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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1434/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1434/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Marchetti Valeria, Parte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] - Marocco il 30/10/1979, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Marchetti Valeria, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 13/12/2003 in Rieti (RI), precisando che dall'unione sono nati i figli:
il 24/06/2004 in Terni ad oggi e maggiorenne;
Persona_1
il 21/02/2007 in Rieti (RI) Persona_2
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) ciascuno dei coniugi continuerà a vivere separato con l'obbligo di mutuo rispetto;
R_ 2) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione della madre. Il padre potrà vedere la figlia tutti i giorni compatibilmente con gli impegni scolastici, lavorativi e/o sportivi della stessa.
3) In considerazione delle condizioni patrimoniali degli istanti, per il mantenimento della minore R_
, il corrisponderà alla sig.ra euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese nel quale si intendono ricomprese le spese ordinarie mediche e di vestiario giornaliero, da rivalutarsi automaticamente, senza necessaria richiesta, ogni anno in base agli indici ISTAT.
4) Le parti espressamente e concordemente dichiarano di avere risolto ogni controversia in merito agli aspetti economici del presente scioglimento del matrimonio e rilasciano ogni più ampia quietanza in merito.
5) Per i rinnovi di documenti, passaporto e quanto potrà occorrere sotto il profilo degli atti amministrativi, il sig. fin da ora manifesta il suo consenso previo accordo tra le parti, Parte_1 ivi compreso il consenso per l'espatrio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13/12/2003 in Rieti (RI) tra Pt_1
e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in
[...] CP_1 parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di RIETI (RI)
(atto n. 44, parte I, anno 2003);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1434/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Marchetti Valeria, Parte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] - Marocco il 30/10/1979, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Marchetti Valeria, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 13/12/2003 in Rieti (RI), precisando che dall'unione sono nati i figli:
il 24/06/2004 in Terni ad oggi e maggiorenne;
Persona_1
il 21/02/2007 in Rieti (RI) Persona_2
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) ciascuno dei coniugi continuerà a vivere separato con l'obbligo di mutuo rispetto;
R_ 2) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione della madre. Il padre potrà vedere la figlia tutti i giorni compatibilmente con gli impegni scolastici, lavorativi e/o sportivi della stessa.
3) In considerazione delle condizioni patrimoniali degli istanti, per il mantenimento della minore R_
, il corrisponderà alla sig.ra euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese nel quale si intendono ricomprese le spese ordinarie mediche e di vestiario giornaliero, da rivalutarsi automaticamente, senza necessaria richiesta, ogni anno in base agli indici ISTAT.
4) Le parti espressamente e concordemente dichiarano di avere risolto ogni controversia in merito agli aspetti economici del presente scioglimento del matrimonio e rilasciano ogni più ampia quietanza in merito.
5) Per i rinnovi di documenti, passaporto e quanto potrà occorrere sotto il profilo degli atti amministrativi, il sig. fin da ora manifesta il suo consenso previo accordo tra le parti, Parte_1 ivi compreso il consenso per l'espatrio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13/12/2003 in Rieti (RI) tra Pt_1
e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in
[...] CP_1 parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di RIETI (RI)
(atto n. 44, parte I, anno 2003);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti