Sentenza 21 dicembre 2015
Massime • 1
Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio della notificazione che non produce alcuna nullità se l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione dell'appellato.
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La notifica dei motivi aggiunti tra garanzia del contraddittorio e diritto di difesa (Nota a Tar Sicilia, Palermo, sez. IV, sentenza 10 febbraio 2025, n. 328) di Pierandrea Corleto Sommario: 1. La vicenda. 2. Premessa introduttiva. – 3. I motivi aggiunti: un breve inquadramento storico-normativo. – 4. La notifica dei motivi aggiunti. – 5. L'interpretazione favorevole al proponente: il caso della sanatoria per raggiungimento dello scopo. – 6. La soluzione adottata dal Tar Palermo con la pronuncia n. 328/2025 e la necessaria accettazione del contraddittorio. – 7. Riflessioni conclusive. 1. La vicenda Con la sentenza in esame, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia si è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2015, n. 25684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25684 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2015 |
Testo completo
T IT IR D E T N E S E - L - 25684.15 O S AULA 'B' E T N E S E E N O I Z A R T Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IS G E R E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9473/2012 Cron.25684 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. PAOLO STILE Presidente Ud. 17/11/2015 - PU Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9473-2012 proposto da: MINISTERO DIFESA C. F. 80425650589, in persona del e difeso Ministro pro tempore, rappresentato cui dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
ricorrente - 2015 contro 4360 ZI AN [...]; intimata - Nonché da: } ZI AN [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e P difende unitamente all'avvocato ANDREA BALDINI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MINISTERO DIFESA C.F. 80425650589; - intimata - avverso la sentenza n. 1154/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/12/2011 r.g.n. 373/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato RUSSO MARINA;
udito l'Avvocato LOMONACO GIUSEPPE per delega BALDINI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'accoglimento principale inammissibilità ricorso incidentale. RG 9473-12 n. 2 ud. 17-11- 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Genova, pronunciando sull'appello del Ministero della Difesa proposto avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia che, nei confronti di detto Ministero, aveva accolto la domanda di RZ ST riconoscendo il dedotto demansionamento e la subita persecuzione, dichiarava improcedibile l'impugnazione. A base del decisum la Corte del merito poneva il fondante rilievo secondo il quale, nella specie, non era stato rispettato il termine a difesa di cui al terzo comma dell'art. 435 cpc a nulla valendo il disposto rinvio dell'udienza per consentire alla parte appellata di apprestare le proprie difese. Contro questa sentenza il Ministero della Difesa ricorre in cassazione in ragione di due censure. Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione incidentale assistita da tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale il Ministero della Difesa, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 435, comma 3°, cpc, critica la sentenza impugnata laddove parificando l'omessa notificazione - al ritardo della notificazione non ha tenuto conto dell'efficacia sanante della costituzione di controparte. 1 Con la seconda censura del ricorso principale il Ministero della Difesa, denunciando violazione dell'art. 164, comma 3°, cpc, sostiene che la Corte di Appello non ha considerato che l'efficacia sanante della costituzione di parte appellata legittimava la fissazione di una nuova udienza. Con i primi due motivi del ricorso incidentale ( erroneamente rubricati con i numeri 2 e 3)la RZ, prospettando rispettivamente violazione degli artt. 435, 3° comma, e 358 cpc nonché vizio di motivazione, denuncia che la Corte di appello non ha tenuto conto che l'atto di appello non è stato notificato anche al nuovo coodifensore in primo grado e la notifica all'avv.to Lanznaster era giuridicamente inesistente per essere questi deceduto dopo aver rinunciato al mandato. Né aggiunge il ricorrente incidentale la Corte del merito ha rilevato che la controparte aveva proceduto alla rinnovazione della notifica senza autorizzazione. Con la terza censura il ricorrente incidentale, deducendo ex art. 360 nn.3 e 5 cpc omessa motivazione, critica la sentenza impugnata in punto di mancata omessa pronuncia d'improcedibilità dell'appello ex art. 348, 2° comma, cpc sulla base della mancata comparizione della parte appellante. Il ricorso principale è fondato e quello incidentale è infondato. Secondo giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita, infatti, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto d'appello e la data dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 435 cpc, comma configura un vizio della notificazione e, come tale, non produce3) alcuna nullità se l'atto abbia raggiunto il suo scopo (art. 156 cpc, 2 comma, e art. 160 cpc), per effetto tra l'altro - della costituzione dell'appellato ( Cass. 14 gennaio 2010 n. 488). Nella specie parte appellata si è costituita dimostrando in tal modo che l'atto di appello ha raggiunto il suo scopo e tanto vale anche in ordine al profilo, sollevato con il ricorso incidentale, della notifica all'avv.to Lanznaster. Del resto questa Corte ha avuto modo di sottolineare che la notificazione• dell'atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità ex tunc, soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l'astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione un м Né, tra l'altro, parte appellata ha allegato alcuna specifica violazione qualche riferimento con il destinatario ( Cass. 30 maggio 2014 n.12301). Nella fattispecie in esame ricorre, appunto, quest'ultima ipotesi. del diritto di difesa. D'altro canto la rinnovazione spontanea della notifica eseguita anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cpc, risponde al principio di ragionevole durata del processo. Relativamente al motivo del ricorso incidentale afferente la dedotta violazione dell'art. 348 cpc va rimarcato che questa Corte ha già avuto 3 occasione di precisare che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, non essendo di ostacolo a ciò la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira con la conseguenza che ove l'inattività si verifichi nell'udienza di cui all'art. 437 cpc, ai sensi degli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359 cpc) e 348 cpc, deve escludersi 1'immediata decisione della causa in quanto la mancata comparizione di entrambe la parti (ritualmente convocate) sia all'udienza di discussione, sia alla successiva udienza di rinvio, determina la cancellazione della causa dal ruolo, e all'assenza dell'appellante alla prima udienza, ed a quella successiva di rinvio, ritualmente comunicatagli, consegue la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione ( Cass. 12 febbraio 2015 n. 2816). In conclusione in accoglimento del ricorso principale, e rigettandosi quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione. 4 Così deciso in Roma nella camera di Il Presidente Dott. Paolo Stile овна Il Consigliere est. Dott. Giuseppe Napoletano ÷ consiglio del 17 novembre 2015 Depositato in Cancelleria 18 DIC 2015 21.DIC. 2015. oggi, Il Funiave fuidation Done Sile Sel A T O N