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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2024, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 09/05/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 2946/2022
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Aldo Moro , 27 98031 Capizzi ITALIA , recapito professionale dell'avv.
TIMPANARO ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 30/07/2022 , parte ricorrente adiva questo Giudice.
L'oggetto della domanda è costituito dalla richiesta di ricevere lo status di invalido civile ai fini del conseguimento del diritto dei benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3 ai sensi di legge. Risulta dagli atti che, in corso di giudizio, l'Amministrazione ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente successivamente alla iscrizione a ruolo della causa, ciò che determina la declaratoria di cessata materia del contendere.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio.
(Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463).
Parte ricorrente, ha altresì, espressamente chiesto la condanna alle spese del giudizio.
Su tale punto va applicato il principio di soccombenza virtuale (Cass. Civ. 11/01/2006,
n.271).
Ritenuto che però parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto solo successivamente alla iscrizione a ruolo della causa, le spese del giudizio, secondo il principio di soccombenza virtuale, e tenuto conto del valore della causa, vanno addossate a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l in persona del Parte_1 CP_2
rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 30/07/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in CP_2
complessivi € 816,00 per compenso, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.;
Patti, lì 09/05/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 09/05/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 2946/2022
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Aldo Moro , 27 98031 Capizzi ITALIA , recapito professionale dell'avv.
TIMPANARO ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 30/07/2022 , parte ricorrente adiva questo Giudice.
L'oggetto della domanda è costituito dalla richiesta di ricevere lo status di invalido civile ai fini del conseguimento del diritto dei benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3 ai sensi di legge. Risulta dagli atti che, in corso di giudizio, l'Amministrazione ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente successivamente alla iscrizione a ruolo della causa, ciò che determina la declaratoria di cessata materia del contendere.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio.
(Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463).
Parte ricorrente, ha altresì, espressamente chiesto la condanna alle spese del giudizio.
Su tale punto va applicato il principio di soccombenza virtuale (Cass. Civ. 11/01/2006,
n.271).
Ritenuto che però parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto solo successivamente alla iscrizione a ruolo della causa, le spese del giudizio, secondo il principio di soccombenza virtuale, e tenuto conto del valore della causa, vanno addossate a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l in persona del Parte_1 CP_2
rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 30/07/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in CP_2
complessivi € 816,00 per compenso, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.;
Patti, lì 09/05/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni