Articolo 1 della Legge 20 aprile 2005, n. 74
Articolo 2
Versione
18 maggio 2005
Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario annuo, per il quinquennio 2004-2008, pari ad euro 120.000, a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
Entrata in vigore il 18 maggio 2005