Versione
8 aprile 1958
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1 gennaio 1972
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Versione
29 gennaio 1981
29 gennaio 1981
Art. 24.
All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali e' richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, e' dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sara' versato alla Cassa e che non potra' essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera. (2) La misura del contributo predetto sara' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente.
Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non e' richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sara' effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.
Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sara' effettuato con le modalita' stabilite dal regolamento previsto nell'art. 5 della presente legge. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 novembre 1971, n. 1046 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il limite massimo, entro il quale puo' essere stabilito il contributo di cui al comma precedente e elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo e ridotto alla meta". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 gennaio 1981, n. 6 , ha disposto (con l'art.13) che " Il contributo di cui all' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , ed all' articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , cessa di
avere applicazione col 31 dicembre 1985."
All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali e' richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, e' dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sara' versato alla Cassa e che non potra' essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera. (2) La misura del contributo predetto sara' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente.
Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non e' richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sara' effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.
Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sara' effettuato con le modalita' stabilite dal regolamento previsto nell'art. 5 della presente legge. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 novembre 1971, n. 1046 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il limite massimo, entro il quale puo' essere stabilito il contributo di cui al comma precedente e elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo e ridotto alla meta". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 gennaio 1981, n. 6 , ha disposto (con l'art.13) che " Il contributo di cui all' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , ed all' articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , cessa di
avere applicazione col 31 dicembre 1985."
Commentario • 1
- 1. Circolare del 21/04/1988 n. 13 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 21 aprile 1988 · 0.8587626
[…] previdenza e, nelle aree terremotate, presso gli Ordini professionali. Particolare attenzione dovra\' essere riservata dagli Uffici alle disposizioni dell\'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 e dell\'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 in materia di previdenza per ingegneri e architetti, norme che costituiscono un utile strumento per la
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14812Provvedimento: […] il dal committente indicato dall'art.24 legge n.179 del 1958, ove esistente,o da chi 3 R aveva ritirato l'autorizzazione о la concessione, il collaudo simili, […] In particolare,mentre al primo comma dell'art.5 è ridefinito l'ambito dell'obbligo del contributo previsto dall'articolo 24 della legge n.179 del 1958 "per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri ed architetti o che siano comunque redatti da ingegneri architetti, concernenti costruzioni, impianti O qualsiasi altra о cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, […]Leggi di più...
- proventi·
- soggetti tenuti·
- fattispecie·
- ingegneri e architetti·
- collegamento dell'obbligo alla utilizzazione degli elaborati tecnici relativi a dette opere·
- cassa nazionale di previdenza e assistenza·
- individuazione·
- criteri·
- necessità·
- previdenza·
- professionisti