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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. VG 2649/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.3.2025 da
1) Parte_1
Nata a MILANO il 23.01.1978
Cittadina ITALIANA
Cod. Fisc. : C.F._1 residente in [...],36 con l'Avv. ELLI MILENA presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) CP_1
Nato a: MILANO il 16.12.1969
Cittadino ITALIANO
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...],36 con l'Avv. ELLI MILENA presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 22.05.2021
(anno 2021 atto n. 106 reg. 05 parte 1 serie C) in separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi IGg.ri nata a [...] il [...] c.f.: e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] – c.f.: ai sensi CP_1 C.F._2 dell'art. 151, 1° comma, c.c.
• Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. (anno 2021 numero 106 registro 05, parte 1 Serie C reg.05)
• Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) La casa coniugale sita in Milano via San Giuseppe Cottolengo,36, di proprietà
esclusiva della IG.ra da data precedente il matrimonio, rimane Parte_1
assegnata e nella piena disponibilità di costei, con trasferimento altrove del marito in data 28.02.2025, restituzione da parte sua di tutte le chiavi alla proprietaria, nonché
asporto dei propri oggetti ed effetti personali e dei seguenti beni, consenziente la moglie:
- Anfora con piatto d'argento;
- televisore, le cui rate residue del finanziamento acceso per il relativo acquisto rimarranno a suo totale carico, tenendo completamente indenne per tale debito la
IG.ra ; Pt_1
- decoder digitale con applicazione per TV;
- vaso Venini;
- stecca biliardo;
- n°4 valigie medie;
- telecamera gopro
Il IG. si impegna ad effettuare il cambio di residenza anagrafica entro e non CP_1
oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Egli si impegna, altresì, a volturare nel più breve tempo possibile a nome della IG.ra Parte_1
l'intestazione di tutte le utenze della casa coniugale, di cui era titolare.
2) La IG.ra si obbliga a corrispondere al IG. che accetta, contestualmente Pt_1 CP_1
al trasferimento e rilascio della casa coniugale con restituzione di tutte le chiavi da parte di costui, la somma complessiva di euro 11.000,00 (undicimila) a definitivo,
totale saldo di quanto dallo stesso versato, corrisposto o, comunque, impiegato, per la ristrutturazione, arredamento ed allestimento del suddetto immobile sito in Milano
via San Giuseppe Cottolengo,36.
Con il ricevimento dell'importo di euro 11.000,00, il IG. sarà pienamente CP_1
soddisfatto, senza più nulla a pretendere dalla IG.ra , per quanto, comunque, Pt_1
afferente e/o relativo alla casa già coniugale ed al suo contenuto.
3) Le parti hanno convenuto che tutti gli oggetti e materiali contenuti e depositati nel box di proprietà della IG.ra , se non ritirati ed asportati dal marito entro Parte_1
e non oltre il 28.02.2025, saranno definitivamente smaltiti a cura della proprietaria,
consenziente il marito stesso, esclusa fin d'ora ogni sua eccezione e/o richiesta.
4) Le parti hanno convenuto di restituire al proprietario altro box da loro locato a far tempo dalla prossima scadenza di marzo 2025.
5) Le parti hanno convenuto di restituirsi reciprocamente in data 28.02.2025 i regali tra loro scambiatisi in occasione del S.Natale 2024 e, in particolare: la moglie riconsegna al marito l'anello con brillante ed il marito restituirà alla moglie il bracciale in oro.
6) Le parti, verificato in contraddittorio il contenuto della cassetta di sicurezza aperta presso Banca Popolare di Sondrio via Solari,10 Milano, intestata alla IG.ra , Pt_1
hanno già suddiviso tra loro gli oggetti ivi depositati in ragione della rispettiva titolarità, senza più alcuna pretesa reciproca.
7) La IG.ra si impegna, entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della sentenza Pt_1 di divorzio, a sollevare, manlevare e tenere indenne il IG. da tutti gli obblighi CP_1
dallo stesso assunti quale garante del contratto di mutuo stipulato in data
24.03.2022 dalla stessa con BNL SPA, liberandolo completamente e Parte_1
sostituendogli, se del caso e necessario, altro soggetto a tal fine.
La IG.ra si obbliga a rispettare puntualmente le scadenze, onorando tutte le Pt_1
rate con relativo pagamento diretto da parte sua.
Qualora la IG.ra ritenesse di vendere l'immobile prima dell'emissione della Pt_1
sentenza di divorzio, estinguerà anticipatamente o trasferirà detto mutuo, liberando comunque il IG. dalla sua qualità di garante del mutuo stesso. CP_1
In ogni caso la IG.ra darà immediata comunicazione dell'avvenuta liberatoria al Pt_1
IG. che, pertanto, non sarà più obbligato. CP_1
8) Il conto corrente cointestato aperto presso BNL, attualmente senza provvista o saldo attivo, verrà estinto.
9) Il finanziamento contratto con Findomestic per l'acquisto del Personal Computer
rimarrà formalmente intestato a ma le rate residue saranno tutte CP_1
pagate, alle rispettive scadenze, da , cui verranno recapitati i relativi Parte_1
bollettini, esonerando, per l'effetto, da ogni obbligo ed onere. CP_1
10) Il cane di razza labrador di nome Denver, di anni 5, rimane intestato in proprietà a la sua gestione e collocamento potranno essere suddivisi con la IG.ra CP_1
a seconda degli impegni personali e lavorativi, anche tramite strutture già Pt_1
utilizzate durante la convivenza matrimoniale.
In particolare:
- fino a quando il IG. non avrà reperito la soluzione abitativa adeguata, il CP_1
cane rimarrà presso la casa coniugale e la IG.ra , se impossibilitata ad Pt_1
accudirlo personalmente, previa comunicazione al IG. già sin d'ora CP_1
consenziente, potrà condurlo presso l'Asilo dei Cani in Milano via Argelati, con ripartizione del costo della retta al 50%.
- Allorchè il IG. disporrà di un alloggio, il cane sarà accudito, salvo altri CP_1
accordi e circostanze diverse, secondo i turni di lavoro da remoto di ciascuna parte, da comunicarsi l'un l'altra, settimanalmente, con congruo anticipo, per consentire l'adeguata organizzazione, mentre nei week end la gestione dell'animale potrà essere alternata tra le parti medesime.
- Durante il periodo estivo il cane potrà trascorrere con ognuno un periodo di 15
giorni anche non consecutivi, da stabilire entro il 15 giugno di ciascun anno, fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi e/o soluzioni del momento.
- Le spese di mantenimento ordinario del cane saranno sostenute direttamente dal rispettivo collocatario, mentre quelle veterinarie e/o comunque, straordinarie,
saranno a carico esclusivo del IG. CP_1
11) Le parti sono autosufficienti ed economicamente indipendenti, per cui non avanzano reciprocamente richieste di mantenimento.
Le stesse danno atto che, con l'adempimento delle condizioni così come qui esposte,
nulla più avranno a pretendere l'un l'altro a seguito e con riferimento al rapporto di coniugio e/o per qualunque altro titolo, ragione o causa.
12) Le spese legali della presente procedura di separazione/divorzio saranno sostenute dai coniugi al 50% tra loro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
• Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 23.01. 1978 Parte_1
– c.f.: e nato a [...] il [...] – c.f.: C.F._1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 22.05.2021(anno C.F._2
2021 numero 106 registro 05, parte 1 Serie C reg.05)
• Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
• Spese di procedura al definitivo;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Fulvia De Luca.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.3.2025 da
1) Parte_1
Nata a MILANO il 23.01.1978
Cittadina ITALIANA
Cod. Fisc. : C.F._1 residente in [...],36 con l'Avv. ELLI MILENA presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) CP_1
Nato a: MILANO il 16.12.1969
Cittadino ITALIANO
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...],36 con l'Avv. ELLI MILENA presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 22.05.2021
(anno 2021 atto n. 106 reg. 05 parte 1 serie C) in separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi IGg.ri nata a [...] il [...] c.f.: e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] – c.f.: ai sensi CP_1 C.F._2 dell'art. 151, 1° comma, c.c.
• Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. (anno 2021 numero 106 registro 05, parte 1 Serie C reg.05)
• Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) La casa coniugale sita in Milano via San Giuseppe Cottolengo,36, di proprietà
esclusiva della IG.ra da data precedente il matrimonio, rimane Parte_1
assegnata e nella piena disponibilità di costei, con trasferimento altrove del marito in data 28.02.2025, restituzione da parte sua di tutte le chiavi alla proprietaria, nonché
asporto dei propri oggetti ed effetti personali e dei seguenti beni, consenziente la moglie:
- Anfora con piatto d'argento;
- televisore, le cui rate residue del finanziamento acceso per il relativo acquisto rimarranno a suo totale carico, tenendo completamente indenne per tale debito la
IG.ra ; Pt_1
- decoder digitale con applicazione per TV;
- vaso Venini;
- stecca biliardo;
- n°4 valigie medie;
- telecamera gopro
Il IG. si impegna ad effettuare il cambio di residenza anagrafica entro e non CP_1
oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. Egli si impegna, altresì, a volturare nel più breve tempo possibile a nome della IG.ra Parte_1
l'intestazione di tutte le utenze della casa coniugale, di cui era titolare.
2) La IG.ra si obbliga a corrispondere al IG. che accetta, contestualmente Pt_1 CP_1
al trasferimento e rilascio della casa coniugale con restituzione di tutte le chiavi da parte di costui, la somma complessiva di euro 11.000,00 (undicimila) a definitivo,
totale saldo di quanto dallo stesso versato, corrisposto o, comunque, impiegato, per la ristrutturazione, arredamento ed allestimento del suddetto immobile sito in Milano
via San Giuseppe Cottolengo,36.
Con il ricevimento dell'importo di euro 11.000,00, il IG. sarà pienamente CP_1
soddisfatto, senza più nulla a pretendere dalla IG.ra , per quanto, comunque, Pt_1
afferente e/o relativo alla casa già coniugale ed al suo contenuto.
3) Le parti hanno convenuto che tutti gli oggetti e materiali contenuti e depositati nel box di proprietà della IG.ra , se non ritirati ed asportati dal marito entro Parte_1
e non oltre il 28.02.2025, saranno definitivamente smaltiti a cura della proprietaria,
consenziente il marito stesso, esclusa fin d'ora ogni sua eccezione e/o richiesta.
4) Le parti hanno convenuto di restituire al proprietario altro box da loro locato a far tempo dalla prossima scadenza di marzo 2025.
5) Le parti hanno convenuto di restituirsi reciprocamente in data 28.02.2025 i regali tra loro scambiatisi in occasione del S.Natale 2024 e, in particolare: la moglie riconsegna al marito l'anello con brillante ed il marito restituirà alla moglie il bracciale in oro.
6) Le parti, verificato in contraddittorio il contenuto della cassetta di sicurezza aperta presso Banca Popolare di Sondrio via Solari,10 Milano, intestata alla IG.ra , Pt_1
hanno già suddiviso tra loro gli oggetti ivi depositati in ragione della rispettiva titolarità, senza più alcuna pretesa reciproca.
7) La IG.ra si impegna, entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della sentenza Pt_1 di divorzio, a sollevare, manlevare e tenere indenne il IG. da tutti gli obblighi CP_1
dallo stesso assunti quale garante del contratto di mutuo stipulato in data
24.03.2022 dalla stessa con BNL SPA, liberandolo completamente e Parte_1
sostituendogli, se del caso e necessario, altro soggetto a tal fine.
La IG.ra si obbliga a rispettare puntualmente le scadenze, onorando tutte le Pt_1
rate con relativo pagamento diretto da parte sua.
Qualora la IG.ra ritenesse di vendere l'immobile prima dell'emissione della Pt_1
sentenza di divorzio, estinguerà anticipatamente o trasferirà detto mutuo, liberando comunque il IG. dalla sua qualità di garante del mutuo stesso. CP_1
In ogni caso la IG.ra darà immediata comunicazione dell'avvenuta liberatoria al Pt_1
IG. che, pertanto, non sarà più obbligato. CP_1
8) Il conto corrente cointestato aperto presso BNL, attualmente senza provvista o saldo attivo, verrà estinto.
9) Il finanziamento contratto con Findomestic per l'acquisto del Personal Computer
rimarrà formalmente intestato a ma le rate residue saranno tutte CP_1
pagate, alle rispettive scadenze, da , cui verranno recapitati i relativi Parte_1
bollettini, esonerando, per l'effetto, da ogni obbligo ed onere. CP_1
10) Il cane di razza labrador di nome Denver, di anni 5, rimane intestato in proprietà a la sua gestione e collocamento potranno essere suddivisi con la IG.ra CP_1
a seconda degli impegni personali e lavorativi, anche tramite strutture già Pt_1
utilizzate durante la convivenza matrimoniale.
In particolare:
- fino a quando il IG. non avrà reperito la soluzione abitativa adeguata, il CP_1
cane rimarrà presso la casa coniugale e la IG.ra , se impossibilitata ad Pt_1
accudirlo personalmente, previa comunicazione al IG. già sin d'ora CP_1
consenziente, potrà condurlo presso l'Asilo dei Cani in Milano via Argelati, con ripartizione del costo della retta al 50%.
- Allorchè il IG. disporrà di un alloggio, il cane sarà accudito, salvo altri CP_1
accordi e circostanze diverse, secondo i turni di lavoro da remoto di ciascuna parte, da comunicarsi l'un l'altra, settimanalmente, con congruo anticipo, per consentire l'adeguata organizzazione, mentre nei week end la gestione dell'animale potrà essere alternata tra le parti medesime.
- Durante il periodo estivo il cane potrà trascorrere con ognuno un periodo di 15
giorni anche non consecutivi, da stabilire entro il 15 giugno di ciascun anno, fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi e/o soluzioni del momento.
- Le spese di mantenimento ordinario del cane saranno sostenute direttamente dal rispettivo collocatario, mentre quelle veterinarie e/o comunque, straordinarie,
saranno a carico esclusivo del IG. CP_1
11) Le parti sono autosufficienti ed economicamente indipendenti, per cui non avanzano reciprocamente richieste di mantenimento.
Le stesse danno atto che, con l'adempimento delle condizioni così come qui esposte,
nulla più avranno a pretendere l'un l'altro a seguito e con riferimento al rapporto di coniugio e/o per qualunque altro titolo, ragione o causa.
12) Le spese legali della presente procedura di separazione/divorzio saranno sostenute dai coniugi al 50% tra loro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
• Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 23.01. 1978 Parte_1
– c.f.: e nato a [...] il [...] – c.f.: C.F._1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 22.05.2021(anno C.F._2
2021 numero 106 registro 05, parte 1 Serie C reg.05)
• Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
• Spese di procedura al definitivo;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Fulvia De Luca.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG