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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 10844/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.2.2025, nel procedimento cautelare tra
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1
BR (BS) Corso Zanardelli, 38 (P. IVA , e , nata a [...] P.IVA_1 Parte_2
l'11 giugno 1967, residente a [...], Codice Fiscale: entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Emanuele Alterio, ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in Salerno alla via Francesco Paolo Volpe 51;
RICORRENTI
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentate p.t., con sede in Pinzolo (TN), Località Campo Carlo Magno, via
Pian Dei Frari n.1, Codice Fiscale , Partita I.V.A. , rappresentato e difeso P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Carlo Lozzi (C.F. del foro di BR giusta procura in calce al C.F._2 presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in BR, via Solferino n.
11;
RESISTENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. La domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della deliberazione assembleare dell'8.6.2024 assunta dal formulata da Controparte_1 [...]
e è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Tale domanda presuppone tre requisiti: a) il fumus bonis iuris; b) il periculum in mora; c) la sussistenza di gravi motivi (ex art. 23, co. 3, c.c.).
1 Giova sin da ora evidenziare che la disciplina dettata per le associazioni riconosciute dall'art. 23
c.c., in tema di annullabilità delle delibere assembleari, è estensibile alle associazioni non riconosciute, anche per quanto concerne la possibilità di sospensione dell'esecuzione (in senso conforme, Cass. 8456/2014).
1. Per quanto concerne il fumus bonis iuris, deve rilevarsi che sussistono, allo stato, valide ragioni per dubitare della regolare costituzione dell'assemblea, nonché della relativa deliberazione.
L'art. 15 dello Statuto (cfr. doc. 2 di parte attrice) prevede che “ogni consorziato può farsi rappresentare in seno all'assemblea, ma esclusivamente da un altro membro, per delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Le deleghe dovranno essere presentate al Presidente all'inizio della seduta”.
I requisiti statutariamente previsti per la validità della delega assembleare sono, dunque, i seguenti: conferimento della delega ad altro “consorziato”; redazione della delega in forma scritta;
apposizione della delega in calce all'avviso di convocazione;
presentazione delle deleghe al
Presidente all'inizio della seduta assembleare.
L'incombente della presentazione all'inizio della seduta assume un rilievo sostanziale e non già soltanto formale, atteso che, in mancanza di data certa dell'atto di delega, la consegna materiale della stessa consente di provare – e verificare – la preesistenza delle stesse all'inizio dell'assemblea e, di conseguenza, la regolare costituzione di quest'ultima. Inoltre, la materiale presenza delle deleghe consente agli associati presenti all'assemblea di verificare la regolarità dell'operato del
Presidente della stessa.
Nel caso di specie, invece, è pacifico che tale incombente non è stato regolarmente compiuto. A riprova di ciò, si consideri che: a) la Presidente dell'assemblea ammette che “le deleghe che a me risultano verranno poi verificate in un secondo momento” (cfr. fonoregistrazione, da 10' 30'', sub doc. 60 fascicolo cautelare di parte convenuta); b) all'udienza del 19.11.2024, è emerso ulteriormente che “la signora fa presente che in sede di assemblea non erano presenti tutte Pt_3 le deleghe, sia per la mole, sia perché contenenti dati sensibili. Aggiunge però che c'era la disponibilità a fare le copie e così è era stato fissato appuntamento al 29.7.2024”; c) nel verbale impugnato viene espressamente indicato che “vi sarà una successiva verifica del conteggio dei millesimi dei partecipanti presenti o per delega, in particolar modo del socio
[...] sulla base degli atti di acquisto”. Parte_1
Ebbene siffatta modalità operativa – oltre che discostarsi dal disposto dell'art. 15 dello Statuto – non consente di verificare la valida costituzione dell'assemblea, atteso che all'inizio dell'assemblea
2 il Presidente non aveva con sé tutte le deleghe e non poteva quindi verificare che le stesse fossero state effettivamente rilasciate (anzi, ha ammesso che avrebbe riservato tale verifica a un secondo momento); non essendo le stesse dotate di data certa, allo stato, nemmeno può valutarsi la tempestività delle stesse, salvo che nel corso del giudizio di merito venga fornita prova di tale circostanza.
Tale profilo rientra nell'ambito delle molteplici contestazioni prospettate dalle parti attrici relativamente alle suddette deleghe e appare astrattamente idoneo a far ritenere verosimile la sussistenza del diritto evocato in giudizio dalla e da Pt_2 Parte_1
Sempre con riferimento alle deleghe, inoltre, emergono ulteriori profili di criticità.
In primo luogo, alcune deleghe rilasciate da società non indicano la qualità del soggetto che rilascia la delega e non sono corredate da idonea documentazione che consenta di ricavare la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al delegante: a) delega Sorrentino Ceramiche s.r.l., avente 0,466 millesimi, peraltro priva di data (doc. 11, fascicolo cautelare convenuta); b) con delega CP_2 sottoscritta da , avente 1,287 millesimi (doc. 14, fascicolo cautelare convenuta); Parte_4
c) avente 1,421 millesimi (doc. 15, fascicolo cautelare convenuta); d) Controparte_3
con delega sottoscritta da avente 0,743 millesimi (doc. 16, CP_4 Controparte_5 fascicolo cautelare convenuta); e) con delega sottoscritta da avente Controparte_6 Persona_1
0,651 millesimi (doc. 18, fascicolo cautelare convenuta); f) con delega Controparte_7 sottoscritta da avente 0,927 millesimi (cfr. doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); h) Persona_2
Immobiliare Mareva s.r.l., con delega sottoscritta da , avente 0,912 millesimi (cfr. Parte_5 doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); i) Residence San Carlo, con delega sottoscritta da
[...]
, avente 2,376 millesimi (cfr. doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); j) Telenorba s.p.a., Parte_6 con delega sottoscritta da , avente 1,154 millesimi (cfr. doc. 67, fascicolo Controparte_8 cautelare convenuta); k) , con delega sottoscritta da , avente Controparte_9 Parte_7
0,58 millesimi (cfr. doc. 63, fascicolo cautelare convenuta); l) Rea Capital s.r.l., con delega sottoscritta da Fenisia Passaro, avente 0,335 millesimi (cfr. doc. 63, fascicolo cautelare convenuta).
Tale mancanza non può essere colmata ex post dal deposito di visure nel presente giudizio, in quanto la verifica della regolarità della delega doveva essere effettuata in sede assembleare e ciò, invece, non è stato fatto, come comprovato dal fatto che tali visure hanno tutte data successiva allo svolgimento dell'assemblea, e, dunque, la delega risultava all'epoca non attribuibile all'associato.
Peraltro, la delega rilasciata da (cfr. doc. 63, fascicolo cautelare convenuta), è stata Persona_3 conteggiata in misura pari a 0,785 millesimi, con un'indicazione in eccesso di 0,135 millesimi;
tale errore è stato ammesso anche da parte Convenuta (cfr. note depositate in data 16.2.2025, pag. 7). 3 Ancora, ha rilasciato una delega “in qualità di proprietario o di comproprietario” Persona_4 per 1,127 millesimi (cfr. doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); tuttavia, egli non gode di alcun diritto di multiproprietà, bensì, secondo la ricostruzione della convenuta, avrebbe rilasciato la delega in qualità di amministratore della Concordia s.r.l., senza fare alcun riferimento alla società e senza allegare la visura.
titolare di 0,598 millesimi, ha delegato (cfr. doc. 80 Controparte_10 Persona_5 fascicolo cautelare di parte convenuta), il nipote, a partecipare all'assemblea, con facoltà di Per_ subdelega;
egli, effettivamente ha subdelegato l'associato (cfr. doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); tuttavia, la delega della sig.ra viola l'art. 15 dello Statuto nella parte in cui CP_10 prevede la facoltà di delega soltanto in favore di un associato e tale non è il nipote. Analoghe considerazioni valgono per la delega rilasciata da marito dell'associata Persona_7 [...]
(cfr. doc. 82, fascicolo cautelare parte convenuta), avente 0,436 millesimi, in Parte_8
Per_ favore del Ancora, le medesime argomentazioni possono essere spese per la delega rilasciata da (cfr. doc. 63, fascicolo cautelare parte convenuta), la quale è la figlia di Parte_9
, titolare di 1,421 millesimi. Parte_10
Da ultimo, si osserva che la quasi totalità delle deleghe versata negli atti di causa non è redatta in calce alla convocazione, come peraltro richiesto dall'art. 15 dello Statuto, bensì su foglio separato
(e nemmeno collazionato alla convocazione).
Per completezza, deve rilevarsi che la questione delle deleghe sopra esaminata assume un rilievo cruciale sia sotto il profilo del quorum costitutivo dell'assemblea sia sotto il profilo dell'effettiva deliberazione.
Sotto il primo profilo, giova rappresentare che all'assemblea erano presenti – o collegati tramite
Zoom – personalmente 248,948 millesimi, mentre le deleghe rappresentavano 262,027 millesimi. La mancata prova in ordine a quali deleghe siano state tempestivamente presentante è idonea ad assumere rilievo ai fini del quorum costitutivo, anche alla luce del fatto che tale verifica non è stata compiuta prima di dichiarare i millesimi presenti.
Sotto il secondo profilo, anche ai fini della c.d. prova di resistenza, il ridotto scarto con il quale il gruppo differente da e ha ottenuto la maggioranza induce a far Parte_1 Pt_2 ritenere sussistente il fumus bonis iuris circa la fondatezza del diritto evocato in giudizio dagli odierni attori, in quanto è sufficiente l'invalidità di alcune delle deleghe in relazione alle quali sono stati ravvisati profili di criticità al fine di comportare un esito diverso della votazione. Nemmeno
4 può allo stato essere sottovalutato il profilo relativo ai millesimi da attribuire a
[...] che risulta alquanto controverso tra le parti. Parte_1
2.1. A fortiori, si consideri che l'art. 19, comma 1, dello Statuo prevede che “l'amministrazione del
è affidata a un Consiglio d'Amministrazione (al quale possono partecipare anche non CP_1 consorziati) composto da tre membri dei quali due eletti tra i consorziati fondatori o fra persone da loro indicate”.
La disposizione statutaria prevede, pertanto, che due dei tre membri del Consiglio
d'Amministrazione siano: a) consorziati fondatori (requisito soddisfatto dalla sola;
ovvero Pt_2
b) eletti fra persone da loro indicate.
La disposizione, nella sua scarna formulazione, concede ai consorziati fondatori di indicare talune persone tra le quali debbano essere scelti due dei tre membri dei Consiglio d'Amministrazione.
Fermo restando che la questione andrà ulteriormente approfondita nel corso del giudizio di merito, in questa sede ci si limita a evidenziare che, allo stato, non appare che nella procedura di nomina sia stato tenuto in considerazione il disposto dell'art. 19, comma 1, dello Statuto.
2.2. Ancora, giova ricordare che il Consiglio d'Amministrazione risultava allo stato vacante, alla luce di quanto già statuito da questo Tribunale, e pertanto che l'assemblea è stata indetta dall'unico membro del precedente CdA rimasto in carica in forza dell'ultrattività del mandato per i soli atti necessari alla formazione del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Ebbene, il fumus bonis iuris, appare ulteriormente rafforzato dal fatto che l'ordine del giorno – seguito in sede di deliberazione – abbia previsto prima l'approvazione del bilancio e successivamente la nomina del nuovo Consiglio
d'Amministrazione; tale circostanza assume rilievo, in considerazione del procedimento che lo
Statuto prevede per l'approvazione del bilancio e del ruolo che il Consiglio di Amministrazione ricopre nell'ambito di tale procedura.
***
3. Quanto al profilo del periculum in mora questo Tribunale intende richiamare – e fare proprie – le argomentazioni già spese in altro procedimento relativo a una precedente deliberazione del medesimo , ovverosia che “rilevato altresì, quanto al periculum in mora, che la delibera CP_1 oggetto di impugnazione verte su questioni rilevanti per la vita dell'Associazione (nomina di due dei tre componenti il consiglio di amministrazione del , approvazione del bilancio consuntivo CP_1
2020/2021, esame delle candidature del nuovo gestore dei servizi alberghieri e conseguente selezione…) e che, nelle more del giudizio di merito, la sua esecuzione potrebbe ledere gravemente gli interessi dei multiproprietari sacrificati dalle modalità verosimilmente illegittime con cui la
5 stessa è stata adottata” (così, Tribunale di BR, Proc. Rg. 7669/22, Ordinanza del 28.07.2022
Dott.ssa Gheri).
4. Sempre sotto il profilo del periculum in mora, ma anche ai fini della sussistenza dei gravi motivi ex art. 23, co. 3, c.c., si deve ritenere che la violazione delle regole statutarie si traduca in una esiziale alterazione delle modalità attuative, organizzative e funzionali dell'associazione, nonché degli atti che ne determinano l'indirizzo e poiché il perpetuarsi delle violazioni in esame potrebbe tradursi in una inammissibile moltiplicazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da detta violazione, devono ritenersi sussistenti validi motivi per la sospensione cautelare degli effetti della delibera impugnata (in questi termini, Tribunale Roma, Sentenza, 11/06/2009).
***
Le spese del procedimento cautelare verranno liquidate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Giudice,
1. Sospende l'efficacia esecutiva della delibera impugnata;
2. Rinvia alla decisione definitiva sul merito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento cautelare instaurato in corso di causa.
BR, 12.6.2025
Il Giudice
Costanza Teti
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
6
TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.2.2025, nel procedimento cautelare tra
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1
BR (BS) Corso Zanardelli, 38 (P. IVA , e , nata a [...] P.IVA_1 Parte_2
l'11 giugno 1967, residente a [...], Codice Fiscale: entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Emanuele Alterio, ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in Salerno alla via Francesco Paolo Volpe 51;
RICORRENTI
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentate p.t., con sede in Pinzolo (TN), Località Campo Carlo Magno, via
Pian Dei Frari n.1, Codice Fiscale , Partita I.V.A. , rappresentato e difeso P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Carlo Lozzi (C.F. del foro di BR giusta procura in calce al C.F._2 presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in BR, via Solferino n.
11;
RESISTENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. La domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della deliberazione assembleare dell'8.6.2024 assunta dal formulata da Controparte_1 [...]
e è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Tale domanda presuppone tre requisiti: a) il fumus bonis iuris; b) il periculum in mora; c) la sussistenza di gravi motivi (ex art. 23, co. 3, c.c.).
1 Giova sin da ora evidenziare che la disciplina dettata per le associazioni riconosciute dall'art. 23
c.c., in tema di annullabilità delle delibere assembleari, è estensibile alle associazioni non riconosciute, anche per quanto concerne la possibilità di sospensione dell'esecuzione (in senso conforme, Cass. 8456/2014).
1. Per quanto concerne il fumus bonis iuris, deve rilevarsi che sussistono, allo stato, valide ragioni per dubitare della regolare costituzione dell'assemblea, nonché della relativa deliberazione.
L'art. 15 dello Statuto (cfr. doc. 2 di parte attrice) prevede che “ogni consorziato può farsi rappresentare in seno all'assemblea, ma esclusivamente da un altro membro, per delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Le deleghe dovranno essere presentate al Presidente all'inizio della seduta”.
I requisiti statutariamente previsti per la validità della delega assembleare sono, dunque, i seguenti: conferimento della delega ad altro “consorziato”; redazione della delega in forma scritta;
apposizione della delega in calce all'avviso di convocazione;
presentazione delle deleghe al
Presidente all'inizio della seduta assembleare.
L'incombente della presentazione all'inizio della seduta assume un rilievo sostanziale e non già soltanto formale, atteso che, in mancanza di data certa dell'atto di delega, la consegna materiale della stessa consente di provare – e verificare – la preesistenza delle stesse all'inizio dell'assemblea e, di conseguenza, la regolare costituzione di quest'ultima. Inoltre, la materiale presenza delle deleghe consente agli associati presenti all'assemblea di verificare la regolarità dell'operato del
Presidente della stessa.
Nel caso di specie, invece, è pacifico che tale incombente non è stato regolarmente compiuto. A riprova di ciò, si consideri che: a) la Presidente dell'assemblea ammette che “le deleghe che a me risultano verranno poi verificate in un secondo momento” (cfr. fonoregistrazione, da 10' 30'', sub doc. 60 fascicolo cautelare di parte convenuta); b) all'udienza del 19.11.2024, è emerso ulteriormente che “la signora fa presente che in sede di assemblea non erano presenti tutte Pt_3 le deleghe, sia per la mole, sia perché contenenti dati sensibili. Aggiunge però che c'era la disponibilità a fare le copie e così è era stato fissato appuntamento al 29.7.2024”; c) nel verbale impugnato viene espressamente indicato che “vi sarà una successiva verifica del conteggio dei millesimi dei partecipanti presenti o per delega, in particolar modo del socio
[...] sulla base degli atti di acquisto”. Parte_1
Ebbene siffatta modalità operativa – oltre che discostarsi dal disposto dell'art. 15 dello Statuto – non consente di verificare la valida costituzione dell'assemblea, atteso che all'inizio dell'assemblea
2 il Presidente non aveva con sé tutte le deleghe e non poteva quindi verificare che le stesse fossero state effettivamente rilasciate (anzi, ha ammesso che avrebbe riservato tale verifica a un secondo momento); non essendo le stesse dotate di data certa, allo stato, nemmeno può valutarsi la tempestività delle stesse, salvo che nel corso del giudizio di merito venga fornita prova di tale circostanza.
Tale profilo rientra nell'ambito delle molteplici contestazioni prospettate dalle parti attrici relativamente alle suddette deleghe e appare astrattamente idoneo a far ritenere verosimile la sussistenza del diritto evocato in giudizio dalla e da Pt_2 Parte_1
Sempre con riferimento alle deleghe, inoltre, emergono ulteriori profili di criticità.
In primo luogo, alcune deleghe rilasciate da società non indicano la qualità del soggetto che rilascia la delega e non sono corredate da idonea documentazione che consenta di ricavare la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al delegante: a) delega Sorrentino Ceramiche s.r.l., avente 0,466 millesimi, peraltro priva di data (doc. 11, fascicolo cautelare convenuta); b) con delega CP_2 sottoscritta da , avente 1,287 millesimi (doc. 14, fascicolo cautelare convenuta); Parte_4
c) avente 1,421 millesimi (doc. 15, fascicolo cautelare convenuta); d) Controparte_3
con delega sottoscritta da avente 0,743 millesimi (doc. 16, CP_4 Controparte_5 fascicolo cautelare convenuta); e) con delega sottoscritta da avente Controparte_6 Persona_1
0,651 millesimi (doc. 18, fascicolo cautelare convenuta); f) con delega Controparte_7 sottoscritta da avente 0,927 millesimi (cfr. doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); h) Persona_2
Immobiliare Mareva s.r.l., con delega sottoscritta da , avente 0,912 millesimi (cfr. Parte_5 doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); i) Residence San Carlo, con delega sottoscritta da
[...]
