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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 7654 dell'anno 2016 vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del Presidente pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in alla via Umberto I n. 13, rappresentato e difeso Pt_1
dagli avv.ti Maria Giovanna Capoccia e Giuditta Angelastri, come da procura in atti;
– Opponente –
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Giulia
Alessandra Vanini e Luigi Carlo Ravarini presso il cui studio legale in Milano alla via Del Bollo n. 4 è elettivamente domiciliata, come da procura generale alle liti in atti;
– Opposta –
1 All'udienza del 14.1.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo n.
1691/2016 emesso dal Tribunale di Lecce), la , premesso in Parte_1
particolare:
- che con decreto ingiuntivo n. 1691/16 il Tribunale di Lecce ingiungeva alla il pagamento in favore della società opposta, in qualità di Parte_1
cessionaria di un credito per la fornitura di energia elettrica, della somma pari a euro 130.604,63;
- che la fornitura si riferiva all'immobile adibito a sede del liceo classico di
Casarano, attiva dal mese di gennaio 2007 con la società Enel Distribuzione SpA,
alla quale sono successivamente subentrate le società Controparte_2
(dal 31.5.2007 al 30.4.2008), (dall'1.5.2008 al
[...] Controparte_3
31.12.2010), (dall'1.1.2011 al 29.2.2012) e infine la società CP_4
; CP_5
- che nel corso del rapporto contrattuale con si verificava un Controparte_3
errore nella rilevazione dei consumi emerso a seguito della trasmissione da parte della medesima società nell'anno 2013, a distanza di più di due anni dalla chiusura del rapporto contrattuale, di quattro fatture di conguaglio;
2 - che in data 9.2.2011, senza alcun preavviso, veniva sostituito il misuratore del consumo di energia elettrica;
- che i consumi rilevati dalla società fornitrice dovevano ritenersi erronei avendo la società di distribuzione corretto manualmente la lettura di kwh 899.850
presente sul misuratore sostituito, in contrasto sia con l'ultima lettura rilevata pari a kwh 85.550 sia con i consumi storici della relativa utenza;
- che in data 16.12.2013 veniva notificato alla Provincia di atto di cessione Pt_1
del credito del 21.11.2023 in favore della società odierna Controparte_6
opposta;
- che la Provincia di quindi, comunicava alla società cessionaria Pt_1
l'esistenza di quattro fatture a conguaglio già contestate alla società emittente fornitrice dell'energia elettrica;
- che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo la Provincia di Pt_1
procedeva al pagamento della somma pari a euro 12.123,26 in quanto ritenuta corrispondente ai consumi reali di energia elettrica e quindi dovuta;
chiedeva quindi di accogliere l'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che chiedeva da parte sua, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, con conferma del decreto monitorio e con vittoria delle spese di giudizio.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto monitorio ed istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali, all'udienza del
3 14.1.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*******
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale al quale il Giudicante
aderisce senza riserve, in tema di distribuzione della prova in caso di contestazione dei consumi di energia elettrica rilevati con sistemi di misurazione meccanici o elettronici, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e di dimostrare che l'entità dei consumi reali sia diverso, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti periodi e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato, laddove spetta al gestore la prova del corretto funzionamento dello strumento utilizzato per la misurazione oggetto di contestazione (da ultimo, Cass. civ. ord. n. 25542/24).
Orbene, nel caso di specie, la Provincia di intestataria del contratto di Pt_1
fornitura di energia elettrica servente l'immobile ubicato nella città di Casarano
ed adibito a sede del locale liceo classico, ha tempestivamente contestato alla società l'esattezza dei consumi rilevati con quattro fatture di Controparte_3
conguaglio emesse a distanza di più di due anni dalla chiusura del relativo rapporto contrattuale per passaggio ad altro fornitore di energia elettrica.
Tale consumi appaiono oggettivamente eccessivi tenuto conto che, secondo una perizia di parte allegata agli atti di causa, i consumi medi rilevati sia prima che dopo il periodo in contestazione appaiono decisamente più bassi rispetti a quelli
4 oggetto di contestazione;
essendo l'immobile adibito a sede di un liceo classico la rilevazione statistica dei consumi appare anche di particolare rilevanza sul piano probatorio, trattandosi di consumi standardizzati legati all'uso pubblico dell'immobile.
Correlativamente la società opposta, cessionaria del credito, non ha offerto alcuna prova in ordine al corretto funzionamento del misuratore che veniva anche sostituito a breve distanza di tempo dalla chiusura del rapporto contrattuale con . Controparte_3
Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie ragioni per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidare tenendo conto di parametri prossimi ai valori medi tariffari ratione temporis vigenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1691/2016 emesso dal Tribunale di Lecce;
5 2) condanna la parte opposta alla refusione in favore della Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 13.900,00 per compensi professionali e spese, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori se dovuti per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 15.1.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
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