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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7720 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 26915/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Francesco Mangazzo e Ugo Luca Savio De Luca, presso il Parte_1 cui studio domicilia in Roma, via Valadier, n. 44,
E
, in persona del Presidente in carica, con Controparte_1 l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 11.10.2024- ricorso, (iscritto a ruolo in data Parte_1 14.10.2024, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare - in accoglimento del primo motivo – l'annullamento e/o la nullità del bando di concorso e della deliberazione N. DOP/788/2024 del 12.08.2024 e di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale;
- accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità Della deliberazione DOP/808/2024 pubblicata in data 9.09.2024, con la quale sono stati modificati i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande nei termini ivi indicati,
- accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità della Deliberazione DOP/889/2024 pubblicata in data 4.10.2024, con la quale si comunicava la suddivisione del n. 12 posti per le differenti n. 3 aree e di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel CP_1 merito, ha concluso per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna gli atti amministrativi sopra riportati, dei quali chiede Parte_1
l'annullamento, prospettando: a) “violazione e falsa applicazione dell'art. 15 comma 5 del ccnl 2002-2005 per l'illegittima previsione delle aree funzionali nonche' per l'illegittima modalita' di ripartizione dei posti (n. 12) all'interno della procedura selettiva (codice identificativo art15-dirtec- 2024) – violazione e falsa applicazione per erroneita' nelle modalita' di calcolo – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione del principio di correttezza e buona fede.”; b) violazione del d.p.r. 445/2000 per gestione atti e documenti amministrativi – violazione dell'art. 76 v dpr 445/2000 - violazione dell'art. 4 della procedura selettiva art-dirtec2024
– manifesta irragionevolezza – abnormita'.”.
3. Si richiama la Suprema Corte laddove, in un caso analogo, ha precisato:
1 “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro- organizzazione. (Cass., sez. U, ord. n. 33212 del 21.12.2018). Si legge (tra l'altro) nel ricorso:
“Il candidato, come emerge dal sopra citato bando di concorso, aveva la possibilità di partecipare ad una sola delle singole aree ivi riportate. È doveroso precisare, sin d'ora, che il numero di posti pari a 12 unità, come da bando di concorso, non è suddiviso tra le tre aree funzionali, definite quali “funzioni” all'interno del bando, ma sono il risultato dell'organigramma dell . Per tali ragioni, secondo quanto stabilito dal bando, il CP_1 singolo candidato poteva partecipare ad una sola delle seguenti aree, nonostante tali funzioni si riferiscano alle strutture dirigenziali e non anche alle attività effettivamente svolte dal personale che spesso rivestono carattere di trasversalità insita nella figura stessa del tecnologo. Inoltre, i dipendenti dell'area “funzioni giuridico-amministrative e funzioni di governance per l e il Sistema Statistico Nazionale” devono aver CP_1 acquisito, quali requisiti necessari all'assunzione, pluralità di competenze e funzioni di stampo trasversali nelle tre aree a cui fa riferimento il bando di concorso in esame…La normativa di riferimento non prevede alcuna ripartizione in aree funzionali per i dirigenti tecnologi e ricercatori, né prevede che il numero di posti ripartiti per area sia calcolato sulla base delle domande pervenute per ciascuna area.”. In effetti la ricorrente contesta l'”organigramma dell' ” (sotteso al bando di CP_1 concorso) per contrasto con la normativa di riferimento e, segnatamente, la legittimità dell'organizzazione secondo aree funzionali per i dirigenti tecnologi e per i ricercatori e dei criteri di ripartizione di tali figure professionali tra le aree (che asseritamente non tengono conto “della pluralità di competenze e funzioni di stampo trasversali nelle tre aree a cui fa riferimento il bando in esame”, come altresì scritto nel ricorso). In definitiva la contestazione della ricorrente investe direttamente gli atti di macro- organizzazione, attraverso i quali l'ISTAT ha definito le “linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi” (come da citata sentenza), a fronte dei quali non sussiste un diritto soggettivo (e dunque non opera il potere di disapplicazione del G.O.). Alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, in base alla complessiva prospettazione della ricorrente, la controversia esula dalla cognizione di questo Ufficio, sussistendo invece la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
4. Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura della decisione e la complessità delle questioni.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
2 compensa la spese processuali. Roma, 1.7.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 26915/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Francesco Mangazzo e Ugo Luca Savio De Luca, presso il Parte_1 cui studio domicilia in Roma, via Valadier, n. 44,
E
, in persona del Presidente in carica, con Controparte_1 l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 11.10.2024- ricorso, (iscritto a ruolo in data Parte_1 14.10.2024, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare - in accoglimento del primo motivo – l'annullamento e/o la nullità del bando di concorso e della deliberazione N. DOP/788/2024 del 12.08.2024 e di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale;
- accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità Della deliberazione DOP/808/2024 pubblicata in data 9.09.2024, con la quale sono stati modificati i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande nei termini ivi indicati,
- accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità della Deliberazione DOP/889/2024 pubblicata in data 4.10.2024, con la quale si comunicava la suddivisione del n. 12 posti per le differenti n. 3 aree e di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito il difetto di giurisdizione e, nel CP_1 merito, ha concluso per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna gli atti amministrativi sopra riportati, dei quali chiede Parte_1
l'annullamento, prospettando: a) “violazione e falsa applicazione dell'art. 15 comma 5 del ccnl 2002-2005 per l'illegittima previsione delle aree funzionali nonche' per l'illegittima modalita' di ripartizione dei posti (n. 12) all'interno della procedura selettiva (codice identificativo art15-dirtec- 2024) – violazione e falsa applicazione per erroneita' nelle modalita' di calcolo – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione del principio di correttezza e buona fede.”; b) violazione del d.p.r. 445/2000 per gestione atti e documenti amministrativi – violazione dell'art. 76 v dpr 445/2000 - violazione dell'art. 4 della procedura selettiva art-dirtec2024
– manifesta irragionevolezza – abnormita'.”.
3. Si richiama la Suprema Corte laddove, in un caso analogo, ha precisato:
1 “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro- organizzazione. (Cass., sez. U, ord. n. 33212 del 21.12.2018). Si legge (tra l'altro) nel ricorso:
“Il candidato, come emerge dal sopra citato bando di concorso, aveva la possibilità di partecipare ad una sola delle singole aree ivi riportate. È doveroso precisare, sin d'ora, che il numero di posti pari a 12 unità, come da bando di concorso, non è suddiviso tra le tre aree funzionali, definite quali “funzioni” all'interno del bando, ma sono il risultato dell'organigramma dell . Per tali ragioni, secondo quanto stabilito dal bando, il CP_1 singolo candidato poteva partecipare ad una sola delle seguenti aree, nonostante tali funzioni si riferiscano alle strutture dirigenziali e non anche alle attività effettivamente svolte dal personale che spesso rivestono carattere di trasversalità insita nella figura stessa del tecnologo. Inoltre, i dipendenti dell'area “funzioni giuridico-amministrative e funzioni di governance per l e il Sistema Statistico Nazionale” devono aver CP_1 acquisito, quali requisiti necessari all'assunzione, pluralità di competenze e funzioni di stampo trasversali nelle tre aree a cui fa riferimento il bando di concorso in esame…La normativa di riferimento non prevede alcuna ripartizione in aree funzionali per i dirigenti tecnologi e ricercatori, né prevede che il numero di posti ripartiti per area sia calcolato sulla base delle domande pervenute per ciascuna area.”. In effetti la ricorrente contesta l'”organigramma dell' ” (sotteso al bando di CP_1 concorso) per contrasto con la normativa di riferimento e, segnatamente, la legittimità dell'organizzazione secondo aree funzionali per i dirigenti tecnologi e per i ricercatori e dei criteri di ripartizione di tali figure professionali tra le aree (che asseritamente non tengono conto “della pluralità di competenze e funzioni di stampo trasversali nelle tre aree a cui fa riferimento il bando in esame”, come altresì scritto nel ricorso). In definitiva la contestazione della ricorrente investe direttamente gli atti di macro- organizzazione, attraverso i quali l'ISTAT ha definito le “linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi” (come da citata sentenza), a fronte dei quali non sussiste un diritto soggettivo (e dunque non opera il potere di disapplicazione del G.O.). Alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, in base alla complessiva prospettazione della ricorrente, la controversia esula dalla cognizione di questo Ufficio, sussistendo invece la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
4. Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura della decisione e la complessità delle questioni.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
2 compensa la spese processuali. Roma, 1.7.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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