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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.390/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
in persona del curatore pro-tempore, Parte_1 corrente in Foggia ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Zanardelli n.66 (presso avv. Massimo Colamesta), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano
Scillitani
appellante
Contro
pagina 1 di 12 , in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano ed CP_1 elettivamente domiciliata in Bari al C.so Vitt. Emanuele n.185 presso lo studio dell'avv.
Nanna Annalisa dalla quale, a seguito del decesso dell'originario difensore, avv. Rocco
Nanna, è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.201/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 23/1/2019, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.1263/2012 r.g. promosso dall' odierna appellante, all'epoca in bonis in danno della dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “indebito bancario”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 12/4/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “dichiarare fondata e provata ex art.2697 c.c. la proposta domanda attorea di accertamento negativo nel giudizio di primo grado;
dichiarare fondata la disposta CTU ed utilizzabili le risultanze riportate nella relativa relazione peritale, laddove, secondo il calcolo “A” determinava, in ossequio a quanto disposto dal Giudice nel quesito n.8 dell'ordinanza del 22/2/2017, un saldo finale del conto corrente a favore della società dell'ammontare complessivo di Parte_1
€201.273,39; in ragione delle risultanze istruttorie ritenere fondata e provata la domanda di risarcimento del danno derivante da fittizia posizione di debito;
accogliere tutte conclusioni avanzate in prime cure ivi integralmente trascritte e, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell' appellante, alle spese tutte e competenze difensive attinenti al grado d'appello.
Svolgimento del processo
Con citazione del 13/3/2012, l'odierna società appellante, all'epoca in bonis, conveniva dinanzi il Tribunale di Foggia l'odierna società appellata premettendo di essere titolare di un conto corrente acceso presso la filiale foggiano della banca convenuta (già Credito
Italiano spa) in corso presso la stessa, contestando, sulla scorta della documentazione in possesso, la mancata sottoscrizione di accettazione di molteplici condizioni contrattuali di pagina 2 di 12 cui eccepiva la unilateralità ed illegittimità, disconoscendo il saldo negativo addebitatogli con estratto del 31/12/2011, pari ad €370.780,37, in quanto derivante da addebiti di interessi, capitalizzazione degli stessi, cms e spese di gestione mai convenute e quindi illegittimi.
In particolare, contestava l'applicazione di interessi ultra legali con riferimento “uso piazza”, il mancato adeguamento ad un regime di capitalizzazione in termini di reciprocità
e pari periodicità, di cms mai pattuite e di postergazione di valute oltre ad addebito di costi di gestione senza preventiva pattuizione, come desumibile da allegata consulenza tecnico contabile, con ulteriore danno economico d'impresa.
Sulla scorta di quanto innanzi, concludeva, previo accertamento dell'effettivo saldo del conto a seguito di espletanda ctu, per la restituzione delle somme illegittimamente addebitate con determinazione dell'effettivo saldo attivo del conto nella misura di
€173.671,30, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali da quantificarsi nella misura di
€250.000,00 ovvero in quella maggiore o minore da riconoscersi in via equitativa, con vittoria, in ogni caso, delle spese di giudizio.
Con comparsa del 4/5/2012 si costituiva la convenuta preliminarmente CP_1 eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale foggiano e la mancata procedura di mediazione no0nché, quanto al merito, la prescrizione ordinaria per la domanda di ripetizione d'indebito con riferimento alle rimesse solutorie ante decennio precedente la notifica della citazione, la carenza probatoria-documentale della serire di estratti conto, la irripetibilità degli addebiti per interessi ex art.2034 c.c. e la regolare pattuizione di tutte le condizioni contrattuali del rapporto, instando per il rigetto della domanda con il favore delle spese.
Così radicatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione e delle richieste istruttorie, con ordinanza istruttoria veniva disposta una ctu contabile per la rideterminazione del saldo controverso mediante i criteri di calcolo di cui ai corrispondenti quesiti.
Nel corso successivo del giudizio si riscontrava da parte del difensore della istanza Pt_2 di revoca per aver il Tribunale disatteso la richiesta di prova per interpello finalizzata a pagina 3 di 12 comprovare la pendenza del rapporto con conseguente inammissibilità dell'azione ripetitoria.
Disattesa la predetta istanza, riservata la causa in decisione previa acquisizione della disposta ctu, con successiva ordinanza veniva la stessa rimessa sul ruolo per una disposta integrazione della predetta ctu, all'esito della quale, fissata l'udienza decisoria ex art.281 sexies c.p.c. per il 23/1/2019, la causa veniva ritualmente e contestualmente decisa.
Con contestuale sentenza in pari data, l'adito Tribunale definiva la controversia dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito; rigettando le ulteriori domande;
compensando le spese di lite nella misura del 20%, co9ndannando la società attorea alla rifusione della residua parte in favore della convenuta, adottando Pt_2 analoga compensazione parziale con riferimento alle spese di ctu.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, in via preliminare dichiarava il Tribunale inammissibile la proposta domanda di ripetizione d'indebito in quanto, al momento dell'introduzione dle giudizio, il contratto di conto corrente risultava ancora aperto con circostanza rimasta incontestata da entrambe le parti, supportando la declaratoria predetta sulla scorta con il rilievo che, la domanda ex art.2033 c.c. presupponga l'assenza di causa dell'asserito indebito sia per mancanza originaria che per mancanza sopravvenuta della causa debendi, conseguendone che nel caso di conto corrente ancora in essere all'epoca della notificazione della citazione introduttiva (come nella specie) la correlativa domanda di ripetizione d'indebito si configuri inammissibile, dovendosi quindi limitare la domanda attorea alla sola domanda, strumentale a quella ripetitoria, di mero accertamento negativo del credito.
Tanto premesso, rilevava, tuttavia, il primo giudice che anche nel caso i8n cui la domanda attorea si limitasse al predetto richiesto accertamento negativo del credito della Pt_2 incombesse sulla correntista il correlativo onere probatorio ex art.2697 c.c. ovvero ,nel caso specifico, la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi, conseguendone che il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione pagina 4 di 12 di interessi usurai ovvero di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi , ovvero dell'addebito di spese, commissioni ed altre voci non dovute, avesse lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto ma finanche la serie completa degli estratti conto periodici dalla data di accensione del conto, richiamando a supporto rilevante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9201/2015), con conseguente inutilizzabilità, al fine ricostruttivo del rapporto, dei “criteri presuntivi ed approssimativi”(Cass. n.20693/2016).
Sulla scorta di tale principio, il Tribunale evidenziava la carenza probatoria-documentale di parte attorea attinente sia ad un foglio di riepilogo delle competenze al 31/12/97 ma anche agli estratti del bimestre ottobre-novembre del 2004 e quello relativo al marzo del
2009, carenza rilevata anche dal CTU nella propria relazione peritale depositata il
24/7/2015 con successiva contraddizione dello stesso in sede di chiarimenti.
La predetta documentazione risultava, infatti, carente al momento della decisione (come desumibile dal fascicolo di parte attorea) rilevandosi qualsiasi deposito successivo (di cui, in ogni modo non vi era traccia) evidentemente tardivo ed irrituale.
Aggiungeva il Tribunale che la lacuna documentale predetta non poteva essere sanata con i c.d. “scalari” rappresentanti solo una parte degli estratti conto, trattandosi, infatti, di documenti riepilogativi sui quali venivano riportati calcoli delle competenze contabilizzate sul conto corrente, in assenza del calcolo specifico delle singole rimesse effettuate, della loro imputazione, nonché dell'interesse in concreto applicato.
Motivava quindi il Tribunale anche il rigetto della domanda risarcitoria pure proposta dalla società attorea, sia in quanto assorbita dalla domanda di accertamento negativo e sia per ulteriori motivazioni.
A tale riguardo, evidenziava la tardività dell'allegazione degli elementi costitutivi su cui si fondava la richiesta, esplicitai solo con la memoria ex art.183 co.6 n.2, dovendo inoltre precisarsi che il diniego del finanziamento necessario per la realizzazione di un aereogeneratore nel Comune di Buccari veniva motivato dalla Banca sia per insufficiente flusso di cassa che, in quanto sproporzionato rispetto al giro d'affari della richiedente secondo un valutazione discrezionale dell'Istituto di credito, non afferiva all'esposizione debitoria della società correntista.
pagina 5 di 12 Concludeva la parte motiva il Tribunale disattendendo la richiesta di ulteriore condanna risarcitoria di parte attrice ex art.96 96 c.p.c., non riscontrandosi nel caso di specie la richiesta temerarietà dell'azione, ricorrente nei casi provati di colpa grave o di malafede della parte, giustificando tale rigetto, la disposta compensazione parziale dlele spese di lite nei termini di cui innanzi.
Avverso la statuizione predetta insorgeva la società correntista, all'epoca ancora in bonis proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale introduceva una unica sostanziale censura con la quale prospettava una erronea valutazione dei mezzi di prova e delle risultanze istruttorie.
La censura predetta atteneva alla ritenuta carenza probatoria-documentale sulla scorta della quale il Tribunale aveva disatteso la domanda di accertamento negativo del credito e, con riferimento ai tre estratti conto mancanti, veniva avallata dalla presenza dei corrispondenti conti scalari ritenuti tecnicamente sufficienti al fine del conteggio degli interessi anatocistici applicati.
Sosteneva l'appellante, ad ulteriore supporto circa il fondamento della doglianza suddetta, la rielaborazione contabile compiuta dal CTU il quale “non ha avuto alcuna difficoltà a ricostruire l'effettivo saldo del rapporto secondo criteri legali senza dover far ricorso alcuno a calcoli basati su criteri presuntivi, avendo a disposizione tutti i dati necessari per poterlo fare”, così formulando due ipotesi di calcolo in risposta ai quesiti propostigli.
Sotto altro profilo della medesima censura, contestava la società appellante la ritenuta estrema genericità dell'eccezione prescrittiva formulata dalla non avendo la stessa Pt_2 provato ed individuato le poste di natura solutoria, così precludendo al Giudice una individuazione ufficiosa delle stesse.
Ulteriore profilo della censura articolata atteneva, infine, al rigetto della domanda risarcitoria, reiterando di fatto le contestazioni al comportamento della in violazione Pt_2 del principio della buona fede, mantenendo la società correntista in una “passività fittizia”
e concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità formale Pt_2 dell'avverso gravame sotto il profilo di cui all'art.348 bis e 342 c.p.c., contestando, le merito, la fondatezza dell'avversa censura e ribadendo, quanto alla contestata genericità pagina 6 di 12 dell'eccezione prescrittiva, la rilevante giurisprudenza succedutasi sul punto in senso contrario, ovvero ritenendo sufficiente il richiamo all'inerzia della controparte con la volontà di volerne trarre profitto, senza alcun ulteriore onere di individuare specificamente le rimesse aventi natura solutoria, concludendo quindi per l'integrale rigetto dell'avverso gravame con le conseguenti statuizioni di condanna alle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 21/6/2019 la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 12/2/21, non avendo la difesa appellata espressamente reiterato le eccezioni d'inammissibilità formale del gravame pure proposte in sede idi costituzione ed avendo espressamente richiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, con successivo differimento della prevista udienza decisoria a quella successiva del 22/10/21 per rilevato carico del ruolo, con ulteriore differimento, per analoga motivazione, a quella dell'11/3/2022 nel corso della quale la causa veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c. per essere rimessa sul ruolo per la successiva udienza del 7/7/2023 nel corso della quale, preso atto del subingresso processuale della curatela fallimentare della società appellante e della costituzione di nuovo difensore per la Banca appellata in conseguenza del decesso del precedente difensore, la causa veniva nuovamente riservata in decisione senza concessione di ulteriori termini difensivi.
Con successiva ordinanza dell'11/7/2023, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo istruttoria per il ritenuto espletamento di una nuova ctu contabile, affidata allo stesso ausiliario già incaricato in primo grado, da rinnovarsi con l'espunzione delle rimesse solutorie da intendersi prescritte in quanto antecedenti il decennio decorrente dalla notifica della citazione introduttiva a “saldo rettificato” alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, così rinviando per gli adempimenti di rito alla successiva udienza del 20/10/2023 e quindi, acquisita la disposta rinnovazione peritale, a quella ultima di cui epigrafe del 12/4/2024 (erroneamente indicata con la data del 15/4), trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note difensive, veniva definitivamente riservata in decisione, previa concessione alle parti di ulteriori termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Il gravame, malgrado la condivisione del solo primo profilo in cui si articolava la proposta doglianza, non merita accoglimento, sulla scorta degli esiti definitivi della disposta pagina 7 di 12 integrazione peritale e della ritenuta infondatezza degli ulteriori profili della addotta censura, conseguendone il rigetto dello stesso, sebbene con motivazione ben distinta da quella adottata dal primo giudice.
Deve invero ritenersi non condivisibile la motivazione con la quale il primo giudice, pur ritenendo ammissibile la domanda di accertamento del credito, strumentale a quella chiaramente inammissibile di ripetizione d'indebito, ha rigettato la stessa sulla scorta di una carenza documentale, irrilevante ai fini della ricostruzione del saldo e, in ogni caso, esclusa dallo stesso CTU.
A tale riguardo, invero, il Tribunale, allorché supportava il rigetto della domanda attorea sulla scorta di una rilevata incompletezza della documentazione (limitata, peraltro, a soli tre estratti mensili a fronte di un rapporto pluridecennale) ometteva, incomprensibilmente, di considerare la propria ordinanza istruttoria del 22/2/2017 con la quale, disponendo una integrazione peritale, da configurarsi quale rinnovazione di quella precedente in forza degli specifici criteri rideterminativi proposti, espressamente autorizzava il ctu ad elaborare la ricostruzione “sulla scorta dei documenti già prodotti o di quelli ulteriori acquisiti con il consenso di entrambe le parti”, così di fatto ammettendo la possibilità per le parti di integrare, nel corso delle operazioni peritali, la documentazione già precedentemente prodotta, confermando tale facoltà integrativa disponendo l'esame non limitato agli estratti conto agli atti ma estendendo lo stesso a quelli “successivamente esibiti dalle parti”.
Il CTU, senza alcuna equivoca contraddizione, nella premessa della seconda relazione, precisava di aver eseguito la ricostruzione demandatagli avendo a disposizione tutti gli estratti conto dal 10/4/92 al 31/12/2011, confermando che la documentazione contabile si configurava completa, avendo le parti prodotto tutti gli estratti conto disponibili, così procedendo alla duplice ricostruzione con o senza la prescrizione delle rimesse solutorie ante decennio (senza aver tuttavia proceduto alla preliminare rettifica del saldo banca).
In ogni caso, anche in disparte il rilievo di cui innanzi, il Tribunale ometteva di considerare la lacuna documentale limitata a soli tre estratti conti, sicuramente emendabile con gli scalari corrispondenti, obliterando, in tal modo, un consolidato orientamento giurisprudenziale meno rigido ed ammissivo di una ricostruzione contabile supportata da documentazione alternativa. pagina 8 di 12 A tale riguardo, invero si è autorevolmente stabilito che: “a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass. 2/5/2019 n.11543; Cass.
4/4/2019 n.9526). Dunque la prova dei movimenti del conto può desumersi anche aliunde
(Cass. n.29190/2020) avvalendosi, eventualmente, dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio” (Cass. 19/7/2021 n.20621).
Tra tali documenti alternativi rientravano sicuramente i conti scalari, la cui rilevanza è stata reiteratamente affermata dal Supremo Collegio in quanto “criteri matematici aventi, come base di partenza, l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati” (cfr.
Cass. 14074/2018; Cass. 9140/2020).
Da lungo tempo questo Collegio ha inteso aderire al suddetto principio di diritto, come sopra enunciato, secondo il quale, l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova, parimenti idonei a fornire indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto, purché, ovviamente, la documentazione in atti non sia troppo frammentaria per consentire una ricostruzione ragionevolmente attendibile, ipotesi palesemente estranea alla fattispecie, laddove, nell'ambito di un rapporto quasi ventennale, il buco documentale atteneva a soli tre estratti conto mensili.
D'altronde: “In mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il
Giudice, qualora il cliente limiti i l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso ed incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio”(V. Cass. n.4178/2022).
Il fondamento dell'articolata censura trovava pieno riscontro nella richiamata ordinanza istruttoria dell'11/7/2023, le cui motivazioni si reiterano integralmente in questa fase decisoria, laddove si disponeva la rimessione in istruttoria della causa allo scopo di pagina 9 di 12 integrare la già svolta ricostruzione contabile con la determinazione delle rimesse solutorie da intendersi prescritte “a saldo rettificato” (v. Cass. n.9141/2020; n.3858/2021; Cass.
16/3/2023 n.7721) le cui risultanze, tuttavia, vanificano la doglianza principale, avendo il ctu riscontrato un rilevante saldo a credito della come già effettuata con la Pt_2 precedente ricostruzione sub B della seconda relazione peritale in primo grado, a fronte di un saldo a credito della correntista nell'ipotesi di ricostruzione senza alcuna prescrizione.
Il profilo della censura attinente alla questione della contestata genericità dell'eccepita prescrizione ordinaria proposta tempestivamente dalla sin dalla propria costituzione Pt_2 in giudizio (v. comparsa di costituzione in atti), in ogni caso, non può condividersi sulla scorta del più recente “revirement” nomofilattico con il quale si ribadiva l'ammissibilità dell'eccezione anche in mancanza della individuazione delle rimesse da intendersi prescritte, di fatto delegando tale onere probatorio al correntista in punto di esistenza di un affidamento, tale dal configurare solo rimesse ripristinatorie, affermandosi il rilevante principio di diritto secondo cui: “ L'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto da far valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa inerzia, necessario per il verificarsi dell'effetto prescrittivo si configura come una quaestio juris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Alla parte onerata di sollevare l'eccezione è fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e manifestare la volontà di profittare di quell'evento e non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice. Pertanto, se l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, richiedere ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione che tale inerzia sia particolarmente connotata in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporta una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni
Unite, nella condivisa pronuncia n.10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere” (Così SS.UU. 13/6/2019 n.15895).
Sulla scorta di quanto innanzi, la disposta integrazione peritale ha quindi rielaborato l'ipotesi ricostruttiva sub B del primo grado (ovvero quella con espunzione delle rimesse pagina 10 di 12 prescritte dal saldo emendandola con la individuazione delle rimesse solutorie Pt_2 secondo il saldo cliente, c.d. saldo rettificato, e conseguenza detrazione delle stesse dal precedente saldo contabile sempre a credito della di €1.732.438,51. Pt_2
Il corretto saldo contabile a credito della banca deve quindi determinarsi in €1.451,661,99
(1.732.438,51 – 280.776,52) alla data di introduzione del giudizio.
L'esito finale della ricostruzione contabile, cui entrambe le parti prestavano acquiescenza omettendo alcuna osservazione critica, si configura “assorbente” anche della censura attinente il rigetto dell'ulteriore istanza risarcitoria da parte della società correntista, atteso che la rilevante esposizione debitoria della correntista, confermata dalla successiva propria decozione fallimentare, correttamente induceva la Banca a denegare ulteriori finanziamenti alla stessa che avrebbero non solo aggravato la sofferenza contabile ma avrebbero anche potuto essere contestati dai fideiussori ex art.1956 c.c. con le conseguenti liberazione degli stessi.
In conclusione, essendo stato quindi escluso qualsiasi saldo a credito della società correntista a fronte del suddetto saldo creditorio della l'originaria azione di Pt_2 accertamento negativo proposta dalla società in bonis deve essere rigettata sebbene con la distinta motivazione di cui innanzi, ovvero all'esito delle rinvenienze peritali del primo grado così come emendate con la disposta rielaborazione in questo grado di giudizio, avverso la quale, peraltro, non si è riscontrata alcuna osservazione da parfte della medesima società correntista.
In punto di regolamentazione delle spese del grado, avendo comunque condiviso una parte della proposta doglianza, si può provvedere ad una parziale compensazione delle stesse nella misura di 1/3, gravando parte appellante della refusione, in favore della società appellata, della restante parte di 2/3.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del curatore pro-tempore, avverso la sentenza n.201/2019
[...] resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 23/1/2019, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello; pagina 11 di 12 2)Condanna parte appellante alla parziale rifusione, nella misura di 2/3, delle competenze difensive del grado in favore della società appellata, liquidate le stesse per l'intero in complessivi €12.044,00 oltre accessori di legge, dichiarando compensate la residua parte di 1/3 delle stesse;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante
[...]
, in persona del curatore pro-tempore, tenuto al Parte_1 pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 2/9/2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Leonardo Nota) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
in persona del curatore pro-tempore, Parte_1 corrente in Foggia ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Zanardelli n.66 (presso avv. Massimo Colamesta), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano
Scillitani
appellante
Contro
pagina 1 di 12 , in persona del legale rappresentante, con sede legale in Milano ed CP_1 elettivamente domiciliata in Bari al C.so Vitt. Emanuele n.185 presso lo studio dell'avv.
Nanna Annalisa dalla quale, a seguito del decesso dell'originario difensore, avv. Rocco
Nanna, è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.201/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 23/1/2019, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.1263/2012 r.g. promosso dall' odierna appellante, all'epoca in bonis in danno della dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “indebito bancario”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 12/4/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “dichiarare fondata e provata ex art.2697 c.c. la proposta domanda attorea di accertamento negativo nel giudizio di primo grado;
dichiarare fondata la disposta CTU ed utilizzabili le risultanze riportate nella relativa relazione peritale, laddove, secondo il calcolo “A” determinava, in ossequio a quanto disposto dal Giudice nel quesito n.8 dell'ordinanza del 22/2/2017, un saldo finale del conto corrente a favore della società dell'ammontare complessivo di Parte_1
€201.273,39; in ragione delle risultanze istruttorie ritenere fondata e provata la domanda di risarcimento del danno derivante da fittizia posizione di debito;
accogliere tutte conclusioni avanzate in prime cure ivi integralmente trascritte e, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell' appellante, alle spese tutte e competenze difensive attinenti al grado d'appello.
Svolgimento del processo
Con citazione del 13/3/2012, l'odierna società appellante, all'epoca in bonis, conveniva dinanzi il Tribunale di Foggia l'odierna società appellata premettendo di essere titolare di un conto corrente acceso presso la filiale foggiano della banca convenuta (già Credito
Italiano spa) in corso presso la stessa, contestando, sulla scorta della documentazione in possesso, la mancata sottoscrizione di accettazione di molteplici condizioni contrattuali di pagina 2 di 12 cui eccepiva la unilateralità ed illegittimità, disconoscendo il saldo negativo addebitatogli con estratto del 31/12/2011, pari ad €370.780,37, in quanto derivante da addebiti di interessi, capitalizzazione degli stessi, cms e spese di gestione mai convenute e quindi illegittimi.
In particolare, contestava l'applicazione di interessi ultra legali con riferimento “uso piazza”, il mancato adeguamento ad un regime di capitalizzazione in termini di reciprocità
e pari periodicità, di cms mai pattuite e di postergazione di valute oltre ad addebito di costi di gestione senza preventiva pattuizione, come desumibile da allegata consulenza tecnico contabile, con ulteriore danno economico d'impresa.
Sulla scorta di quanto innanzi, concludeva, previo accertamento dell'effettivo saldo del conto a seguito di espletanda ctu, per la restituzione delle somme illegittimamente addebitate con determinazione dell'effettivo saldo attivo del conto nella misura di
€173.671,30, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali da quantificarsi nella misura di
€250.000,00 ovvero in quella maggiore o minore da riconoscersi in via equitativa, con vittoria, in ogni caso, delle spese di giudizio.
Con comparsa del 4/5/2012 si costituiva la convenuta preliminarmente CP_1 eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale foggiano e la mancata procedura di mediazione no0nché, quanto al merito, la prescrizione ordinaria per la domanda di ripetizione d'indebito con riferimento alle rimesse solutorie ante decennio precedente la notifica della citazione, la carenza probatoria-documentale della serire di estratti conto, la irripetibilità degli addebiti per interessi ex art.2034 c.c. e la regolare pattuizione di tutte le condizioni contrattuali del rapporto, instando per il rigetto della domanda con il favore delle spese.
Così radicatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione e delle richieste istruttorie, con ordinanza istruttoria veniva disposta una ctu contabile per la rideterminazione del saldo controverso mediante i criteri di calcolo di cui ai corrispondenti quesiti.
Nel corso successivo del giudizio si riscontrava da parte del difensore della istanza Pt_2 di revoca per aver il Tribunale disatteso la richiesta di prova per interpello finalizzata a pagina 3 di 12 comprovare la pendenza del rapporto con conseguente inammissibilità dell'azione ripetitoria.
Disattesa la predetta istanza, riservata la causa in decisione previa acquisizione della disposta ctu, con successiva ordinanza veniva la stessa rimessa sul ruolo per una disposta integrazione della predetta ctu, all'esito della quale, fissata l'udienza decisoria ex art.281 sexies c.p.c. per il 23/1/2019, la causa veniva ritualmente e contestualmente decisa.
Con contestuale sentenza in pari data, l'adito Tribunale definiva la controversia dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito; rigettando le ulteriori domande;
compensando le spese di lite nella misura del 20%, co9ndannando la società attorea alla rifusione della residua parte in favore della convenuta, adottando Pt_2 analoga compensazione parziale con riferimento alle spese di ctu.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, in via preliminare dichiarava il Tribunale inammissibile la proposta domanda di ripetizione d'indebito in quanto, al momento dell'introduzione dle giudizio, il contratto di conto corrente risultava ancora aperto con circostanza rimasta incontestata da entrambe le parti, supportando la declaratoria predetta sulla scorta con il rilievo che, la domanda ex art.2033 c.c. presupponga l'assenza di causa dell'asserito indebito sia per mancanza originaria che per mancanza sopravvenuta della causa debendi, conseguendone che nel caso di conto corrente ancora in essere all'epoca della notificazione della citazione introduttiva (come nella specie) la correlativa domanda di ripetizione d'indebito si configuri inammissibile, dovendosi quindi limitare la domanda attorea alla sola domanda, strumentale a quella ripetitoria, di mero accertamento negativo del credito.
Tanto premesso, rilevava, tuttavia, il primo giudice che anche nel caso i8n cui la domanda attorea si limitasse al predetto richiesto accertamento negativo del credito della Pt_2 incombesse sulla correntista il correlativo onere probatorio ex art.2697 c.c. ovvero ,nel caso specifico, la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi, conseguendone che il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione pagina 4 di 12 di interessi usurai ovvero di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi , ovvero dell'addebito di spese, commissioni ed altre voci non dovute, avesse lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto ma finanche la serie completa degli estratti conto periodici dalla data di accensione del conto, richiamando a supporto rilevante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9201/2015), con conseguente inutilizzabilità, al fine ricostruttivo del rapporto, dei “criteri presuntivi ed approssimativi”(Cass. n.20693/2016).
Sulla scorta di tale principio, il Tribunale evidenziava la carenza probatoria-documentale di parte attorea attinente sia ad un foglio di riepilogo delle competenze al 31/12/97 ma anche agli estratti del bimestre ottobre-novembre del 2004 e quello relativo al marzo del
2009, carenza rilevata anche dal CTU nella propria relazione peritale depositata il
24/7/2015 con successiva contraddizione dello stesso in sede di chiarimenti.
La predetta documentazione risultava, infatti, carente al momento della decisione (come desumibile dal fascicolo di parte attorea) rilevandosi qualsiasi deposito successivo (di cui, in ogni modo non vi era traccia) evidentemente tardivo ed irrituale.
Aggiungeva il Tribunale che la lacuna documentale predetta non poteva essere sanata con i c.d. “scalari” rappresentanti solo una parte degli estratti conto, trattandosi, infatti, di documenti riepilogativi sui quali venivano riportati calcoli delle competenze contabilizzate sul conto corrente, in assenza del calcolo specifico delle singole rimesse effettuate, della loro imputazione, nonché dell'interesse in concreto applicato.
Motivava quindi il Tribunale anche il rigetto della domanda risarcitoria pure proposta dalla società attorea, sia in quanto assorbita dalla domanda di accertamento negativo e sia per ulteriori motivazioni.
A tale riguardo, evidenziava la tardività dell'allegazione degli elementi costitutivi su cui si fondava la richiesta, esplicitai solo con la memoria ex art.183 co.6 n.2, dovendo inoltre precisarsi che il diniego del finanziamento necessario per la realizzazione di un aereogeneratore nel Comune di Buccari veniva motivato dalla Banca sia per insufficiente flusso di cassa che, in quanto sproporzionato rispetto al giro d'affari della richiedente secondo un valutazione discrezionale dell'Istituto di credito, non afferiva all'esposizione debitoria della società correntista.
pagina 5 di 12 Concludeva la parte motiva il Tribunale disattendendo la richiesta di ulteriore condanna risarcitoria di parte attrice ex art.96 96 c.p.c., non riscontrandosi nel caso di specie la richiesta temerarietà dell'azione, ricorrente nei casi provati di colpa grave o di malafede della parte, giustificando tale rigetto, la disposta compensazione parziale dlele spese di lite nei termini di cui innanzi.
Avverso la statuizione predetta insorgeva la società correntista, all'epoca ancora in bonis proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale introduceva una unica sostanziale censura con la quale prospettava una erronea valutazione dei mezzi di prova e delle risultanze istruttorie.
La censura predetta atteneva alla ritenuta carenza probatoria-documentale sulla scorta della quale il Tribunale aveva disatteso la domanda di accertamento negativo del credito e, con riferimento ai tre estratti conto mancanti, veniva avallata dalla presenza dei corrispondenti conti scalari ritenuti tecnicamente sufficienti al fine del conteggio degli interessi anatocistici applicati.
Sosteneva l'appellante, ad ulteriore supporto circa il fondamento della doglianza suddetta, la rielaborazione contabile compiuta dal CTU il quale “non ha avuto alcuna difficoltà a ricostruire l'effettivo saldo del rapporto secondo criteri legali senza dover far ricorso alcuno a calcoli basati su criteri presuntivi, avendo a disposizione tutti i dati necessari per poterlo fare”, così formulando due ipotesi di calcolo in risposta ai quesiti propostigli.
Sotto altro profilo della medesima censura, contestava la società appellante la ritenuta estrema genericità dell'eccezione prescrittiva formulata dalla non avendo la stessa Pt_2 provato ed individuato le poste di natura solutoria, così precludendo al Giudice una individuazione ufficiosa delle stesse.
Ulteriore profilo della censura articolata atteneva, infine, al rigetto della domanda risarcitoria, reiterando di fatto le contestazioni al comportamento della in violazione Pt_2 del principio della buona fede, mantenendo la società correntista in una “passività fittizia”
e concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità formale Pt_2 dell'avverso gravame sotto il profilo di cui all'art.348 bis e 342 c.p.c., contestando, le merito, la fondatezza dell'avversa censura e ribadendo, quanto alla contestata genericità pagina 6 di 12 dell'eccezione prescrittiva, la rilevante giurisprudenza succedutasi sul punto in senso contrario, ovvero ritenendo sufficiente il richiamo all'inerzia della controparte con la volontà di volerne trarre profitto, senza alcun ulteriore onere di individuare specificamente le rimesse aventi natura solutoria, concludendo quindi per l'integrale rigetto dell'avverso gravame con le conseguenti statuizioni di condanna alle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 21/6/2019 la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 12/2/21, non avendo la difesa appellata espressamente reiterato le eccezioni d'inammissibilità formale del gravame pure proposte in sede idi costituzione ed avendo espressamente richiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, con successivo differimento della prevista udienza decisoria a quella successiva del 22/10/21 per rilevato carico del ruolo, con ulteriore differimento, per analoga motivazione, a quella dell'11/3/2022 nel corso della quale la causa veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c. per essere rimessa sul ruolo per la successiva udienza del 7/7/2023 nel corso della quale, preso atto del subingresso processuale della curatela fallimentare della società appellante e della costituzione di nuovo difensore per la Banca appellata in conseguenza del decesso del precedente difensore, la causa veniva nuovamente riservata in decisione senza concessione di ulteriori termini difensivi.
Con successiva ordinanza dell'11/7/2023, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo istruttoria per il ritenuto espletamento di una nuova ctu contabile, affidata allo stesso ausiliario già incaricato in primo grado, da rinnovarsi con l'espunzione delle rimesse solutorie da intendersi prescritte in quanto antecedenti il decennio decorrente dalla notifica della citazione introduttiva a “saldo rettificato” alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, così rinviando per gli adempimenti di rito alla successiva udienza del 20/10/2023 e quindi, acquisita la disposta rinnovazione peritale, a quella ultima di cui epigrafe del 12/4/2024 (erroneamente indicata con la data del 15/4), trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note difensive, veniva definitivamente riservata in decisione, previa concessione alle parti di ulteriori termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Il gravame, malgrado la condivisione del solo primo profilo in cui si articolava la proposta doglianza, non merita accoglimento, sulla scorta degli esiti definitivi della disposta pagina 7 di 12 integrazione peritale e della ritenuta infondatezza degli ulteriori profili della addotta censura, conseguendone il rigetto dello stesso, sebbene con motivazione ben distinta da quella adottata dal primo giudice.
Deve invero ritenersi non condivisibile la motivazione con la quale il primo giudice, pur ritenendo ammissibile la domanda di accertamento del credito, strumentale a quella chiaramente inammissibile di ripetizione d'indebito, ha rigettato la stessa sulla scorta di una carenza documentale, irrilevante ai fini della ricostruzione del saldo e, in ogni caso, esclusa dallo stesso CTU.
A tale riguardo, invero, il Tribunale, allorché supportava il rigetto della domanda attorea sulla scorta di una rilevata incompletezza della documentazione (limitata, peraltro, a soli tre estratti mensili a fronte di un rapporto pluridecennale) ometteva, incomprensibilmente, di considerare la propria ordinanza istruttoria del 22/2/2017 con la quale, disponendo una integrazione peritale, da configurarsi quale rinnovazione di quella precedente in forza degli specifici criteri rideterminativi proposti, espressamente autorizzava il ctu ad elaborare la ricostruzione “sulla scorta dei documenti già prodotti o di quelli ulteriori acquisiti con il consenso di entrambe le parti”, così di fatto ammettendo la possibilità per le parti di integrare, nel corso delle operazioni peritali, la documentazione già precedentemente prodotta, confermando tale facoltà integrativa disponendo l'esame non limitato agli estratti conto agli atti ma estendendo lo stesso a quelli “successivamente esibiti dalle parti”.
Il CTU, senza alcuna equivoca contraddizione, nella premessa della seconda relazione, precisava di aver eseguito la ricostruzione demandatagli avendo a disposizione tutti gli estratti conto dal 10/4/92 al 31/12/2011, confermando che la documentazione contabile si configurava completa, avendo le parti prodotto tutti gli estratti conto disponibili, così procedendo alla duplice ricostruzione con o senza la prescrizione delle rimesse solutorie ante decennio (senza aver tuttavia proceduto alla preliminare rettifica del saldo banca).
In ogni caso, anche in disparte il rilievo di cui innanzi, il Tribunale ometteva di considerare la lacuna documentale limitata a soli tre estratti conti, sicuramente emendabile con gli scalari corrispondenti, obliterando, in tal modo, un consolidato orientamento giurisprudenziale meno rigido ed ammissivo di una ricostruzione contabile supportata da documentazione alternativa. pagina 8 di 12 A tale riguardo, invero si è autorevolmente stabilito che: “a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass. 2/5/2019 n.11543; Cass.
4/4/2019 n.9526). Dunque la prova dei movimenti del conto può desumersi anche aliunde
(Cass. n.29190/2020) avvalendosi, eventualmente, dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio” (Cass. 19/7/2021 n.20621).
Tra tali documenti alternativi rientravano sicuramente i conti scalari, la cui rilevanza è stata reiteratamente affermata dal Supremo Collegio in quanto “criteri matematici aventi, come base di partenza, l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati” (cfr.
Cass. 14074/2018; Cass. 9140/2020).
Da lungo tempo questo Collegio ha inteso aderire al suddetto principio di diritto, come sopra enunciato, secondo il quale, l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova, parimenti idonei a fornire indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto, purché, ovviamente, la documentazione in atti non sia troppo frammentaria per consentire una ricostruzione ragionevolmente attendibile, ipotesi palesemente estranea alla fattispecie, laddove, nell'ambito di un rapporto quasi ventennale, il buco documentale atteneva a soli tre estratti conto mensili.
D'altronde: “In mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il
Giudice, qualora il cliente limiti i l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso ed incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio”(V. Cass. n.4178/2022).
Il fondamento dell'articolata censura trovava pieno riscontro nella richiamata ordinanza istruttoria dell'11/7/2023, le cui motivazioni si reiterano integralmente in questa fase decisoria, laddove si disponeva la rimessione in istruttoria della causa allo scopo di pagina 9 di 12 integrare la già svolta ricostruzione contabile con la determinazione delle rimesse solutorie da intendersi prescritte “a saldo rettificato” (v. Cass. n.9141/2020; n.3858/2021; Cass.
16/3/2023 n.7721) le cui risultanze, tuttavia, vanificano la doglianza principale, avendo il ctu riscontrato un rilevante saldo a credito della come già effettuata con la Pt_2 precedente ricostruzione sub B della seconda relazione peritale in primo grado, a fronte di un saldo a credito della correntista nell'ipotesi di ricostruzione senza alcuna prescrizione.
Il profilo della censura attinente alla questione della contestata genericità dell'eccepita prescrizione ordinaria proposta tempestivamente dalla sin dalla propria costituzione Pt_2 in giudizio (v. comparsa di costituzione in atti), in ogni caso, non può condividersi sulla scorta del più recente “revirement” nomofilattico con il quale si ribadiva l'ammissibilità dell'eccezione anche in mancanza della individuazione delle rimesse da intendersi prescritte, di fatto delegando tale onere probatorio al correntista in punto di esistenza di un affidamento, tale dal configurare solo rimesse ripristinatorie, affermandosi il rilevante principio di diritto secondo cui: “ L'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto da far valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa inerzia, necessario per il verificarsi dell'effetto prescrittivo si configura come una quaestio juris concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Alla parte onerata di sollevare l'eccezione è fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e manifestare la volontà di profittare di quell'evento e non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al giudice. Pertanto, se l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, richiedere ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione che tale inerzia sia particolarmente connotata in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporta una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni
Unite, nella condivisa pronuncia n.10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere” (Così SS.UU. 13/6/2019 n.15895).
Sulla scorta di quanto innanzi, la disposta integrazione peritale ha quindi rielaborato l'ipotesi ricostruttiva sub B del primo grado (ovvero quella con espunzione delle rimesse pagina 10 di 12 prescritte dal saldo emendandola con la individuazione delle rimesse solutorie Pt_2 secondo il saldo cliente, c.d. saldo rettificato, e conseguenza detrazione delle stesse dal precedente saldo contabile sempre a credito della di €1.732.438,51. Pt_2
Il corretto saldo contabile a credito della banca deve quindi determinarsi in €1.451,661,99
(1.732.438,51 – 280.776,52) alla data di introduzione del giudizio.
L'esito finale della ricostruzione contabile, cui entrambe le parti prestavano acquiescenza omettendo alcuna osservazione critica, si configura “assorbente” anche della censura attinente il rigetto dell'ulteriore istanza risarcitoria da parte della società correntista, atteso che la rilevante esposizione debitoria della correntista, confermata dalla successiva propria decozione fallimentare, correttamente induceva la Banca a denegare ulteriori finanziamenti alla stessa che avrebbero non solo aggravato la sofferenza contabile ma avrebbero anche potuto essere contestati dai fideiussori ex art.1956 c.c. con le conseguenti liberazione degli stessi.
In conclusione, essendo stato quindi escluso qualsiasi saldo a credito della società correntista a fronte del suddetto saldo creditorio della l'originaria azione di Pt_2 accertamento negativo proposta dalla società in bonis deve essere rigettata sebbene con la distinta motivazione di cui innanzi, ovvero all'esito delle rinvenienze peritali del primo grado così come emendate con la disposta rielaborazione in questo grado di giudizio, avverso la quale, peraltro, non si è riscontrata alcuna osservazione da parfte della medesima società correntista.
In punto di regolamentazione delle spese del grado, avendo comunque condiviso una parte della proposta doglianza, si può provvedere ad una parziale compensazione delle stesse nella misura di 1/3, gravando parte appellante della refusione, in favore della società appellata, della restante parte di 2/3.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del curatore pro-tempore, avverso la sentenza n.201/2019
[...] resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 23/1/2019, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello; pagina 11 di 12 2)Condanna parte appellante alla parziale rifusione, nella misura di 2/3, delle competenze difensive del grado in favore della società appellata, liquidate le stesse per l'intero in complessivi €12.044,00 oltre accessori di legge, dichiarando compensate la residua parte di 1/3 delle stesse;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante
[...]
, in persona del curatore pro-tempore, tenuto al Parte_1 pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 2/9/2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Leonardo Nota) (dott. Filippo Labellarte)
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