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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 736/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC ER, Presidente
IT LA, RE
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3439/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250010582928000 IVA-ALTRO 2022
- RUOLO n. 2025/400033 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4521/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
La parte resistente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 srl rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento e il sottostante ruolo notificati il 12 giugno 2025 per un valore complessivo di euro 260.732,42
In sede di ricorso si premetteva che a seguito di comunicazione di irregolarità notificata nel luglio 2023
l'Agenzia chiedeva il pagamento delle somme relative alle liquidazioni periodiche a debito iva per l'anno
2022 quarto trimestre per l'importo complessivo di euro 339.189,95 e che in conseguenza la società rateizzava il pagamento di quanto richiesto in 20 rate trimestrali.
Provvedeva in seguito in data 20.12.2023, in anticipo rispetto alla scadenza naturale della terza rata e di quelle successive, ad effettuare un versamento cumulativo per euro 132. 812,54 a saldo del pagamento delle rate residue del piano di dilazione e comunicava a mezzo pec all'agenzia delle entrate di aver effettuato il predetto versamento cumulativo con modello F 24. Tale pagamento includeva la rata numero 4 la cui scadenza era prevista per il giorno 1 luglio 2024.
Nonostante l'avvenuto documentato pagamento l'AF dichiarava decaduta la contribuente dal beneficio della rateizzazione per l'omesso pagamento della rata numero 4 ed emetteva la cartella di pagamento impugnata in questa sede.
In sede di ricorso si evidenziava come non sussistessero i presupposti per la decadenza del piano di rateizzazione alla luce del versamento cumulativo delle rate dalla 3 alla 9 che comprendeva pertanto il versamento della rata numero 4 considerata omessa dall' AF .
Deduceva inoltre in subordine la la sussistenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione irrogata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Milano mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria l'AF dichiarava che ricorrente aveva manifestato la volontà di addivenire alla conciliazione fuori udienza e che era stata pertanto sottoscritta tra le parti in data 16 ottobre 2025 la conciliazione che veniva allegata alla memoria allegata con previsione della compensazione delle spese di giudizio.
Richiedeva la declaratoria della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art 48 DLVO
546/1992 con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna le parti richiedevano la declaratoria di estinzione del giudizio e veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno definito un accordo conciliativo stragiudiziale allegato in atti .
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per la declaratoria da parte di questa Corte di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 546 – 1992 .
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC ER, Presidente
IT LA, RE
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3439/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250010582928000 IVA-ALTRO 2022
- RUOLO n. 2025/400033 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4521/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
La parte resistente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 srl rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento e il sottostante ruolo notificati il 12 giugno 2025 per un valore complessivo di euro 260.732,42
In sede di ricorso si premetteva che a seguito di comunicazione di irregolarità notificata nel luglio 2023
l'Agenzia chiedeva il pagamento delle somme relative alle liquidazioni periodiche a debito iva per l'anno
2022 quarto trimestre per l'importo complessivo di euro 339.189,95 e che in conseguenza la società rateizzava il pagamento di quanto richiesto in 20 rate trimestrali.
Provvedeva in seguito in data 20.12.2023, in anticipo rispetto alla scadenza naturale della terza rata e di quelle successive, ad effettuare un versamento cumulativo per euro 132. 812,54 a saldo del pagamento delle rate residue del piano di dilazione e comunicava a mezzo pec all'agenzia delle entrate di aver effettuato il predetto versamento cumulativo con modello F 24. Tale pagamento includeva la rata numero 4 la cui scadenza era prevista per il giorno 1 luglio 2024.
Nonostante l'avvenuto documentato pagamento l'AF dichiarava decaduta la contribuente dal beneficio della rateizzazione per l'omesso pagamento della rata numero 4 ed emetteva la cartella di pagamento impugnata in questa sede.
In sede di ricorso si evidenziava come non sussistessero i presupposti per la decadenza del piano di rateizzazione alla luce del versamento cumulativo delle rate dalla 3 alla 9 che comprendeva pertanto il versamento della rata numero 4 considerata omessa dall' AF .
Deduceva inoltre in subordine la la sussistenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione irrogata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Milano mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria l'AF dichiarava che ricorrente aveva manifestato la volontà di addivenire alla conciliazione fuori udienza e che era stata pertanto sottoscritta tra le parti in data 16 ottobre 2025 la conciliazione che veniva allegata alla memoria allegata con previsione della compensazione delle spese di giudizio.
Richiedeva la declaratoria della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art 48 DLVO
546/1992 con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna le parti richiedevano la declaratoria di estinzione del giudizio e veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno definito un accordo conciliativo stragiudiziale allegato in atti .
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per la declaratoria da parte di questa Corte di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 546 – 1992 .
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.