Articolo 1 della Legge 18 gennaio 1989, n. 9
Versione
7 febbraio 1989
Art. 1. 1. All' articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali".
2. All' articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell' art. 4 della legge n. 18/1979 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25› anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali".
- Il testo vigente dell'art. 6 della medesima legge n. 18/1979 , cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6. - La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo e' incompatibile con quella di:
a) presidente di giunta regionale;
b) assessore regionale.
Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.
Qualora il rappresentante non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente