Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5569/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] allo Jonio (Cs) l'08.6.1974 (C.f.: Parte_1
) ed ivi residente alla contrada Garda n. 10, elettivamente C.F._1 domiciliato in Cassano allo Jonio alla Via Zante n.1, presso lo studio dell'Avv. Luciano
Rociola che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma alla via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Catania, alla via Vincenzo Giuffrida n. 2/B, presso lo studio dell'Avv. Giada Ferrara, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, CF , con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, corso
Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229003739784000, notificatagli da parte di in data 9.11.2022, limitatamente agli avvisi di Controparte_3
pagamento di pagamento relative a contributi previdenziali recanti i seguenti nn. CP_4
33420112000448166000, asseritamente notificato in data 7.10.2011, di € 902,78;
33420130002870202000, asseritamente notificato in data 18.12.2013, di € 3.075,29;
33420140000210781000, asseritamente notificato in data 27.5.2014, di € 113,18;
33420160004858727000, asseritamente notificato in data 29.11.2016, di € 54.427,79.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , CP_4
essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica degli avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l' , sostenendo la regolare notifica degli avvisi di CP_4 addebito sino alla notifica dell'intimazione di pagamento, che l' eccependo il suo CP_5
difetto di legittimazione passiva, entrambe contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
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1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Controparte_1
della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_5
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce del d.l. 23 ottobre
2018, n. 119, relativamente agli avvisi di addebito n. 33420112000448166000 di € 902,78
e n. 33420140000210781000 di € 113,18, in quanto, essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 (allegato alla produzione di parte ricorrente).
Recita, infatti, la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023,
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico –
a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018
e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n.
15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del
2023).
3. Ulteriormente, poi, in relazione ai restanti avvisi di addebito n.
33420130002870202000, n. 33420160003549447000 e n. 33420160004858727000,
l' basa le sue pretese su asserite notifiche - di cui però non fornisce prova - avvenute CP_4
rispettivamente alle date del 18.12.2013, 4.11.2016 e 29.11.2016. A tutto voler concedere, comunque, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale invocato da parte ricorrente per l'avviso n. 33420130002870202000, alla data del 18.12.2018, dunque precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 9.11.2022.
Parimenti la doglianza è fondata con riferimento ai restanti avvisi n. 33420160003549447000 e n. 33420160004858727000, risultando per gli stessi ugualmente decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, calcolato tenendo altresì conto dei termini di sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere: pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(182 giorni).
In ragione di quanto fin qui premesso, pertanto, deve ritenersi decorso il termine prescrizionale quinquennale invocato per l'avviso di addebito n. 33420160003549447000
(asseritamente notificato il 4.11.2016) il 12.9.2022 e per l'avviso di addebito n.
33420160004858727000 (asseritamente notificato il 29.11.2016) il 6.10.2022, e dunque precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 9.11.2022.
Ne consegue, dunque, in assenza di indicazione da parte resistente – sotto il profilo probatorio – di alcun fatto o atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito, l'accoglimento del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
4. Le spese di lite, in considerazione della semplicità della questione giuridica affrontata, vanno liquidate come in dispositivo e devono porsi a carico delle parti resistenti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
33420112000448166000 e n. 33420140000210781000;
- dichiara non dovuti i contributi di cui agli ulteriori avvisi di addebito n.
33420130002870202000, n. 33420160003549447000 e n. 33420160004858727000 riportati nell'intimazione di pagamento n. 03420229003739784000, notificata il
19.7.2022, per intervenuta prescrizione;
- condanna l' e l' , in solido tra loro, alla CP_4 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge, con distrazione.
Castrovillari, 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. – Per_1
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.