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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/02/2024, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4641/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a precetto –cartella esattoriale, pendente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Marco Capone, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Boscarelli, come da procura in atti
– TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA (EX Controparte_2
MONTEPULCIANO), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, come da procura in atti
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/11/2023 le parti costituite hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.03.2020 Pt_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
01720229001151480000 notificata il 25.10.2022 con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 01720030014152231000, 01720040005669705000,
01720050008371839000 per complessivi euro 10.634,10 - cartelle emesse a seguito di iscrizione a ruolo del Tribunale di Montepulciano – Ufficio
Campione penale per il mancato pagamento di multe e ammende relative agli anni 2002 e 2004. A sostegno dell'opposizione il deduceva a motivi: Pt_1
1) la pendenza del giudizio di opposizione ad altra precedente intimazione n.
0172019900371622000 con riferimento alle medesime cartelle nn.
01720030014152231000, 01720040005669705000, 01720050008371839000,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 iscritto al n. 1450/2020 R.G. 2) vizio di procedura per mancata o invalida notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione opposta;
3) difetto di motivazione dell'intimazione opposta, anche riguardo alle modalità di calcolo di interessi e spese;
4) prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. Per tali motivi l'opponente chiedeva al giudice di annullare l'intimazione n. 01720229001151480000 con riferimento alle cartelle nn.
01720030014152231000, 01720040005669705000, 01720050008371839000, con vittoria di spese processuali.
Si costituivano l' e il Controparte_1 Controparte_2
, che chiedevano il rigetto dell'opposizione.
[...]
Dopo aver depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, atteso che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a pretesa creditoria estinta per prescrizione.
Va dichiarata, invece, la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione delle cartelle di pagamento su indicate, in quanto già annullate con sentenza definitiva.
Invero la stessa ha evidenziato che Controparte_1 nelle more del giudizio le cartelle di pagamento richiamate in intimazione
(quelle nn. 01720030014152231000, 01720040005669705000,
01720050008371839000) sono state oggetto di annullamento per prescrizione con nell'ambito del giudizio iscritto davanti a questo stesso Tribunale al n.
1540/2020 R.G., con il quale il medesimo aveva opposto una diversa Pt_1 precedente intimazione di pagamento n. 0172019900371622000.
Infatti con sentenza n. 351/2023 pubblicata in data 8.02.2023 il
Tribunale di Benevento, giudice dott. Buono, accoglieva l'opposizione per essere estinte per prescrizione quinquennale le medesime cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio unitamente alla nuova intimazione di pagamento. Il giudice ha correttamente rilevato l'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione, che peraltro emerge anche nel presente giudizio.
Tale sentenza risulta passata in giudicato, per cui l' ha chiesto CP_3 dichiararsi cessata la materia del contendere, per sopravvenuto annullamento delle cartelle nn. 01720030014152231000, 01720040005669705000,
01720050008371839000 per essere estinta per prescrizione quinquennale la pretesa creditoria del Tribunale di Siena (ex Tribunale di Montepulciano) per pene pecuniarie risalenti agli anni 2002 e 2004.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Giova ricordare che non vi è mai stata litispendenza, in quanto l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio era diversa e nuovo rispetto a quella opposta nel giudizio iscritto al n. 1450/2020 R.G.; quindi non vi era da dichiarare alcuna litispendenza, né i giudizi potevano essere riuniti in quanto pendevano in diversa fase processuale.
Le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale, con distrazione in favore dell'Erario, atteso che è stato ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 990/2022 del 3/12/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'opposta intimazione di pagamento
2) Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle cartelle impugnate per essere state annullate per prescrizione della pretesa creditoria
3) Condanna in solido gli opposti al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dell'Erario, atteso che Parte_1
è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n.
990/2022 del 3/12/2022.
Così deciso in data 23/2/2024 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4641/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a precetto –cartella esattoriale, pendente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Marco Capone, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Boscarelli, come da procura in atti
– TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA (EX Controparte_2
MONTEPULCIANO), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, come da procura in atti
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/11/2023 le parti costituite hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.03.2020 Pt_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
01720229001151480000 notificata il 25.10.2022 con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 01720030014152231000, 01720040005669705000,
01720050008371839000 per complessivi euro 10.634,10 - cartelle emesse a seguito di iscrizione a ruolo del Tribunale di Montepulciano – Ufficio
Campione penale per il mancato pagamento di multe e ammende relative agli anni 2002 e 2004. A sostegno dell'opposizione il deduceva a motivi: Pt_1
1) la pendenza del giudizio di opposizione ad altra precedente intimazione n.
0172019900371622000 con riferimento alle medesime cartelle nn.
01720030014152231000, 01720040005669705000, 01720050008371839000,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 iscritto al n. 1450/2020 R.G. 2) vizio di procedura per mancata o invalida notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione opposta;
3) difetto di motivazione dell'intimazione opposta, anche riguardo alle modalità di calcolo di interessi e spese;
4) prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. Per tali motivi l'opponente chiedeva al giudice di annullare l'intimazione n. 01720229001151480000 con riferimento alle cartelle nn.
01720030014152231000, 01720040005669705000, 01720050008371839000, con vittoria di spese processuali.
Si costituivano l' e il Controparte_1 Controparte_2
, che chiedevano il rigetto dell'opposizione.
[...]
Dopo aver depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, atteso che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a pretesa creditoria estinta per prescrizione.
Va dichiarata, invece, la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione delle cartelle di pagamento su indicate, in quanto già annullate con sentenza definitiva.
Invero la stessa ha evidenziato che Controparte_1 nelle more del giudizio le cartelle di pagamento richiamate in intimazione
(quelle nn. 01720030014152231000, 01720040005669705000,
01720050008371839000) sono state oggetto di annullamento per prescrizione con nell'ambito del giudizio iscritto davanti a questo stesso Tribunale al n.
1540/2020 R.G., con il quale il medesimo aveva opposto una diversa Pt_1 precedente intimazione di pagamento n. 0172019900371622000.
Infatti con sentenza n. 351/2023 pubblicata in data 8.02.2023 il
Tribunale di Benevento, giudice dott. Buono, accoglieva l'opposizione per essere estinte per prescrizione quinquennale le medesime cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio unitamente alla nuova intimazione di pagamento. Il giudice ha correttamente rilevato l'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione, che peraltro emerge anche nel presente giudizio.
Tale sentenza risulta passata in giudicato, per cui l' ha chiesto CP_3 dichiararsi cessata la materia del contendere, per sopravvenuto annullamento delle cartelle nn. 01720030014152231000, 01720040005669705000,
01720050008371839000 per essere estinta per prescrizione quinquennale la pretesa creditoria del Tribunale di Siena (ex Tribunale di Montepulciano) per pene pecuniarie risalenti agli anni 2002 e 2004.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Giova ricordare che non vi è mai stata litispendenza, in quanto l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio era diversa e nuovo rispetto a quella opposta nel giudizio iscritto al n. 1450/2020 R.G.; quindi non vi era da dichiarare alcuna litispendenza, né i giudizi potevano essere riuniti in quanto pendevano in diversa fase processuale.
Le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale, con distrazione in favore dell'Erario, atteso che è stato ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 990/2022 del 3/12/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'opposta intimazione di pagamento
2) Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle cartelle impugnate per essere state annullate per prescrizione della pretesa creditoria
3) Condanna in solido gli opposti al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dell'Erario, atteso che Parte_1
è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n.
990/2022 del 3/12/2022.
Così deciso in data 23/2/2024 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3