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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t. elettivamente Parte_2
domiciliato in alla Via G. Sanfelice n. 33 presso lo studio dell'Avv. Danilo Aita (C.F. Pt_1
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto C.F._1
di citazione.
OPPONENTE
E
(C.F. in persona del lrpt, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, Viale F. Turati n. 2 presso lo studio dell'Avv. Feliciano Rispo (CF: ) dal quale è rappresentata e difesa in C.F._2
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
OPPOSTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'opponente chiedeva revocarsi l'opposto decreto e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni nonché al pagamento della penale contrattualmente prevista, con vittoria di spese.
Il procuratore dell'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.03.2023 il sito in al Parte_1 Pt_1 Parte_1
conveniva in giudizio la società
[...] Controparte_1
L'opponente, premesso che:
con d.i. n. 8992/2022 emesso in data 15.12.22 il Tribunale di Napoli gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 45.000,00, oltre iva ed interessi nonché spese di giudizio, per opere di ristrutturazione non retribuite;
deduceva che:
il Condominio, con contratto del 26.09.2019, ha appaltato alla l'esecuzione di opere CP_1
di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale;
durante l'esecuzione dei lavori l'opposta ha ingiustificatamente abbandonato il cantiere senza darne alcuna comunicazione;
il ha contestato la cattiva esecuzione delle opere e chiesto una definizione Parte_1
bonaria della lite ma l'opposta, nel corso delle trattative, ha depositato un ricorso monitorio senza tener conto degli acconti ricevuti e dei lavori eseguiti senza autorizzazione o non a regola d'arte;
l'opposta, nello specifico, ha ricevuto acconti per € 15.250,00 a mezzo bonifici bancari non detratti dalla somma indicata nel ricorso monitorio;
l'impresa appaltatrice ha commesso numerose e gravi inadempienze, non completando i lavori appaltati;
in base alla relazione tecnica redatta dall'ing. in data 25.02.2023, Persona_1
l'importo corrispondente ai lavori oggetto di appalto (sia pur incompleti) ammonta a €
34.438,37;
l'impresa ha dunque eseguito lavori extra - non autorizzati dall'assemblea condominiale ex. art. 2 e 20 come da contratto - per € 10.730,47;
l'opposta è tenuta a risarcire i danni causati al condominio in quanto, prima della conclusione del contratto, aveva effettuato sopralluoghi e redatto un'offerta economica evidentemente senza aver riscontrato quelle problematiche che hanno poi portato ad effettuare lavori extra;
l'impresa appaltatrice ha abbandonato il cantiere senza comunicazione alcuna al committente non ultimando i lavori negli otto mesi contrattualmente previsti, sicché il
Condominio ha diritto al pagamento di una penale per omessa consegna delle opere per un importo pari al 10% del contratto di appalto ovvero € 6.296,24;
visti i vizi e i difetti dei lavori non eseguiti a regola d'arte, in base alla suddetta relazione,
l'importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi ammonta ad € 68.148,18 oltre iva;
chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni causati nonché pagamento della penale contrattualmente prevista, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'opposta e contestava la domanda dell'opponente, deducendo che:
per la realizzazione delle predette opere di ristrutturazione, veniva pattuito un corrispettivo complessivo pari ad € 62.962,40 oltre Iva al 10%, come specificato dall'art. 10 del contratto, somma che doveva essere versata per il 15% come acconto e, per il restante importo, doveva essere pagata in n. 40 rate di € 1.311,70 oltre IVA al 10% a partire dal trentesimo giorno dall'inizio dei lavori e con scadenza alla fine di ogni mese;
durante l'esecuzione dei lavori ha incontrato non pochi problemi nella realizzazione degli stessi a causa del comportamento inadempiente del committente;
l'ing. nella qualità di direttore dei lavori, redigeva computo metrico dei lavori CP_2
eseguiti, ultimati a regola d'arte e mai formalmente contestati;
seguivano una serie di solleciti di pagamento che rimanevano inevasi;
il si è reso moroso della somma di € 45.168,85 a cui vanno sottratte le somme Parte_1
medio tempore corrisposte, per l'importo globale di € 15.250,00, per un credito finale pari ad € 29.110,00;
la mancata ultimazione dei lavori va imputata al committente;
i ponteggi necessari ai lavori, infatti, furono smontati dopo diversi interventi della Polizia
Municipale a causa della mancata autorizzazione ricevuta del per Controparte_3
l'installazione degli stessi;
la società appaltatrice era costretta a lavorare solo negli orari di chiusura attività del ristorante posto al piano terra del Condominio ovvero dal mattino fino alle 10:00;
era impossibile utilizzare le utenze idriche ed elettriche del condominio;
lo stallo permanente di autovetture non autorizzate all'interno del cantiere ostacolava i lavori;
il dl propose vanamente di proseguire i lavori con l'intervento di una piattaforma mobile;
l'azienda non ha proposto alcuna modifica rispetto al contratto di appalto;
tutti i lavori effettuati dall'impresa sono stati svolti sotto la guida del Direttore dei Lavori;
chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Concessi i termini ex. art. 183 cpc e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del
20.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che le parti hanno stipulato in data 26.9.19 un contratto d'appalto per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile . CP_4
L'art. 2 del contratto d'appalto prevede che eventuali varianti eccedenti il 5% dell'importo complessivo dovranno essere approvate dall'assemblea condominiale.
L'art. 3 del contratto stabilisce che “I lavori … verranno valutati a misura con l'applicazione dei prezzi unitari riportati nell'allegato capitolato salvo i lavori già previsti a corpo … e salvo ancora nuove categorie di lavori eventualmente ordinate dalla d.l. – previa delibera assembleare – che verranno pagate con nuovi prezzi a concordarsi.”
L'art. 5 del contratto stabilisce che i lavori saranno ultimati in otto mesi “… oltre le eventuali sospensioni giustificate e certificate dal direttore dei lavori.”
L'art. 6 del contratto stabilisce una penale di € 100 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori.
L'art. 8 del contratto stabilisce che il committente provvederà alla fornitura di acqua ed energia elettrica oltre al pagamento della TOSAP.
L'art. 16 del contratto stabilisce che l'importo dei lavori è di € 68.148,18 oltre iva.
I lavori non sono stati conclusi in quanto le inadempienze del condominio avrebbero costretto l'impresa appaltatrice ad abbandonare il cantiere nell'ottobre del 2022.
L'impresa, pertanto, ha richiesto il pagamento delle opere effettivamente realizzate pari, ad € 45.168,85 come da computo metrico redato il 2.12.20 dal d.l. ing. CP_2
Il eccepisce quanto segue: Parte_1
1. l'impresa ha ingiustificatamente abbandonato il cantiere senza darne alcuna comunicazione;
2. l'impresa ha ricevuto acconti per € 15.250,00 a mezzo bonifici bancari non detratti dalla somma indicata nel ricorso monitorio;
3. l'impresa ha eseguito lavori extra - non autorizzati dall'assemblea condominiale - per €
10.730,47;
4. i lavori non sono stati ultimati negli otto mesi contrattualmente previsti sicché il ha diritto al pagamento di una penale per omessa consegna delle opere per Parte_1
un importo pari al 10% del contratto di appalto ovvero € 6.296,24;
5. i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte e l'importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi ammonta ad € 68.148,18 oltre iva.
Tanto premesso in ordine al punto 1. si osserva che entrambe le parti, in sostanza, chiedono la risoluzione del contratto non avendo interesse alla sua prosecuzione.
Lo stesso, pertanto, può considerarsi risolto per mutuo dissenso.
Occorre, però, stabilire a chi vada imputato l'inadempimento degli obblighi contrattuali ai fini risarcitori.
Indubbiamente le lagnanze dell'impresa non sono infondate.
Nella sua relazione finale, infatti, il d.l. ha dato atto che il regolare svolgimento dei lavori è stato ostacolato da numerosi problemi come la mancata autorizzazione comunale per l'occupazione del suolo pubblico destinato al montaggio dei ponteggi i quali, nel luglio
2020, furono smontati dalla Polizia Municipale, l'impossibilità di utilizzare le utenze idriche ed elettriche del condominio, le auto dei condomini o dei clienti del ristorante parcheggiate irregolarmente che impedivano l'installazione di piattaforme mobili in alternativa ai ponteggi.
L'impresa, però, ha abbandonato il cantiere brutalmente, senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 in ordine alla contestazione degli inadempimenti al committente e senza richiedere una sospensione dei lavori al d.l..
, infatti, pur avendo inviato alcune note al direttore dei lavori, non ha prodotto alcuna CP_1
formale diffida all'amministratore.
Il Condominio, d'altro canto, ha invece invitato la cooperativa a proseguire i lavori. Alla luce di ciò l'odierno Giudicante, anche se le condizioni materiali di cantiere fossero state ostative, ritiene che la cooperativa avrebbe dovuto richiedere formalmente la sospensione del contratto e indicare un termine per superare le criticità.
Non avendo effettuato tale adempimento la responsabilità per l'interruzione dei lavori non può essere attribuita in toto al committente.
Orbene è pacifico in giurisprudenza che l'appaltatore non può sospendere unilateralmente i lavori se non in presenza di gravi inadempimenti da parte del committente e, comunque, previa costituzione in mora.
La Corte di Cassazione, a più riprese, ha chiarito che se l'impresa decide di interrompere temporaneamente i lavori, senza aver formalmente contestato all'amministratore condominiale le carenze che ostacolano l'esecuzione e senza avergli dato un termine per adempiere, può essere considerata inadempiente anche per quei giorni di fermo (cfr., ad esempio, Cass. n. 16346 del 12 giugno 2024).
L'impresa risulta, pertanto, inadempiente e soggetta alle penali contrattuali.
Non si ritiene, però, di accogliere altre richieste risarcitorie stante l'obiettiva difficoltà di proseguire i lavori e la mancanza di collaborazione da parte del . Parte_1
In ordine al punto 2. va detto che l'opposta ha ammesso di aver ricevuto acconti per €
15.250,00 i quali vanno, pertanto, detratti dalla somma richiesta.
In ordine al punto 3. si premette che il ha prodotto una propria perizia tecnica Parte_1
le cui conclusioni non sono mai state specificamente contestate da controparte.
Da tale perizia risulta nella contabilità finale dei lavori il direttore dei lavori ha contabilizzato opere in variante, non previste dal contratto originario, per € 10.730,47.
Orbene tale somma eccede il cd. quinto d'obbligo e, pertanto, ai sensi dell'art. 2 del contratto d'appalto le varianti avrebbero dovuto essere approvate dall'assemblea condominiale ma non è mai stata prodotta in giudizio una delibera assembleare in tal senso. Gli importi in questione vanno, pertanto, detratti dalla somma richiesta.
In conclusione, quindi, sarebbe dovuta la residua somma di € 19.188,38.
In ordine al punto 4. il contratto, all'art. 5, stabiliva un termine di ultimazione pari a 8 mesi dall'avvio dei lavori mentre il successivo art. 6 prevedeva l'applicazione di una penale di €
100 giornalieri fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale.
I lavori non sono stati completati ed il termine previsto è ampiamente decorso.
Per quanto più sopra esposto la domanda va accolta e l'opposta va condannata al pagamento della somma di € 6.296,24 a titolo di penale ex art. 6 del contratto di appalto.
In ordine al punto 5. va premesso qualche cenno in ordine al valore probatorio della relazione tecnica di parte redatta dall'ing. per conto dell'opponente. Per_1
Tale relazione non è stata specificamente contestata da controparte e, pertanto, le risultanze di fatto degli accertamenti svolti dal tecnico posso ritenersi provate.
Lo stesso, ovviamente, non vale in ordine alle conclusioni cui giunge la perizia in relazione ai danni risarcibili, conclusioni che sono sempre rimesse alla valutazione del giudice travalicando l'ambito puramente tecnico.
Tanto premesso si osserva che la relazione tecnica documenta la presenza di significativi vizi ed omissioni nella realizzazione dell'opera: in particolare la mancata posa della rete porta-intonaco (necessaria per garantire la durabilità dell'intonaco stesso), difformità nell'intonacatura ed utilizzo di materiali non conformi alle specifiche contrattuali.
Il ctp ha quantificato in € 68.148,18 più IVA le spese necessarie per un completo ripristino dell'edificio.
Il , pertanto, ha chiesto condannarsi l'impresa al pagamento di tale somma al Parte_1
fine di ottenere il ripristino a regola d'arte dell'edificio.
Orbene questa domanda confonde due aspetti della tutela risarcitoria. Una cosa, infatti, è il risarcimento del danno ex art. 2043 cc, che comporta il diritto alla restitutio in integrum, altra è la garanzia per i vizi dell'opera cui è tenuto l'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c., azionata in questa sede.
Tale norma stabilisce che Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Orbene, nella specie, il committente ha mostrato di non aver interesse ad ottenere il primo tipo di tutela e, pertanto, va applicata la riduzione del prezzo mentre il danno ulteriore, in assenza di altre deduzioni, è coperto dalla penale.
La riduzione del prezzo, ovviamente, non può essere di importo superiore al valore totale dell'appalto, come ipotizzato dal ctp, e, comunque, il condominio si è in parte giovato dell'opera dell'appaltatore che, per quanto affetta da gravi vizi, non appare essere del tutto inutile.
Essere più precisi non è possibile in quanto si sarebbe dovuto procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio che, anni dopo l'abbandono del cantiere, non è più possibile espletare.
D'altronde sarebbe stato onere delle parti interessate richiedere un ATP tempestivamente.
In definitiva può ritenersi che quanto ancora dovuto all'appaltatore non sia esigibile in virtù dei vizi lamentati e della penale dovuta, che può essere oggetto di compensazione con le somme suddette.
Alla luce di tutte le ragioni sopraelencate l'opposizione è fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le altre domande vanno rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n.
8992/2022 proposta dal sito in al nei Parte_1 Pt_1 Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il Controparte_1
27.03.2023, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta le altre domande;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 7.616 per onorario ed euro 286 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 12.6.2025
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)