Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela OC Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 15/2025 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 829/2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Castellacci del Parte_1
foro di Pisa;
APPELLANTE
e
(o ; Controparte_1 CP_2 CP_3
APPELLATA CONTUMACE
e nei confronti
MINISTERO in persona del Procuratore Generale della Repubblica CP_4
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025 sulle seguenti conclusioni dell'appellante: <- in via cautelare sospendere …; nel merito: in tesi, escludersi
l'assegno economico a favore dei figli e Persona_1 Pt_1
1
figlio. In ogni caso con vittoria di spese>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 9.4.2024, il Tribunale di Livorno, provvedendo sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti Parte_2
di , dal cui matrimonio, celebrato col rito civile il 13.8.2007, erano Parte_1
nati i figli (già in epoca anteriore alla Persona_1
celebrazione del matrimonio e precisamente in data 21.12.2004) e Per_3
(in data 30.9.2007), all'esito dell'istruttoria svolta e nella contumacia di
[...]
, osservava che: Parte_1
- i coniugi non vivevano più insieme dal 2009 e, nel 2012, si erano separati,
mentre attualmente l era detenuto in carcere per reati compiuti in Pt_1
danno dei familiari;
- il disinteresse mostrato dal padre verso la prole era già stato riscontrato dal giudice della separazione che, nel 2012, aveva disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
- nel 2019 il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a seguito delle denunce della aveva emesso il divieto di avvicinamento di ai CP_1 Parte_1
minori in ragione delle condotte violente ed aggressive da lui tenute nei confronti dei familiari;
- attualmente era detenuto in carcere per reati contro la Parte_1
persona commessi ai danni della moglie e dei figli;
- la madre era sempre risultata adeguata al suo ruolo genitoriale e in grado di garantire ai figli un futuro sicuro e sereno, per cui andava confermato l'affido esclusivo e rafforzato alla madre, alla quale erano demandate anche tutte le scelte di maggiore importanza per la minore e con sospensione di ogni Per_2
incontro tra il padre e la minore, sia perché detenuto, sia perché in passato aveva
2 rifiutato di sottoporsi a qualsiasi percorso di recupero della genitorialità a lui proposto dai Servizi;
- considerato che la madre poteva disporre di un reddito annuo di circa
15.000 euro e ritenuto che il padre era tenuto a contribuire al mantenimento di
Per_ entrambi i figli ( ancora minorenne e sebbene maggiorenne era Per_2
ancora molto giovane e non aveva reperito un'occupazione) mediante un contributo di € 300 mensili e con attribuzione alla madre in via esclusiva dell'assegno unico;
- per tali ragioni, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio,
così statuiva: <
1. la minore resta affidata in via esclusiva alla madre, presso Per_2
cui è collocata e a cui resta assegnata la casa familiare;
2. alla madre viene attribuito il
potere di decidere da sola sulle questioni di maggiore interesse della figlia anche in ambito
sanitario e scolastico;
3. il padre non potrà vedere la figlia;
4. il padre verserà entro il 5 di
goni mese l'importo di € 300, oltre Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario
per entrambi i figli;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise
al 50% tra i genitori;
l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre. Spese irripetibili>>.
Con ricorso depositato il 23.2.2024 proponeva appello per Parte_1
i seguenti motivi:
1) col primo motivo rammentava di essere ancora in stato di detenzione carceraria e di aver percepito, nel corso dell'anno 2024, ove aveva potuto lavorare per circa sette mesi, una retribuzione di € 2.323,38 al lordo della quota carceraria.
Detratta tale quota, restavano a sua disposizione € 1.653,58 annui che, con ogni evidenza, non gli consentivano di provvedere al pagamento del contributo al mantenimento dei figli che il primo giudice aveva indicato in complessivi € 3.600
annui, oltre al 50% delle spese straordinarie. Lamentava quindi la violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 155 cod. civ., facendo rilevare che la CP_1
nel ricorso introduttivo di primo grado, non aveva formulato conclusioni
3 specifiche in merito all'assegno, né in proprio favore né in favore dei figli, cui essa aveva da sempre provveduto autonomamente;
2) col secondo motivo lamentava che erroneamente il primo giudice aveva previsto un assegno cumulativo di € 300 per entrambi i figli, senza specificare l'importo dovuto per la minore e quello dovuto per il figlio Per_2
maggiorenne, che invece doveva essere indicato, al fine di consentire le dovute valutazioni in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto relative alla posizione individuale di ciascun figlio o nel caso in cui il figlio avesse inteso richiedere che il contributo fosse a lui direttamente versato.
Concludeva come in epigrafe affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse revocato il contributo al mantenimento dei figli o quantomeno ridotto.
non si costituiva in appello. Controparte_5
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 6.5.2025,
svoltasi in modalità cartolare, l'appellante ribadiva le conclusioni riportate nell'atto di appello e la causa era trattenuta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia della parte appellata
, la quale non si è costituita nonostante la rituale Controparte_5
notificazione dell'appello eseguita il 5.2.2025 per l'udienza del 6.5.2025
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Carlo Dalle Vacche suo procuratore domiciliatario in primo grado.
I due motivi di appello, che si esaminano congiuntamente, siccome connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
4 Va ribadito anche in questa sede che, , attualmente Parte_1
detenuto in carcere, può svolgere attività lavorativa, come effettivamente ha svolto nel 2024, ed è tenuto al mantenimento dei figli i figli, sino a quando gli stessi non raggiungano una loro indipendenza economica o non siano in grado di farlo, pur dimostrando un fattivo impegno profuso, entro termini ragionevoli,
nel trovare un'occupazione in base alle opportunità loro offerte dal mondo del lavoro.
Infatti, l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre, laddove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori
(Cass. n. 17380/2020; Cass. n. 32529/2018).
Giova, altresì, precisare che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori, ma soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente,
impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità
reali offerte dal mercato del lavoro (Cass. n. 17183/2020; Cass. n. 27904/2021; Cass.
38366/2021).
Per_ Nel caso di specie il figlio nato il [...], è ormai maggiorenne e dalle dichiarazioni rese dalla madre all'udienza del 4 luglio 2024 è dato rilevare che egli non ha portato a termine il percorso scolastico, non ha intrapreso alcun percorso di formazione professionale e non svolge attività lavorativa (<il figlio
maggiorenne non lavora, sta cercando, non è diplomato>>: v. dichiarazioni della all'udienza citata). CP_1
La contumacia della in appello non consente di avere alcuna CP_1
Per_ ulteriore notizia sul figlio né di sapere se egli abbia o meno trovato lavoro e neppure se sia ancora convivente con la madre.
5
Considerato che
, alla data in cui la è stata sentita in primo grado CP_1
Per_ (ossia dal 4 luglio 2024), aveva già abbandonato il percorso scolastico ed era in cerca di lavoro, ritiene questa Corte che siano venute meno le condizioni per il suo mantenimento da parte del padre, tenuto conto del fatto che dal luglio 2024
ad oggi è trascorso un lasso di tempo sufficiente e ragionevole a consentire il reperimento di un'attività lavorativa e che nulla è stato allegato, stante la
Per_ contumacia della in merito al fatto che abbia effettivamente CP_1
iniziato a lavorare o che l'eventuale attività lavorativa reperita dal figlio non sia sufficiente a consentirgli di essere economicamente autonomo.
D'altro lato va altresì tenuto presente che l' in primo grado, CP_1
Per_ nulla aveva richiesto per il mantenimento di (né del resto per la figlia minorenne), manifestando quale unico interesse quello a non aver rapporti di alcun genere con l'ex marito (v. dichiarazioni rese all'udienza del 4.7.2024: <non
ho chiesto il mantenimento perché è inutile, non voglio avere contatti con lui>>).
Ritiene questa Corte che vada, quindi, disposta, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, la revoca del contributo al
Per_ mantenimento del figlio maggiorenne a carico del padre, di cui non si ravvisano i presupposti in difetto di domanda e di prova in merito alla condizione di non autosufficienza economica incolpevole del figlio maggiorenne.
Detto contributo va, invece, mantenuto in favore della figlia , Per_2
ancora minorenne e non economicamente indipendente, siccome studente.
Non osta al contributo al mantenimento della figlia minorenne a carico del padre il fatto che la nel ricorso di primo grado, non avesse proposto CP_1
domanda in tal senso, perché, trattandosi, appunto, di minorenne, è consentito alla Corte provvedervi anche d'ufficio, giacché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti ed è
sempre riconosciuto al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, il
6 potere di adottare d'ufficio tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (v. Cass. 21178/2018).
Secondo quanto emerge dagli atti e non contestato dall'appellante, la figlia
, nata il [...], è ancora minorenne e studentessa al Persona_3
Liceo Cecioni – indirizzo linguistico. Al suo mantenimento deve, pertanto,
contribuire anche il padre in proporzione alle proprie capacità reddituali ed economiche (artt. 147 e 315 bis cod. civ.).
, che risulta ancora attualmente detenuto in carcere per Parte_1
reati commessi ai danni dei familiari mediante condotte aggressive e violente,
dispone, tuttavia, di una capacità reddituale, seppur limitata derivante dall'espletamento di attività lavorativa in carcere.
Anche la madre svolge attività lavorativa e guadagna circa € 1.300 al mese,
con cui dover far fronte anche al pagamento di un canone di locazione di € 100
mensili in una casa popolare, mentre il padre, siccome attualmente detenuto,
dispone di un reddito annuo, al netto della c.d. quota carceraria, di € 1.653,58 (v.
buste paga 2024).
Tale importo, pur rappresentando un utile elemento di valutazione da cui desumere l'attuale capacità reddituale del padre, non è, tuttavia esaustivo, posto che durante l'anno 2024 l' ha lavorato solo per sette mesi l'anno e non è Pt_3
dato rilevare dagli atti se egli poteva svolgere attività lavorativa anche per i restanti mesi dell'anno. Né è stato allegato alcunché con riguardo all'anno 2025
ove l'attività lavorativa potrebbe essere svolta per un maggior numero di mesi o per una retribuzione maggiore.
Pur dovendosi tenere conto del fatto che la capacità reddituale dell'appellante è ridotta in ragione del suo stato di detenzione, ritiene conclusivamente questa Corte che la stessa non può ritenersi assente, ma solo limitata e che di tale limitazione vada tenuto conto anche ai fini della
7 determinazione del contributo al mantenimento della figlia minorenne Per_2
per cui, tenuto conto delle circostanze sopra indicate, appare equo indicare detto contributo in € 150 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, sino a quando a quando perduri lo stato di carcerazione del padre e, dunque, rebus sic
stantibus, fatta salva ogni possibilità di modifica al sopravvenire di un mutamento di tale condizione.
Entro tali limiti l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va revocato, con decorrenza dalla data di pubblicazione della
Per_ presente sentenza, l'assegno in favore di e determinato il contributo al mantenimento della figlia minore nell'importo di € 150 mensili, oltre Per_2
rivalutazione Istat.
Tenuto conto del fatto che in merito al contributo al mantenimento dei figli la non aveva proposto alcuna domanda, per cui non è ravvisabile la CP_1
sua soccombenza, nonché del fatto che è stata accolta in primo grado la domanda di affidamento super esclusivo della figlia minorenne alla madre, reputa questa
Corte che siano ravvisabili i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
per la integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1
il 7.1.2025, nei confronti di ed in contraddittorio con Controparte_5
il Procuratore Generale della Repubblica, avverso la sentenza del Tribunale di
Livorno n. 829/2024, depositata in data 9.7.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_5
2) in parziale riforma della sentenza impugnata:
8 Per_
- revoca il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- determina il contributo al mantenimento della figlia nell'importo Per_2
di € 150, che dovrà corrispondere alla madre entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annua;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) compensa le spese del grado.
Firenze, 21.5.2025.
L'Estensore La Presidente
Chiara Ermini Daniela OC
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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