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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4339 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._1
il 18.01.1973,
e
, C.F. , nata a [...] il CP_2 C.F._2
22.02.1977,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Donà
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
2) L'immobile sito in Bassano del PA (VI), Via Cà Morosini, 148, ex casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. (doc. 3 atto di CP_1
provenienza) viene assegnata a quest'ultimo con gli arredi e corredi ivi esistenti, che continuerà ad abitarvi con i figli minori e Per_1 Per_2
[...]
L'immobile suindicato risulta gravato da mutuo ipotecario (doc.4 mutuo
ipotecario) con rata attuale mensile di euro 684,36; le rate del suindicato mutuo continueranno ad essere pagate, fino alla loro naturale scadenza, dal sig. (doc.5 piano di ammortamento). CP_1
Si dà atto che la SI ha già lasciato la casa coniugale CP_2
trasferendosi in immobile condotto in forza di contratto di locazione sito in
Bassano del PA (VI), Via S.S. Trinità, 7 (doc. 6 dichiarazione
cambiamento abitazione e copia contratto locazione)
3) I figli minori (di anni 17) e (di anni 15), resteranno Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in
2 modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli medesimi relative all' istruzione, al sistema educativo, alla salute, tenendo conto delle loro aspirazioni e delle loro inclinazioni, con tempi paritetici di permanenza degli stessi presso l' abitazione di ciascun genitore, a settimane alterne, senza alcuna previsione di permanenza o pernottamento infrasettimanale presso il genitore che non li tiene con sé, salvo diverso accordo tra i genitori o eventi particolari (compleanni genitori e figli,
impedimenti gravi del genitore collocatario).
Attesa la vicinanza delle abitazioni di padre e madre, il periodo di permanenza si articolerà come segue:
da lunedì, dall'uscita di scuola fino a mercoledì mattina i ragazzi staranno con la madre;
da mercoledì dall'uscita di scuola fino a sabato mattina staranno con il padre da sabato dall'uscita di scuola a lunedì mattina staranno con la madre e così
alternato tra i genitori per le settimane successive
Le vacanze natalizie seguiranno il calendario suindicato di permanenza dei figli. Le parti concordano che la Vigilia di Natale i figli staranno con il padre mentre il giorno di Natale staranno con la madre. Vacanze pasquali seguiranno il calendario di permanenza paritetica dei figli.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere i figli minori per 15
giorni anche non continuativi, da giugno a settembre;
detto periodo dovrà
essere concordato con anticipo tra i genitori indicativamente entro il 31 maggio
3 di ogni anno.
In occasione dei compleanni di entrambi i genitori, il genitore che quel giorno non è collocatario potrà in ogni caso trascorrere almeno la cena o il pranzo con i figli.
I coniugi si impegnano a ridiscutere tali modalità di gestione nel caso di variazione sostanziale dei tempi di lavoro di ciascuno di essi, cercando di accordarsi su eventuali modifiche compatibilmente con gli impegni dei figli
I genitori si impegnano reciprocamente:
-a comunicarsi tutte le questioni inerenti i figli minori con particolare riguardo alle inclinazioni naturali ed aspirazioni, nonché alla salute, all' andamento scolastico ed alle frequentazioni ludico- sportive e ricreative;
-a partecipare alle riunioni scolastiche ed agli incontri programmati con gli insegnanti e a riferirne all' altro genitore.
4) I figli minori e manterranno la residenza con il padre in Per_1 Per_2
Bassano del PA (VI), Via Cà Morosini, 148, scala A, int.1.
5) Dato atto dei tempi paritetici di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore, viene disposto il mantenimento diretto degli stessi e più
precisamente:
5.a) spese a carico esclusivo del genitore nelle settimane di permanenza
dei figli:
Vitto e alloggio;
4 Acquisto capi di vestiario basici (es. intimo, calzini, pigiama, ecc.), prodotti per l' igiene e la cura personale (es. shampoo, creme, ecc), prodotti o oggetti vari destinati a rimanere presso l' abitazione del genitore che li ha acquistati (es.
ciabatte, ecc);
Lavaggio e stiro indumenti personali del figlio, compresa eventuale pulitura a secco;
Spese per vacanze ed eventuali viaggi o weekend con il genitore.
I genitori si impegnano reciprocamente a scambiarsi il vestiario e le scarpe acquistate per i figli, a lavare gli indumenti utilizzati da questi ultimi nel corso dei giorni di permanenza presso il genitore, facendo sì che i figli tornino dall'
altro genitore con indumenti puliti
5.b) spese a carico al 50% dei genitori, senza necessità di preventivo
accordo, rimborsabili al genitore che le sostiene per intero:
Scarpe per i figli con tetto massimo di Euro 60,00 al mese, per ciascun figlio,
a carico di ciascun genitore
Spese scolastiche per i figli (iscrizione e assicurazione scuola pubblica, spese trasporto, libri scolastici e consigliati dalla scuola, cancelleria di inizio anno e in corso d' anno scolastico, gite senza pernottamento, uscita o attività extra-
para scolastiche fino al costo complessivo di Euro 30,00
spese per sedute di psico-terapia per con fatturazione intestata al Per_1
minore
Vestiario per i figli con spesa massima mensile di Euro 100,00 a carico di
5 ciascun genitore per entrambi i figli
Spese mediche per i figli e in particolare: visite mediche in regime convenzionato o specialistiche urgenti;
visite di controllo annuali oculista e dentista;
cure dentarie che prevedano un costo complessivo non superiore a euro 100,00 per genitore;
analisi ed esami diagnostici prescritti, anche se effettuati in regime privato;
farmaci e prodotti da banco con prescrizione del medico di base e scontrino riportante il CF dei figli;
medicinali da banco con l'
impegno di entrambi i genitori a scambiarsi i farmaci della terapia in corso;
fisioterapia e /o percorsi similari, con prescrizione medica, presidi medici prescritti con un costo complessivo non superiore a euro 50,00 per ciascun genitore
per i figli con costo complessivo del corso non superiore a Euro 150,00 Pt_1
annuale per ciascun genitore per figlio e relativo equipaggiamento a carico dei genitori al 50%
5.c) spese a carico dei genitori al 50% ciascuno, con necessità di
preventivo accordo scritto, rimborsabili al genitore che le anticipa per
intero:
-Spese di vestiario e scarpe per i figli che comportino una spesa mensile superiore rispettivamente di euro 100,00 ed euro 60,00 a carico di ciascun genitore
-Tasse, assicurazione e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi di lingua straniera, gite scolastiche, con o senza pernotto, viaggi d'
6 istruzione e/o di svago che comportino una spesa superiore a euro 30,00;
lezioni/ supporto allo studio o corsi privati anche se non suggeriti dagli insegnanti;
dispositivi tecnologici (computer e relativi accessori, programmi e aggiornamenti); soggiorni/vacanze studio;
- corsi di specializzazione, master,
vitto e alloggio presso sede universitaria;
- corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico e relative spese accessorie (ippica, sci,
tennis, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa); - eventuale acquisto auto/moto per i ragazzi, e relative spese di assicurazione, bollo,
manutenzione e tagliandi;
- spese conseguimento patente;
cure fisioterapiche e/o similari non prescritte dal medico curante, cure dentistiche che superino il costo di euro 100,00 per ciascun genitore.
L' accordo dovrà essere provato per iscritto dal genitore che anticipa la spesa e chiede il rimborso. Il genitore che propone la spesa dovrà inoltrare la relativa richiesta scritta all' altro con un congruo preavviso, precisando l' importo preventivato e allegando la relativa documentazione, con l'invito a manifestare eventuale motivato dissenso entro un termine massimo di quindici giorni,
trascorso il quale la mancata risposta scritta equivarrà ad approvazione.
6) Modalità per il rimborso delle spese anticipate: tutte le spese a carico di entrambi i genitori dovranno essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota-parte dovuta dall' altro genitore. La richiesta di rimborso o di anticipo, accompagnata dai relativi giustificativi, dovrà essere inviata, con cadenza mensile, all'altro genitore, che provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
7 Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali ciascun genitore si impegna a mettere a disposizione dell' altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che il genitore possa utilizzarle per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
Cont 7) assegno unico universale al 50% tra i genitori. Il sig. si impegna, entro
30 giorni dal deposito del presente ricorso congiunto, a porre in essere quanto necessario affinchè l' a.u., ora percepito al 100% dallo stesso, venga suddiviso a 50% tra i genitori.
Le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione e per
Cont l'attività sportiva dei figli saranno detratte al 100% dal sig.
Nel caso in cui la SI , attualmente in regime forfettario, CP_2
mutasse regime e potesse quindi detrarre le spese, le parti sin d'ora riconoscono che dette detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli andranno suddivise al 50% tra i genitori
8) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsivoglia importo a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell' altro.
9) Le parti convengono che le spese veterinarie e alimentari per il cane
DO EP che rimane presso l'ex casa coniugale vengano sostenute al
50% tra i coniugi con un tetto massimo di spesa annua per coniuge di euro
400,00.
Cont 10) I signori si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio o CP_2
al rinnovo del passaporto individuale o di altro documento valido per l'espatrio
8 dei figli minori
11) Le parti dichiarano con il presente atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi intercorrente.
12) spese legali compensate
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22.11.2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano Del PA (VI)
in data 11.06.2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nelle more del giudizio il figlio ha raggiunto la maggiore età e Per_1
pertanto nulla deve disporsi riguardo all'affidamento / collocamento dello
9 stesso ed al regime delle visite;
-quanto al figlio , nulla osta alla conferma delle condizioni Per_2
concordate dalle parti in ordine al suo affidamento condiviso, al mantenimento della residenza presso il padre ed alla regolamentazione, secondo modalità
paritarie, dei turni di responsabilità genitoriale;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi delle parti in merito al mantenimento ordinario e straordinario delle prole, che appaiono congrui ed adeguati alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale a presso il quale entrambi i figli manterranno la residenza;
CP_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e , CP_2 CP_1
uniti in matrimonio in Bassano del PA l'11.6.2005 con atto trascritto al n.
10 27, parte II, serie A, anno 2005 alle condizioni in epigrafe riportate;
b)ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bassano del PA perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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