TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14144/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTERLANDI Parte_1 C.F._1 IA e dell'avv. GRANDI FRANCESCA ( ) VIA DEI MILLE 24 40121 C.F._2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25 BOLOGNA presso il difensore avv. INTERLANDI IA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARANESI CP_1 C.F._3 PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE N. 6 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARANESI PAOLO
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 19/11/2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, in data 10.10.2009 – atto n. 316, Parte II, Serie A, anno 2009; rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 26.11.2011) e Persona_1 [...]
(Bologna, 16.12.2013); Per_2 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 396/2025 pubblicata in data 07.05.2025 con la quale il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (24.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (07.03.2025) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 18.06.2025 e 30.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Bologna, in data 10.10.2009 – atto n. 316, Parte II, Serie A, anno 2009
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 337 ter Per_2 Per_1 c.c. e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- Assegnazione della casa familiare di via Toscana n. 48 (Bologna) alla signora Parte_1 che vi continuerà ad abitare con entrambi i figli ed quale genitore collocatario. Per_2 Per_1
- Il signor si trasferirà presso altra abitazione, in Bologna alla via Portazza n. 10, CP_1 in un tempo compatibile con le modifiche necessarie per adattare l'appartamento alle esigenze abitative dei figli
- Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, il signor potrà CP_1 tenere e vedere i figli ed per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio Per_2 Per_1 all'uscita dalle rispettive scuole, impegnandosi ad andarli a prendere, fino al lunedì mattina, con impegno di accompagnarli sempre presso gli istituti scolastici, con pernottamento presso l'abitazione paterna.
- I figli staranno con il padre dalla giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola, fino al venerdì mattina (sempre con impegno di accompagnamento presso gli istituti scolastici) o al giovedì sera o diversamente secondo quanto stabilito di comune accordo, nel fine settimana di non sua pertinenza. e potranno comunque restare con il padre un giorno della Per_1 Per_2 settimana, il mercoledì o un altro giorno stabilito di comune accordo, con impegno del padre di prendere i figli da scuola il mercoledì all'uscita con pernottamento nella casa paterna, nei fine settimana di sua spettanza.
- Il padre ha in ogni caso facoltà di vedere e trascorrere tempo con i figli anche tutti i giorni con rapporti disciplinati in base al reciproco affetto e compatibilmente con gli impegni dei figli stessi e della madre. Per quanto riguarda l'accompagnamento a scuola o il rientro presso l'abitazione di ciascun genitore, si stabilisce sin d'ora che tale impegno verrà osservato sino a quanto entrambi i genitori, di comune accordo, non riterranno che i figli abbiano raggiunto una autonomia e capacità in tali spostamenti.
- Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli potranno trascorrere con ciascun genitore periodi paritari per sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi o il Natale o il Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ricomprendendovi o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
In ogni caso le tempistiche relative alle vacanze natalizie e pasquali verranno decise di comune accordo preferibilmente entro un mese prima delle stesse.
Inoltre, per quanto concerne il periodo estivo i figli staranno con ciascun genitore per due settimane consecutive, scegliendo prima la madre negli anni dispari e prima il padre negli anni pari, concordandone i giorni entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
- Per quanto riguarda l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, la signora Parte_1 ed il signor pattuiscono che sarà a carico del signor
[...] CP_1 CP_1 corrispondere la somma complessiva pari ad euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) da versarsi sul conto corrente presso l'Istituto Bancario Fineco Bank intestato alla sig.ra Parte_1 codice IBAN n. [...] mediante bonifico bancario entro e non
[...] oltre il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
- Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura pari al 50%, a carico della signora e del 50% a carico del signor secondo le tabelle previste dal Parte_1 CP_1 Tribunale di Bologna che si trascrivono di seguito:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- L'auto modello Golf Sportsvan, di proprietà del Sig. continuerà ad essere utilizzata in CP_1 prevalenza dalla Sig.ra e l'auto Fiat Panda, di proprietà della Sig.ra Parte_1 Parte_1 prevalentemente dal Sig. salvo vacanze estive, visite a clienti o diverso accordo tra le CP_1 parti, che in ogni caso potranno decidere autonomamente se comprare un'auto nuova in sostituzione della propria.
- I ricorrenti dichiarano e reciprocamente riconoscono di essere unici ed esclusivi proprietari di ogni altro bene a ciascuno di loro intestato o da loro posseduto, non avendo pertanto nulla da pretendere l'uno dall'altra;
- Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra essendo economicamente autosufficienti.
- Le parti si danno reciprocamente assenso ora per allora per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o carta d'identità valida per l'espatrio anche per i minori, impegnandosi ed obbligandosi, in caso di concreta necessità, a rilasciare ulteriore espresso consenso ad hoc.
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui al presente atto.
- Ognuno dei ricorrenti assume formale impegno di non interferire nella vita privata dell'altro.
- I ricorrenti consentono che ciascuno di loro si rechi all'estero per diporto, senza di volta in volta dover richiedere l'assenso dell'altro e preavvertendo comunque della meta del viaggio e della durata dello stesso.
- Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
Spese compensate
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14144/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTERLANDI Parte_1 C.F._1 IA e dell'avv. GRANDI FRANCESCA ( ) VIA DEI MILLE 24 40121 C.F._2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25 BOLOGNA presso il difensore avv. INTERLANDI IA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARANESI CP_1 C.F._3 PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE N. 6 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARANESI PAOLO
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 19/11/2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, in data 10.10.2009 – atto n. 316, Parte II, Serie A, anno 2009; rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 26.11.2011) e Persona_1 [...]
(Bologna, 16.12.2013); Per_2 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 396/2025 pubblicata in data 07.05.2025 con la quale il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (24.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (07.03.2025) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 18.06.2025 e 30.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Bologna, in data 10.10.2009 – atto n. 316, Parte II, Serie A, anno 2009
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 337 ter Per_2 Per_1 c.c. e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- Assegnazione della casa familiare di via Toscana n. 48 (Bologna) alla signora Parte_1 che vi continuerà ad abitare con entrambi i figli ed quale genitore collocatario. Per_2 Per_1
- Il signor si trasferirà presso altra abitazione, in Bologna alla via Portazza n. 10, CP_1 in un tempo compatibile con le modifiche necessarie per adattare l'appartamento alle esigenze abitative dei figli
- Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, il signor potrà CP_1 tenere e vedere i figli ed per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio Per_2 Per_1 all'uscita dalle rispettive scuole, impegnandosi ad andarli a prendere, fino al lunedì mattina, con impegno di accompagnarli sempre presso gli istituti scolastici, con pernottamento presso l'abitazione paterna.
- I figli staranno con il padre dalla giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola, fino al venerdì mattina (sempre con impegno di accompagnamento presso gli istituti scolastici) o al giovedì sera o diversamente secondo quanto stabilito di comune accordo, nel fine settimana di non sua pertinenza. e potranno comunque restare con il padre un giorno della Per_1 Per_2 settimana, il mercoledì o un altro giorno stabilito di comune accordo, con impegno del padre di prendere i figli da scuola il mercoledì all'uscita con pernottamento nella casa paterna, nei fine settimana di sua spettanza.
- Il padre ha in ogni caso facoltà di vedere e trascorrere tempo con i figli anche tutti i giorni con rapporti disciplinati in base al reciproco affetto e compatibilmente con gli impegni dei figli stessi e della madre. Per quanto riguarda l'accompagnamento a scuola o il rientro presso l'abitazione di ciascun genitore, si stabilisce sin d'ora che tale impegno verrà osservato sino a quanto entrambi i genitori, di comune accordo, non riterranno che i figli abbiano raggiunto una autonomia e capacità in tali spostamenti.
- Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli potranno trascorrere con ciascun genitore periodi paritari per sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi o il Natale o il Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ricomprendendovi o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
In ogni caso le tempistiche relative alle vacanze natalizie e pasquali verranno decise di comune accordo preferibilmente entro un mese prima delle stesse.
Inoltre, per quanto concerne il periodo estivo i figli staranno con ciascun genitore per due settimane consecutive, scegliendo prima la madre negli anni dispari e prima il padre negli anni pari, concordandone i giorni entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
- Per quanto riguarda l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, la signora Parte_1 ed il signor pattuiscono che sarà a carico del signor
[...] CP_1 CP_1 corrispondere la somma complessiva pari ad euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) da versarsi sul conto corrente presso l'Istituto Bancario Fineco Bank intestato alla sig.ra Parte_1 codice IBAN n. [...] mediante bonifico bancario entro e non
[...] oltre il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
- Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura pari al 50%, a carico della signora e del 50% a carico del signor secondo le tabelle previste dal Parte_1 CP_1 Tribunale di Bologna che si trascrivono di seguito:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- L'auto modello Golf Sportsvan, di proprietà del Sig. continuerà ad essere utilizzata in CP_1 prevalenza dalla Sig.ra e l'auto Fiat Panda, di proprietà della Sig.ra Parte_1 Parte_1 prevalentemente dal Sig. salvo vacanze estive, visite a clienti o diverso accordo tra le CP_1 parti, che in ogni caso potranno decidere autonomamente se comprare un'auto nuova in sostituzione della propria.
- I ricorrenti dichiarano e reciprocamente riconoscono di essere unici ed esclusivi proprietari di ogni altro bene a ciascuno di loro intestato o da loro posseduto, non avendo pertanto nulla da pretendere l'uno dall'altra;
- Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra essendo economicamente autosufficienti.
- Le parti si danno reciprocamente assenso ora per allora per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o carta d'identità valida per l'espatrio anche per i minori, impegnandosi ed obbligandosi, in caso di concreta necessità, a rilasciare ulteriore espresso consenso ad hoc.
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui al presente atto.
- Ognuno dei ricorrenti assume formale impegno di non interferire nella vita privata dell'altro.
- I ricorrenti consentono che ciascuno di loro si rechi all'estero per diporto, senza di volta in volta dover richiedere l'assenso dell'altro e preavvertendo comunque della meta del viaggio e della durata dello stesso.
- Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
Spese compensate
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla