Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2183/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2183/2024
tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellata
Oggi 15 gennaio 2025, ore 12 e 30 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per il dr. Parte_1 CP_2
per delega della Avvocatura che dimette
[...]
Per l'avv. Paola Volpi Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
parte appellata si riporta agli atti e a tutte le eccezioni e deduzioni ivi formulate sia relativamente alla inammissibilità dell'appello che con riguardo alla sua infondatezza nel merito per tutti i motivi articolati nella comparsa e confermati nella recente sentenza n. 3019 del 2024 Cass. Civ.; chiede il rigetto dell'appello con condanna della controparte alle spese di lite;
parte appellante si riporta al ricorso evidenziando che la ricostruzione del sinistro è riportata nella
CNR ed evidenziando che sussiste l'aggravante dell'incidente stradale come riportato nel capo di imputazione della sentenza di esito positivo di messa alla prova;
si riporta agli atti;
le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 15,45 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2183/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
appellante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. VOLPI CP_1 C.F._1
PAOLA ( C.F. , elettivamente domiciliata in LUNGARNO SONNINO, 3 C.F._2 56125 PISA presso il difensore avv. VOLPI PAOLA
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, riformare la sentenza impugnata e,
per l'effetto, respingere l'originaria opposizione, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata:
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale di Forlì adito in funzione del Giudice di Appello, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione reiette, nel merito, rigettare integralmente l'appello interposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con consequenziale conferma della sentenza di primo grado n. 228/2024 emessa dal Giudice di Pace di Forlì in data 14.03.2024. In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
[...
L' (di seguito anche “l'appellante” o Parte_2
”) interponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n.228 del 2024 con Parte_3
la quale il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso presentato da (di seguito CP_1
anche “l'appellata”) avverso il provvedimento prefettizio del 08.06.2023 di revoca della patente di guida, domandando che il Giudice di Appello riformasse la sentenza appellata rigettando l'opposizione a suo tempo presentata dall'appellata.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza del Giudice di prime cure sarebbe errata nella parte in cui ritiene, in fatto, la non sussistenza, nell'occorso, di un sinistro stradale, rilevante ai sensi dell'art. 186,
comma 2-bis, C.d.S.: invero, i rilievi sollevati dal Giudice non escluderebbero affatto l'integrazione di un sinistro stradale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, nel quale si fa propria una nozione di sinistro stradale molto ampia, comprensiva non solo dello scontro ma del mero urto contro un ostacolo. Pertanto, ad avviso dell'appellante, il provvedimento di revoca sarebbe stato emesso correttamente in ipotesi che, anche secondo la più recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale (sentenze n. 75/2020 e 163/2022) giustificano la misura ablatoria nonostante l'intervenuto esito positivo della messa alla prova.
Si costituiva nel procedimento di appello l'appellata, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Eccepiva in via preliminare l'appellata l'inammissibilità dell'appello, per difetto dei requisiti minimi di cui all'art. 414 c.p.c. e 434 c.p.c., per la non corrispondenza dei documenti allegati dall'appellante nel proprio ricorso rispetto alla descrizione degli stessi nel corpo dell'atto, per la produzione di una sentenza non attinente al caso, generando assoluta incertezza.
Nel merito, ad avviso dell'appellata, la sentenza di primo grado sarebbe corretta, stante l'insussistenza del sinistro stradale, in quanto l'evento di cui trattasi si sarebbe sostanziato un urto molto lieve senza danni per persone e mezzi.
Ancora, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2020, la revoca della patente,
conformemente a quanto statuito in tema di confisca, non sarebbe applicabile nel caso di specie essendo intervenuta pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
La causa è stata istruita documentalmente.
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello possono essere superate, alla luce di quanto già
evidenziato in ordinanza del 11.12.2024, nella quale si è rilevato che l'omesso deposito della sentenza di primo grado non determina improcedibilità o inammissibilità dell'appello; parimenti, la
“confusione” nella produzione documentale da parte appellante non sembra avere pregiudicato il diritto di difesa della controparte, e il contraddittorio appare adeguatamente sviluppato nel rispetto del diritto di difesa. Si ritiene dunque che si possa scendere nel merito dell'oggetto della vertenza. La sentenza del Giudice di Pace si fonda, essenzialmente, sulle seguenti argomentazioni: 1)
insussistenza nel caso di specie di un sinistro stradale, ai fini dell'aggravante contestata, 2)
inapplicabilità della revoca della patente (anche da parte del Prefetto) nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova.
Sotto il profilo sub 1), agli atti del procedimento è prodotto verbale di contestazione (doc. 2 fascicolo parte appellante) nel quale si indica che il veicolo nell'effettuare la manovra di retromarcia creava pericolo tanto da incorrere in un sinistro stradale;
ad avviso del Giudice di Pace – nonché
dell'odierna appellata – il minimo urto causato dall'appellata nell'occorso non sarebbe sufficiente a integrare il sinistro stradale ai fini della aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis del Codice della
Strada. Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità si è evidenziato che “in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada,
deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli” (Cass. Pen. Sez. 4 -
, Sentenza n. 27211 del 21/05/2019 Ud. (dep. 19/06/2019 ); nello stesso senso,
Sez. 4, Sentenza n. 47276 del 06/11/2012 Ud. (dep. 06/12/2012 ) Rv. 253921 – 01); Corte di cassazione penale, sez. IV, 4 novembre 2024 n. 40329); pertanto, il fatto che nell'occorso la vicenda si fosse risolta in un piccolo urto senza danni a cose o persone all'interno di un'area di servizio non esclude, nello spirito della norma e nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità di cui sopra,
la configurabilità dell'incidente stradale ai fini dell'applicazione della aggravante in questione, e dunque ai fini della applicabilità della revoca della patente. Peraltro, la circostanza che l'evento si sia verificato all'interno di area di servizio non esclude l'incidenza di tale avvenimento sulla circolazione stradale, posto che anche l'area di servizio costituisce “strada ad uso pubblico” destinata al transito veicolare o pedonale (cfr., Cassazione penale sez. IV, 09/02/2023, n.10105, Cassazione penale sez.
IV, 15/11/2013, n.8084). Quanto alla sussistenza del collegamento fra lo stato di ebbrezza della conducente ed il verificarsi del – seppur lieve – sinistro, preme evidenziare che l'accertamento, cui seguiva il compendio sanzionatorio oggetto di causa, fu effettuato proprio a seguito dell'accadimento del sinistro (cfr. doc. 2 fascicolo parte appellante, verbale di contestazione) e che non appare contestato che l'urto verificatosi fosse causalmente riconducibile alla condotta di guida della medesima conducente, oggi appellata.
Sotto il secondo profilo (sub 2), il Giudice di Pace (come pure l'appellata) invoca l'inapplicabilità
della sanzione della revoca della patente, in presenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova. Nel caso di specie, infatti, il reato venne dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova in data 22.3.2023 (doc. 4 fascicolo parte appellante). Il richiamo posto alla base della argomentazione è alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2020, con la quale la Corte così
ebbe a statuire: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova (sentt. nn. 248 del 2014, 198 e 247 del 2015,
22 del 2016, 91, 175, 222 e 236 del 2018, 68 e 155 del 2019, 58 del 2020; ordd. nn. 43 del 2013, 221
e 130 del 2017, 207 del 2019)”; invero, il materia di lavoro di pubblica utilità, l'art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada stabiliva che “9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274
del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione”; diversamente, l'art. 224 ter comma 6 (prima dell'intervento della Corte), prevedeva che “nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto,
ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”. La Corte Costituzionale ha ritenuto dunque irragionevole che, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, venga meno in ogni caso la confisca del veicolo, mentre nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, la Parte_2
possa comunque disporre tale confisca. Il richiamo può essere operato anche alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 163 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. In questo senso, invero l'art. 186 comma 9 bis, sopra citato, prevede analogamente che la sanzione della sospensione sia ridotta della metà, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
Tuttavia, con riferimento alla revoca della patente, l'art. 186 comma 9 bis sopra citato tanto non dispone;
al contrario, nella giurisprudenza di legittimità penale si afferma che: “In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, con contestuale applicazione della revoca della patente di guida, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa e, in caso di esito positivo dell'attività, dichiarare l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al prefetto, atteso che, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetta al prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione di tale sanzione”
(Cass. Pen., Sez. 4 - , Sentenza n. 56962 del 23/10/2018 Cc. (dep. 18/12/2018 ) Rv. 275191 – 01).
Nel caso di specie, inoltre, applicandosi l'aggravante del sinistro stradale, per i motivi di cui sopra,
l'art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada prevede che “Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”; la circostanza che sia emessa la sentenza penale di estinzione per esito positivo della messa alla prova ha invero come effetto che l'applicazione della revoca non compete più al giudice penale, non essendovi accertamento della penale responsabilità, bensì compete al Prefetto, previa verifica dei necessari presupposti;
in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità penale si è evidenziato che “in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter c.p. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod.
strada” (Cassazione penale sez. IV, 24/01/2023, n.3717). Pertanto, non si condividono le considerazioni, spese dal Giudice di prime cure sul tema. Del resto,
sul punto, recentissima giurisprudenza di legittimità penale sembra ribadire il proprio orientamento,
evidenziando che “Questa Corte di legittimità ha, infatti, già da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del
1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui all'art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992. Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186,
comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria” (Cass. Pen.,
Sez. 4 - , Sentenza n. 19369 del 07/05/2024; nello stesso senso,
Sez. 4, Sentenza n. 39107 del 08/07/2016); secondo quanto chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità penale, dunque, l'esito positivo della messa alla prova impedisce al giudice – in assenza di accertamento di penale responsabilità – di applicare la sanzione della revoca della patente di guida, ma non al Prefetto, cui invero spetta tale attribuzione, e che provvederà, in autonomia, all'accertamento dei necessari presupposti.
Pertanto, la motivazione del Giudice di Pace, posta a fondamento della decisione appellata, appare censurabile e meritevole di riforma, con conseguente rigetto dell'opposizione a suo tempo presentata dall'appellante e conferma del provvedimento prefettizio di revoca della patente in oggetto FASC.
1159/GP/2021 /Area III – PT deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite, attese le incertezze interpretative in campo, devono essere integralmente compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. 1P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 228 del 2024 del 19.3.2024 e pertanto
2) A riforma della citata sentenza, respinge l'opposizione a suo tempo presentata da CP_1
avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida
[...] [...]
, che conferma e dichiara esecutivo;
NumeroDiPatente_1
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Forlì, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina