Decreto cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 06/03/2026, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01791/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2026, proposto da
Trastevere Pizza S.r.l.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determina dirigenziale CA/14550/2026 del 28/01/2026 (all.1) con il quale la Dirigente del Settore U.O.A del I° Municipio di Via Petroselli 50 dott. Pasquale Libero Pelusi ha comunicato la divieto di prosecuzione attività di laboratorio alimentare esercitata dalla società TRASTEVERE PIZZA S.R.L.S. nel locale sito in Piazza Sidney Sonnino, 21.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa UC IA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la società ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina di Roma Capitale specificata in epigrafe, con la quale le è stato comunicato il divieto di prosecuzione della propria attività di laboratorio alimentare;
Rilevato che, alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione della domanda cautelare e alla decisione sul ricorso e che il Collegio ha dato avviso della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone le condizioni di legge;
Ritenuto che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese di lite possono compensarsi tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
UC IA RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IA RA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO