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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati: dott.ssa Silvia Bianchi Presidente relatore dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Anna Battaglia Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che, con ricorso depositato in data 23.6.2025, il
[...]
aperta il 14.12.2023, ha chiesto la
Parte_1 conversione della procedura in liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 73 co. 1 bis D. Lgs. 270/99; rilevato che, nel ricorso, il ha fatto presente che il programma ex art. 54 e
Parte_1 ss. D. Lgs. 270/99, il quale prevedeva la cessione della azienda di era
Parte_1 stato trasmesso al Ministero in data 12.2.204, che lo aveva poi autorizzato con decreto del 23.4.2024; rilevato che, sempre in ricorso, il ha ricordato che, una volta data completa
Parte_1 esecuzione al programma mediante la cessione del complesso aziendale, era stata richiesta e, quindi, ottenuta in data 3.6.2025 la declaratoria di cessazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 73
D. Lgs. 270/99; rilevato che il Commissario straordinario ha aggiunto che restavano da liquidare taluni beni di proprietà di non funzionali all'esercizio dell'impresa; Parte_1 rilevato che il ha, infine, sottolineato che il Ministero aveva autorizzato la Parte_1 presentazione della istanza di conversione della procedura in liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 73 co. 1 bis D. Lgs. 270/99, rimettendo al Tribunale ogni più corretta interpretazione della norma da ultimo indicata;
considerato che
si è costituita in giudizio con memoria depositata il Parte_1
22.7.2025, la quale ha, innanzitutto, affermato che l'art. 73 co. 1 bis D. Lgs. 270/99 non era applicabile nel caso in esame, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 4 bis co. 2 D.L. 18.1.2024, convertito con modifiche dalla L. 28/25;
rilevato che la società resistente ha, poi, eccepito la inammissibilità/improcedibilità della richiesta di conversione, dal momento che era stata presentata in data 22.7.2025 al Ministero istanza di nomina
1 di un professionista indipendente per la predisposizione della relazione giurata funzionale alla presentazione di una domanda di concordato nell'amministrazione straordinaria Parte_1
e nelle amministrazioni straordinarie Ver Cam s.r.l., Work Distribuzione s.r.l., Work
[...]
Siderurgica s.r.l., e Work Distribuzione (doc. 1); Controparte_1 CP_2 ritenuto, innanzitutto, che possa trovare applicazione, nel caso in esame, l'art. 73 co. 1 bis D. Lgs.
270/99; osservato che detta disposizione si applica, secondo la previsione della disciplina transitoria dettata dall'art. 4 bis co. 2 D.L. 18.1.2024, alle procedure aperte dopo la entrata in vigore della legge di conversione del decreto (avvenuta il 19.3.2024) e a quelle che si trovavano, alla data di entrata in vigore, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 270/99;
considerato che
, nonostante in amministrazione straordinaria non si Parte_1 trovasse, alla data del 19.3.2024, nella situazione testualmente indicata nella norma (il programma è stato autorizzato il 23.4.2024), comunque il programma di cessione era stato già presentato al
Ministero in data 12.2.2024 ed era, quindi, in corso la sua approvazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
ritenuto, allora, che sia opportuna una interpretazione estensiva della norma, là dove fa riferimento alle procedure che si trovavano, alla data del 19.3.2024, ancora nella fase di esecuzione del programma, di modo da consentire la conversione in liquidazione giudiziale anche delle amministrazioni straordinarie che, pur non avendo ancora ottenuto la approvazione del programma di cessione, erano comunque in una fase avanzata dell'iter volto alla conservazione e riorganizzazione dell'impresa cui il programma di cessione è preordinato;
rilevato che, nel caso in esame, il programma è stato presentato per la autorizzazione del Ministero il
12.2.2024 ed è stato approvato il 23.4.2024; rilevato che a soluzione analoga è giunto il Tribunale di Milano in un caso affatto identico a quello qui in esame;
rilevato che il Tribunale di Milano ha ritenuto di condividere il parere espresso sul punto dal Ministero in sede di autorizzazione alla proposizione della istanza di conversione, nel quale si affermava che la ratio della disciplina è quella di consentire la conversione in liquidazione giudiziale delle procedure che hanno esaurito la funzione conservativa e riorganizzativa dell'azienda (cfr. decreto del Tribunale di Milano del 13.8.2025, in cui ai afferma altresì che il procedimento delineato dall'art. 73 D. Lgs.
270/99 non richiede neppure la audizione del debitore dichiarato insolvente); rilevato, con riferimento alla invocata inammissibilità/improcedibilità della richiesta di conversione, che l'art. 78 co. 3 D. Lgs. 270/99, nell'indicare la disciplina applicabile al concordato proposto
2 dall'imprenditore dichiarato insolvente o dal terzo nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, richiama le disposizioni dell'art. 214, secondo, terzo e quarto comma L.F. (ora art. 314 ccii); ritenuto che, quindi, sia testualmente escluso il richiamo all'art. 124 L.F. (ora art. 240 ccii), contenuto nell'art. 214 co. 1 L.F. (ora art. 314 co. 1 ccii), con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata per il concordato nell'ambito del fallimento (ora liquidazione giudiziale); richiamato estensivamente, sul punto, il parere pro veritate richiesto dal e Parte_1 reso l'1.9.2025, integralmente condiviso da questo Tribunale;
rilevato che, anche qualora volesse ritenersi, in conformità al ragionamento seguito dalla società resistente, che possa trovare applicazione nel caso qui in esame l'art. 124 L.F. (ora art. 240 ccii), non sia rinvenibile alcuna norma che consenta di procedere alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della richiesta di conversione nelle more di una eventuale nomina dell'esperto indipendente ai sensi dell'art. 124 co. 3 L.F. (ora art. 240 co. 3 ccii), potendosi prospettare una preferenza e prevalenza della soluzione concordataria, rispetto a quella liquidatoria, solamente dopo la autorizzazione del Ministero alla proposizione del concordato, previo parere del Commissario straordinario e sentito il Comitato di sorveglianza;
ritenuto, infatti, che la mera istanza di nomina dell'esperto, non accompagnata da qualsivoglia indicazione della struttura del proponendo concordato, non possa portare alla paralisi della conversione della amministrazione straordinaria, che ha già visto conclusa la sua fase conservativa e riorganizzativa, in una procedura liquidatoria;
osservato, peraltro, che la natura liquidatoria della procedura ha avuto inizio con lo stesso provvedimento di cessazione dell'esercizio dell'impresa assunto ai sensi dell'art. 73 D. Lgs. 270/99; rilevato che l'accoglimento della istanza di conversione non può portare ad alcun pregiudizio per l'imprenditore dichiarato insolvente, il quale, nell'ambito della liquidazione giudiziale, ben potrà presentare un concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. (ora art. 240 ccii); ritenuto che non sussistano ragioni ostative alla nomina, quale curatore, del Commissario
, il quale ha sin qui svolto in maniera impeccabile il suo ruolo nell'ambito della Parte_1 procedura di amministrazione straordinaria;
P.Q.M.
visto l'art. 73 co. 1 bis D. Lgs. 270/99, dichiara la conversione della procedura di amministrazione straordinaria di in liquidazione giudiziale;
Parte_1
NOMINA la dott.ssa Silvia Bianchi Delegato per la procedura e curatore l'avv. Francesco Grieco;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che il presente provvedimento venga notificato al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Venezia, 9.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati: dott.ssa Silvia Bianchi Presidente relatore dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Anna Battaglia Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che, con ricorso depositato in data 23.6.2025, il
[...]
aperta il 14.12.2023, ha chiesto la
Parte_1 conversione della procedura in liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 73 co. 1 bis D. Lgs. 270/99; rilevato che, nel ricorso, il ha fatto presente che il programma ex art. 54 e
Parte_1 ss. D. Lgs. 270/99, il quale prevedeva la cessione della azienda di era
Parte_1 stato trasmesso al Ministero in data 12.2.204, che lo aveva poi autorizzato con decreto del 23.4.2024; rilevato che, sempre in ricorso, il ha ricordato che, una volta data completa
Parte_1 esecuzione al programma mediante la cessione del complesso aziendale, era stata richiesta e, quindi, ottenuta in data 3.6.2025 la declaratoria di cessazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 73
D. Lgs. 270/99; rilevato che il Commissario straordinario ha aggiunto che restavano da liquidare taluni beni di proprietà di non funzionali all'esercizio dell'impresa; Parte_1 rilevato che il ha, infine, sottolineato che il Ministero aveva autorizzato la Parte_1 presentazione della istanza di conversione della procedura in liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 73 co. 1 bis D. Lgs. 270/99, rimettendo al Tribunale ogni più corretta interpretazione della norma da ultimo indicata;
considerato che
si è costituita in giudizio con memoria depositata il Parte_1
22.7.2025, la quale ha, innanzitutto, affermato che l'art. 73 co. 1 bis D. Lgs. 270/99 non era applicabile nel caso in esame, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 4 bis co. 2 D.L. 18.1.2024, convertito con modifiche dalla L. 28/25;
rilevato che la società resistente ha, poi, eccepito la inammissibilità/improcedibilità della richiesta di conversione, dal momento che era stata presentata in data 22.7.2025 al Ministero istanza di nomina
1 di un professionista indipendente per la predisposizione della relazione giurata funzionale alla presentazione di una domanda di concordato nell'amministrazione straordinaria Parte_1
e nelle amministrazioni straordinarie Ver Cam s.r.l., Work Distribuzione s.r.l., Work
[...]
Siderurgica s.r.l., e Work Distribuzione (doc. 1); Controparte_1 CP_2 ritenuto, innanzitutto, che possa trovare applicazione, nel caso in esame, l'art. 73 co. 1 bis D. Lgs.
