Articolo 31 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
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Versione
25 aprile 1933
Art. 31.

Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvedera' alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell'Amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte dei conti su tale materia.
Fino alla entrata in vigore delle norme predette continueranno ad applicarsi quelle che, in materia di pensioni, sono attualmente vigenti.

Entrata in vigore il 25 aprile 1933