pacificamente saldate da
, emerge la prova dello svolgimento dell'attività di agenzia tra il 2021 ed il CP_1
2022 e degli affari conclusi grazie all'opera dall'agente, che comportarono un incremento di fatturato per . Tale dato, peraltro riconosciuto anche da CP_1 parte della convenuta, consente di supporre la diligente attuazione degli accordi pagina 6 di 9 divisati tra le parti, distante dall'ipotizzato inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Si sottolinea, poi, che le motivazioni del recesso addotte dalla convenuta appaiono generiche, in quanto nella comunicazione dd. 02/03/2023 si faceva riferimento ad “una situazione di grave inadempimento”, relativa alla “mancanza pressoché totale di regolari e continui contatti con i clienti”, che sarebbe emersa “da verifiche e controlli aziendali”, senza ulteriori specifiche, non allegate tempestivamente nemmeno in fase processuale, in ordine alle circostanze in cui si sarebbero svolti i controlli e circa l'entità e le caratteristiche dell'inadempimento.
Del pari, risulta generico il riferimento ai clienti (cfr. lettera dd. 02/03/2023
“gran parte di essi”) che avrebbero confermato l'inattività dell'agente.
Quanto all'utilizzo del canale Whatsapp in luogo delle email, la documentazione depositata dall'agente prova che si trattava di prassi invalsa ed accettata tra le parti.
Irrilevanti, e certamente non gravi, appaiono le doglianze della CP_1 rispetto ai contatti telefonici diretti del preponente con i clienti in luogo dell'agente, in quanto, conformemente alle pattuizioni (cfr. doc. 3, art. 5.4), la era Parte_1 tenuta, pur nell'autonomia del rapporto contrattuale ed al netto di formalità non necessarie in un contesto commerciale, ad assicurare il regolare rifornimento di prodotti in stretta collaborazione con il servizio telefonico destinato alla clientela fornito appositamente dalla preponente.
La si duole poi che la abbia avviato una Controparte_1 Parte_1 attività in concorrenza. Nello specifico, il riferimento corre all'attività svolta nei locali che, nel 2022, l'attrice acquistò nel , poi concessi in Controparte_4 godimento a terzi nel novembre dello stesso anno.
Si osserva, tuttavia, che nel corso del giudizio la stessa convenuta, in particolare con la memoria ex art 171 ter n.2 c.p.c., ha mutato la prospettazione, contestando non più l'attività in concorrenza, ma una asserita condotta di mala fede
(“La deducente non lamenta quindi che abbia intrapreso una nuova Parte_1 attività ma che abbia agito con assoluta malafede”), nell'ambito della quale l'attrice avrebbe distolto la dall'apertura del punto vendita in Cannaregio, al fine CP_1 di potersene accaparrare.
pagina 7 di 9 Ne deriva che l'allegazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta
è stata smentita dalla stessa convenuta. D'altro canto, il mutamento di prospettazione appare tardivo, in quanto operato con il deposito della memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.
In difetto di prova dell'inadempimento dell'agente e della giusta causa di immediato recesso, ha diritto al pagamento dell'indennità suppletiva di Parte_1 clientela, nonché dell'indennità di mancato preavviso.
Le predette indennità andranno corrisposte nella misura indicata dall'agente, tenuto conto che non vi è stata una precisa e specifica contestazione delle modalità di calcolo evidenziate nell'atto introduttivo del giudizio.
Gli interessi spettano all'attrice nella misura prevista dall'articolo 2 del Dlgs n.
231/2002 per le transazioni commerciali alle indennità di fine rapporto, trattandosi di controversia tra imprenditori commerciali, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, che corrisponde al giorno del recesso, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora (cfr. Cass. Civ. n. 28413/2024).
Non spetta a la rivalutazione monetaria sulle indennità, giacché Parte_1
l'attrice non ha allegato e provato il maggior danno subito ex art. 1224 co. 2 c.c. per effetto del ritardato pagamento. Si evidenzia, in proposito, che “Il credito derivante dal rapporto di agenzia per provvigioni e indennità è un caratteristico credito di valuta. Deriva da quanto precede, pertanto, che il creditore, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio di svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo questa ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. Civ. n. 19218/2016).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M 55/2014 dello scaglione di riferimento da € 26.001 ad € 52.000, salva adozione del valore minimo per la fase decisoria, tenuto conto della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi e l'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
− ND parte convenuta Controparte_1 [...]
corrispondere a parte attrice Controparte_1 [...] la complessiva somma di euro Parte_1
43.981,23, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 03/03/2023 al soddisfo
− ND parte convenuta Controparte_1 [...]
a rifondere le spese di costituzione e patrocinio Controparte_1 sostenute da parte attrice Parte_1 liquidate in € 6.164,00 per compensi;
€ 545,00 per
[...] esborsi;
oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
Venezia, cosi deciso il 22/05/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
pagina 9 di 9
VERBALE DELLA CAUSA N. 19120/2024 R.G.
Oggi 22/05/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. RI
RA, oggi sostituito dall'Avv. BAROLLO RICCARDO, per parte attrice;
l'Avv.
GALLO ALESSANDRO, oggi sostituito dall'Avv. BOZZATO ROBERTA, per parte convenuta.
L'Avv. Barollo insiste nelle istanze e conclusioni di cui in atti, riportandosi al foglio di PC depositato.
L'Avv. Bozzato insiste nelle istanze e conclusioni di cui in atti, in particolare deducendo che incombe sull'agente provare i fatti costitutivi del diritto al pagamento delle indennità.
Insiste rispetto alla sussistenza della giusta causa di recesso, richiamandosi in proposito anche alla comunicazione dd. 02/03/2023. L'Avv. Barollo contesta, richiamandosi a quanto già dedotto in atti, con riguardo anche all'aumento di fatturato ed al pagamento delle provvigioni, precisando che la giusta causa di recesso deve essere provata dal preponente.
L'Avv. Bozzato si richiama all'adesione alla proposta conciliativa giudiziale.
Il Giudice ordina che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, richiamandosi anche a quanto dedotto all'udienza di data odierna.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 19120/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19120/2024 R.G. promossa da
(P.IV ), Parte_1 P.IV_1 col patrocinio dell'avv. RI RA
ATTORE contro
P.IV ), col Controparte_1 P.IV_2 patrocinio dell'Avv. GALLO ALESSANDRO
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di agenzia sulle seguenti conclusioni per parte attrice
Condannare la a corrispondere a Controparte_1
i seguenti importi: Parte_1
a. 2.245,07 € a titolo d'indennità di risoluzione del rapporto d'agenzia;
b. 40.332,78 € a titolo di mancato preavviso;
c. 3.648,45 € a titolo d'indennità suppletiva di clientela,
e così, complessivamente, 46.226,30 €, od il differente importo che risulterà all'esito della causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme rivalutate, calcolati al tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali ai sensi del D. lgs. n. 231/2002 (a decorrere dal 30/12/2020 sino al saldo effettivo, per l'importo di 470,13 €; a decorrere dal 02/03/2023 sino al saldo effettivo, per l'importo di 45.756,17 €).
pagina 2 di 9 Spese e onorari integralmente rifusi. per parte convenuta
Previo accertamento e dichiarazione della legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia senza deposito, sottoscritto in data 08/03/2021 tra
[...]
e Controparte_1 Parte_1 comunicato in data 02/03/2023, rigettarsi le domande ex adverso proposte da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore Sig. in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per i Parte_1 motivi esposti in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande attoree venissero ritenute, in tutto o in parte, ammissibili, fondate, in ogni caso ridursi la pretesa attorea nei limiti del dedotto e del dimostrato, con esclusione della rivalutazione monetaria e con l'esclusione, altresì, dell'applicazione degli interessi al tasso d'interesse previsto per le transazioni commerciali ai sensi del D.lgs. n.
213/2002, per i motivi di cui in narrativa.
Spese e competenze professionali del presente giudizio interamente rifuse, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri.
In via istruttoria [omissis]
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 30/09/2024 la Parte_1 ha chiamato innanzi all'intestato Tribunale la
[...] Controparte_1 esponendo di aver stipulato con la convenuta un contratto di agenzia
[...] dd. 08/03/2021, avente ad oggetto la conclusione di contratti di vendita, nel territorio di Venezia (nello specifico, centro storico ed isole della Laguna, con esclusione della terraferma e Burano), di prodotti gelato realizzati da . CP_1
Tuttavia, senza alcun preavviso, con racc.ta dd. 02/03/2023 la convenuta comunicò la risoluzione del contratto, allegando l'inadempimento di Parte_1
Quest'ultima, respinto ogni addebito, ha richiesto il complessivo pagamento di €
46.226,30, oltre interessi, per le causali riportate in epigrafe, previo infruttuoso esperimento della mediazione.
Con comparsa dd. 04/12/2024 si è costituita la convenuta, allegando l'inadempimento dell'agente, che avrebbe compromesso il rapporto di fiducia tra le pagina 3 di 9 parti, tanto da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale. In particolare, la ha asserito che la non avrebbe CP_1 Parte_1 adeguatamente curato i rapporti con la clientela, fino ad affermare che la medesima avrebbe violato il divieto di non concorrenza, per aver aperto in sestiere Cannaregio una propria gelateria, poi ceduta a terzi.
Il giudice, con provvedimento ex art 171-bis c.p.c. dd. 10/12/2024, ha confermato la data dell'udienza e le parti hanno tempestivamente depositato memorie ex art 171- ter c.p.c. allegando documentazione e instando per l'ammissione di mezzi istruttori.
All'udienza del 13/02/2025 il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione, stante la natura documentale della controversia, ha fissato l'udienza del 22/05/2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281-sexies c.p.c.
***
Le domande avanzate dall'attrice sono in parte fondate, per i motivi di séguito esposti.
Si premette che la decisione viene assunta con riguardo ai fatti allegati tempestivamente dalle parti, non potendosi considerare le allegazioni tardive contenute nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. n. 2, formulate successivamente allo scadere delle preclusioni assertive e non relative a fatti sopravvenuti, nonché nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. n. 3, espressamente riservata dalla legge alle sole deduzioni di prova contraria.
Tale rilievo dà conto dell'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale dedotti, in particolare, dalla convenuta (cfr. Cass. Civ. n. 14708/2011 “i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi” o, comunque, entro lo scadere delle preclusioni assertive), i quali appaiono, in ogni caso, inammissibili anche perché formulati in maniera negativa generica (cfr. Cass.
Civ. n. 1808/2015 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”) e perché riferiti a circostanze già risultanti da documenti ovvero non contestate ovvero, infine, irrilevanti ai fini del decidere.
pagina 4 di 9 Non è contestato che il contratto di agenzia stipulato il 08/03/2021 fu risolto il 02/03/2023.
Sul presupposto della risoluzione l'attrice chiede il pagamento dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art 12 dell'Accordo Economico Collettivo del 16 Febbraio
2009 per il Settore Commercio, richiamato nel contratto sottoscritto (cfr. doc. 1 attrice). Nello specifico, l'AEC prevede che “A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:
− il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità
− il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751 co. 1 Codice Civile
− il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti
Pertanto, la condizione essenziale per la maturazione della indennità di risoluzione del rapporto, così come dell'indennità suppletiva di clientela, è rappresentata dalla cessazione del rapporto, a prescindere dall'incremento del fatturato, che, invece, riguarda la c.d. "Indennità meritocratica". Tale ultima indennità non è stata domandata dalla Parte_1
Orbene, incontestato lo scioglimento del vincolo contrattuale, occorre verificare la sussistenza del diritto all'indennità, avuto riguardo alle doglianze manifestate dalla circa l'operato dell'agente ed al riparto degli oneri CP_1 probatori fra le parti.
L'indennità di risoluzione del rapporto non è dovuta da parte di , in CP_1 quanto, secondo l'AEC, il preponente è tenuto a versare i relativi importi ad
, che deve versare, poi, l'indennità all'agente (cfr. art. 12 “(…)Le somme di CP_2 pagina 5 di 9 cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la , secondo quanto previsto dalle norme Controparte_3 regolamentari allegate al presente accordo (…) Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo F.I.R.R. della a titolo di indennità Controparte_3 risoluzione rapporto , sono definitivamente acquisite a favore dell'agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla ). CP_3
In proposito si evidenzia che mentre ha chiesto il pagamento Parte_1 dell'indennità in esame, non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante, poiché non ha nemmeno allegato l'inadempimento del preponente all'obbligo contributivo, cioè – come detto – all'obbligo di versare gli importi ad
; né l'attrice ha allegato e provato di aver rivolto una infruttuosa richiesta CP_2 ad , con la conseguenza che non è stata dedotta e documentata la CP_2 preventiva richiesta di liquidazione presentata all'Ente.
Quanto all'indennità suppletiva di clientela si rammenta che secondo la
Suprema Corte “In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (cfr. Cass. sez. lav.,
14/01/2016, n.486).
Un tanto premesso, provati dall'attrice tanto il contratto che il recesso assunti quali fatti costitutivi del diritto, gravava sulla convenuta la prova dei fatti impeditivi, cioè dell'inadempimento dell'agente, connotato da gravità che giustificasse l'immediata cessazione del rapporto.
In proposito si consideri che, dagli atti dimessi dalla concernenti Parte_1
l'ammontare delle provvigioni (doc. 12, 14, 15, 16, 18), pacificamente saldate da
, emerge la prova dello svolgimento dell'attività di agenzia tra il 2021 ed il CP_1
2022 e degli affari conclusi grazie all'opera dall'agente, che comportarono un incremento di fatturato per . Tale dato, peraltro riconosciuto anche da CP_1 parte della convenuta, consente di supporre la diligente attuazione degli accordi pagina 6 di 9 divisati tra le parti, distante dall'ipotizzato inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Si sottolinea, poi, che le motivazioni del recesso addotte dalla convenuta appaiono generiche, in quanto nella comunicazione dd. 02/03/2023 si faceva riferimento ad “una situazione di grave inadempimento”, relativa alla “mancanza pressoché totale di regolari e continui contatti con i clienti”, che sarebbe emersa “da verifiche e controlli aziendali”, senza ulteriori specifiche, non allegate tempestivamente nemmeno in fase processuale, in ordine alle circostanze in cui si sarebbero svolti i controlli e circa l'entità e le caratteristiche dell'inadempimento.
Del pari, risulta generico il riferimento ai clienti (cfr. lettera dd. 02/03/2023
“gran parte di essi”) che avrebbero confermato l'inattività dell'agente.
Quanto all'utilizzo del canale Whatsapp in luogo delle email, la documentazione depositata dall'agente prova che si trattava di prassi invalsa ed accettata tra le parti.
Irrilevanti, e certamente non gravi, appaiono le doglianze della CP_1 rispetto ai contatti telefonici diretti del preponente con i clienti in luogo dell'agente, in quanto, conformemente alle pattuizioni (cfr. doc. 3, art. 5.4), la era Parte_1 tenuta, pur nell'autonomia del rapporto contrattuale ed al netto di formalità non necessarie in un contesto commerciale, ad assicurare il regolare rifornimento di prodotti in stretta collaborazione con il servizio telefonico destinato alla clientela fornito appositamente dalla preponente.
La si duole poi che la abbia avviato una Controparte_1 Parte_1 attività in concorrenza. Nello specifico, il riferimento corre all'attività svolta nei locali che, nel 2022, l'attrice acquistò nel , poi concessi in Controparte_4 godimento a terzi nel novembre dello stesso anno.
Si osserva, tuttavia, che nel corso del giudizio la stessa convenuta, in particolare con la memoria ex art 171 ter n.2 c.p.c., ha mutato la prospettazione, contestando non più l'attività in concorrenza, ma una asserita condotta di mala fede
(“La deducente non lamenta quindi che abbia intrapreso una nuova Parte_1 attività ma che abbia agito con assoluta malafede”), nell'ambito della quale l'attrice avrebbe distolto la dall'apertura del punto vendita in Cannaregio, al fine CP_1 di potersene accaparrare.
pagina 7 di 9 Ne deriva che l'allegazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta
è stata smentita dalla stessa convenuta. D'altro canto, il mutamento di prospettazione appare tardivo, in quanto operato con il deposito della memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.
In difetto di prova dell'inadempimento dell'agente e della giusta causa di immediato recesso, ha diritto al pagamento dell'indennità suppletiva di Parte_1 clientela, nonché dell'indennità di mancato preavviso.
Le predette indennità andranno corrisposte nella misura indicata dall'agente, tenuto conto che non vi è stata una precisa e specifica contestazione delle modalità di calcolo evidenziate nell'atto introduttivo del giudizio.
Gli interessi spettano all'attrice nella misura prevista dall'articolo 2 del Dlgs n.
231/2002 per le transazioni commerciali alle indennità di fine rapporto, trattandosi di controversia tra imprenditori commerciali, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, che corrisponde al giorno del recesso, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora (cfr. Cass. Civ. n. 28413/2024).
Non spetta a la rivalutazione monetaria sulle indennità, giacché Parte_1
l'attrice non ha allegato e provato il maggior danno subito ex art. 1224 co. 2 c.c. per effetto del ritardato pagamento. Si evidenzia, in proposito, che “Il credito derivante dal rapporto di agenzia per provvigioni e indennità è un caratteristico credito di valuta. Deriva da quanto precede, pertanto, che il creditore, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio di svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo questa ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. Civ. n. 19218/2016).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi di cui al D.M 55/2014 dello scaglione di riferimento da € 26.001 ad € 52.000, salva adozione del valore minimo per la fase decisoria, tenuto conto della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi e l'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
− ND parte convenuta Controparte_1 [...]
corrispondere a parte attrice Controparte_1 [...] la complessiva somma di euro Parte_1
43.981,23, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 03/03/2023 al soddisfo
− ND parte convenuta Controparte_1 [...]
a rifondere le spese di costituzione e patrocinio Controparte_1 sostenute da parte attrice Parte_1 liquidate in € 6.164,00 per compensi;
€ 545,00 per
[...] esborsi;
oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
Venezia, cosi deciso il 22/05/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
pagina 9 di 9