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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 5235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5235 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambe residenti in [...], ed elettivamente domiciliate in
Catania, Corso delle Province n. 50, presso lo studio dell'Avv. Francesco Davide Spada, da cui sono rappresentate e difese per procura come in atti
- ATTRICI -
E
, in persona dell'amministratore pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Tremestieri Etneo (CT), Via Carnazza n.
8 - III traversa - (oggi Via Monti Iblei n. 8), e
, e , tutti residenti in [...] CP_3 CP_4
Monti Iblei n. 8/11
- CONVENUTI CONTUMACI -
E NEI CONFRONTI
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_5 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_6 C.F._4 entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Acicastello
(CT), Via Giacinta Pezzana n. 1, presso lo studio dell'Avv. Innocenzo Paolo Palermo da cui sono rappresentati e difesi per procura come in atti;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
OGGETTO: Usucapione. CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 145 c.p.c. presso la sede legale della società convenuta a mani di soggetto qualificatosi addetto alla sede, le attrici convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la ed esponevano che, con scrittura Controparte_1 privata del 21.06.1996 la si obbligava a vendere alla convenuta Controparte_1 Parte_1
l'immobile sito in Valverde (CT), Via Casalrosato n. 6/D, contraddistinto al NCEU del Comune di
Valverde al foglio 11, particella 716, sub 24, Cat. A/7, classe 2, Vani 8,5.
Riferiva ancora parte attrice che la , in seguito alla sottoscrizione di detta promessa Pt_1 di vendita, si immetteva nel pieno possesso della citata unità immobiliare unitamente alla di lei figlia, , senza che successivamente venisse mai stipulato tra le parti il contratto Parte_2 definitivo di compravendita. Pur in assenza dell'atto di vendita esse attrici, possedevano ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente l'immobile oggetto di causa a far data dall'1.10.1997 come attestato dal certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza allegato alla citazione, nonché dal certificato di residenza storico rilasciato a nome della e come Parte_1 dimostrato, sempre secondo parte attrice, dal verbale di occupazione immobile redatto dalla Polizia
Municipale del Comune di Valverde in data 21.10.1997.
Significavano ancora le attrici di avere posseduto l'immobile in questione uti domini divenendo, infatti e sin da subito, anche soggetti passivi di imposte e tasse (ICI, IMU, TARI, forniture di acqua, energia elettrica, telefonia ecc.) come dimostrato dalla documentazione allegata all'atto introduttivo. Ed ancora evidenziavano che una ulteriore conferma che le attrici avessero esercitato sin dall'origine un possesso, animo domini, sarebbe stato desumibile anche dal fatto che le medesime aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione straordinaria all'interno dell'immobile de quo come attestato dalla fattura n. 1 del 15.02.1999 emessa dalla ditta Di UR NI per “lavori di smantellamento e rifacimento” per un totale, all'epoca, di Lire 4.500.000; nonché interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto dell'ascensore installato nell'edificio e relativi contratti di manutenzione ordinaria oltre ad altra documentazione varia.
Da quanto sopra le attrici facevano discendere la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per la maturazione in loro favore del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa per intervenuta usucapione.
2 Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava, quindi, al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis ► ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'intervenuto acquisto per usucapione in capo ad entrambe le attrici del bene immobile sito in Valverde (CT), Via Casalrosato n. 6/D, contraddistinto al NCEU del Comune di Valverde al foglio 11, particella 716, sub 24, Cat. A/7, classe 2, Vani 8,5, ► in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il G.I. ritenesse non accertato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della sig.ra
, ritenere e dichiarare, comunque e per i motivi infra esposti, l'intervenuto acquisto per Parte_1 usucapione dell'immobile sopra catastalmente individuato in capo alla sola sig.ra ► emettere Parte_2 ogni altro provvedimento ritenuto logico e conseguenziale ► con vittoria di spese e compensi di giudizio…”.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
Con provvedimento adottato da questo Decidente in esito alla prima udienza – tenutasi in modalità cartolare - del 3.12.2020 veniva disposta d'ufficio la mediazione, conclusasi con esito negativo;
quindi la causa, su istanza di parte attrice, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
tuttavia, con ulteriore provvedimento adottato in esito all'udienza cartolare del
28.10.2023, parte attrice veniva onerata, d'ufficio, di depositare relazione notarile e/o certificazione ipocatastale ventennale sull'immobile oggetto di causa ed in esito a tale produzione documentale emergeva la esistenza di un decreto di trasferimento di bene immobile adottato, in data 7-18.11.22, dal Tribunale di Catania, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 846/1998 R.G.E., in forza del quale l'immobile oggetto del presente giudizio era stato trasferito a CP_5
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_6
), nata a [...] il [...]. C.F._4
Ne derivava che questo decidente disponeva la chiamata in causa – quali contraddittori necessari - di questi ultimi ed all'uopo veniva concesso congruo differimento della causa per consentirne la rituale evocazione in giudizio.
Si costituivano, quindi, i terzi chiamati i quali, contestavano tutte le Controparte_7 domande formulate dalle attrici chiedendone l'integrale rigetto.
Deducevano i terzi chiamati che, con atto di pignoramento n. 1699/1998 dell'8.05.1998, la
Banca Di Credito Popolare Soc. Coop. A.r.l. aveva instaurato, nei confronti della società
[...] la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 846/1998 R.G.E. del Tribunale Controparte_1 di Catania, che si era conclusa con la vendita dell'immobile e con la conseguente emissione del decreto di trasferimento a favore di essi Controparte_7
Precisavano ancora i terzi chiamati che allo stato attuale le somme ricavate dalla vendita non erano ancora state distribuite tra i creditori e che, in pendenza della procedura esecutiva, prima della vendita, poiché l'immobile pignorato era detenuto dalle attrici, le stesse, con ricorso del 19.04.2019,
3 avevano proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. allo scopo di far accertare l'intervenuta usucapione.
Riferivano i che in tale procedimento endoesecutivo si erano costituitii i Controparte_7 creditori interessati chiedendo il rigetto della sospensiva ed il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensiva ed aveva fissato termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
ma esse opponenti – attrici nel presente giudizio - non avevano instaurato detto giudizio di merito, ma avevano ritenuto di proporre l'autonomo giudizio di usucapione per cui è causa.
Formulavano, quindi, essi terzi chiamati, una eccezione di bis in idem in conseguenza dell'esperimento, da parte delle attrici, del presente giudizio ordinario di usucapione atteso che, secondo essi la stessa identica questione era stata presentata dalle attrici Controparte_7 innanzi al G.E., il quale aveva rigettato la domanda, seppure ai soli fini della richiesta di sospensiva e che al rigetto da parte del G.E. non era seguito né il reclamo né l'introduzione del giudizio di merito cosicché il provvedimento reso in quella sede avrebbe acquistato l'intangibilità o efficacia di cosa giudicata.
Ne facevano derivare che il presente giudizio, avente identico contenuto e identico petitum rispetto al ricorso ex art. 619 c.p.c., era stato instaurato in violazione del principio del ne bis in idem, non potendo uno stesso fatto essere giudicato due volte;
e che, in ogni caso, in assenza di circostanze ulteriori (che d'altra parte non erano state indicate da parte attrice in seno al proprio atto di citazione) non vi è ragione di disattendere quanto deciso in via cautelare in sede di esecuzione, inferendone essi terzi chiamati la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea di usucapione.
I poi, contestavano anche la carenza, in capo alle attrici, dei requisiti Controparte_7 richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda di usucapione.
Al riguardo osservavano che esse attrici avevano riferito di possedere da oltre venti anni ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente, uti domini, l'immobile oggetto di causa, ma essi terzi chiamati evidenziavano che non risultava provato da parte delle attrici né l'animus possidendi né l'interversio possessionis.
Con riguardo al primo requisito deducevano essi terzi chiamati che la presunzione di possesso utile ai fini dell'usucapione ex art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale col quale si entri nella disponibilità del bene, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, come, ad esempio nel caso in esame, un contratto preliminare di compravendita.
Osservavano che era stato provato e non era neppure contestato dalle attrici, infatti, che il titolo per il quale queste ultime avevano iniziato la detenzione qualificata dell'immobile (non il possesso) era da individuarsi nel preliminare di vendita che la aveva stipulato con Controparte_1
4 la in data 21.06.1996. In virtù di tale preliminare le attrici avevano iniziato non a possedere Pt_1 uti domini, mancando in capo alle stesse l'animus possidendi; bensì esse avevano acquisito la mera detenzione qualificata dell'immobile che, come tale, non rileva ai fini dell'usucapione per come accertato dal G.E. che aveva rigettato la richiesta di sospensiva della procedura esecutiva avanzata dalle attrici con l'opposizione ex art. 619 c.p.c..
Rilevavano ancora che parte attrice non aveva dato prova delle modalità con le quali era entrata nella disponibilità del bene, sembrando inverosimile che una società costruttrice di un immobile di pregio lo avesse consegnato a delle persone, in virtù di un preliminare di compravendita. Né valore probatorio poteva attribuirsi ai documenti depositati dalle attrici.
Con riguardo poi al requisito dell'interversio possessionis invocata dalle attrici medesime, i terzi chiamati eccepivano che nessuna prova vi era in atti di questo mutamento di situazione soggettiva, atteso che nessun eventuale cambiamento di animus (da animus detinendi ad animus possidendi) era stato esteriorizzato e portato a conoscenza dell'avente diritto – - Controparte_1 ai fini dell'interversione di cui all'art. 1141, 2° comma c.c..
I eccepivano altresì l'infondatezza della domanda subordinata attorea Controparte_7 di accertare l'usucapione a favore della , estranea alla stipula del preliminare, atteso Parte_2 che la era vissuta nell'immobile de quo quale figlia minorenne della , detentrice Pt_2 Pt_1 qualificata, e pertanto la disponibilità materiale che la aveva avuto dell'immobile in Parte_2 questione si fondava, invero, sul medesimo titolo d'acquisto della detenzione della madre, con la conseguenza che, nella specie, la stessa non aveva avuto il c.d. animus possidendi e, cioè,
l'intenzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa come se ne fosse la proprietaria.
I terzi chiamati, quindi, rassegnavano al Tribunale le seguenti conclusioni “…- rigettare la domanda di usucapione per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare la domanda subordinata di usucapione a favore della Sig.ra per i motivi di cui in narrativa. - con vittoria di spese e compensi di lite…”. Parte_2
Integrato in tal modo il contraddittorio, da ultimo, questo giudice, a seguito di precisazione delle conclusioni, formulata dalle parti all'udienza del 15.5.25, con provvedimento del 3.6.25 reso a scioglimento di riserva -, “…Rilevato che la causa, non necessitando di ulteriore attività istruttoria, appare matura per la decisione, la pone in decisione assegnando alle parti il termine, decorrente dalla comunicazione alle parti del presente provvedimento, di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito di eventuali memorie di replica.…”.
RITENUTO IN DIRITTO
Le attrici hanno proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società convenuta atteso che la medesima, sebbene regolarmente citata in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi nel presente 5 procedimento;
mentre va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , Controparte_2
e atteso che l'immobile oggetto di causa - al momento della CP_3 CP_4 notificazione dell'atto di citazione - risultava formalmente intestato alla società convenuta.
Va, poi, rilevato che la domanda attorea è procedibile, atteso che, in corso di causa, alla prima udienza, è stata disposta, d'ufficio, la procedura di mediazione poi regolarmente espletata con esito negativo.
Sempre in via preliminare, si deve osservare che le attrici hanno correttamente individuato il proprio contraddittore nella Società convenuta, e che il contraddittorio è stato poi reso integro mediante l'evocazione in giudizio dei terzi chiamati quali, appunto, Controparte_7 contraddittori necessari in quanto titolari di decreto di trasferimento sull'immobile oggetto di causa.
Nel merito, la domanda attorea è da ritenere infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Va in via generale, evidenziato che, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, ha chiarito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella
6 specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Venendo, quindi, al merito del presente giudizio ed all'esame della domanda attorea, la medesima, come detto, non merita accoglimento e va rigettata nei termini seguenti.
In primo luogo, va qui richiamato e ne va fatta applicazione, ai fini della decisione, il principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014).
Posto ciò ed in applicazione di tale principio, ai fini della presente decisione, deve considerarsi assorbente, per le motivazioni di seguito esposte, la questione attinente la carenza dell'animus possidendi in capo alle attrici e desumibile dalla circostanza pacifica inter partes – anche per essere stata provata documentalmente da parte delle attrici medesime - per la quale la Pt_1
è entrata nella disponibilità dell'immobile oggetto di causa a seguito di sottoscrizione di un
7 preliminare di compravendita con il quale si era obbligata ad acquistare l'immobile medesimo ed in quanto tale come mera detentrice – sebbene qualificata – del bene immobile per cui è causa, con la conseguenza che parte attrice non ha mai provato di esercitare uno jus possidendi sul bene de quo.
In sostanza parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare la sussistenza, in capo alla ed alla , sia dell'animus che del corpus Pt_1 Pt_2 dell'asserito possesso richiesti dalla normativa de qua, né la durata ventennale di tale preteso possesso.
Ciò alla luce soprattutto della dirimente produzione in giudizio della scrittura privata del
21.6.1996 in forza della quale, come detto, la si obbligava ad acquistare l'immobile oggetto Pt_1 del presente giudizio.
Il Tribunale, invero, in mancanza di specifici elementi di prova di segno contrario non forniti da parte attrice, all'esito dell'esame della documentazione versata in atti dalle parti, deve affermare che la e a fortiori la di lei figlia siano da ritenere titolari di una mera Parte_1 Parte_2 posizione giuridica soggettiva di detenzione del bene immobile in questione e non già di una posizione di possesso sul medesimo, che, come noto, sarebbe la sola idonea ai fini dell'utile decorso del prescritto termine ventennale per l'usucapione.
Al riguardo questo Giudice osserva che all'art. 6 del preliminare di compravendita con riferimento alle modalità di consegna dell'immobile, a pag. 7 di detta scrittura, le parti pattuivano che “…La consegna è indipendente dai certificati di abitabilità, e non autorizza all'abitazione od all'uso se non a proprio rischio conseguendosi solo la detenzione e la custodia…”.
Orbene, è evidente che con tale clausola parte promittente venditrice aveva ritenuto di chiarire alla parte promissaria acquirente che la consegna dell'immobile (che all'epoca era ancora incompleto) non avrebbe significato autorizzazione all'abitazione del medesimo da parte della
; anzi con tale clausola la precisava ulteriormente che una eventuale Pt_1 Controparte_1 violazione del divieto di occupare l'immobile in questione sarebbe avvenuta “…a rischio e pericolo…” dell'occupante e soprattutto che, in ogni caso, pur nell'ipotesi – poi effettivamente verificatasi nella fattispecie – che la promissaria acquirente avesse, a suo rischio e pericolo, deciso di occupare l'immobile compromesso tale occupazione avrebbe “trasferito” sulla medesima promissaria acquirente la mera detenzione e la custodia dell'immobile; in tal modo chiaramente manifestando la volontà del proprietario di riservare su di sé, in ogni caso, il possesso – sebbene mediato - dell'immobile.
Sulla scorta di tali considerazioni questo decidente intende uniformarsi e dare continuità all'orientamento ormai granitico di legittimità per il quale deve escludersi la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem in capo a chi propone la domanda di usucapione, laddove – come nel
8 caso a mani - si configuri la sua condizione di mero detentore del cespite oggetto di causa, in funzione del fatto che la sua relazione con esso aveva avuto inizio mercè un atto di tolleranza del proprietario ove non siano stati provati da parte attrice, come nella fattispecie, atti di interversione del possesso.
Quanto sopra atteso che secondo la Cassazione “…la presunzione di possesso di cui all'art. 1141
c.c. non opera quando, come nel caso di specie, la relazione con la res ha avuto inizio a titolo di mera detenzione…” (ex multis Cass. Ord. n. 25884/25).
In senso contrario non possono trovare accoglimento le argomentazioni di parte attrice secondo cui la avrebbe posto in essere atti configuranti interversio possessionis da Pt_1 individuarsi nella realizzazione di alcune opere di manutenzione straordinaria o nell'avere pagato alcune imposte e tasse inerenti all'immobile per cui è causa.
Va ribadito che, all'esito dell'attività istruttoria svolta - consistita peraltro solo nella produzione di documenti da parte di tutti i contendenti - non risultano concreti e univoci elementi, idonei a comprovare l'effettivo compimento, da parte delle attrici, in epoca antecedente almeno di un ventennio rispetto all'inizio del presente giudizio (30 Maggio 2020), di atti necessariamente successivi all'iniziale acquisto della mera detenzione dell'immobile in forza della sottoscrizione del preliminare di compravendita da parte della;
ovvero di atti di interversione della detta Pt_1 detenzione in possesso (provenienti da un terzo o di opposizione fatta dalla stessa detentrice contro la Società convenuta rimasta titolare del possesso mediato del bene). Pt_1
Com'è noto, infatti, l'art. 1141, comma secondo, c.c., dispone che solo detti atti di interversione, possono convertire - “ex nunc” - l'originaria detenzione in possesso e dare così avvio,
a partire dal momento di tale conversione, al decorso del termine utile ai fini dell'usucapione.
A tal ultimo riguardo, come detto, neppure utili possono ritenersi le prove documentali versate in atti dalla ed in particolare la fattura attestante il pagamento da parte dell'attrice Pt_1 della somma di vecchie £.
4.500.000 per la esecuzione di opere di manutenzione straordinaria sull'immobile oggetto di causa.
Ciò atteso che tali comportamenti – nella fattispecie che occupa - sono potenzialmente compatibili anche con una mera detenzione qualificata e, comunque, non denotano un'inequivoca manifestazione di volontà del detentore - rivolta al possessore- di possedere il bene, a partire da quel momento, “uti dominus”.
In tal senso è l'inequivoco orientamento di legittimità secondo cui “…i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore (e, a fortiori, la sola - ancorchè, in ipotesi, più intensa- utilizzazione, da parte dello stesso, del bene) non possono dare di per sé luogo all'interversione del possesso, perché, quest'ultima, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque 9 potersi configurare come un'opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e, cioè, contro colui per conto del quale la cosa è detenuta;
specifico presupposto, questo, carente nel caso di specie…” (Cass. n.
26688/2020; ma anche la già richiamata Cass. Ord. n. 25884/25).
Va invero rilevato che l'interversio possessionis presuppone nel soggetto che la invoca la consapevolezza dell'indiscutibilità dell'altrui diritto, che si mira a superare in virtù di una relazione qualificata con la res che si dichiara di instaurare, a partire dal momento in cui essa interviene, in partecipata contrapposizione al diritto del titolare, che però si dà implicitamente come presupposto
(Cfr. sempre S.U. n. 651/23 ma anche ex multiis Cass. 13669/2007).
In buona sostanza affinchè si concretizzi la c.d. “interversio possesionis”, è necessario, da parte dell'usucapente, il compimento di un atto esplicito da portare a conoscenza del proprietario - nella fattispecie la società convenuta -.
In verità, sempre dall'esame del preliminare di compravendita, è dato ricavare – cfr. art. 8 della scrittura privata de qua – che le parti avevano pattuito che “…Restano a carico della parte acquirente, pro quota, le spese per prese generali di acqua, energia elettrica, telefono, gas,
(materiali, mano d'opera, contratti, depositi, ecc.) relativi all'immobile acquistato, da rimborsarsi alla consegna o al rogito…”; con ciò emergendo che anche tali eventuali – peraltro non meglio specificate - opere di manutenzione dell'immobile non possono ritenersi come atti materiali concretanti la interversio possessionis in quanto verosimilmente anche previsti dagli accordi sottoscritti inter partes con il preliminare di compravendita.
Quanto sopra, a maggior ragione, atteso che l'atto di interversione non può risolversi in “… un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, da cui sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio con correlata sostituzione al precedente, animus detinendi, dell'animus sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in modo da consentirgli di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e deve tradursi in atti dai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12007 del 01/07/2004,
Rv. 573965; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 28/02/2006, Rv. 587753; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 21252 del 10/10/2007, Rv. 599249; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11374 del 11/05/2010, Rv.
613210; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12080 del 17/05/2018, Rv. 648535; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019, Rv. 655670)” (ancora fra le tante Cass. Ord. n. 25884/25).
10 In definitiva, le attrici, sin dal momento in cui la ha sottoscritto il preliminare di Pt_1 compravendita, non hanno mai avuto l'elemento soggettivo del possesso, vale a dire l'”animus possidendi”, ma la mera detenzione del bene oggetto di causa, senza che mai abbiano posto in essere una “interversio possessionis” esplicitata e portata a conoscenza della società proprietaria.
Questo mutamento del titolo soggettivo, per come più volte ribadito dalla Suprema Corte, non può, dunque, consistere nel mero permanere nell'occupazione dell'immobile oggetto di causa, ma avrebbe richiesto, appunto, un atto esterno portato a conoscenza della Società proprietaria, atto, nella fattispecie, allo stato della documentazione messa a disposizione del Decidente, totalmente assente. Anzi in direzione contraria vi è la produzione del preliminare di compravendita per le ragioni sin qui evidenziate.
Neppure può ritenersi configurante interversio possessionis la condotta – evidenziata dalle attrici in citazione – dell'avvenuto pagamento da parte della delle imposte e tasse inerenti Pt_1 all'immobile oggetto di domanda;
ciò atteso che al riguardo deve osservarsi che il pagamento delle imposte da parte del possessore non attiene ai rapporti privatistici tra il possessore stesso ed il proprietario del bene, ma ai rapporti di natura pubblicistica con il fisco. Peraltro, il fatto di versare le imposte sull'immobile non costituisce un atto di dominio “visibile” e facilmente conoscibile da parte dell'effettivo proprietario, con la conseguenza che, al preteso possessore non può bastare il solo fatto di aver pagato l'IMU e/o altre imposte relative all'immobile oggetto di domanda, anche esibendone le ricevute di pagamento, per dare fondamento alla domanda di usucapione.
In definitiva parte attrice non ha adempiuto al rigoroso onere probatorio su di essa gravante di dimostrare la sussistenza, in capo alle attrici, dell'elemento psicologico del possesso idoneo a far maturare l'usucapione e pertanto la domanda dalle medesime avanzata non può trovare accoglimento.
Quanto sin qui dedotto a valere anche con riguardo alla domanda di usucapione proposta dalle attrici in via subordinata con cui si chiede il riconoscimento dell'usucapione in favore della sola . Parte_2
Anche quest'ultima, invero, non ha fornito al Tribunale alcuna concreta prova di aver compiuto - in opposizione alla società proprietaria promittente venditrice - validi atti di interversione della detenzione – eventualmente trasmessale dalla madre con cui conviveva e a quanto è dato conoscere ancora convive – in possesso ad usucapionem dell'immobile oggetto di causa.
Ogni altra domanda e/o eccezione delle parti è da intendersi assorbita.
11 Al rigetto della domanda attorea segue l'ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, giusto quanto disposto dell'art. 2668 2^ comma c.c.
Sulle spese processuali
Attesa la particolarità dell'intera vicenda sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite atteso che, per un verso, la società convenuta non si è costituita;
per altro verso, i terzi chiamati sebbene a conoscenza dell'esistenza del presente giudizio di usucapione non hanno inteso intervenire in via autonoma per difendere i propri interessi ma si sono costituiti solo in seguito alla loro chiamata in causa ex officio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5793/2020, così provvede:
DICHIARA, la contumacia della società convenuta e di , e Controparte_2 CP_3
; CP_4
DICHIARA in relazione alla domanda attorea la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
, e;
CP_2 CP_3 CP_4
RIGETTA la domanda di usucapione formulata da e;
Parte_1 Parte_2
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
ORDINA, ai sensi dell'art. 2668 2^ comma c.c., al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale delle attrici, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 28 Ottobre 2025.
IL G.O.T.
OR TI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_8
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambe residenti in [...], ed elettivamente domiciliate in
Catania, Corso delle Province n. 50, presso lo studio dell'Avv. Francesco Davide Spada, da cui sono rappresentate e difese per procura come in atti
- ATTRICI -
E
, in persona dell'amministratore pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Tremestieri Etneo (CT), Via Carnazza n.
8 - III traversa - (oggi Via Monti Iblei n. 8), e
, e , tutti residenti in [...] CP_3 CP_4
Monti Iblei n. 8/11
- CONVENUTI CONTUMACI -
E NEI CONFRONTI
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_5 C.F._3
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_6 C.F._4 entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Acicastello
(CT), Via Giacinta Pezzana n. 1, presso lo studio dell'Avv. Innocenzo Paolo Palermo da cui sono rappresentati e difesi per procura come in atti;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
OGGETTO: Usucapione. CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 145 c.p.c. presso la sede legale della società convenuta a mani di soggetto qualificatosi addetto alla sede, le attrici convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la ed esponevano che, con scrittura Controparte_1 privata del 21.06.1996 la si obbligava a vendere alla convenuta Controparte_1 Parte_1
l'immobile sito in Valverde (CT), Via Casalrosato n. 6/D, contraddistinto al NCEU del Comune di
Valverde al foglio 11, particella 716, sub 24, Cat. A/7, classe 2, Vani 8,5.
Riferiva ancora parte attrice che la , in seguito alla sottoscrizione di detta promessa Pt_1 di vendita, si immetteva nel pieno possesso della citata unità immobiliare unitamente alla di lei figlia, , senza che successivamente venisse mai stipulato tra le parti il contratto Parte_2 definitivo di compravendita. Pur in assenza dell'atto di vendita esse attrici, possedevano ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente l'immobile oggetto di causa a far data dall'1.10.1997 come attestato dal certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza allegato alla citazione, nonché dal certificato di residenza storico rilasciato a nome della e come Parte_1 dimostrato, sempre secondo parte attrice, dal verbale di occupazione immobile redatto dalla Polizia
Municipale del Comune di Valverde in data 21.10.1997.
Significavano ancora le attrici di avere posseduto l'immobile in questione uti domini divenendo, infatti e sin da subito, anche soggetti passivi di imposte e tasse (ICI, IMU, TARI, forniture di acqua, energia elettrica, telefonia ecc.) come dimostrato dalla documentazione allegata all'atto introduttivo. Ed ancora evidenziavano che una ulteriore conferma che le attrici avessero esercitato sin dall'origine un possesso, animo domini, sarebbe stato desumibile anche dal fatto che le medesime aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione straordinaria all'interno dell'immobile de quo come attestato dalla fattura n. 1 del 15.02.1999 emessa dalla ditta Di UR NI per “lavori di smantellamento e rifacimento” per un totale, all'epoca, di Lire 4.500.000; nonché interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto dell'ascensore installato nell'edificio e relativi contratti di manutenzione ordinaria oltre ad altra documentazione varia.
Da quanto sopra le attrici facevano discendere la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per la maturazione in loro favore del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa per intervenuta usucapione.
2 Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava, quindi, al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis ► ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'intervenuto acquisto per usucapione in capo ad entrambe le attrici del bene immobile sito in Valverde (CT), Via Casalrosato n. 6/D, contraddistinto al NCEU del Comune di Valverde al foglio 11, particella 716, sub 24, Cat. A/7, classe 2, Vani 8,5, ► in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il G.I. ritenesse non accertato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della sig.ra
, ritenere e dichiarare, comunque e per i motivi infra esposti, l'intervenuto acquisto per Parte_1 usucapione dell'immobile sopra catastalmente individuato in capo alla sola sig.ra ► emettere Parte_2 ogni altro provvedimento ritenuto logico e conseguenziale ► con vittoria di spese e compensi di giudizio…”.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
Con provvedimento adottato da questo Decidente in esito alla prima udienza – tenutasi in modalità cartolare - del 3.12.2020 veniva disposta d'ufficio la mediazione, conclusasi con esito negativo;
quindi la causa, su istanza di parte attrice, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
tuttavia, con ulteriore provvedimento adottato in esito all'udienza cartolare del
28.10.2023, parte attrice veniva onerata, d'ufficio, di depositare relazione notarile e/o certificazione ipocatastale ventennale sull'immobile oggetto di causa ed in esito a tale produzione documentale emergeva la esistenza di un decreto di trasferimento di bene immobile adottato, in data 7-18.11.22, dal Tribunale di Catania, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 846/1998 R.G.E., in forza del quale l'immobile oggetto del presente giudizio era stato trasferito a CP_5
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_6
), nata a [...] il [...]. C.F._4
Ne derivava che questo decidente disponeva la chiamata in causa – quali contraddittori necessari - di questi ultimi ed all'uopo veniva concesso congruo differimento della causa per consentirne la rituale evocazione in giudizio.
Si costituivano, quindi, i terzi chiamati i quali, contestavano tutte le Controparte_7 domande formulate dalle attrici chiedendone l'integrale rigetto.
Deducevano i terzi chiamati che, con atto di pignoramento n. 1699/1998 dell'8.05.1998, la
Banca Di Credito Popolare Soc. Coop. A.r.l. aveva instaurato, nei confronti della società
[...] la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 846/1998 R.G.E. del Tribunale Controparte_1 di Catania, che si era conclusa con la vendita dell'immobile e con la conseguente emissione del decreto di trasferimento a favore di essi Controparte_7
Precisavano ancora i terzi chiamati che allo stato attuale le somme ricavate dalla vendita non erano ancora state distribuite tra i creditori e che, in pendenza della procedura esecutiva, prima della vendita, poiché l'immobile pignorato era detenuto dalle attrici, le stesse, con ricorso del 19.04.2019,
3 avevano proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. allo scopo di far accertare l'intervenuta usucapione.
Riferivano i che in tale procedimento endoesecutivo si erano costituitii i Controparte_7 creditori interessati chiedendo il rigetto della sospensiva ed il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensiva ed aveva fissato termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
ma esse opponenti – attrici nel presente giudizio - non avevano instaurato detto giudizio di merito, ma avevano ritenuto di proporre l'autonomo giudizio di usucapione per cui è causa.
Formulavano, quindi, essi terzi chiamati, una eccezione di bis in idem in conseguenza dell'esperimento, da parte delle attrici, del presente giudizio ordinario di usucapione atteso che, secondo essi la stessa identica questione era stata presentata dalle attrici Controparte_7 innanzi al G.E., il quale aveva rigettato la domanda, seppure ai soli fini della richiesta di sospensiva e che al rigetto da parte del G.E. non era seguito né il reclamo né l'introduzione del giudizio di merito cosicché il provvedimento reso in quella sede avrebbe acquistato l'intangibilità o efficacia di cosa giudicata.
Ne facevano derivare che il presente giudizio, avente identico contenuto e identico petitum rispetto al ricorso ex art. 619 c.p.c., era stato instaurato in violazione del principio del ne bis in idem, non potendo uno stesso fatto essere giudicato due volte;
e che, in ogni caso, in assenza di circostanze ulteriori (che d'altra parte non erano state indicate da parte attrice in seno al proprio atto di citazione) non vi è ragione di disattendere quanto deciso in via cautelare in sede di esecuzione, inferendone essi terzi chiamati la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea di usucapione.
I poi, contestavano anche la carenza, in capo alle attrici, dei requisiti Controparte_7 richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda di usucapione.
Al riguardo osservavano che esse attrici avevano riferito di possedere da oltre venti anni ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente, uti domini, l'immobile oggetto di causa, ma essi terzi chiamati evidenziavano che non risultava provato da parte delle attrici né l'animus possidendi né l'interversio possessionis.
Con riguardo al primo requisito deducevano essi terzi chiamati che la presunzione di possesso utile ai fini dell'usucapione ex art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale col quale si entri nella disponibilità del bene, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, come, ad esempio nel caso in esame, un contratto preliminare di compravendita.
Osservavano che era stato provato e non era neppure contestato dalle attrici, infatti, che il titolo per il quale queste ultime avevano iniziato la detenzione qualificata dell'immobile (non il possesso) era da individuarsi nel preliminare di vendita che la aveva stipulato con Controparte_1
4 la in data 21.06.1996. In virtù di tale preliminare le attrici avevano iniziato non a possedere Pt_1 uti domini, mancando in capo alle stesse l'animus possidendi; bensì esse avevano acquisito la mera detenzione qualificata dell'immobile che, come tale, non rileva ai fini dell'usucapione per come accertato dal G.E. che aveva rigettato la richiesta di sospensiva della procedura esecutiva avanzata dalle attrici con l'opposizione ex art. 619 c.p.c..
Rilevavano ancora che parte attrice non aveva dato prova delle modalità con le quali era entrata nella disponibilità del bene, sembrando inverosimile che una società costruttrice di un immobile di pregio lo avesse consegnato a delle persone, in virtù di un preliminare di compravendita. Né valore probatorio poteva attribuirsi ai documenti depositati dalle attrici.
Con riguardo poi al requisito dell'interversio possessionis invocata dalle attrici medesime, i terzi chiamati eccepivano che nessuna prova vi era in atti di questo mutamento di situazione soggettiva, atteso che nessun eventuale cambiamento di animus (da animus detinendi ad animus possidendi) era stato esteriorizzato e portato a conoscenza dell'avente diritto – - Controparte_1 ai fini dell'interversione di cui all'art. 1141, 2° comma c.c..
I eccepivano altresì l'infondatezza della domanda subordinata attorea Controparte_7 di accertare l'usucapione a favore della , estranea alla stipula del preliminare, atteso Parte_2 che la era vissuta nell'immobile de quo quale figlia minorenne della , detentrice Pt_2 Pt_1 qualificata, e pertanto la disponibilità materiale che la aveva avuto dell'immobile in Parte_2 questione si fondava, invero, sul medesimo titolo d'acquisto della detenzione della madre, con la conseguenza che, nella specie, la stessa non aveva avuto il c.d. animus possidendi e, cioè,
l'intenzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa come se ne fosse la proprietaria.
I terzi chiamati, quindi, rassegnavano al Tribunale le seguenti conclusioni “…- rigettare la domanda di usucapione per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare la domanda subordinata di usucapione a favore della Sig.ra per i motivi di cui in narrativa. - con vittoria di spese e compensi di lite…”. Parte_2
Integrato in tal modo il contraddittorio, da ultimo, questo giudice, a seguito di precisazione delle conclusioni, formulata dalle parti all'udienza del 15.5.25, con provvedimento del 3.6.25 reso a scioglimento di riserva -, “…Rilevato che la causa, non necessitando di ulteriore attività istruttoria, appare matura per la decisione, la pone in decisione assegnando alle parti il termine, decorrente dalla comunicazione alle parti del presente provvedimento, di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito di eventuali memorie di replica.…”.
RITENUTO IN DIRITTO
Le attrici hanno proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società convenuta atteso che la medesima, sebbene regolarmente citata in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi nel presente 5 procedimento;
mentre va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , Controparte_2
e atteso che l'immobile oggetto di causa - al momento della CP_3 CP_4 notificazione dell'atto di citazione - risultava formalmente intestato alla società convenuta.
Va, poi, rilevato che la domanda attorea è procedibile, atteso che, in corso di causa, alla prima udienza, è stata disposta, d'ufficio, la procedura di mediazione poi regolarmente espletata con esito negativo.
Sempre in via preliminare, si deve osservare che le attrici hanno correttamente individuato il proprio contraddittore nella Società convenuta, e che il contraddittorio è stato poi reso integro mediante l'evocazione in giudizio dei terzi chiamati quali, appunto, Controparte_7 contraddittori necessari in quanto titolari di decreto di trasferimento sull'immobile oggetto di causa.
Nel merito, la domanda attorea è da ritenere infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Va in via generale, evidenziato che, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, ha chiarito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella
6 specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Venendo, quindi, al merito del presente giudizio ed all'esame della domanda attorea, la medesima, come detto, non merita accoglimento e va rigettata nei termini seguenti.
In primo luogo, va qui richiamato e ne va fatta applicazione, ai fini della decisione, il principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014).
Posto ciò ed in applicazione di tale principio, ai fini della presente decisione, deve considerarsi assorbente, per le motivazioni di seguito esposte, la questione attinente la carenza dell'animus possidendi in capo alle attrici e desumibile dalla circostanza pacifica inter partes – anche per essere stata provata documentalmente da parte delle attrici medesime - per la quale la Pt_1
è entrata nella disponibilità dell'immobile oggetto di causa a seguito di sottoscrizione di un
7 preliminare di compravendita con il quale si era obbligata ad acquistare l'immobile medesimo ed in quanto tale come mera detentrice – sebbene qualificata – del bene immobile per cui è causa, con la conseguenza che parte attrice non ha mai provato di esercitare uno jus possidendi sul bene de quo.
In sostanza parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare la sussistenza, in capo alla ed alla , sia dell'animus che del corpus Pt_1 Pt_2 dell'asserito possesso richiesti dalla normativa de qua, né la durata ventennale di tale preteso possesso.
Ciò alla luce soprattutto della dirimente produzione in giudizio della scrittura privata del
21.6.1996 in forza della quale, come detto, la si obbligava ad acquistare l'immobile oggetto Pt_1 del presente giudizio.
Il Tribunale, invero, in mancanza di specifici elementi di prova di segno contrario non forniti da parte attrice, all'esito dell'esame della documentazione versata in atti dalle parti, deve affermare che la e a fortiori la di lei figlia siano da ritenere titolari di una mera Parte_1 Parte_2 posizione giuridica soggettiva di detenzione del bene immobile in questione e non già di una posizione di possesso sul medesimo, che, come noto, sarebbe la sola idonea ai fini dell'utile decorso del prescritto termine ventennale per l'usucapione.
Al riguardo questo Giudice osserva che all'art. 6 del preliminare di compravendita con riferimento alle modalità di consegna dell'immobile, a pag. 7 di detta scrittura, le parti pattuivano che “…La consegna è indipendente dai certificati di abitabilità, e non autorizza all'abitazione od all'uso se non a proprio rischio conseguendosi solo la detenzione e la custodia…”.
Orbene, è evidente che con tale clausola parte promittente venditrice aveva ritenuto di chiarire alla parte promissaria acquirente che la consegna dell'immobile (che all'epoca era ancora incompleto) non avrebbe significato autorizzazione all'abitazione del medesimo da parte della
; anzi con tale clausola la precisava ulteriormente che una eventuale Pt_1 Controparte_1 violazione del divieto di occupare l'immobile in questione sarebbe avvenuta “…a rischio e pericolo…” dell'occupante e soprattutto che, in ogni caso, pur nell'ipotesi – poi effettivamente verificatasi nella fattispecie – che la promissaria acquirente avesse, a suo rischio e pericolo, deciso di occupare l'immobile compromesso tale occupazione avrebbe “trasferito” sulla medesima promissaria acquirente la mera detenzione e la custodia dell'immobile; in tal modo chiaramente manifestando la volontà del proprietario di riservare su di sé, in ogni caso, il possesso – sebbene mediato - dell'immobile.
Sulla scorta di tali considerazioni questo decidente intende uniformarsi e dare continuità all'orientamento ormai granitico di legittimità per il quale deve escludersi la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem in capo a chi propone la domanda di usucapione, laddove – come nel
8 caso a mani - si configuri la sua condizione di mero detentore del cespite oggetto di causa, in funzione del fatto che la sua relazione con esso aveva avuto inizio mercè un atto di tolleranza del proprietario ove non siano stati provati da parte attrice, come nella fattispecie, atti di interversione del possesso.
Quanto sopra atteso che secondo la Cassazione “…la presunzione di possesso di cui all'art. 1141
c.c. non opera quando, come nel caso di specie, la relazione con la res ha avuto inizio a titolo di mera detenzione…” (ex multis Cass. Ord. n. 25884/25).
In senso contrario non possono trovare accoglimento le argomentazioni di parte attrice secondo cui la avrebbe posto in essere atti configuranti interversio possessionis da Pt_1 individuarsi nella realizzazione di alcune opere di manutenzione straordinaria o nell'avere pagato alcune imposte e tasse inerenti all'immobile per cui è causa.
Va ribadito che, all'esito dell'attività istruttoria svolta - consistita peraltro solo nella produzione di documenti da parte di tutti i contendenti - non risultano concreti e univoci elementi, idonei a comprovare l'effettivo compimento, da parte delle attrici, in epoca antecedente almeno di un ventennio rispetto all'inizio del presente giudizio (30 Maggio 2020), di atti necessariamente successivi all'iniziale acquisto della mera detenzione dell'immobile in forza della sottoscrizione del preliminare di compravendita da parte della;
ovvero di atti di interversione della detta Pt_1 detenzione in possesso (provenienti da un terzo o di opposizione fatta dalla stessa detentrice contro la Società convenuta rimasta titolare del possesso mediato del bene). Pt_1
Com'è noto, infatti, l'art. 1141, comma secondo, c.c., dispone che solo detti atti di interversione, possono convertire - “ex nunc” - l'originaria detenzione in possesso e dare così avvio,
a partire dal momento di tale conversione, al decorso del termine utile ai fini dell'usucapione.
A tal ultimo riguardo, come detto, neppure utili possono ritenersi le prove documentali versate in atti dalla ed in particolare la fattura attestante il pagamento da parte dell'attrice Pt_1 della somma di vecchie £.
4.500.000 per la esecuzione di opere di manutenzione straordinaria sull'immobile oggetto di causa.
Ciò atteso che tali comportamenti – nella fattispecie che occupa - sono potenzialmente compatibili anche con una mera detenzione qualificata e, comunque, non denotano un'inequivoca manifestazione di volontà del detentore - rivolta al possessore- di possedere il bene, a partire da quel momento, “uti dominus”.
In tal senso è l'inequivoco orientamento di legittimità secondo cui “…i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore (e, a fortiori, la sola - ancorchè, in ipotesi, più intensa- utilizzazione, da parte dello stesso, del bene) non possono dare di per sé luogo all'interversione del possesso, perché, quest'ultima, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque 9 potersi configurare come un'opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e, cioè, contro colui per conto del quale la cosa è detenuta;
specifico presupposto, questo, carente nel caso di specie…” (Cass. n.
26688/2020; ma anche la già richiamata Cass. Ord. n. 25884/25).
Va invero rilevato che l'interversio possessionis presuppone nel soggetto che la invoca la consapevolezza dell'indiscutibilità dell'altrui diritto, che si mira a superare in virtù di una relazione qualificata con la res che si dichiara di instaurare, a partire dal momento in cui essa interviene, in partecipata contrapposizione al diritto del titolare, che però si dà implicitamente come presupposto
(Cfr. sempre S.U. n. 651/23 ma anche ex multiis Cass. 13669/2007).
In buona sostanza affinchè si concretizzi la c.d. “interversio possesionis”, è necessario, da parte dell'usucapente, il compimento di un atto esplicito da portare a conoscenza del proprietario - nella fattispecie la società convenuta -.
In verità, sempre dall'esame del preliminare di compravendita, è dato ricavare – cfr. art. 8 della scrittura privata de qua – che le parti avevano pattuito che “…Restano a carico della parte acquirente, pro quota, le spese per prese generali di acqua, energia elettrica, telefono, gas,
(materiali, mano d'opera, contratti, depositi, ecc.) relativi all'immobile acquistato, da rimborsarsi alla consegna o al rogito…”; con ciò emergendo che anche tali eventuali – peraltro non meglio specificate - opere di manutenzione dell'immobile non possono ritenersi come atti materiali concretanti la interversio possessionis in quanto verosimilmente anche previsti dagli accordi sottoscritti inter partes con il preliminare di compravendita.
Quanto sopra, a maggior ragione, atteso che l'atto di interversione non può risolversi in “… un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, da cui sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio con correlata sostituzione al precedente, animus detinendi, dell'animus sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in modo da consentirgli di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e deve tradursi in atti dai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12007 del 01/07/2004,
Rv. 573965; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 28/02/2006, Rv. 587753; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 21252 del 10/10/2007, Rv. 599249; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11374 del 11/05/2010, Rv.
613210; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12080 del 17/05/2018, Rv. 648535; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019, Rv. 655670)” (ancora fra le tante Cass. Ord. n. 25884/25).
10 In definitiva, le attrici, sin dal momento in cui la ha sottoscritto il preliminare di Pt_1 compravendita, non hanno mai avuto l'elemento soggettivo del possesso, vale a dire l'”animus possidendi”, ma la mera detenzione del bene oggetto di causa, senza che mai abbiano posto in essere una “interversio possessionis” esplicitata e portata a conoscenza della società proprietaria.
Questo mutamento del titolo soggettivo, per come più volte ribadito dalla Suprema Corte, non può, dunque, consistere nel mero permanere nell'occupazione dell'immobile oggetto di causa, ma avrebbe richiesto, appunto, un atto esterno portato a conoscenza della Società proprietaria, atto, nella fattispecie, allo stato della documentazione messa a disposizione del Decidente, totalmente assente. Anzi in direzione contraria vi è la produzione del preliminare di compravendita per le ragioni sin qui evidenziate.
Neppure può ritenersi configurante interversio possessionis la condotta – evidenziata dalle attrici in citazione – dell'avvenuto pagamento da parte della delle imposte e tasse inerenti Pt_1 all'immobile oggetto di domanda;
ciò atteso che al riguardo deve osservarsi che il pagamento delle imposte da parte del possessore non attiene ai rapporti privatistici tra il possessore stesso ed il proprietario del bene, ma ai rapporti di natura pubblicistica con il fisco. Peraltro, il fatto di versare le imposte sull'immobile non costituisce un atto di dominio “visibile” e facilmente conoscibile da parte dell'effettivo proprietario, con la conseguenza che, al preteso possessore non può bastare il solo fatto di aver pagato l'IMU e/o altre imposte relative all'immobile oggetto di domanda, anche esibendone le ricevute di pagamento, per dare fondamento alla domanda di usucapione.
In definitiva parte attrice non ha adempiuto al rigoroso onere probatorio su di essa gravante di dimostrare la sussistenza, in capo alle attrici, dell'elemento psicologico del possesso idoneo a far maturare l'usucapione e pertanto la domanda dalle medesime avanzata non può trovare accoglimento.
Quanto sin qui dedotto a valere anche con riguardo alla domanda di usucapione proposta dalle attrici in via subordinata con cui si chiede il riconoscimento dell'usucapione in favore della sola . Parte_2
Anche quest'ultima, invero, non ha fornito al Tribunale alcuna concreta prova di aver compiuto - in opposizione alla società proprietaria promittente venditrice - validi atti di interversione della detenzione – eventualmente trasmessale dalla madre con cui conviveva e a quanto è dato conoscere ancora convive – in possesso ad usucapionem dell'immobile oggetto di causa.
Ogni altra domanda e/o eccezione delle parti è da intendersi assorbita.
11 Al rigetto della domanda attorea segue l'ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, giusto quanto disposto dell'art. 2668 2^ comma c.c.
Sulle spese processuali
Attesa la particolarità dell'intera vicenda sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite atteso che, per un verso, la società convenuta non si è costituita;
per altro verso, i terzi chiamati sebbene a conoscenza dell'esistenza del presente giudizio di usucapione non hanno inteso intervenire in via autonoma per difendere i propri interessi ma si sono costituiti solo in seguito alla loro chiamata in causa ex officio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5793/2020, così provvede:
DICHIARA, la contumacia della società convenuta e di , e Controparte_2 CP_3
; CP_4
DICHIARA in relazione alla domanda attorea la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
, e;
CP_2 CP_3 CP_4
RIGETTA la domanda di usucapione formulata da e;
Parte_1 Parte_2
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
ORDINA, ai sensi dell'art. 2668 2^ comma c.c., al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale delle attrici, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 28 Ottobre 2025.
IL G.O.T.
OR TI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_8
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