Art. 24.
All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali e' richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, e' dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sara' versato alla Cassa e che non potra' essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera. (2) La misura del contributo predetto sara' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente.
Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non e' richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sara' effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.
Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sara' effettuato con le modalita' stabilite dal regolamento previsto nell'art. 5 della presente legge. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 novembre 1971, n. 1046 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il limite massimo, entro il quale puo' essere stabilito il contributo di cui al comma precedente e elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo e ridotto alla meta". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 gennaio 1981, n. 6 , ha disposto (con l'art.13) che " Il contributo di cui all' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , ed all' articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , cessa di
avere applicazione col 31 dicembre 1985."
All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali e' richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, e' dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sara' versato alla Cassa e che non potra' essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera. (2) La misura del contributo predetto sara' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente.
Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non e' richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sara' effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.
Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sara' effettuato con le modalita' stabilite dal regolamento previsto nell'art. 5 della presente legge. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 novembre 1971, n. 1046 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il limite massimo, entro il quale puo' essere stabilito il contributo di cui al comma precedente e elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo e ridotto alla meta". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 gennaio 1981, n. 6 , ha disposto (con l'art.13) che " Il contributo di cui all' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , ed all' articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , cessa di
avere applicazione col 31 dicembre 1985."