Articolo 1914 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1913Articolo 1915
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Art. 1914. Indennita' supplementare (( 1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, e' dovuta un'indennita' supplementare )) ((99)) (( 2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennita' di cui al comma 1 e' liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data. )) (( 2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennita' di cui al comma 1 e' liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);
b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);
c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e). )) (( 2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi )) ((99)) 3. Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non vi e' stato versamento del contributo.
(( 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo puo' essere differito fino a ventiquattro mesi )) ((99)) 5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall'iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della difesa.
7. L'indennita' supplementare e' soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2 - bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

((99)) -------------- AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 653) che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914 , 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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