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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 1935/2022 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CALVETTI SERGIO ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FORMARO ANTONIO ( ) VIA C.F._2
DE'POETI N. 1/7 40124 BOLOGNA CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'adita Corte, quale giudice di rinvio designato dalla Suprema Parte_1 Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza n. 28377/2022, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione rigettata:
- rigettare l'appello incidentale condizionato ex adverso proposto poiché inammissibile, infondato in fatto e in diritto, in ogni caso, anche per l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi di legge;
dichiarando, in ogni caso, inammissibili le istanze istruttorie formulate da parte appellata;
- in accoglimento del gravame, riformare la sentenza n. 2709/2011, emessa dal Tribunale di Bologna in data 20.09.2011 e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale: accertata l'inesistenza del contratto quadro inter partes come previsto e richiesto a pena di nullità ex art. 1 comma 2 d.lgs. 58/98, ovvero anche volendosi ritenere corretto il richiamo al presento contratto quadro (doc. 20 avversario) dichiarare lo stesso nullo e/o inesistente poiché mancante della sottoscrizione della parte contraente "banca", quindi dichiarare la conseguente nullità di tutti i contratti di acquisto e vendita a termine di valute e dei covered warrants eseguite dalla per la CP_1 restituzione della complessino somma di € 162.288,24 maggiorata degli interessi previsti dalla legge oltre alla rivalutazione monetaria.
pagina 1 di 8 Per l'effetto condannarsi alla restituzione a favore del signor Controparte_1 Parte_1 delle somme andate perdute, pari ad € 162.288,24, salvo la maggior o minor somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, comprensiva di spese, imposte, commissioni, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di addebito in conto corrente delle somme de quibus fino al saldo.
In via subordinata: accertata la violazione da parte di di tutti gli obblighi di legge contrattali indicati in Controparte_1 narrativa, pronunciarsi la risoluzione di tutti i contratti di acquisto e vendita a termine di valute e dei covered warrants eseguite dalla per la restituzione delle somme in appresso maggiorate degli CP_1 interessi previsti dalla legge oltre alla rivalutazione monetaria.
Per l'effetto condannarsi alla restituzione a favore del signor Controparte_1 Parte_1 delle somme andate perdute, pari ad € 162.288,24, salvo la maggior o minor somma che dovesse risalare all'esito dell'istruttoria, comprensiva di spese, imposte, commissioni, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di addebito in conto corrente delle somme de quibus fino al saldo.
In via ulteriormente subordinata: accertata la violazione da parte di di tutti gli obblighi di legge contrattuali indicati in Controparte_1 narrativa, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni tutti patiti dal signor , pari alla Parte_1 somma di € 162.288,24, pari ai denari perduti negli investimenti de quibus, salvo la maggior o minor somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, comprensiva di spese, imposte, commissioni, altre
a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di addebito in conto corrente del capitale investito fino al saldo”. IN OGNI CASO:
- con vittoria di competenze professionali, spese imponibili e anticipazioni del doppio grado di giudizio di merito nonché del giudizio di legittimità, con istanza dello scrivente difensore – il quale dichiara di aver anticipato le spese di giudizio e di non aver percepito alcun onorario – di distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.;
- oltre alla condanna di al pagamento delle spese di CTU, pari a complessivi € Controparte_1 2.800,00 (di cui € 1.240,00 di fondo spese ed € 1.560,00 di compenso residuo), nonché di quelle di CTP, pari a complessivi € 15.128,12 (di cui € 10.085,41 liquidati dalla dott.ssa ed € Persona_1
5.042,71 dalla dott.ssa ”. Persona_2
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa e reietta,
- in via principale e salvo gravame,
a) rigettare l'eccezione di nullità del contratto quadro “monofirma” sollevata dal sig. per la Parte_1 prima volta nell'atto di appello;
b) respingere tutti gli altri motivi d'appello proposti dal sig. , in quanto infondati Parte_1 in fatto ed in diritto e, comunque, non provati, per l'effetto confermando la sentenza di primo grado impugnata;
in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, sempre salvo gravame:
a) accertare che le operazioni a termine in valuta disposte dal sig. non rientrano Parte_1 nella definizione di cui all'art. 1, comma 2°, lettera h) TUF (nella formulazione vigente ratione pagina 2 di 8 temporis) e, pertanto, dichiarare che rispetto ad esse non può trovare applicazione la disciplina di cui al medesimo TUF ed al Regolamento Consob n. 11522/1998;
b) accertare e dichiarare che la perdita complessivamente accumulata dall'attore ammonta a soli €
27.121,82=1, somma peraltro da decurtarsi proporzionalmente in ragione dell'art. 1227 c.c. per il concorso di colpa dell'attore, oltre ad interessi legali dal dì della relativa contabilizzazione al saldo, con esclusione di qualunque maggior danno. - in via istruttoria, laddove occorrer possa, si insiste per
l'espletamento di un supplemento della consulenza contabile già effettuata in primo grado, volto a ricostruire i movimenti conseguenti a tutte le operazioni a termine in divisa disposte dal sig. , Parte_1 dal 9 settembre 1997, ovvero, quanto meno, a tutte quelle risultanti dall'estratto conto prodotto in causa quale doc. 1 del fascicolo di primo grado. Parte_1
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio svoltosi avanti alla Corte di
Cassazione”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la Parte_1 Controparte_1
(già e ora chiedendo l'accertamento della nullità, in applicazione Controparte_2 Controparte_1
dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per mancanza di forma scritta del contratto di investimento in valori mobiliari (c.d. "contratto quadro") a suo tempo stipulato con detta banca e, di conseguenza,
l'accertamento della nullità di tutti i contratti, in esecuzione del primo, stipulati nel corso dell'anno 1999 di acquisto e vendita a termine di valute e di covered warrants;
in subordine, la risoluzione di tale contratto quadro e di quelli in esecuzione del primo posti in essere per inadempimento della agli CP_1
obblighi, di fonte legale, di informazione ad essa facenti capo in occasione delle operazioni di investimento in valori mobiliari specificamente indicate, rivelatesi dannose;
in ulteriore subordine,
l'accertamento dell'inadempimento della a tali obblighi legali di informazione in occasione delle CP_1
singole operazioni di investimento;
in ogni caso, la condanna dell'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno a derivato dal compimento di tali operazioni, pari a € 163.297,16 Parte_1
(perdite subite per effetto delle operazioni), oltre rivalutazione e interessi.
2. Si costituiva l'istituto di credito convenuto, chiedendo il rigetto di tutte le pretese avversarie.
3. Con sentenza emessa il 27 settembre 2011 il Tribunale di Bologna rigettava tutte le domande proposte, affermando in particolare, per quanto qui interessa, che non sussisteva la dedotta nullità in quanto il contratto quadro del 9 settembre 1997 (stipulato con presso la sua filiale di Controparte_2
Roncade), depositato in copia dalla banca, era in forma scritta ed era stato sottoscritto da Parte_1
e dalla di lui madre, .
[...] Persona_3
pagina 3 di 8 4. Con sentenza pubblicata l'8 giugno 2016 la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello proposto da per la riforma della suddetta sentenza di primo grado;
segnatamente, in risposta al terzo Parte_1
motivo di appello, con cui l'appellante aveva eccepito la nullità del contratto stipulato il 9 settembre
1997 presso la filiale di Roncade della banca perché mancante della sottoscrizione di quest'ultima, i giudici ritenevano che con tale motivo l'appellante avesse introdotto in appello una domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., in quanto nel giudizio di primo grado egli aveva chiesto l'accertamento della nullità di contratto quadro perché non avente forma scritta.
5. proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
Parte_1 Controparte_1
resisteva con controricorso.
6. Con ordinanza n. 28377/2022 la S.C. accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava inammissibile il secondo e assorbiti il terzo e il quarto, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.
Osservava in particolare la Corte di legittimità che la sentenza impugnata, a fronte della novità della domanda di accertamento della nullità del contratto contenuto nella scrittura privata del 9 settembre
1997 per dedotta violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996 contenuta nel terzo motivo di appello proposto dal ricorrente, avrebbe dovuto, anziché dichiararla inammissibile per violazione del primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., convertirla in eccezione, rilevabile d'ufficio, di nullità dello stesso contratto, in applicazione del secondo comma di tale articolo del codice di rito, ed esaminarne nel merito la fondatezza.
7. ha provveduto a riassumere il giudizio;
si è costituita Parte_1 Controparte_1
All'udienza cartolare del 21.6.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
8. A seguito dell'ordinanza di rinvio n. 28377/2022 la S.C., occorre esaminare per prima, nel merito, la questione di nullità del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta per mancanza di firma della banca proposta nei confronti dell'intermediario e ritenuta erroneamente inammissibile in quanto tardiva dalla sentenza della Corte di appello di Bologna cassata.
Deve in proposito ritenersi che detta eccezione di nullità del contratto c.d. monofirma sia infondata alla luce della nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n.
898), secondo la quale “la ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), è quella di prevedere una nullità per difetto di
pagina 4 di 8 forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Con la conseguenza che è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall'investitore ed una copia gli
è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione”.
9. Va dunque esaminata la distinta questione di nullità di cui al terzo motivo di ricorso per cassazione, ritenuta assorbita dalla S.C., relativa alla eccepita insussistenza in concreto del contratto quadro.
Al riguardo, non è contestato che le operazioni di acquisto e vendita a termine di divisa estera e di covered warrants oggetto del presente giudizio vennero eseguite nel corso dell'anno 1999 tramite il conto corrente bancario n. 37127501 (e il corrispondente conto in valuta n. 215589051 GBP) e i collegati depositi titoli n. 38109 e n. 151152 di titolarità di , aperti presso la sede di Parte_1
Treviso della banca convenuta.
ha dedotto l'inesistenza, rispetto a tali rapporti, di un contratto quadro in forma scritta ai sensi Parte_1 dell'art. 23 T.U.F., e l'istituto di credito ha al riguardo eccepito che esiste un contratto quadro sottoscritto da e dalla madre di costui in data 9.9.1997 presso la filiale di Parte_1 Persona_3
Roncade (TV) che, a suo dire, regolerebbe anche il rapporto bancario intestato a presso la Parte_1
sede di Treviso e che, come tale, sarebbe idoneo a regolamentare le operazioni di investimento oggetto di causa effettuate nell'ambito di quest'ultimo rapporto.
Tale contratto non potrebbe essere infatti considerato irrilevante, in quanto il contratto quadro deve disciplinare i rapporti fra l'investitore e l'intermediario finanziario e a ciò era destinato l'accordo del
9.9.1997, dal momento che il soggetto intermediario - sia che operasse con la filiale di Parte_1
Roncade, sia che operasse con quella di Treviso - era sempre il medesimo, ossia la (allora) CP_2
non avendo le filiali soggettività distinta da quella della banca;
né, nell'ambito del contratto, ci sarebbero limitazioni della funzionalità dell'accordo alle operazioni su specifici conti, sicché dovrebbe pagina 5 di 8 concludersi che esso disciplinava tutti i rapporti tra l'investitore e l'intermediario finanziario indipendentemente dal luogo di operatività di quest'ultimo.
10. Ritiene questa Corte che quanto eccepito dall'istituto di credito non sia condivisibile.
Come infatti chiarito dalla S.C. in una fattispecie analoga alla presente, “In materia di intermediazione finanziaria, l'apertura di un deposito amministrato e l'individuazione di un conto d'appoggio costituiscono modalità di esecuzione del contratto d'intermediazione, il quale può anche dar luogo alla costituzione di più depositi e più conti;
tuttavia, ove i rapporti risultino intestati a soggetti diversi, la coincidenza soltanto parziale degli intestatari non consente di estendere automaticamente il contratto
d'investimento stipulato da uno solo al rapporto costituito con gli altri, ostandovi la diversità delle parti cui può ben corrispondere anche la disomogeneità delle condizioni concordate” (Cass., n.
10251/2021).
11. Ebbene nel caso di specie il contratto quadro in data 9.9.1997 (doc. 20 dell'attore in riassunzione) riguarda un rapporto cointestato a e presso la filiale di Roncade che risulta distinto e Parte_1 Per_3
diverso da quello intestato a presso la filiale di Treviso, come si desume inequivocabilmente Parte_1
dalla circostanza che esso concerne il rapporto di conto corrente n. 125473 e il collegato deposito titoli n.156402, espressamente indicati nello stesso, e quindi rapporti inequivocabilmente differenti ed estranei rispetto a quelli, i cui numeri identificativi sono stati sopra indicati, che risultano intestati al solo . Parte_1
Dunque il contratto quadro del 1997 non può essere esteso al rapporto intestato al solo , il che Parte_1
comporta che le operazioni oggetto di causa sono state eseguite in assenza di contratto quadro e sono di conseguenza nulle per violazione dell'art. 23 TUF.
La domanda va pertanto accolta, assorbita ogni ulteriore questione.
12. Ne discende che “Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato,
i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza” (Cass., n. 6664/2018).
Nella fattispecie in esame, le somme complessivamente investite (e perdute) da per Parte_1
effetto delle operazioni nulle sono state quantificate dalla c.t.u. disposta in primo grado nell'importo di
€ 162.288,24; va pertanto condannata a restituire a la suddetta somma, oltre Controparte_1 Parte_1
pagina 6 di 8 interessi legali ex art. 2033 c.c. a far data dalla domanda, non essendo provata la malafede della banca, sino al saldo.
13. L'istituto di credito va altresì condannato, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, a rifondere a le spese di lite di tutti i gradi, disponendone la distrazione in favore del Parte_1
procuratore avv. Sergio Calvetti, dichiaratosi antistatario. va infine condannata al pagamento delle spese di c.t.u. come liquidate nel giudizio di primo CP_1
grado, ma non di quelle di c.t.p., in quanto esposte in maniera eccessiva e non risultando comunque provati i relativi esborsi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto con ordinanza n. 28377/2022 della S.C., in accoglimento della domanda proposta da , dichiara la Parte_1
nullità delle operazioni di investimento oggetto di causa e, conseguentemente, condanna CP_1 al pagamento a favore di del complessivo importo di € 162.288,24, oltre interessi
[...] Parte_1
legali dalla domanda sino al saldo, nonchè alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.000,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, quanto al secondo grado in € 9.991,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, quanto al giudizio di legittimità in € 7.000,00, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, quanto al presente giudizio di rinvio in € 9.991,00, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Sergio Calvetti, dichiaratosi antistatario.
Condanna al pagamento delle spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa. CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 27.5.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 1935/2022 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CALVETTI SERGIO ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FORMARO ANTONIO ( ) VIA C.F._2
DE'POETI N. 1/7 40124 BOLOGNA CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'adita Corte, quale giudice di rinvio designato dalla Suprema Parte_1 Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza n. 28377/2022, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione rigettata:
- rigettare l'appello incidentale condizionato ex adverso proposto poiché inammissibile, infondato in fatto e in diritto, in ogni caso, anche per l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi di legge;
dichiarando, in ogni caso, inammissibili le istanze istruttorie formulate da parte appellata;
- in accoglimento del gravame, riformare la sentenza n. 2709/2011, emessa dal Tribunale di Bologna in data 20.09.2011 e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale: accertata l'inesistenza del contratto quadro inter partes come previsto e richiesto a pena di nullità ex art. 1 comma 2 d.lgs. 58/98, ovvero anche volendosi ritenere corretto il richiamo al presento contratto quadro (doc. 20 avversario) dichiarare lo stesso nullo e/o inesistente poiché mancante della sottoscrizione della parte contraente "banca", quindi dichiarare la conseguente nullità di tutti i contratti di acquisto e vendita a termine di valute e dei covered warrants eseguite dalla per la CP_1 restituzione della complessino somma di € 162.288,24 maggiorata degli interessi previsti dalla legge oltre alla rivalutazione monetaria.
pagina 1 di 8 Per l'effetto condannarsi alla restituzione a favore del signor Controparte_1 Parte_1 delle somme andate perdute, pari ad € 162.288,24, salvo la maggior o minor somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, comprensiva di spese, imposte, commissioni, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di addebito in conto corrente delle somme de quibus fino al saldo.
In via subordinata: accertata la violazione da parte di di tutti gli obblighi di legge contrattali indicati in Controparte_1 narrativa, pronunciarsi la risoluzione di tutti i contratti di acquisto e vendita a termine di valute e dei covered warrants eseguite dalla per la restituzione delle somme in appresso maggiorate degli CP_1 interessi previsti dalla legge oltre alla rivalutazione monetaria.
Per l'effetto condannarsi alla restituzione a favore del signor Controparte_1 Parte_1 delle somme andate perdute, pari ad € 162.288,24, salvo la maggior o minor somma che dovesse risalare all'esito dell'istruttoria, comprensiva di spese, imposte, commissioni, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di addebito in conto corrente delle somme de quibus fino al saldo.
In via ulteriormente subordinata: accertata la violazione da parte di di tutti gli obblighi di legge contrattuali indicati in Controparte_1 narrativa, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni tutti patiti dal signor , pari alla Parte_1 somma di € 162.288,24, pari ai denari perduti negli investimenti de quibus, salvo la maggior o minor somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, comprensiva di spese, imposte, commissioni, altre
a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di addebito in conto corrente del capitale investito fino al saldo”. IN OGNI CASO:
- con vittoria di competenze professionali, spese imponibili e anticipazioni del doppio grado di giudizio di merito nonché del giudizio di legittimità, con istanza dello scrivente difensore – il quale dichiara di aver anticipato le spese di giudizio e di non aver percepito alcun onorario – di distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.;
- oltre alla condanna di al pagamento delle spese di CTU, pari a complessivi € Controparte_1 2.800,00 (di cui € 1.240,00 di fondo spese ed € 1.560,00 di compenso residuo), nonché di quelle di CTP, pari a complessivi € 15.128,12 (di cui € 10.085,41 liquidati dalla dott.ssa ed € Persona_1
5.042,71 dalla dott.ssa ”. Persona_2
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa e reietta,
- in via principale e salvo gravame,
a) rigettare l'eccezione di nullità del contratto quadro “monofirma” sollevata dal sig. per la Parte_1 prima volta nell'atto di appello;
b) respingere tutti gli altri motivi d'appello proposti dal sig. , in quanto infondati Parte_1 in fatto ed in diritto e, comunque, non provati, per l'effetto confermando la sentenza di primo grado impugnata;
in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, sempre salvo gravame:
a) accertare che le operazioni a termine in valuta disposte dal sig. non rientrano Parte_1 nella definizione di cui all'art. 1, comma 2°, lettera h) TUF (nella formulazione vigente ratione pagina 2 di 8 temporis) e, pertanto, dichiarare che rispetto ad esse non può trovare applicazione la disciplina di cui al medesimo TUF ed al Regolamento Consob n. 11522/1998;
b) accertare e dichiarare che la perdita complessivamente accumulata dall'attore ammonta a soli €
27.121,82=1, somma peraltro da decurtarsi proporzionalmente in ragione dell'art. 1227 c.c. per il concorso di colpa dell'attore, oltre ad interessi legali dal dì della relativa contabilizzazione al saldo, con esclusione di qualunque maggior danno. - in via istruttoria, laddove occorrer possa, si insiste per
l'espletamento di un supplemento della consulenza contabile già effettuata in primo grado, volto a ricostruire i movimenti conseguenti a tutte le operazioni a termine in divisa disposte dal sig. , Parte_1 dal 9 settembre 1997, ovvero, quanto meno, a tutte quelle risultanti dall'estratto conto prodotto in causa quale doc. 1 del fascicolo di primo grado. Parte_1
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio svoltosi avanti alla Corte di
Cassazione”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la Parte_1 Controparte_1
(già e ora chiedendo l'accertamento della nullità, in applicazione Controparte_2 Controparte_1
dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per mancanza di forma scritta del contratto di investimento in valori mobiliari (c.d. "contratto quadro") a suo tempo stipulato con detta banca e, di conseguenza,
l'accertamento della nullità di tutti i contratti, in esecuzione del primo, stipulati nel corso dell'anno 1999 di acquisto e vendita a termine di valute e di covered warrants;
in subordine, la risoluzione di tale contratto quadro e di quelli in esecuzione del primo posti in essere per inadempimento della agli CP_1
obblighi, di fonte legale, di informazione ad essa facenti capo in occasione delle operazioni di investimento in valori mobiliari specificamente indicate, rivelatesi dannose;
in ulteriore subordine,
l'accertamento dell'inadempimento della a tali obblighi legali di informazione in occasione delle CP_1
singole operazioni di investimento;
in ogni caso, la condanna dell'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno a derivato dal compimento di tali operazioni, pari a € 163.297,16 Parte_1
(perdite subite per effetto delle operazioni), oltre rivalutazione e interessi.
2. Si costituiva l'istituto di credito convenuto, chiedendo il rigetto di tutte le pretese avversarie.
3. Con sentenza emessa il 27 settembre 2011 il Tribunale di Bologna rigettava tutte le domande proposte, affermando in particolare, per quanto qui interessa, che non sussisteva la dedotta nullità in quanto il contratto quadro del 9 settembre 1997 (stipulato con presso la sua filiale di Controparte_2
Roncade), depositato in copia dalla banca, era in forma scritta ed era stato sottoscritto da Parte_1
e dalla di lui madre, .
[...] Persona_3
pagina 3 di 8 4. Con sentenza pubblicata l'8 giugno 2016 la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello proposto da per la riforma della suddetta sentenza di primo grado;
segnatamente, in risposta al terzo Parte_1
motivo di appello, con cui l'appellante aveva eccepito la nullità del contratto stipulato il 9 settembre
1997 presso la filiale di Roncade della banca perché mancante della sottoscrizione di quest'ultima, i giudici ritenevano che con tale motivo l'appellante avesse introdotto in appello una domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., in quanto nel giudizio di primo grado egli aveva chiesto l'accertamento della nullità di contratto quadro perché non avente forma scritta.
5. proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;
Parte_1 Controparte_1
resisteva con controricorso.
6. Con ordinanza n. 28377/2022 la S.C. accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava inammissibile il secondo e assorbiti il terzo e il quarto, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.
Osservava in particolare la Corte di legittimità che la sentenza impugnata, a fronte della novità della domanda di accertamento della nullità del contratto contenuto nella scrittura privata del 9 settembre
1997 per dedotta violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996 contenuta nel terzo motivo di appello proposto dal ricorrente, avrebbe dovuto, anziché dichiararla inammissibile per violazione del primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., convertirla in eccezione, rilevabile d'ufficio, di nullità dello stesso contratto, in applicazione del secondo comma di tale articolo del codice di rito, ed esaminarne nel merito la fondatezza.
7. ha provveduto a riassumere il giudizio;
si è costituita Parte_1 Controparte_1
All'udienza cartolare del 21.6.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
8. A seguito dell'ordinanza di rinvio n. 28377/2022 la S.C., occorre esaminare per prima, nel merito, la questione di nullità del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta per mancanza di firma della banca proposta nei confronti dell'intermediario e ritenuta erroneamente inammissibile in quanto tardiva dalla sentenza della Corte di appello di Bologna cassata.
Deve in proposito ritenersi che detta eccezione di nullità del contratto c.d. monofirma sia infondata alla luce della nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n.
898), secondo la quale “la ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), è quella di prevedere una nullità per difetto di
pagina 4 di 8 forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Con la conseguenza che è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall'investitore ed una copia gli
è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione”.
9. Va dunque esaminata la distinta questione di nullità di cui al terzo motivo di ricorso per cassazione, ritenuta assorbita dalla S.C., relativa alla eccepita insussistenza in concreto del contratto quadro.
Al riguardo, non è contestato che le operazioni di acquisto e vendita a termine di divisa estera e di covered warrants oggetto del presente giudizio vennero eseguite nel corso dell'anno 1999 tramite il conto corrente bancario n. 37127501 (e il corrispondente conto in valuta n. 215589051 GBP) e i collegati depositi titoli n. 38109 e n. 151152 di titolarità di , aperti presso la sede di Parte_1
Treviso della banca convenuta.
ha dedotto l'inesistenza, rispetto a tali rapporti, di un contratto quadro in forma scritta ai sensi Parte_1 dell'art. 23 T.U.F., e l'istituto di credito ha al riguardo eccepito che esiste un contratto quadro sottoscritto da e dalla madre di costui in data 9.9.1997 presso la filiale di Parte_1 Persona_3
Roncade (TV) che, a suo dire, regolerebbe anche il rapporto bancario intestato a presso la Parte_1
sede di Treviso e che, come tale, sarebbe idoneo a regolamentare le operazioni di investimento oggetto di causa effettuate nell'ambito di quest'ultimo rapporto.
Tale contratto non potrebbe essere infatti considerato irrilevante, in quanto il contratto quadro deve disciplinare i rapporti fra l'investitore e l'intermediario finanziario e a ciò era destinato l'accordo del
9.9.1997, dal momento che il soggetto intermediario - sia che operasse con la filiale di Parte_1
Roncade, sia che operasse con quella di Treviso - era sempre il medesimo, ossia la (allora) CP_2
non avendo le filiali soggettività distinta da quella della banca;
né, nell'ambito del contratto, ci sarebbero limitazioni della funzionalità dell'accordo alle operazioni su specifici conti, sicché dovrebbe pagina 5 di 8 concludersi che esso disciplinava tutti i rapporti tra l'investitore e l'intermediario finanziario indipendentemente dal luogo di operatività di quest'ultimo.
10. Ritiene questa Corte che quanto eccepito dall'istituto di credito non sia condivisibile.
Come infatti chiarito dalla S.C. in una fattispecie analoga alla presente, “In materia di intermediazione finanziaria, l'apertura di un deposito amministrato e l'individuazione di un conto d'appoggio costituiscono modalità di esecuzione del contratto d'intermediazione, il quale può anche dar luogo alla costituzione di più depositi e più conti;
tuttavia, ove i rapporti risultino intestati a soggetti diversi, la coincidenza soltanto parziale degli intestatari non consente di estendere automaticamente il contratto
d'investimento stipulato da uno solo al rapporto costituito con gli altri, ostandovi la diversità delle parti cui può ben corrispondere anche la disomogeneità delle condizioni concordate” (Cass., n.
10251/2021).
11. Ebbene nel caso di specie il contratto quadro in data 9.9.1997 (doc. 20 dell'attore in riassunzione) riguarda un rapporto cointestato a e presso la filiale di Roncade che risulta distinto e Parte_1 Per_3
diverso da quello intestato a presso la filiale di Treviso, come si desume inequivocabilmente Parte_1
dalla circostanza che esso concerne il rapporto di conto corrente n. 125473 e il collegato deposito titoli n.156402, espressamente indicati nello stesso, e quindi rapporti inequivocabilmente differenti ed estranei rispetto a quelli, i cui numeri identificativi sono stati sopra indicati, che risultano intestati al solo . Parte_1
Dunque il contratto quadro del 1997 non può essere esteso al rapporto intestato al solo , il che Parte_1
comporta che le operazioni oggetto di causa sono state eseguite in assenza di contratto quadro e sono di conseguenza nulle per violazione dell'art. 23 TUF.
La domanda va pertanto accolta, assorbita ogni ulteriore questione.
12. Ne discende che “Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato,
i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza” (Cass., n. 6664/2018).
Nella fattispecie in esame, le somme complessivamente investite (e perdute) da per Parte_1
effetto delle operazioni nulle sono state quantificate dalla c.t.u. disposta in primo grado nell'importo di
€ 162.288,24; va pertanto condannata a restituire a la suddetta somma, oltre Controparte_1 Parte_1
pagina 6 di 8 interessi legali ex art. 2033 c.c. a far data dalla domanda, non essendo provata la malafede della banca, sino al saldo.
13. L'istituto di credito va altresì condannato, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, a rifondere a le spese di lite di tutti i gradi, disponendone la distrazione in favore del Parte_1
procuratore avv. Sergio Calvetti, dichiaratosi antistatario. va infine condannata al pagamento delle spese di c.t.u. come liquidate nel giudizio di primo CP_1
grado, ma non di quelle di c.t.p., in quanto esposte in maniera eccessiva e non risultando comunque provati i relativi esborsi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto con ordinanza n. 28377/2022 della S.C., in accoglimento della domanda proposta da , dichiara la Parte_1
nullità delle operazioni di investimento oggetto di causa e, conseguentemente, condanna CP_1 al pagamento a favore di del complessivo importo di € 162.288,24, oltre interessi
[...] Parte_1
legali dalla domanda sino al saldo, nonchè alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.000,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, quanto al secondo grado in € 9.991,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, quanto al giudizio di legittimità in € 7.000,00, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, quanto al presente giudizio di rinvio in € 9.991,00, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Sergio Calvetti, dichiaratosi antistatario.
Condanna al pagamento delle spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa. CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 27.5.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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