, avente 2,376 millesimi (cfr. doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); j) Telenorba s.p.a., Parte_6 con delega sottoscritta da , avente 1,154 millesimi (cfr. doc. 67, fascicolo Controparte_8 cautelare convenuta); k) , con delega sottoscritta da , avente Controparte_9 Parte_7
0,58 millesimi (cfr. doc. 63, fascicolo cautelare convenuta); l) Rea Capital s.r.l., con delega sottoscritta da Fenisia Passaro, avente 0,335 millesimi (cfr. doc. 63, fascicolo cautelare convenuta).
Tale mancanza non può essere colmata ex post dal deposito di visure nel presente giudizio, in quanto la verifica della regolarità della delega doveva essere effettuata in sede assembleare e ciò, invece, non è stato fatto, come comprovato dal fatto che tali visure hanno tutte data successiva allo svolgimento dell'assemblea, e, dunque, la delega risultava all'epoca non attribuibile all'associato.
Peraltro, la delega rilasciata da (cfr. doc. 63, fascicolo cautelare convenuta), è stata Persona_3 conteggiata in misura pari a 0,785 millesimi, con un'indicazione in eccesso di 0,135 millesimi;
tale errore è stato ammesso anche da parte Convenuta (cfr. note depositate in data 16.2.2025, pag. 7). 3 Ancora, ha rilasciato una delega “in qualità di proprietario o di comproprietario” Persona_4 per 1,127 millesimi (cfr. doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); tuttavia, egli non gode di alcun diritto di multiproprietà, bensì, secondo la ricostruzione della convenuta, avrebbe rilasciato la delega in qualità di amministratore della Concordia s.r.l., senza fare alcun riferimento alla società e senza allegare la visura.
titolare di 0,598 millesimi, ha delegato (cfr. doc. 80 Controparte_10 Persona_5 fascicolo cautelare di parte convenuta), il nipote, a partecipare all'assemblea, con facoltà di Per_ subdelega;
egli, effettivamente ha subdelegato l'associato (cfr. doc. 67, fascicolo cautelare convenuta); tuttavia, la delega della sig.ra viola l'art. 15 dello Statuto nella parte in cui CP_10 prevede la facoltà di delega soltanto in favore di un associato e tale non è il nipote. Analoghe considerazioni valgono per la delega rilasciata da marito dell'associata Persona_7 [...]
(cfr. doc. 82, fascicolo cautelare parte convenuta), avente 0,436 millesimi, in Parte_8
Per_ favore del Ancora, le medesime argomentazioni possono essere spese per la delega rilasciata da (cfr. doc. 63, fascicolo cautelare parte convenuta), la quale è la figlia di Parte_9
, titolare di 1,421 millesimi. Parte_10
Da ultimo, si osserva che la quasi totalità delle deleghe versata negli atti di causa non è redatta in calce alla convocazione, come peraltro richiesto dall'art. 15 dello Statuto, bensì su foglio separato
(e nemmeno collazionato alla convocazione).
Per completezza, deve rilevarsi che la questione delle deleghe sopra esaminata assume un rilievo cruciale sia sotto il profilo del quorum costitutivo dell'assemblea sia sotto il profilo dell'effettiva deliberazione.
Sotto il primo profilo, giova rappresentare che all'assemblea erano presenti – o collegati tramite
Zoom – personalmente 248,948 millesimi, mentre le deleghe rappresentavano 262,027 millesimi. La mancata prova in ordine a quali deleghe siano state tempestivamente presentante è idonea ad assumere rilievo ai fini del quorum costitutivo, anche alla luce del fatto che tale verifica non è stata compiuta prima di dichiarare i millesimi presenti.
Sotto il secondo profilo, anche ai fini della c.d. prova di resistenza, il ridotto scarto con il quale il gruppo differente da e ha ottenuto la maggioranza induce a far Parte_1 Pt_2 ritenere sussistente il fumus bonis iuris circa la fondatezza del diritto evocato in giudizio dagli odierni attori, in quanto è sufficiente l'invalidità di alcune delle deleghe in relazione alle quali sono stati ravvisati profili di criticità al fine di comportare un esito diverso della votazione. Nemmeno
4 può allo stato essere sottovalutato il profilo relativo ai millesimi da attribuire a
[...] che risulta alquanto controverso tra le parti. Parte_1
2.1. A fortiori, si consideri che l'art. 19, comma 1, dello Statuo prevede che “l'amministrazione del
è affidata a un Consiglio d'Amministrazione (al quale possono partecipare anche non CP_1 consorziati) composto da tre membri dei quali due eletti tra i consorziati fondatori o fra persone da loro indicate”.
La disposizione statutaria prevede, pertanto, che due dei tre membri del Consiglio
d'Amministrazione siano: a) consorziati fondatori (requisito soddisfatto dalla sola;
ovvero Pt_2
b) eletti fra persone da loro indicate.
La disposizione, nella sua scarna formulazione, concede ai consorziati fondatori di indicare talune persone tra le quali debbano essere scelti due dei tre membri dei Consiglio d'Amministrazione.
Fermo restando che la questione andrà ulteriormente approfondita nel corso del giudizio di merito, in questa sede ci si limita a evidenziare che, allo stato, non appare che nella procedura di nomina sia stato tenuto in considerazione il disposto dell'art. 19, comma 1, dello Statuto.
2.2. Ancora, giova ricordare che il Consiglio d'Amministrazione risultava allo stato vacante, alla luce di quanto già statuito da questo Tribunale, e pertanto che l'assemblea è stata indetta dall'unico membro del precedente CdA rimasto in carica in forza dell'ultrattività del mandato per i soli atti necessari alla formazione del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Ebbene, il fumus bonis iuris, appare ulteriormente rafforzato dal fatto che l'ordine del giorno – seguito in sede di deliberazione – abbia previsto prima l'approvazione del bilancio e successivamente la nomina del nuovo Consiglio
d'Amministrazione; tale circostanza assume rilievo, in considerazione del procedimento che lo
Statuto prevede per l'approvazione del bilancio e del ruolo che il Consiglio di Amministrazione ricopre nell'ambito di tale procedura.
***
3. Quanto al profilo del periculum in mora questo Tribunale intende richiamare – e fare proprie – le argomentazioni già spese in altro procedimento relativo a una precedente deliberazione del medesimo , ovverosia che “rilevato altresì, quanto al periculum in mora, che la delibera CP_1 oggetto di impugnazione verte su questioni rilevanti per la vita dell'Associazione (nomina di due dei tre componenti il consiglio di amministrazione del , approvazione del bilancio consuntivo CP_1
2020/2021, esame delle candidature del nuovo gestore dei servizi alberghieri e conseguente selezione…) e che, nelle more del giudizio di merito, la sua esecuzione potrebbe ledere gravemente gli interessi dei multiproprietari sacrificati dalle modalità verosimilmente illegittime con cui la
5 stessa è stata adottata” (così, Tribunale di BR, Proc. Rg. 7669/22, Ordinanza del 28.07.2022
Dott.ssa Gheri).
4. Sempre sotto il profilo del periculum in mora, ma anche ai fini della sussistenza dei gravi motivi ex art. 23, co. 3, c.c., si deve ritenere che la violazione delle regole statutarie si traduca in una esiziale alterazione delle modalità attuative, organizzative e funzionali dell'associazione, nonché degli atti che ne determinano l'indirizzo e poiché il perpetuarsi delle violazioni in esame potrebbe tradursi in una inammissibile moltiplicazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da detta violazione, devono ritenersi sussistenti validi motivi per la sospensione cautelare degli effetti della delibera impugnata (in questi termini, Tribunale Roma, Sentenza, 11/06/2009).
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Le spese del procedimento cautelare verranno liquidate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Giudice,
1. Sospende l'efficacia esecutiva della delibera impugnata;
2. Rinvia alla decisione definitiva sul merito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento cautelare instaurato in corso di causa.
BR, 12.6.2025
Il Giudice
Costanza Teti
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
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