TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4037/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4037/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER UC
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FILIBERTO MAURIZIO P.IVA_1
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Lesione personale.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
All'udienza del 02.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 25.357,50, da essa attrice asseritamente patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 03.12.2015.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato:
− che, in data 03.12.2015, alle ore 10.30 circa, mentre si trovata in DO (RC) via
Straci s.n., era stata accidentalmente investita dal veicolo Golf tg. AV154JT di proprietà di assicurato da e condotto Controparte_2 Controparte_1 nell'occasione da , Controparte_3
− che, in particolare, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non Controparte_3 aveva atteso la completa discesa dall'auto di essa attrice, che era caduta rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni,
− che essa istante era stata trasportata in autoambulanza al Pronto Soccorso di Melito di
TO VO e, successivamente, era stata trasferita all'Ospedale di Reggio Calabria, ove le era stata diagnosticata una «frattura sotto-trocanterica del femore dx»,
− che era stata immediatamente operata e poi dimessa in data 21.12.2015 con diagnosi di «frattura scomposta sotto-trocanterica femore destro in soggetto con pregressi episodi di trombosi venosa profonda arti inferiori ed embolia polmonare»,
− che, a seguito di ulteriori controlli, dopo un periodo di inabilità temporanea di 130 giorni, era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico- legale,
− che l'invalidità permanente era stata quantificata nella misura del 9%,
pagina 2 di 13 − che essa esponente aveva quindi richiesto ad il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti,
− che la compagnia assicurativa convenuta, con note del 17.02.2016 e del 22.03.2017, aveva rigettato tale istanza, ritenendo che le lesioni riportate dalla richiedente non fossero compatibili con l'evento denunciato.
Parte attrice ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo oggetto di causa era riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente del conducente del veicolo Golf tg.
AV154JT, assicurato da e ha quindi concluso chiedendo al Controparte_1
Tribunale «in via principale: accertare e dichiarare la colpa esclusiva del Sig. Controparte_3 nel sinistro occorso in data 03.12.2015, alle ore 10.30 circa, presso la Via Straci sn. in
DO (RC) a bordo della vettura Golf tg. AV154JT, di proprietà del Sig. Controparte_2 ed assicurata polizza n. 19509670612, per tutte le motivazioni di cui sopra e per CP_1
l'effetto condannare il Sig. residente in [...] Controparte_2
(quale proprietario del veicolo), il Sig. residente in [...]
Peripoli n. 92 (quale conducente del veicolo) e la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede in via Stalingrado n. 45, Bologna (quale compagnia assicuratrice del veicolo) in solido tra loro, a risarcire ogni danno subito e subendo dalla Sig.ra
in ragione del sinistro occorso in data 03.12.2015, alle ore 10.30 circa, presso la Parte_1
Via Straci sn. in DO (RC) e pari alla somma totale di € 20.357,50, di cui € 11.333,85 per danno biologico;
€ 3.934,66 per invalidità temporanea ed € 5.088,99 per danno morale, oltre all'ulteriore somma prudenzialmente quantificata in € 5.000,00 a titolo di danno esistenziale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza e sino all'effettivo saldo;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse correttamente quantificati i danni subiti dalla Sig.ra , voglia condannare il Sig. residente in [...]
(RC), Via Peripoli n. 169 (quale proprietario del veicolo), il Sig. residente in [...]
DO (RC), Via Peripoli n. 92 (quale conducente del veicolo) e la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Stalingrado n. 45, Bologna, in solido tra loro, a risarcire ogni danno subito e subendo dalla Sig.ra quantificato Parte_1 in base a valutazione equitativa e/o equazionale, tenuto conto di ogni ulteriore utile circostanza atta a garantire l'esatto ammontare del quantum risarcitorio riconosciuto e dovuto in favore
pagina 3 di 13 dell'istante, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza e sino all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.01.2019, si è tardivamente costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improponibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145, comma 1, e 148, comma
2, d.lgs. 209/2005; nel merito, la convenuta ha contestato sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata da controparte.
Parte convenuta ha poi concluso chiedendo al Tribunale «1) in via preliminare, ritenere e dichiarare improponibile la domanda risarcitoria proposta da parte attrice per violazione degli artt. 145, comma I°, e 148, comma II°, del D. Lgs. 07 settembre 2005, n. 209, come più ampiamente illustrato al punto I) della premessa;
2) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le causali sopra precisate;
3) in via meramente subordinata, per i motivi innanzi esposti, limitare la responsabilità risarcitoria di e la relativa quantificazione del Controparte_1 danno lamentato soltanto a quei profili di responsabilità e a quelle voci che saranno provati in corso di causa;
4) con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento».
All'udienza del 06.02.2019, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
, i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...]
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata poi istruita mediante l'interrogatorio formale di e e l'espletamento di Controparte_2 Controparte_3 una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 02.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. Occorre innanzitutto rilevare che il principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - permette al Giudice di esaminare esclusivamente una pagina 4 di 13 questione di merito suscettibile di assicurare la celere definizione del giudizio anche in presenza di una questione preliminare, nella specie dedotta dalla compagnia assicurativa convenuta, la quale ha eccepito l'improponibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145, comma
1, e 148, comma 2, d.lgs. 209/2005.
In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dall'art. 111 Cost., è infatti consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 9936/2014: in questo caso la Suprema Corte, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della res da parte del danneggiato).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di e di non possa essere accolta, in Controparte_1 Controparte_2 quanto l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha fornito adeguata prova dell'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa.
Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente di cui si discute, nella richiesta di risarcimento dei danni inviata alla compagnia assicurativa convenuta in data 17.12.2015, ha Parte_1 affermato che «non appena scesa dal veicolo, nell'occasione condotto dal Sig. CP_3
» era stata «inavvertitamente investita durante la manovra di retromarcia» ed era stata
[...] così sbalzata a terra (cfr. all. 3 di parte attrice).
Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha invece riferito una versione dei fatti in parte diversa, allegando che era stata investita dal veicolo Golf tg. AV154JT condotto da il quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non aveva atteso la Controparte_3 completa discesa di essa attrice dalla vettura, facendola cadere rovinosamente a terra.
Ebbene, nella richiesta risarcitoria inviata in via stragiudiziale alla compagnia assicurativa convenuta l'attrice ha affermato di essere stata investita subito dopo essere scesa pagina 5 di 13 dall'automobile condotta dal marito;
nell'atto di citazione ha invece riferito di essere stata investita mentre stava scendendo dalla vettura.
Per dimostrare l'effettivo accadimento del sinistro de quo, l'attrice, pur avendo affermato nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni di essere stata soccorsa «dai presenti»
(cfr. all. 3 di parte attrice), lasciando quindi intendere che vi fossero altri soggetti oltre al marito ha chiesto al Tribunale unicamente di ammettere l'interrogatorio formale dei Controparte_3 convenuti e Controparte_3 Controparte_2
In sede di interrogatorio formale, proprietario del veicolo Golf tg. Controparte_2
AV154JT, nulla ha saputo riferire sulla dinamica del sinistro di cui si discute, in quanto non era presente al momento dei fatti oggetto di causa (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Il conducente ha invece dichiarato: «il giorno 3.12.2015 mi trovavo alla Controparte_3 guida della vettura in proprietà di mio figlio e in compagnia di mia moglie ci siamo recati nella nostra proprietà sita in Via Straci di DO dove io ho anche la mia residenza. Preciso che in detto immobile che si trova all'interno di un Villaggio estivo, io e mia moglie ci rechiamo spesso in quanto c'è ubicato il nostro locale pizzeria e noi usiamo il forno anche per fare del pane durante la stagione invernale. Ricordo che sono giunto sul posto alla guida della vettura con mia moglie seduta nel sedile accanto al lato guida;
ricordo che giunti davanti al cancello di ingresso mia moglie è scesa dalla vettura per aprire il cancello;
ricordo che dopo l'apertura del cancello io ho ripreso la guida entrando con la vettura dentro il cortile mentre mia moglie è entrata a piedi nello spiazzo parcheggio. Io ho fermato senza spegnere il motore la vettura nell'area antistante la pizzeria per scaricare la vettura dalle cose che avevamo portato e che servivano anche per fare il pane;
Io ricordo di non essermi mosso dal posto guida. Io ricordo che è stata moglie ad aprire il cofano della macchina per scaricare la merce e ricordo anche di avere sentito il rumore di chiusura dello stesso cofano e solo in esito a tale rumore ho mollato il freno della macchina per iniziare a fare manovra di retromarcia. Ricordo che non appena ho iniziato la manovra di retromarcia ho sentito mia moglie gridare e subito ho arrestato la vettura
e sono sceso dalla stessa. Ho sentito un grido forte di mia moglie. Ho visto mia moglie distesa per terra e quindi ho capito che inavvertitamente avevo urtato con la parte posteriore della vettura mia moglie che era quasi sotto la macchina distesa a terra. Ricordo molto bene che mia
pagina 6 di 13 moglie era distesa a terra quasi in perpendicolare al retro della vettura, più spostata verso il lato opposto a quello di guida. Nell'immediatezza ho provato a soccorrere mia moglie e ricordo che si sono avvicinati per aiutarmi due operai che si trovavano all'interno del villaggio per svolgere lavori di manutenzione suppongo nelle residenze private facenti parti del Villaggio.
Poiché appena abbiamo cercato di sollevare da terra mia moglie questa lamentava troppo dolore ho deciso di chiamare l'ambulanza come ho fatto effettivamente. Per permettere all'ambulanza giunta sui luoghi di accedere nell'area dove si trovava mia moglie ho spostato la autovettura parcheggiandola fuori dallo spiazzo, nella pubblica via. Ricordo che i soccorritori giunti in ambulanza hanno portato con loro mia moglie conducendola all'Ospedale di Melito dove io l'ho raggiunta. Successivamente ai primi accertamenti è stata trasferita all'Ospedale di
Reggio Calabria dove è rimasta ricoverata per lungo tempo. Io ricordo che prima di eseguire manovra di retromarcia ho guardato lo specchietto laterale alla sinistra della vettura e purtroppo ricordo di non avere guardato da quello centrale. Io non ho visto mia moglie dietro la macchina e ricordo che sono prontamente ripartito per parcheggiare la vettura fuori dallo spiazzo subito dopo avere sentito il rumore di chiusura del cofano, chiuso da mia moglie» (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Ciò posto, occorre innanzitutto evidenziare che tali dichiarazioni, aventi ad oggetto fatti sfavorevoli per il dichiarante, costituiscono piena prova solo nei confronti di Controparte_3 mentre sono liberamente valutabili nei confronti degli altri convenuti (si veda Cass. Civ.
10687/2023, secondo cui «nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente»).
Ebbene, ha ammesso di aver investito l'attrice, ma ha riferito una dinamica Controparte_3 totalmente diversa rispetto a quelle indicate dalla moglie.
Il convenuto ha infatti dichiarato che, giunti davanti al cancello d'ingresso dell'immobile di loro proprietà sito in DO (RC) via Straci, è scesa dall'automobile, ha Parte_1 aperto il cancello e ha poi seguito l'automobile a piedi all'interno del cortile adibito a parcheggio;
successivamente, ha aperto il cofano della vettura per scaricare la merce e, subito dopo averlo richiuso, è stata investita dal veicolo in retromarcia.
pagina 7 di 13 L'attrice ha invece affermato, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni, di essere stata investita subito dopo essere scesa dall'automobile (cfr. all. 3 di parte attrice) e, nell'atto di citazione, di essere stata investita mentre scendeva dalla vettura (cfr. atto di citazione), salvo poi cambiare ulteriormente versione, a seguito delle eccezioni formulate dalla compagnia assicurativa convenuta, affermando genericamente che «quanto dedotto nell'atto di citazione risulta un mero errore di comprensione e di trascrizione effettuato in sede di stesura di detto atto» (cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, di parte attrice).
Ulteriori elementi di incertezza si traggono da dati di natura documentale: nella scheda di intervento del servizio S.U.E.M. 118 si fa riferimento ad una caduta accidentale, cioè non imputabile alla condotta altrui (cfr. all. 5 di parte convenuta, ove si legge «sosp. frattura di femore dx – caduta accidentale»); nella cartella clinica, sotto la voce 'Anamnesi patologica prossima', viene invece indicato un «trauma occasionale in data odierna in seguito ad una caduta dall'automobile mentre tentava di scendere» (cfr. all. 2 di parte attrice).
Anche quest'ultima indicazione, del resto, si pone in palese contrasto con quanto riferito da in sede di interrogatorio formale. Controparte_3
Infine, si deve rilevare che il perito nominato dal Tribunale, dott. chiamato Persona_1
a valutare la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, dopo aver evidenziato che esistono diverse versioni dei fatti accaduti in data 03.12.2015, ha ritenuto di non poter rispondere in modo esaustivo a tale quesito, in quanto
«le fratture spiroidi del femore sono tipicamente da torsione e non da contusione. Non sono documentate altre lesioni da impatto con l'auto, da caduta al suolo … (abrasioni, ecchimosi, ematomi, dolore al gomito o alla spalla che ha eventualmente subito il carico del tronco nella caduta …). La frattura spiroide potrebbe essere compatibile con il meccanismo lesivo declinato dal marito (urto laterale), ma difficilmente addebitabile ad una frattura da contusione con un pavimento piatto» (cfr. pag. 9 c.t.u. in atti).
Alla luce delle contraddizioni evidenziate e in assenza di ulteriori elementi di prova, si deve concludere che l'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa non è stata adeguatamente dimostrata da parte attrice.
pagina 8 di 13 La domanda avanzata da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 [...] deve pertanto essere rigettata. Controparte_1
2. A diverse conclusioni si deve invece pervenire nei confronti di il quale Controparte_3 in sede di interrogatorio formale ha confessato fatti a sé sfavorevoli.
Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
«nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto» (Cass. Civ. 10687/2023).
Ebbene, come si è visto al punto n. 1 della presente sentenza, ha confessato Controparte_3 di non avere guardato dallo specchietto centrale prima di effettuare la manovra di retromarcia e di aver così investito la moglie, provocandole lesioni (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Tali dichiarazioni fanno piena prova nei confronti del confitente e sono pertanto sufficienti per affermare la responsabilità del medesimo per la causazione del sinistro oggetto di causa.
Al riguardo, si deve inoltre evidenziare che non è emersa la violazione di particolari regole di comportamento e di prudenza da parte di . Parte_1
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente di cui di discute da parte di . Controparte_3
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro del
03.12.2015, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che Pt_1
ha riportato «ESITI DI FRATTURA SCOMPOSTA SPIROIDE AL 3° PROSSIMALE
[...]
DELLA DIAFISI FEMORALE DESTRA TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON MEZZI DI CP_ SINTESI ( ) ANCORA IN » (cfr. pag. 8 c.t.u. in Controparte_5 atti).
La lesione subita in conseguenza del sinistro oggetto di causa ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. Persona_1
pagina 9 di 13 − un periodo di inabilità temporanea assoluta di diciotto giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori quarantacinque giorni,
− postumi di natura permanente nella misura del 7% (cfr. pagg. 11 e 12 c.t.u. in atti).
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico, sicché devono essere poste a fondamento della decisione.
Trattandosi di lesioni con postumi di carattere permanente inferiori al 9% della complessiva integrità fisica del soggetto, ai fini di liquidazione del danno in esame trova applicazione l'art. 139 d.lgs. 209/2005, i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 18 luglio
2025, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025 (si veda Cass. Civ.
19229/2022).
Ebbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (anni 72), della durata dell'invalidità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti, il danno biologico patito da deve essere liquidato: Parte_1
− in euro 8.841,12 in moneta attuale per l'invalidità permanente,
− in euro 3.750,02 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (somma calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 56,18 per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), totale euro 12.591,14 in moneta attuale.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno morale.
In proposito, la Suprema Corte ha stabilito che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento (Cass. Civ. 17209/2015).
pagina 10 di 13 Diversamente opinando, sostiene la Corte di Cassazione, si arriverebbe non solo «ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato», ma anche a duplicazioni risarcitorie, laddove operasse un automatismo parametrato al biologico, che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte «le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento
e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni» (Cass. Civ. 5820/2019; si veda, altresì, Cass. Civ. 5547/2024 e Cass. Civ. 6443/2023, secondo cui «al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale»).
Ebbene, nel caso di specie, , pur chiedendo il risarcimento anche del danno Parte_1 morale, non ha allegato alcunché di specifico in relazione al patimento interiore concretamente subito a causa del sinistro de quo, essendosi limitata a dedurre, in termini assolutamente generici, che le lesioni patite si sono risolte in un «turbamento ingiusto dello stato d'animo dalle sofferenze fisiche e morali patite, tanto per il sinistro subito, tanto per le numerose e dolorose cure resesi necessarie», senza indicare le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento interiore.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa ammonta ad euro 12.591,14 in moneta attuale.
deve pertanto essere condannato a corrispondere ad la Controparte_3 Parte_1 somma complessiva di euro 12.591,14 (euro 8.841,12 + euro 3.750,02) espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro del
03.12.2015.
pagina 11 di 13 Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (03.12.2015) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Controparte_3 deve essere condannato a rifondere le spese di lite di parte attrice, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., deve Parte_1 invece essere condannata a rifondere le spese di lite di la cui Controparte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
pagina 12 di 13 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 19.11.2024, devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_3
4. Ritiene infine il Tribunale che non sussistano i presupposti per addivenire alla condanna di
, richiesta dalla compagnia assicurativa convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non Parte_1 essendovi evidenza di dolo o colpa grave nel comportamento processuale di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
Controparte_1
2. condanna a corrispondere ad la somma di euro Controparte_3 Parte_1
12.591,14, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
3. condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_3 Parte_1 liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta
– e C.P.A.,
4. condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di . Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria, in data 29/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4037/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER UC
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FILIBERTO MAURIZIO P.IVA_1
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Lesione personale.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
All'udienza del 02.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 25.357,50, da essa attrice asseritamente patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 03.12.2015.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato:
− che, in data 03.12.2015, alle ore 10.30 circa, mentre si trovata in DO (RC) via
Straci s.n., era stata accidentalmente investita dal veicolo Golf tg. AV154JT di proprietà di assicurato da e condotto Controparte_2 Controparte_1 nell'occasione da , Controparte_3
− che, in particolare, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non Controparte_3 aveva atteso la completa discesa dall'auto di essa attrice, che era caduta rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni,
− che essa istante era stata trasportata in autoambulanza al Pronto Soccorso di Melito di
TO VO e, successivamente, era stata trasferita all'Ospedale di Reggio Calabria, ove le era stata diagnosticata una «frattura sotto-trocanterica del femore dx»,
− che era stata immediatamente operata e poi dimessa in data 21.12.2015 con diagnosi di «frattura scomposta sotto-trocanterica femore destro in soggetto con pregressi episodi di trombosi venosa profonda arti inferiori ed embolia polmonare»,
− che, a seguito di ulteriori controlli, dopo un periodo di inabilità temporanea di 130 giorni, era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico- legale,
− che l'invalidità permanente era stata quantificata nella misura del 9%,
pagina 2 di 13 − che essa esponente aveva quindi richiesto ad il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti,
− che la compagnia assicurativa convenuta, con note del 17.02.2016 e del 22.03.2017, aveva rigettato tale istanza, ritenendo che le lesioni riportate dalla richiedente non fossero compatibili con l'evento denunciato.
Parte attrice ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo oggetto di causa era riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente del conducente del veicolo Golf tg.
AV154JT, assicurato da e ha quindi concluso chiedendo al Controparte_1
Tribunale «in via principale: accertare e dichiarare la colpa esclusiva del Sig. Controparte_3 nel sinistro occorso in data 03.12.2015, alle ore 10.30 circa, presso la Via Straci sn. in
DO (RC) a bordo della vettura Golf tg. AV154JT, di proprietà del Sig. Controparte_2 ed assicurata polizza n. 19509670612, per tutte le motivazioni di cui sopra e per CP_1
l'effetto condannare il Sig. residente in [...] Controparte_2
(quale proprietario del veicolo), il Sig. residente in [...]
Peripoli n. 92 (quale conducente del veicolo) e la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede in via Stalingrado n. 45, Bologna (quale compagnia assicuratrice del veicolo) in solido tra loro, a risarcire ogni danno subito e subendo dalla Sig.ra
in ragione del sinistro occorso in data 03.12.2015, alle ore 10.30 circa, presso la Parte_1
Via Straci sn. in DO (RC) e pari alla somma totale di € 20.357,50, di cui € 11.333,85 per danno biologico;
€ 3.934,66 per invalidità temporanea ed € 5.088,99 per danno morale, oltre all'ulteriore somma prudenzialmente quantificata in € 5.000,00 a titolo di danno esistenziale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza e sino all'effettivo saldo;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse correttamente quantificati i danni subiti dalla Sig.ra , voglia condannare il Sig. residente in [...]
(RC), Via Peripoli n. 169 (quale proprietario del veicolo), il Sig. residente in [...]
DO (RC), Via Peripoli n. 92 (quale conducente del veicolo) e la Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Stalingrado n. 45, Bologna, in solido tra loro, a risarcire ogni danno subito e subendo dalla Sig.ra quantificato Parte_1 in base a valutazione equitativa e/o equazionale, tenuto conto di ogni ulteriore utile circostanza atta a garantire l'esatto ammontare del quantum risarcitorio riconosciuto e dovuto in favore
pagina 3 di 13 dell'istante, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza e sino all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.01.2019, si è tardivamente costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improponibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145, comma 1, e 148, comma
2, d.lgs. 209/2005; nel merito, la convenuta ha contestato sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata da controparte.
Parte convenuta ha poi concluso chiedendo al Tribunale «1) in via preliminare, ritenere e dichiarare improponibile la domanda risarcitoria proposta da parte attrice per violazione degli artt. 145, comma I°, e 148, comma II°, del D. Lgs. 07 settembre 2005, n. 209, come più ampiamente illustrato al punto I) della premessa;
2) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le causali sopra precisate;
3) in via meramente subordinata, per i motivi innanzi esposti, limitare la responsabilità risarcitoria di e la relativa quantificazione del Controparte_1 danno lamentato soltanto a quei profili di responsabilità e a quelle voci che saranno provati in corso di causa;
4) con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento».
All'udienza del 06.02.2019, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
, i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...]
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata poi istruita mediante l'interrogatorio formale di e e l'espletamento di Controparte_2 Controparte_3 una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 02.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. Occorre innanzitutto rilevare che il principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - permette al Giudice di esaminare esclusivamente una pagina 4 di 13 questione di merito suscettibile di assicurare la celere definizione del giudizio anche in presenza di una questione preliminare, nella specie dedotta dalla compagnia assicurativa convenuta, la quale ha eccepito l'improponibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145, comma
1, e 148, comma 2, d.lgs. 209/2005.
In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dall'art. 111 Cost., è infatti consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 9936/2014: in questo caso la Suprema Corte, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della res da parte del danneggiato).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di e di non possa essere accolta, in Controparte_1 Controparte_2 quanto l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha fornito adeguata prova dell'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa.
Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente di cui si discute, nella richiesta di risarcimento dei danni inviata alla compagnia assicurativa convenuta in data 17.12.2015, ha Parte_1 affermato che «non appena scesa dal veicolo, nell'occasione condotto dal Sig. CP_3
» era stata «inavvertitamente investita durante la manovra di retromarcia» ed era stata
[...] così sbalzata a terra (cfr. all. 3 di parte attrice).
Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha invece riferito una versione dei fatti in parte diversa, allegando che era stata investita dal veicolo Golf tg. AV154JT condotto da il quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia, non aveva atteso la Controparte_3 completa discesa di essa attrice dalla vettura, facendola cadere rovinosamente a terra.
Ebbene, nella richiesta risarcitoria inviata in via stragiudiziale alla compagnia assicurativa convenuta l'attrice ha affermato di essere stata investita subito dopo essere scesa pagina 5 di 13 dall'automobile condotta dal marito;
nell'atto di citazione ha invece riferito di essere stata investita mentre stava scendendo dalla vettura.
Per dimostrare l'effettivo accadimento del sinistro de quo, l'attrice, pur avendo affermato nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni di essere stata soccorsa «dai presenti»
(cfr. all. 3 di parte attrice), lasciando quindi intendere che vi fossero altri soggetti oltre al marito ha chiesto al Tribunale unicamente di ammettere l'interrogatorio formale dei Controparte_3 convenuti e Controparte_3 Controparte_2
In sede di interrogatorio formale, proprietario del veicolo Golf tg. Controparte_2
AV154JT, nulla ha saputo riferire sulla dinamica del sinistro di cui si discute, in quanto non era presente al momento dei fatti oggetto di causa (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Il conducente ha invece dichiarato: «il giorno 3.12.2015 mi trovavo alla Controparte_3 guida della vettura in proprietà di mio figlio e in compagnia di mia moglie ci siamo recati nella nostra proprietà sita in Via Straci di DO dove io ho anche la mia residenza. Preciso che in detto immobile che si trova all'interno di un Villaggio estivo, io e mia moglie ci rechiamo spesso in quanto c'è ubicato il nostro locale pizzeria e noi usiamo il forno anche per fare del pane durante la stagione invernale. Ricordo che sono giunto sul posto alla guida della vettura con mia moglie seduta nel sedile accanto al lato guida;
ricordo che giunti davanti al cancello di ingresso mia moglie è scesa dalla vettura per aprire il cancello;
ricordo che dopo l'apertura del cancello io ho ripreso la guida entrando con la vettura dentro il cortile mentre mia moglie è entrata a piedi nello spiazzo parcheggio. Io ho fermato senza spegnere il motore la vettura nell'area antistante la pizzeria per scaricare la vettura dalle cose che avevamo portato e che servivano anche per fare il pane;
Io ricordo di non essermi mosso dal posto guida. Io ricordo che è stata moglie ad aprire il cofano della macchina per scaricare la merce e ricordo anche di avere sentito il rumore di chiusura dello stesso cofano e solo in esito a tale rumore ho mollato il freno della macchina per iniziare a fare manovra di retromarcia. Ricordo che non appena ho iniziato la manovra di retromarcia ho sentito mia moglie gridare e subito ho arrestato la vettura
e sono sceso dalla stessa. Ho sentito un grido forte di mia moglie. Ho visto mia moglie distesa per terra e quindi ho capito che inavvertitamente avevo urtato con la parte posteriore della vettura mia moglie che era quasi sotto la macchina distesa a terra. Ricordo molto bene che mia
pagina 6 di 13 moglie era distesa a terra quasi in perpendicolare al retro della vettura, più spostata verso il lato opposto a quello di guida. Nell'immediatezza ho provato a soccorrere mia moglie e ricordo che si sono avvicinati per aiutarmi due operai che si trovavano all'interno del villaggio per svolgere lavori di manutenzione suppongo nelle residenze private facenti parti del Villaggio.
Poiché appena abbiamo cercato di sollevare da terra mia moglie questa lamentava troppo dolore ho deciso di chiamare l'ambulanza come ho fatto effettivamente. Per permettere all'ambulanza giunta sui luoghi di accedere nell'area dove si trovava mia moglie ho spostato la autovettura parcheggiandola fuori dallo spiazzo, nella pubblica via. Ricordo che i soccorritori giunti in ambulanza hanno portato con loro mia moglie conducendola all'Ospedale di Melito dove io l'ho raggiunta. Successivamente ai primi accertamenti è stata trasferita all'Ospedale di
Reggio Calabria dove è rimasta ricoverata per lungo tempo. Io ricordo che prima di eseguire manovra di retromarcia ho guardato lo specchietto laterale alla sinistra della vettura e purtroppo ricordo di non avere guardato da quello centrale. Io non ho visto mia moglie dietro la macchina e ricordo che sono prontamente ripartito per parcheggiare la vettura fuori dallo spiazzo subito dopo avere sentito il rumore di chiusura del cofano, chiuso da mia moglie» (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Ciò posto, occorre innanzitutto evidenziare che tali dichiarazioni, aventi ad oggetto fatti sfavorevoli per il dichiarante, costituiscono piena prova solo nei confronti di Controparte_3 mentre sono liberamente valutabili nei confronti degli altri convenuti (si veda Cass. Civ.
10687/2023, secondo cui «nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente»).
Ebbene, ha ammesso di aver investito l'attrice, ma ha riferito una dinamica Controparte_3 totalmente diversa rispetto a quelle indicate dalla moglie.
Il convenuto ha infatti dichiarato che, giunti davanti al cancello d'ingresso dell'immobile di loro proprietà sito in DO (RC) via Straci, è scesa dall'automobile, ha Parte_1 aperto il cancello e ha poi seguito l'automobile a piedi all'interno del cortile adibito a parcheggio;
successivamente, ha aperto il cofano della vettura per scaricare la merce e, subito dopo averlo richiuso, è stata investita dal veicolo in retromarcia.
pagina 7 di 13 L'attrice ha invece affermato, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni, di essere stata investita subito dopo essere scesa dall'automobile (cfr. all. 3 di parte attrice) e, nell'atto di citazione, di essere stata investita mentre scendeva dalla vettura (cfr. atto di citazione), salvo poi cambiare ulteriormente versione, a seguito delle eccezioni formulate dalla compagnia assicurativa convenuta, affermando genericamente che «quanto dedotto nell'atto di citazione risulta un mero errore di comprensione e di trascrizione effettuato in sede di stesura di detto atto» (cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, di parte attrice).
Ulteriori elementi di incertezza si traggono da dati di natura documentale: nella scheda di intervento del servizio S.U.E.M. 118 si fa riferimento ad una caduta accidentale, cioè non imputabile alla condotta altrui (cfr. all. 5 di parte convenuta, ove si legge «sosp. frattura di femore dx – caduta accidentale»); nella cartella clinica, sotto la voce 'Anamnesi patologica prossima', viene invece indicato un «trauma occasionale in data odierna in seguito ad una caduta dall'automobile mentre tentava di scendere» (cfr. all. 2 di parte attrice).
Anche quest'ultima indicazione, del resto, si pone in palese contrasto con quanto riferito da in sede di interrogatorio formale. Controparte_3
Infine, si deve rilevare che il perito nominato dal Tribunale, dott. chiamato Persona_1
a valutare la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, dopo aver evidenziato che esistono diverse versioni dei fatti accaduti in data 03.12.2015, ha ritenuto di non poter rispondere in modo esaustivo a tale quesito, in quanto
«le fratture spiroidi del femore sono tipicamente da torsione e non da contusione. Non sono documentate altre lesioni da impatto con l'auto, da caduta al suolo … (abrasioni, ecchimosi, ematomi, dolore al gomito o alla spalla che ha eventualmente subito il carico del tronco nella caduta …). La frattura spiroide potrebbe essere compatibile con il meccanismo lesivo declinato dal marito (urto laterale), ma difficilmente addebitabile ad una frattura da contusione con un pavimento piatto» (cfr. pag. 9 c.t.u. in atti).
Alla luce delle contraddizioni evidenziate e in assenza di ulteriori elementi di prova, si deve concludere che l'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa non è stata adeguatamente dimostrata da parte attrice.
pagina 8 di 13 La domanda avanzata da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 [...] deve pertanto essere rigettata. Controparte_1
2. A diverse conclusioni si deve invece pervenire nei confronti di il quale Controparte_3 in sede di interrogatorio formale ha confessato fatti a sé sfavorevoli.
Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
«nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto» (Cass. Civ. 10687/2023).
Ebbene, come si è visto al punto n. 1 della presente sentenza, ha confessato Controparte_3 di non avere guardato dallo specchietto centrale prima di effettuare la manovra di retromarcia e di aver così investito la moglie, provocandole lesioni (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Tali dichiarazioni fanno piena prova nei confronti del confitente e sono pertanto sufficienti per affermare la responsabilità del medesimo per la causazione del sinistro oggetto di causa.
Al riguardo, si deve inoltre evidenziare che non è emersa la violazione di particolari regole di comportamento e di prudenza da parte di . Parte_1
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente di cui di discute da parte di . Controparte_3
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro del
03.12.2015, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che Pt_1
ha riportato «ESITI DI FRATTURA SCOMPOSTA SPIROIDE AL 3° PROSSIMALE
[...]
DELLA DIAFISI FEMORALE DESTRA TRATTATA CHIRURGICAMENTE CON MEZZI DI CP_ SINTESI ( ) ANCORA IN » (cfr. pag. 8 c.t.u. in Controparte_5 atti).
La lesione subita in conseguenza del sinistro oggetto di causa ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. Persona_1
pagina 9 di 13 − un periodo di inabilità temporanea assoluta di diciotto giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori quarantacinque giorni,
− postumi di natura permanente nella misura del 7% (cfr. pagg. 11 e 12 c.t.u. in atti).
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico, sicché devono essere poste a fondamento della decisione.
Trattandosi di lesioni con postumi di carattere permanente inferiori al 9% della complessiva integrità fisica del soggetto, ai fini di liquidazione del danno in esame trova applicazione l'art. 139 d.lgs. 209/2005, i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 18 luglio
2025, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025 (si veda Cass. Civ.
19229/2022).
Ebbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (anni 72), della durata dell'invalidità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti, il danno biologico patito da deve essere liquidato: Parte_1
− in euro 8.841,12 in moneta attuale per l'invalidità permanente,
− in euro 3.750,02 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (somma calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 56,18 per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), totale euro 12.591,14 in moneta attuale.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno morale.
In proposito, la Suprema Corte ha stabilito che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento (Cass. Civ. 17209/2015).
pagina 10 di 13 Diversamente opinando, sostiene la Corte di Cassazione, si arriverebbe non solo «ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato», ma anche a duplicazioni risarcitorie, laddove operasse un automatismo parametrato al biologico, che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte «le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento
e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni» (Cass. Civ. 5820/2019; si veda, altresì, Cass. Civ. 5547/2024 e Cass. Civ. 6443/2023, secondo cui «al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale»).
Ebbene, nel caso di specie, , pur chiedendo il risarcimento anche del danno Parte_1 morale, non ha allegato alcunché di specifico in relazione al patimento interiore concretamente subito a causa del sinistro de quo, essendosi limitata a dedurre, in termini assolutamente generici, che le lesioni patite si sono risolte in un «turbamento ingiusto dello stato d'animo dalle sofferenze fisiche e morali patite, tanto per il sinistro subito, tanto per le numerose e dolorose cure resesi necessarie», senza indicare le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento interiore.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa ammonta ad euro 12.591,14 in moneta attuale.
deve pertanto essere condannato a corrispondere ad la Controparte_3 Parte_1 somma complessiva di euro 12.591,14 (euro 8.841,12 + euro 3.750,02) espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro del
03.12.2015.
pagina 11 di 13 Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (03.12.2015) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Controparte_3 deve essere condannato a rifondere le spese di lite di parte attrice, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., deve Parte_1 invece essere condannata a rifondere le spese di lite di la cui Controparte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
pagina 12 di 13 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 19.11.2024, devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_3
4. Ritiene infine il Tribunale che non sussistano i presupposti per addivenire alla condanna di
, richiesta dalla compagnia assicurativa convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non Parte_1 essendovi evidenza di dolo o colpa grave nel comportamento processuale di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
Controparte_1
2. condanna a corrispondere ad la somma di euro Controparte_3 Parte_1
12.591,14, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
3. condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_3 Parte_1 liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta
– e C.P.A.,
4. condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di . Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria, in data 29/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 13 di 13