Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1217 pronunciata il 24/03/2021
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento, sanzioni civili, interessi di mora e aggio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 888/2021
del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Matteo Sances, Parte_1
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Onorato Nocco,
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Alessandra Vinci,
APPELLATI
nonché contro e CP_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 04/04/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato il 22/06/2018 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2018 9005364438 000 notificatagli il
13/06/2018 da con la quale era stato sollecitato il pagamento della somma di € 2.186.699,72 CP_5
a titolo di tributi, contributi previdenziali, somme aggiuntive e spese di procedura in riferimento a 71 cartelle esattoriali e 17 avvisi di addebito, qualificando tale azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 1° co., c.p.c.. Precisava che per due delle cartelle esattoriali inserite nell'intimazione oggetto dell'opposizione (n. 059 2010 0055047519000 e 059 2011 0040020318000) il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro - aveva adottato provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva in altro giudizio (n. R.G. 14229/2017), cosa di cui non aveva tenuto conto Controparte_1 nell'inviare l'intimazione opposta. Sosteneva, poi, l'illegittimità dell'applicazione degli interessi di mora su contributi e premi previdenziali, atteso che l'art. 27, D. Lgs 46/1999 lo vieta espressamente e, sul punto, richiamava la Circolare n. 134 del 17/7/2000 in cui si chiarisce che per i contributi CP_3
previdenziali (come DM10 e IVS) sono dovute, in sostituzione degli interessi di mora, le somme aggiuntive previste dal citato art. 27. L aveva, invece, applicato gli interessi Controparte_6 di mora, calcolati su ciascuna cartella di pagamento, per un totale di € 161.511,86. Evidenziava che,
a supporto delle proprie pretese, il aveva dichiarato, in calce all'intimazione di CP_7 pagamento opposta, di avere applicato i richiesti accessori in forza dell'art. 116, co. 8 e 9, L.
388/2000, operando però in modo illegittimo per avere calcolato gli interessi di mora nonostante le somme aggiuntive di cui al co. 8 non avessero mai raggiunto la soglia del 40% dei contributi dovuti.
Da tanto era derivata l'illegittimità della richiesta di pagamento. Con altra censura deduceva l'errata applicazione dell'aggio esattoriale sostenendo che lo stesso, previsto dall'art. 17, D. Lgs. 112/99, fosse stato applicato su ogni somma intimata, anziché in percentuale sulle somme iscritte a ruolo come indicato dalla norma. Da ultimo contestava la mancanza di trasparenza circa il calcolo degli interessi, in violazione di quanto stabilito dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 10481 del 3/5/2018,
e concludeva chiedendo accertarsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi di mora sui contributi e premi previdenziali, di aggio e di spese della procedura e per l'effetto dichiararne l'annullamento con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni.
Nel giudizio così instaurato si costituivano le parti resistenti contestando la fondatezza delle avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare l' eccepiva l'inammissibilità del CP_3
ricorso per intervenuta decadenza ex art. 24, D. Lgs. 46/1999 essendo stati ritualmente notificati al debitore tutti i titoli esattoriali per cui è causa senza che venissero opposti. Ribadiva di avere correttamente quantificato le sanzioni dovute e a riprova produceva prospetto di calcolo relativo a ciascun periodo di riferimento.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti di natura tributaria, precisava che l'azione non poteva qualificarsi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. poiché quelli dedotti non erano vizi formali, ma come azione di merito attenendo alla esatta quantificazione del credito;
pertanto, doveva essere proposta ai sensi dell'art. 24, D. Lgs. 46/1999, nei 40 giorni dal ricevimento della notifica di ciascuna cartella e avviso di addebito. Stante il superamento di detto termine, dichiarava, pertanto, l'inammissibilità delle questioni sollevate.
Rispetto alle due cartelle di cui il medesimo Tribunale, in altro giudizio, aveva dichiarato la sospensione dell'efficacia esecutiva, riteneva che non si ponessero questioni di legittimità poiché gli enti creditori non avevano avviato alcuna azione esecutiva. Conseguentemente, rigettava il ricorso e condannava l'istante al pagamento delle spese, quantificate in € 7.500,00 per ciascuna, in favore di ed , e in € 3.000,00 in favore dell' . Controparte_8 CP_3 CP_2
Con ricorso depositato il 20/09/2021 proponeva appello evidenziando che le questioni trattate Pt_1
in primo grado non avrebbero potuto essere poste avverso le cartelle e gli avvisi poiché le somme contestate si erano formate successivamente a tali notifiche, essendo stati computati interessi di mora e altri accessori solo successivamente alla notifica degli atti esattoriali. Ribadiva, pertanto, le doglianze di primo grado e contestava la conseguente condanna alle spese. Chiedeva, in ragione di tali considerazioni, l'integrale riforma della sentenza con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Nel presente grado di giudizio si costituivano e , mentre le CP_2 Controparte_8
altre resistenti, benché regolarmente evocate in giudizio, rimanevano contumaci.
In particolare, , nella propria memoria, depositata l'8/9/2023, Controparte_8 eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze concernenti l'applicazione e il calcolo degli interessi di mora. Circa il computo delle somme aggiuntive, ribadiva la legittimità delle stesse in quanto erano state determinate ai sensi dell'art. 116, commi 8 e 9, Legge 388/2000. Ed altrettanto sosteneva con riguardo agli aggi, dovuti per l'attività di riscossione e determinati ai sensi dell'art. 17, co. 3, D. Lgs. 112/1999, evidenziando che si tratta di un compenso disancorato dalle specifiche attività di riscossione svolte. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame, anche in punto di spese.
L' , con memoria depositata il 28/09/2023, sosteneva la correttezza della sentenza appellata per CP_2 avere dichiarato l'inammissibilità delle doglianze formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs.
46/99. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 04/04/2025, sulle conclusioni dalle parti costituite che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati e i quali, benché CP_3 Controparte_4
regolarmente evocati, non hanno inteso costituirsi nel presente grado di giudizio.
Venendo alla disamina dell'appello, lo stesso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nel ricorso in appello ha sostenuto che la motivazione posta a base della pronuncia del Pt_1
Tribunale sarebbe errata poiché, nell'applicare all'azione proposta il termine previsto dall'art. 24, D.
Lgs. 46/1999 (a mente del cui 5° comma: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (…)”) non avrebbe tenuto conto del fatto che al momento del ricevimento di ciascuna cartella esattoriale ed avviso di addebito il contribuente non aveva la possibilità di rilevare i vizi afferenti l'applicazione degli interessi di mora e degli aggi, denunciati nel ricorso introduttivo del giudizio;
ciò in quanto tali somme sarebbero state computate solo successivamente alla notifica degli atti esattoriali.
Tale asserzione non appare fondata. Ed invero, dalla disamina dell'intimazione di pagamento opposta, nella quale sono richiamate le singole cartelle sottese con gli importi per ciascuna di esse richiesti, si evince che interessi e sanzioni applicati erano già desumibili dalle cartelle originariamente notificate.
Per ciascun atto impositivo, infatti, risultano indicati l'anno di riferimento, il debito scaduto, gli interessi di mora e i compensi di riscossione. Dunque, la pronuncia di I grado appare corretta.
Anche nel merito, tuttavia, le doglianze sollevate si appalesano infondate.
Il ha invocato l'applicazione dell'art. 27, comma 1, D. Lgs. 46/1999 a mente del quale: “In Pt_1
deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento”. Da tale norma si evince effettivamente che per i contributi spettanti agli Enti previdenziali il computo delle somme aggiuntive dovute in caso di ritardato pagamento segue regole specifiche. Ed invero, tanto l' quanto l'Agente della Riscossione hanno CP_3 dedotto in giudizio di avere eseguito i calcoli di tali importi in applicazione dell'art. 116, co. 8 e 9, L.
388/2000. Tale disposto normativo prevede al comma 8: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Orbene, secondo il le somme aggiuntive applicate, nel caso di specie, non Pt_1 raggiungono mai la soglia del 40% dei contributi dovuti;
soglia che il comma 9 dell'art. 116 (per il quale: “Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”) individua quale requisito per l'applicazione degli interessi di mora. E per dimostrare che gli interessi sono stati illegittimamente calcolati, atteso che le sanzioni civili non superavano il tetto legale del 40% del dovuto a titolo di contributi, nelle proprie note di trattazione scritta prendeva ad esempio una cartella, la n. 11 nell'intimazione.
Di contro, dalla disamina del prospetto dei calcoli eseguiti, versato agli atti di causa dall' , risulta CP_3 che l'Ente previdenziale abbia correttamente applicato il tasso previsto dal riportato art. 116, co. 8, sommando al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) alla data di elaborazione del conteggio, lo spread di legge e che gli interessi di mora, verificati a campione per i primi otto addebiti previdenziali di cui alla cartella n. 059 2005 000422354 000, siano stati calcolati allorquando le somme aggiuntive avevano raggiunto il limite di legge.
Va, da ultimo, evidenziato che anche la doglianza di parte appellante afferente alla richiesta dell'aggio
è destituita di fondamento, atteso che i compensi spettanti all' della Riscossione (in forza CP_9 dell'art. 17, comma 1, D. Lgs n. 112/1999) hanno natura retributiva, costituendo la remunerazione del servizio di riscossione nel suo complesso e non la retribuzione corrispondente alle attività poste in essere in ciascun procedimento. L'Agente della Riscossione non è, dunque, tenuto a dare prova delle singole attività effettivamente svolte e dei costi sostenuti in ogni procedimento (Cass. civ.,
Ordin. n. 10809 del 21/04/2023).
Va, per tutto quanto esposto, confermata la sentenza appellata e dunque respinta la proposta opposizione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei Parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20/09/2021 da Pt_1
nei confronti di , e
[...] Controparte_10 CP_3 CP_4
avverso la sentenza del 24/03/2021 n. 1217 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata , delle Controparte_8 spese di questo grado, liquidate in € 7.120,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Nocco, nonché al pagamento di € 4.200,00, oltre accessori e rimborso forfettario in favore dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Nulla per le spese nei confronti di rimasto contumace. CP_3
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/04/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainol