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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14770 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. SIMONA VIPARELLI presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ASSUNTA PASTORE CP_1
presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: esprime parere favorevole alla separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/09/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/06/2016 e che dall'unione CP_1
era nata il [...], maggiorenne, rappresentavano la volontà di separarsi, nonché Per_1
decorso il termine di legge, di chiedere lo scioglimento del matrimonio in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Per l'udienza cartolare fissata pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, sottoscritte dai ricorrenti, i quali, richiamato il ricorso introduttivo e gli accordi ivi sottoscritti, dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“I) I coniugi vivranno separatamente, fermi restando i reciproci obblighi di legge, dando atto che il prof. ha già provveduto a lasciare l'abitazione familiare Parte_1
e risiede stabilmente nella città di Torino;
II) La casa familiare in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 539/bis, con tutti gli arredi che la compongono, resta assegnata alla prof.ssa proprietaria esclusiva dell'immobile, CP_1
che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia , maggiorenne, ma non Per_1
autosufficiente economicamente;
III) Il prof. avrà facoltà di accedere all'abitazione familiare, Parte_1
dandone preavviso alla moglie almeno sette giorni prima, al fine di ritirare i propri beni ed effetti personali, tra cui principalmente il vestiario e le penne;
IV) A far data dalla sottoscrizione del presente atto, la prof.ssa si accollerà ad CP_1 ogni effetto e conseguenza di legge, il pagamento dell'intera rata mensile del mutuo ipotecario contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, a tal fine obbligandosi a tenere indenne
e manlevato il marito da ogni e qualsivoglia conseguenza economica pregiudizievole derivante dall'eventuale ed ipotetico futuro inadempimento dell'obbligazione principale di pagamento del mutuo ed impegnandosi a fare quanto necessario ed a prestare ogni consenso affinché il prof. venga liberato dalla contitolarità del mutuo da parte dell'Istituto mutuante. In ogni Pt_1
caso, la prof.ssa si obbliga a trasferire, entro e non oltre la data del 31/12/2024, CP_1
l'addebito della rata mensile del mutuo ipotecario su proprio esclusivo conto corrente bancario, così che i coniugi possano successivamente procedere congiuntamente all'estinzione del conto corrente bancario cointestato.
2 V) Il prof. si obbliga a corrispondere alla moglie, Parte_1
anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento ordinario della figlia
, l'importo di € 1.100,00 (euro millecento/00). Tale importo è stato determinato Per_1 considerando il reddito attualmente percepito dal prof. non ancora in pensione, e l'età Pt_1
ancora acerba della figlia, che si accinge ad intraprendere il corso di studi universitari. Il suddetto importo verrà rivalutato annualmente, decorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione, secondo la variazione dell'indice ISTAT;
VI) Per quanto attiene il regime delle spese straordinarie nell'interesse della figlia , Per_1
le stesse saranno ripartite al 50% secondo il seguente criterio:
- Le rette universitarie, i ticket sanitari per le visite specialistiche e le spese mediche indifferibili non coperte dal SSN, senza necessità di preventivo consenso, precisandosi che l'acquisto dei libri di testo rientra nel regime di mantenimento ordinario;
- Le spese mediche specialistiche non indifferibili o di sostegno non coperte dal SSN, le spese per attività di carattere formativo extra universitario, compreso l'eventuale periodo di studi all'estero secondo il programma Erasmus;
le spese per attività ludiche e ricreative, comprese quelle per le vacanze estive ed i viaggi;
le spese per l'acquisto e per la circolazione di mezzi propri di locomozione (scooter, automobile, bicicletta ecc.), solo ove siano preventivamente ed espressamente concordate e condivise tra padre e figlia;
VII) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere pienamente autosufficienti economicamente così che ciascuno continuerà a provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Dovendo la procedura proseguire per l'ulteriore domanda va disposto come da separata ordinanza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e (atto n.81, parte I, s., sez. A, reg. Atti Matrimonio anno
[...] CP_1
2016);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Carla Hubler
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