Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Il giorno 15 maggio 2017, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di Il giorno 9 aprile 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di Tribunale
Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 11601/21 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Claudio Purpura per parte attrice e l'avv. Vittorio Petrone in sostituzione dell'avv. Manuela Licordari per la compagnia convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Purpura insiste nell'istanza di eventuale distrazione in proprio favore delle spese di lite.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Claudio Purpura ( giusta procura in atti Email_1
ATTORE
E
(già ), in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Stefano Principato ( e Manuela Email_2
Licordari giusta procura in atti Email_3
CONVENUTA
OGGETTO: indennizzo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda spiegata da nel Parte_1
presente procedimento, condanna la in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 44.716,99, oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi al tasso legale dalla data della domanda in sede giudiziale e fino al soddisfo;
1) condanna la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si distraggono in favore dell'avv. Claudio
Purpura dichiaratosi antistatario e che si liquidano in complessivi €
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6.332,19, di cui € 576,19 per esborsi ed € 5.756,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
2) pone le spese di C.T.U., in via definitiva, a carico della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
24 novembre 2017, ha chiesto la condanna della Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati Controparte_1
nella somma di € 47.579,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi) – conseguenti al furto dell'autovettura Jaguar Land Rover modello Range
Rover Sport, tg. FG750CP della sig.ra , furto verificatosi Parte_2
il 10 novembre 2019.
Si è costituita la convenuta eccependo l'infondatezza della domanda.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
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Nel merito, si osserva che come statuito ancora di recente dalla Suprema
Corte (Cass n 1558/18 ) “ fatto costitutivo del diritto dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente per oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato ha dunque l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto dalla polizza “.
Nel caso di specie, la convenuta non ha contestato il presupposto fattuale ma solo la mancata consegna di entrambe le chiavi della vettura.
L'attrice, dal canto suo ha dato prova di essere proprietaria del veicolo oggetto del furto, allegando idonea documentazione, nonché dell'esistenza del contratto assicurativo che le dava il diritto all'indennizzo, ha peraltro anche ottemperato all'obbligo di consegna dei due mazzi di chiavi con ciò ottemperando agli obblighi contrattuali.
Ritiene lo scrivente giudice che nel presente giudizio parte attrice abbia dimostrato il fondamento della propria pretesa, per cui dalla polizza conclusa tra le odierne parti processuali, discende l'obbligo della CP_3
di corrispondere l' indennizzo contrattualmente previsto.
[...]
Devono infatti essere valorizzati gli elementi di prova raccolti, piuttosto che la documentazione prodotta, conseguentemente la deve essere CP_1
condannata a corrispondere a il richiesto indennizzo. Parte_1
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che si osserva che si è resa necessaria la nomina di un consulente d'ufficio che è giunto alla conclusione che “Il VALORE DEL VEICOLO ATTOREO, alla data del furto, 10.11.2019, come da quotazioni riportate dalle apposite pubblicazioni di mercuriali mensili specializzati del settore come Quattroruote,
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Eurotaxglass's, etc., è di € 44.000,00 (diconsi euro quarantaquattromilaezerocentesimi), compreso IVA”, e quindi tale importo deve essere riconosciuto a titolo di indennizzo all'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della domanda in sede giudiziale.
Non può trovare invece accoglimento alcuna ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a Pt_1
è pari ad € 44.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla
[...]
data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Deve essere respinta la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendovi elementi per affermare che i convenuti abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., la convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 54/2014, e successive rettifiche ed integrazioni.
Le spese andranno distratte in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatta espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
Palermo, 9 aprile 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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