Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 28/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2025
N. 00383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 9 del 2025, proposto da
- CE MA D'Elia, rappresentato e difeso i n giudizio dagli avvocati Germana Villirillo, Domenico Villirillo, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Marsicovetere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza n. 62/2024, emessa dal Comune di Marsicovetere il 16 ottobre 2024 e notificata il 17 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marsicovetere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come in data 22 maggio 2022 i procuratori della ricorrente abbiano depositato atto di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con contestuale domanda di compensazione delle spese di lite;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del giudizio, in applicazione del principio dispositivo che trova applicazione anche nel processo amministrativo ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7399), nonché in applicazione del principio della ragione più liquida (Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951)
Ritenuta, altresì, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO