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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello
04 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr.3728/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Maria Donatiello ed elettivamente domiciliato in Bisaccia, alla via
XXIII Luglio, n. 136, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
( ), in persona , P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 15.07.2020 siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. CP_1 va dichiarato contumace (notifica via Pec del 28.01.2025).
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui il ricorrente è affetta consistono in: Esiti di frattura diafisaria del femore sinistro trattata chirurgicamente con osteosintesi mediante chiodo endomidollare, con buon consolidamento osseo e modesto deficit funzionale residuo dell'arto inferiore sinistro, caratterizzato da lieve rigidità articolare dell'anca e del ginocchio e modesta ipotrofia muscolare.
1 3) Tanto determina una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari allo #07# % (sette per cento), a decorrere dall'infortunio stesso.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue l'accoglimento parziale del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del CP_1 grado di invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento del ricorso e perché quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.3728/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che
è affetto, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di Parte_1 cui alla parte motiva, da invalidità permanente nella misura dello #07#% (sette per cento) a decorrere dall'infortunio stesso;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con CP_1 maggiorazione degli accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza dello 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello
04 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr.3728/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Maria Donatiello ed elettivamente domiciliato in Bisaccia, alla via
XXIII Luglio, n. 136, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
( ), in persona , P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 15.07.2020 siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. CP_1 va dichiarato contumace (notifica via Pec del 28.01.2025).
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui il ricorrente è affetta consistono in: Esiti di frattura diafisaria del femore sinistro trattata chirurgicamente con osteosintesi mediante chiodo endomidollare, con buon consolidamento osseo e modesto deficit funzionale residuo dell'arto inferiore sinistro, caratterizzato da lieve rigidità articolare dell'anca e del ginocchio e modesta ipotrofia muscolare.
1 3) Tanto determina una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari allo #07# % (sette per cento), a decorrere dall'infortunio stesso.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue l'accoglimento parziale del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del CP_1 grado di invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento del ricorso e perché quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.3728/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che
è affetto, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di Parte_1 cui alla parte motiva, da invalidità permanente nella misura dello #07#% (sette per cento) a decorrere dall'infortunio stesso;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con CP_1 maggiorazione degli accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza dello 04 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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