270/99; osservato che detta disposizione si applica, secondo la previsione della disciplina transitoria dettata dall'art. 4 bis co. 2 D.L. 18.1.2024, alle procedure aperte dopo la entrata in vigore della legge di conversione del decreto (avvenuta il 19.3.2024) e a quelle che si trovavano, alla data di entrata in vigore, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 270/99;
considerato che
, nonostante in amministrazione straordinaria non si Parte_1 trovasse, alla data del 19.3.2024, nella situazione testualmente indicata nella norma (il programma è stato autorizzato il 23.4.2024), comunque il programma di cessione era stato già presentato al
Ministero in data 12.2.2024 ed era, quindi, in corso la sua approvazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
ritenuto, allora, che sia opportuna una interpretazione estensiva della norma, là dove fa riferimento alle procedure che si trovavano, alla data del 19.3.2024, ancora nella fase di esecuzione del programma, di modo da consentire la conversione in liquidazione giudiziale anche delle amministrazioni straordinarie che, pur non avendo ancora ottenuto la approvazione del programma di cessione, erano comunque in una fase avanzata dell'iter volto alla conservazione e riorganizzazione dell'impresa cui il programma di cessione è preordinato;
rilevato che, nel caso in esame, il programma è stato presentato per la autorizzazione del Ministero il
12.2.2024 ed è stato approvato il 23.4.2024; rilevato che a soluzione analoga è giunto il Tribunale di Milano in un caso affatto identico a quello qui in esame;
rilevato che il Tribunale di Milano ha ritenuto di condividere il parere espresso sul punto dal Ministero in sede di autorizzazione alla proposizione della istanza di conversione, nel quale si affermava che la ratio della disciplina è quella di consentire la conversione in liquidazione giudiziale delle procedure che hanno esaurito la funzione conservativa e riorganizzativa dell'azienda (cfr. decreto del Tribunale di Milano del 13.8.2025, in cui ai afferma altresì che il procedimento delineato dall'art. 73 D. Lgs.
270/99 non richiede neppure la audizione del debitore dichiarato insolvente); rilevato, con riferimento alla invocata inammissibilità/improcedibilità della richiesta di conversione, che l'art. 78 co. 3 D. Lgs. 270/99, nell'indicare la disciplina applicabile al concordato proposto
2 dall'imprenditore dichiarato insolvente o dal terzo nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, richiama le disposizioni dell'art. 214, secondo, terzo e quarto comma L.F. (ora art. 314 ccii); ritenuto che, quindi, sia testualmente escluso il richiamo all'art. 124 L.F. (ora art. 240 ccii), contenuto nell'art. 214 co. 1 L.F. (ora art. 314 co. 1 ccii), con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata per il concordato nell'ambito del fallimento (ora liquidazione giudiziale); richiamato estensivamente, sul punto, il parere pro veritate richiesto dal e Parte_1 reso l'1.9.2025, integralmente condiviso da questo Tribunale;
rilevato che, anche qualora volesse ritenersi, in conformità al ragionamento seguito dalla società resistente, che possa trovare applicazione nel caso qui in esame l'art. 124 L.F. (ora art. 240 ccii), non sia rinvenibile alcuna norma che consenta di procedere alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della richiesta di conversione nelle more di una eventuale nomina dell'esperto indipendente ai sensi dell'art. 124 co. 3 L.F. (ora art. 240 co. 3 ccii), potendosi prospettare una preferenza e prevalenza della soluzione concordataria, rispetto a quella liquidatoria, solamente dopo la autorizzazione del Ministero alla proposizione del concordato, previo parere del Commissario straordinario e sentito il Comitato di sorveglianza;
ritenuto, infatti, che la mera istanza di nomina dell'esperto, non accompagnata da qualsivoglia indicazione della struttura del proponendo concordato, non possa portare alla paralisi della conversione della amministrazione straordinaria, che ha già visto conclusa la sua fase conservativa e riorganizzativa, in una procedura liquidatoria;
osservato, peraltro, che la natura liquidatoria della procedura ha avuto inizio con lo stesso provvedimento di cessazione dell'esercizio dell'impresa assunto ai sensi dell'art. 73 D. Lgs. 270/99; rilevato che l'accoglimento della istanza di conversione non può portare ad alcun pregiudizio per l'imprenditore dichiarato insolvente, il quale, nell'ambito della liquidazione giudiziale, ben potrà presentare un concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. (ora art. 240 ccii); ritenuto che non sussistano ragioni ostative alla nomina, quale curatore, del Commissario
, il quale ha sin qui svolto in maniera impeccabile il suo ruolo nell'ambito della Parte_1 procedura di amministrazione straordinaria;
P.Q.M.
visto l'art. 73 co. 1 bis D. Lgs. 270/99, dichiara la conversione della procedura di amministrazione straordinaria di in liquidazione giudiziale;
Parte_1
NOMINA la dott.ssa Silvia Bianchi Delegato per la procedura e curatore l'avv. Francesco Grieco;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che il presente provvedimento venga notificato al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Venezia, 9.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi
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