Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2298/2020 R.G., avente ad oggetto: contratti assicurativi;
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Monica Solimo come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
Attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Beniamino Spirito e Raffaele Malinconico come da procura in atti;
Convenuta
Conclusioni: come da verbali di udienza e memorie depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva la Parte_1
quale Società garante per la RCA l'autovettura modello A3 tg. EH362XF, Controparte_2
dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentirla condannare al risarcimento della somma di
€ 6.000,00, pari al valore di mercato di detta autovettura, oggetto di furto nella notte tra il
29.3.2019 ed il 30.3.2019.
Supereasy, ovvero della tipologia installabile direttamente dall'assicurato senza necessità di dover ricorrere ad un tecnico e/o officina specializzata.
Lamentava l'attrice che le segnalazioni (eventi) rilevati dal dispositivo successivamente al furto, pur avendo, una intensità tale da essere qualificati quali “crash”, non hanno determinato alcuna segnalazione di allarme alla Centrale Operativa, circostanza, che avrebbe consentito alla proprietaria di essere avvisata dell'evento e di poter tentare una localizzazione dell'autovettura ed un possibile ritrovamento.
Si costituiva la contestando la domanda e chiedendone il rigetto siccome Controparte_2
del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Rigettate le richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza con ordinanza del 16.12.2024 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È incontroverso che l'attrice fosse, alla data dell'allegato furto, proprietaria dell'auto in questione, com'è fra l'altro documentato dalla copia del certificato di proprietà del veicolo agli atti di causa, la cui conformità all'originale non è contestata.
Risulta in atti che, successivamente all'evento furto il dispositivo elettronico ha rilevato taluni eventi che, per il picco di intensità tra 1 e 2 gr., secondo la prospettazione dell'attrice avrebbero dovuto determinare una segnalazione di allarme e dunque un'allerta alla centrale operativa della Società AlfaEvolution e pertanto attivare il servizio Controparte_3 CP_1
di assistenza stradale.
Parte convenuta oppone la insufficiente durata del picco, tale da non consentire al dispositivo di qualificare l'evento come crash (segnalato) piuttosto che come mini-crash (non segnalato).
E' stato prodotto Il contratto stipulato tra la signora e la Compagnia Unipol Parte_1
Ass.ni spa è una polizza RC Auto con premio agevolato in virtù dell'installazione del dispositivo
UNIBOX SUPEREASY, ovvero il dispositivo “base”, cui sono legati taluni servizi elencati nel
Contratto di Abbonamento ai servizi del Provider Telematico, che, a termini di polizza, la sig.ra avrebbe dovuto stipulare con la società fornitrice dei servizi infotelematici, Parte_1
ovvero AlfaEvolution Technology spa. Tra i servizi forniti dalla società AlfaEvolution Technology spa con riguardo al dispositivo
UNIBOX SUPEREASY sono elencati a pag. 3 della “Nota Informativa precontrattuale, Informativa
Privacy e Condizioni Generali del Contratto di Abbonamento abbinate al CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE RCA KM & SERVIZI” i servizi forniti dalla società AlfaEvolution Technology spa con riguardo al dispositivo UNIBOX SUPEREASY ovvero:
“ - Raccolta ed elaborazione dati in base al tempo di accensione del veicolo, ai km percorsi e alla rilevazione di eventuali crash e mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada). – Segnalazione di allarme verso la Società di Assistenza incaricata da in caso di rilevazione crash di una certa gravità”. Controparte_1
I servizi erogati, grazie alla tecnologia di localizzazione satellitare di cui è dotato il dispositivo, consentono una localizzazione satellitare puntuale.
Viene altresì stabilito della stessa polizza che l'obbligo di segnalazione di allarme alla Società di assistenza sussiste quando l'evento supera i 2,5 g. (cfr. condizioni polizza 3.2.) come peraltro allegato da parte attrice nell'atto introduttivo.
Obbligo insussistente nel caso di specie atteso che è stato registrato un picco di intensità tra 1
e 2 gr. (minicrash) non definibile ai sensi della polizza in esame di “una certa gravità”.
In definitiva mancando la prova dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta la domanda proposta dall'attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite, attesa la peculiarità delle questioni agitate, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta la domanda
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 28.4.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi