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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale EGonale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI MO Presidente;
2) Dr. NC ES IZ MO Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 3633/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale EGonale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025, tra:
- RU (C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Pt_1 C.F._1
in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato BRUNO COLUCCIO (C.F.:
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via E.A. Mario n. C.F._2
15
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato PAOLA
1 PARENTE (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa C.F._3
Lucia n° 81 presso l'Avvocatura EGonale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_1
con il quale ha premesso:
- di essere proprietario e di coltivare un fondo agricolo sito nel Comune di Quarto (Na), alla via Casalanno, riportato in catasto al foglio 8, p.lla 45 (ha 1.17.30);
- che tale fondo è coltivato a meleto, varietà annurca;
- che in data 22.07.2014 il canale di regimentazione delle acque piovane dei cd. EG GN
(alveo lagno Quarto), che corre lungo la predetta strada, a causa della presenza di vegetazione e di materiale di risulta solida ivi scaricati ha rotto gli argini spondali ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sul fondo di esso ricorrente, che è stato invaso da acque putride e da materiale melmoso, subendo danni alle colture ed al terreno;
- che in pari data i tecnici incaricati dal , in seguito al sopralluogo effettuato Controparte_2
sul territorio comunale nell'immediatezza dell'evento alluvionale del 22.07.2014, hanno relazionato in merito al cattivo funzionamento della rete scolante, determinato dalla ostruzione delle cunette laterali di scolo delle acque a causa della presenza di detriti.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_1
subiti.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale, in via preliminare, ha eccepito in Controparte_1
rito l'incompetenza del Trap in favore del giudice ordinario, sul presupposto che l'attore avrebbe dedotto la pretesa cattiva manutenzione del canale senza contestare alcun atto o scelta amministrativa;
e, nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva” in favore del Consorzio Bacino Inferiore del Volturno, dell'Autorità di Bacino e Controparte_3
del , sostenendo che il canale in oggetto rientra nel reticolo di canali Controparte_2
facenti parte del bacino idrografico del Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno e che è del la competenza sulle opere idrauliche di scolo laterali alle strade di sua proprietà; CP_2
ha eccepito, altresì, l'infondatezza della domanda ex artt. 2043 e 2051 c.c., la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità, nonché il concorso del fatto colposo dell'attore ex art. 2 1227 comma 1 e comma 2 c.c. per violazione dell'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini e di rispetto delle distanze delle coltivazioni dall'argine. Ha, infine, eccepito la genericità della richiesta risarcitoria, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici, nonché ha impugnato il quantum della richiesta risarcitoria.
…
Ammessa ed espletata la prova per testi, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.10.2023.
In particolare, parte ricorrente ha concluso nel modo che segue:
“1) accertare la responsabilità da parte della , tenuta al controllo ed alla Controparte_1
manutenzione dei cosiddetti regi-lagni, relativamente alle inondazioni verificatesi nel fondo di proprietà del Sig. , a causa della assoluta mancanza di ogni tipo di CP_4
manutenzione e controllo sugli indicati corsi d'acqua, e per l'effetto, 2) condannare a titolo di risarcimento danni, la in persona del suo Presidente p.t. al pagamento Controparte_1
in favore del Sig. della complessiva somma di € 47.200,00 CP_4
(quarantasettemiladuecento/00) corrispondenti ai danni subiti e quantificati nell'indicata perizia di parte e prodotta in giudizio, o di quella somma maggiore o minore che verrà indicata dal Tribunale adito, oltre interessi da quantificarsi dal verificarsi dagli indicati eventi dannosi. Il tutto con il ristoro delle spese del presente giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
Parte resistente, invece, ha concluso nel modo seguente:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del in favore del Tribunale Pt_2
ordinario;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
per essere competenti altri enti;
Controparte_1
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 c.c. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
3 Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di incompetenza del Tribunale delle acque, per essere competente il Tribunale ordinario, è infondata.
La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche va infatti esclusa allorquando il danno lamentato è collegato ad acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, che, in quanto tali, non possono essere considerate pubbliche (cfr. Cass., sez. 3, n° 2566 del 06/02/2007).
Ma laddove, come nel caso di specie, l'oggetto del processo non sono le acque pluviali in sé e per sé, bensì opere idrauliche (nel caso di specie un canale) adibite alla raccolta ed al convogliamento di acque pluviali, della cui omessa manutenzione si discute, vi è competenza del Tribunale EGonale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33.
Invero, tale norma statuisce la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione a tutte le controversie aventi ad oggetto risarcimenti di danni dipendenti da opere e provvedimenti ex art. 2 R.D. 523/04, e cioè dipendenti da opere idrauliche relative ad acque pubbliche;
a loro volta le acque pubbliche sono definite dall'art. 1 del D.P.R. n° 238/99 (che ha abrogato l'art. 1 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), rubricato “Demanio idrico”, a mente del quale: “
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso
d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne”.
Dalla lettura di tale norma emerge quindi che, mentre non vi potrebbe mai essere competenza del Tribunale delle acque sulle acque piovane che scorrono liberamente, perché in tale caso non vi sono opere idrauliche ed inoltre perché, finché non vi sono opere idrauliche che le convogliano, le acque piovane non sono pubbliche, per converso, nel momento in cui vi sono opere idrauliche che raccolgono e convogliano le acque piovane, queste ultime per ciò solo divengono pubbliche ex art. 1 DPR 238/99, con conseguente competenza del Tribunale delle acque.
4 Va ulteriormente precisato che si radica la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche laddove, con la domanda risarcitoria, venga prospettata la mancata manutenzione delle succitate opere idrauliche, implicando anche tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della
P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche
(cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012; Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale EGonale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale EGonale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
…
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che il ricorrente coltivasse all'epoca dei fatti il fondo sito in Quarto (Na) alla via Casalanno, riportato in catasto al foglio 8, p.lla 45, è comprovata dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che il fondo per cui è causa veniva coltivato dall'odierno ricorrente.
La circostanza che in data 22 luglio 2014, a seguito del cedimento in diversi punti dell'argine, il canale di regimentazione delle acque piovane, che corre lungo la via Casalanno in Quarto, sia esondato, allagando il fondo di proprietà del ricorrente, è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi, e (amici del ricorrente), i quali hanno Testimone_1 Testimone_2
anche precisato che il terreno de quo era adibito, al momento del fatto, a coltivazione di
5 mele e prugne e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte (che l'allagamento sia stato dovuto alla rottura della destra idraulica del canale di via Casalanno
– oltre che dall'intasamento delle cunette stradali di scolo delle acque, la cui manutenzione non è però addebitabile alla - emerge anche dal verbale del sopralluogo effettuato CP_1
nell'immediatezza dei fatti dai tecnici comunali).
In particolare, il teste ha affermato: “era tutto allagato…il terreno del signor era Tes_1 CP_4
pieno di melma, non si capiva niente…sul fondo il coltivava mele, prugne, un po' di CP_4
tutto. Dal momento dell'inondazione ho visto che le piante hanno iniziato a seccare”.
Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “dovetti fermare la mia auto lungo una stradina Tes_2
che conduce alla proprietà in quanto a causa dell'acqua non si poteva procedere oltre. Vi era acqua che arrivava alle ginocchia, mista a fango…sull'acqua galleggiava un po' di tutto, anche mele ancora acerbe oltre a frutta varia di quel periodo dell'anno. Il signor in CP_4
quel periodo produceva frutta di stagione…in seguito l'ho aiutato a togliere le piante distrutte ed a sostituirle con le nuove. Sono state distrutte 200/300 piante. Quando dico distrutte intendo seccate. Non sono in grado di quantificare la produzione persa ma posso ribadire che è stato distrutto tutto”.
Inoltre, allegate alla perizia di parte, si rinvengono fotografie (sebbene non nitide) che mostrano, per l'appunto, il terreno interamente ricoperto da acqua e fango.
I detti testi, inoltre, hanno riferito che nell'acqua vi erano frutta e detriti vari, provenienti dal canale de quo.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in data 22.07.2014, il fondo agricolo del ricorrente si è allagato in conseguenza dell'esondazione del lagno de quo, venendo invaso da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco ed al terreno.
…
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del canale di bonifica in questione (cd.
) è (anche) la . CP_5 Controparte_1
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle EGoni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
6 La sussistenza della qualità di custode in capo alle EGoni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass.
Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn.
198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017;
n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, per CP_1
trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale destinazione idriche in conformità direttive statali sia generali di settore per la dell'economia idrica» e, nel secondo comma, <
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla EGoni, nella lett.
a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937,
n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
7 anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le EGoni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti ia conservazione dei beni>>.
Orbene, il corso d'acqua oggetto del presente processo ha natura di opera di bonifica e fa parte del sistema dei “EG GN” (sistema idraulico di bonifica realizzato tra il XVI ed il XVIII secolo): tale circostanza fa sì che certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile (peraltro nel caso di specie non evocato in giudizio, né da parte ricorrente né dalla convenuta), ma esse non escludono (come CP_1
invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione), bensì si aggiungono a CP_1
quelle della , atteso che, come già si è detto, il d.lgs. 112/98 non solo ha Controparte_1
conferito alle EGoni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, in quanto opere idrauliche (cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n°
353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente OF (EGone Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il Consorzio, che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare CP_1
della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
8 D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle
EGoni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale – anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione - non esclude, ma al più concorre, con CP_1
la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico, ed in capo ai Consorzi di bonifica, qualora CP_1
il corpo idrico abbia una funzione di bonifica: una volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la ed il Consorzio non possono rimanere inerti, ma, in CP_1
virtù dei loro obblighi di custodia e manutenzione, li devono rimuovere (salvo eventuale successiva rivalsa contro i responsabili dello sversamento) al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
Pertanto, correttamente è stata evocata in giudizio la ed una eventuale Controparte_1
responsabilità dell'ente comunale – eccepita dalla nella propria comparsa di CP_1
costituzione - ai sensi del R.D. n° 523/04 (che riserva ai Comuni le cosiddette opere di quinta categoria, quelle cioè che provvedono alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane) oppure ai sensi della normativa sulla raccolta dei rifiuti, non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore CP_1
del demanio idrico.
Per quanto attiene, poi, ad una eventuale responsabilità dei ricorrenti per insistenza dell'attività agricola all'interno della cosiddetta fascia di rispetto (pure eccepita dalla
) va osservato che tale circostanza non risulta in alcun modo dimostrata. CP_1
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri
9 quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile, riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte del ricorrente del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.
1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
In quanto custode del canale per cui è processo la è responsabile, ai sensi degli CP_1
artt. 2051 c.c., per i danni subiti dal fondo agricolo del ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza
10 di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 22.07.2014, dell'alveo Quarto, con conseguente allagamento del fondo agricolo de quo, che veniva invaso da melma e rifiuti, subendo danni al terreno ed alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode del corso CP_1
d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'ingegnere . Persona_1
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne
11 conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente tecnico di parte, ing. , che peraltro non è Persona_1
stato nemmeno escusso come testimone, dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle piante di melo;
ha, inoltre, operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, concimazione organica, concimazione ammendante, erpicatura e fresatura, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
Andando nello specifico, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad €
47.200,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture di mele (valore delle piante di melo morte in termini di mancato reddito):
€ 21.000,00, prezzo di € 150,00 cadauna;
- danno ai terreni: € 26.200,00 (rimozione e trasporto in discarica della superficie €
11.200,00, concimazione organica € 1.800,00, concimazione ammendante € 500,00, erpicatura e fresatura € 700,00);
- danno per la minore produzione di mele pari al 60%: € 12.000,00 (kg 24.000 x € 0,50/kg).
Ebbene, tale consulenza appare gravemente carente:
- si è quantificato un danno conseguente alla morte di 140 piante di melo, ma non si è specificato come si è arrivati a questo numero (lo ha conteggiato personalmente il consulente, che peraltro non è stato nemmeno sentito come teste ? Glielo ha indicato lo stesso ricorrente ?); inoltre, il valore di ogni singola pianta morta lo si è quantificato in euro
150, asseritamente sulla base del mancato reddito che l'imprenditore avrebbe potuto percepire per l'intero ciclo vitale detratti i costi non sostenuti, ma non si è indicato né a
12 quanto ammonterebbe il mancato reddito (né, tanto meno, sono stati indicati i criteri per quantificarlo) né a quanto ammonterebbero i costi non sostenuti;
- si è quantificato un danno da minore produzione di mele durante la fase di allagamento sulla base di una determinata resa (400 quintali) ed un determinato prezzo di vendita (0,50 euro a Kg): ma non si sono indicate le fonti dalle quali si sono ricavati tali dati;
- si sono quantificati i costi per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, ma non sono stati allegati i prezziari ufficiali sulla base dei quali tali costi sono stati calcolati: vi è solo una cifra finale, senza alcuna esplicitazione dei parametri (prezzi ufficiali, metratura del terreno) attraverso i quali a tale cifra finale si è arrivati.
A ciò si aggiunga:
- che nemmeno è stata prodotta documentazione che, per rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dal ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dell'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
- che non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo del ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che ha cagionato la perdita/distruzione di almeno parte delle piante di mele ivi esistenti e che ha inoltre comportato la necessità di esborsi per l'asportazione ed il trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) dei rifiuti nonché la necessità di bonificare e concimare il terreno.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in una misura che però, nell'assoluta mancanza di dati plausibili, deve essere mantenuta nei limiti di circa il 20% delle somme indicate in consulenza, ed in particolare nella somma di euro 9.000,00.
13 Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (22.07.2014) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
14 l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, e con Controparte_1
distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 393,00 per spese vive
(euro 786,00 : 2) e di euro 1.900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00
: 2 = euro 1.900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale EGonale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di CP_4
euro 9.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 22.07.2014 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 22.07.2014 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
15 come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 393,00 per spese vive ed in euro 1.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'08.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
NC ES IZ MO VI MO
16
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale EGonale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. VI MO Presidente;
2) Dr. NC ES IZ MO Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 3633/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale EGonale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025, tra:
- RU (C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Pt_1 C.F._1
in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato BRUNO COLUCCIO (C.F.:
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via E.A. Mario n. C.F._2
15
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato PAOLA
1 PARENTE (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa C.F._3
Lucia n° 81 presso l'Avvocatura EGonale
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_1
con il quale ha premesso:
- di essere proprietario e di coltivare un fondo agricolo sito nel Comune di Quarto (Na), alla via Casalanno, riportato in catasto al foglio 8, p.lla 45 (ha 1.17.30);
- che tale fondo è coltivato a meleto, varietà annurca;
- che in data 22.07.2014 il canale di regimentazione delle acque piovane dei cd. EG GN
(alveo lagno Quarto), che corre lungo la predetta strada, a causa della presenza di vegetazione e di materiale di risulta solida ivi scaricati ha rotto gli argini spondali ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sul fondo di esso ricorrente, che è stato invaso da acque putride e da materiale melmoso, subendo danni alle colture ed al terreno;
- che in pari data i tecnici incaricati dal , in seguito al sopralluogo effettuato Controparte_2
sul territorio comunale nell'immediatezza dell'evento alluvionale del 22.07.2014, hanno relazionato in merito al cattivo funzionamento della rete scolante, determinato dalla ostruzione delle cunette laterali di scolo delle acque a causa della presenza di detriti.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_1
subiti.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale, in via preliminare, ha eccepito in Controparte_1
rito l'incompetenza del Trap in favore del giudice ordinario, sul presupposto che l'attore avrebbe dedotto la pretesa cattiva manutenzione del canale senza contestare alcun atto o scelta amministrativa;
e, nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva” in favore del Consorzio Bacino Inferiore del Volturno, dell'Autorità di Bacino e Controparte_3
del , sostenendo che il canale in oggetto rientra nel reticolo di canali Controparte_2
facenti parte del bacino idrografico del Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno e che è del la competenza sulle opere idrauliche di scolo laterali alle strade di sua proprietà; CP_2
ha eccepito, altresì, l'infondatezza della domanda ex artt. 2043 e 2051 c.c., la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità, nonché il concorso del fatto colposo dell'attore ex art. 2 1227 comma 1 e comma 2 c.c. per violazione dell'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini e di rispetto delle distanze delle coltivazioni dall'argine. Ha, infine, eccepito la genericità della richiesta risarcitoria, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, evidenziando il mancato deposito delle scritture contabili e del quaderno di campagna, richiesti ex lege per le aziende agricole produttrici, nonché ha impugnato il quantum della richiesta risarcitoria.
…
Ammessa ed espletata la prova per testi, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.10.2023.
In particolare, parte ricorrente ha concluso nel modo che segue:
“1) accertare la responsabilità da parte della , tenuta al controllo ed alla Controparte_1
manutenzione dei cosiddetti regi-lagni, relativamente alle inondazioni verificatesi nel fondo di proprietà del Sig. , a causa della assoluta mancanza di ogni tipo di CP_4
manutenzione e controllo sugli indicati corsi d'acqua, e per l'effetto, 2) condannare a titolo di risarcimento danni, la in persona del suo Presidente p.t. al pagamento Controparte_1
in favore del Sig. della complessiva somma di € 47.200,00 CP_4
(quarantasettemiladuecento/00) corrispondenti ai danni subiti e quantificati nell'indicata perizia di parte e prodotta in giudizio, o di quella somma maggiore o minore che verrà indicata dal Tribunale adito, oltre interessi da quantificarsi dal verificarsi dagli indicati eventi dannosi. Il tutto con il ristoro delle spese del presente giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
Parte resistente, invece, ha concluso nel modo seguente:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del in favore del Tribunale Pt_2
ordinario;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
per essere competenti altri enti;
Controparte_1
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 c.c. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
3 Successivamente la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'08.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di incompetenza del Tribunale delle acque, per essere competente il Tribunale ordinario, è infondata.
La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche va infatti esclusa allorquando il danno lamentato è collegato ad acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, che, in quanto tali, non possono essere considerate pubbliche (cfr. Cass., sez. 3, n° 2566 del 06/02/2007).
Ma laddove, come nel caso di specie, l'oggetto del processo non sono le acque pluviali in sé e per sé, bensì opere idrauliche (nel caso di specie un canale) adibite alla raccolta ed al convogliamento di acque pluviali, della cui omessa manutenzione si discute, vi è competenza del Tribunale EGonale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33.
Invero, tale norma statuisce la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione a tutte le controversie aventi ad oggetto risarcimenti di danni dipendenti da opere e provvedimenti ex art. 2 R.D. 523/04, e cioè dipendenti da opere idrauliche relative ad acque pubbliche;
a loro volta le acque pubbliche sono definite dall'art. 1 del D.P.R. n° 238/99 (che ha abrogato l'art. 1 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), rubricato “Demanio idrico”, a mente del quale: “
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso
d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne”.
Dalla lettura di tale norma emerge quindi che, mentre non vi potrebbe mai essere competenza del Tribunale delle acque sulle acque piovane che scorrono liberamente, perché in tale caso non vi sono opere idrauliche ed inoltre perché, finché non vi sono opere idrauliche che le convogliano, le acque piovane non sono pubbliche, per converso, nel momento in cui vi sono opere idrauliche che raccolgono e convogliano le acque piovane, queste ultime per ciò solo divengono pubbliche ex art. 1 DPR 238/99, con conseguente competenza del Tribunale delle acque.
4 Va ulteriormente precisato che si radica la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche laddove, con la domanda risarcitoria, venga prospettata la mancata manutenzione delle succitate opere idrauliche, implicando anche tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della
P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche
(cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012; Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale EGonale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale EGonale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
…
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che il ricorrente coltivasse all'epoca dei fatti il fondo sito in Quarto (Na) alla via Casalanno, riportato in catasto al foglio 8, p.lla 45, è comprovata dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che il fondo per cui è causa veniva coltivato dall'odierno ricorrente.
La circostanza che in data 22 luglio 2014, a seguito del cedimento in diversi punti dell'argine, il canale di regimentazione delle acque piovane, che corre lungo la via Casalanno in Quarto, sia esondato, allagando il fondo di proprietà del ricorrente, è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi, e (amici del ricorrente), i quali hanno Testimone_1 Testimone_2
anche precisato che il terreno de quo era adibito, al momento del fatto, a coltivazione di
5 mele e prugne e che, a seguito dell'inondazione, dette colture sono andate distrutte (che l'allagamento sia stato dovuto alla rottura della destra idraulica del canale di via Casalanno
– oltre che dall'intasamento delle cunette stradali di scolo delle acque, la cui manutenzione non è però addebitabile alla - emerge anche dal verbale del sopralluogo effettuato CP_1
nell'immediatezza dei fatti dai tecnici comunali).
In particolare, il teste ha affermato: “era tutto allagato…il terreno del signor era Tes_1 CP_4
pieno di melma, non si capiva niente…sul fondo il coltivava mele, prugne, un po' di CP_4
tutto. Dal momento dell'inondazione ho visto che le piante hanno iniziato a seccare”.
Il teste ha, dal canto suo, dichiarato: “dovetti fermare la mia auto lungo una stradina Tes_2
che conduce alla proprietà in quanto a causa dell'acqua non si poteva procedere oltre. Vi era acqua che arrivava alle ginocchia, mista a fango…sull'acqua galleggiava un po' di tutto, anche mele ancora acerbe oltre a frutta varia di quel periodo dell'anno. Il signor in CP_4
quel periodo produceva frutta di stagione…in seguito l'ho aiutato a togliere le piante distrutte ed a sostituirle con le nuove. Sono state distrutte 200/300 piante. Quando dico distrutte intendo seccate. Non sono in grado di quantificare la produzione persa ma posso ribadire che è stato distrutto tutto”.
Inoltre, allegate alla perizia di parte, si rinvengono fotografie (sebbene non nitide) che mostrano, per l'appunto, il terreno interamente ricoperto da acqua e fango.
I detti testi, inoltre, hanno riferito che nell'acqua vi erano frutta e detriti vari, provenienti dal canale de quo.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che, in data 22.07.2014, il fondo agricolo del ricorrente si è allagato in conseguenza dell'esondazione del lagno de quo, venendo invaso da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco ed al terreno.
…
L'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del canale di bonifica in questione (cd.
) è (anche) la . CP_5 Controparte_1
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle EGoni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
6 La sussistenza della qualità di custode in capo alle EGoni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass.
Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn.
198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017;
n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del demanio fluviale poiché le competono, per CP_1
trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale destinazione idriche in conformità direttive statali sia generali di settore per la dell'economia idrica» e, nel secondo comma, <
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla EGoni, nella lett.
a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937,
n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
7 anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le EGoni provvedano, per la parte di propria competenza, <<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione manutenzione delle opere degli impianti ia conservazione dei beni>>.
Orbene, il corso d'acqua oggetto del presente processo ha natura di opera di bonifica e fa parte del sistema dei “EG GN” (sistema idraulico di bonifica realizzato tra il XVI ed il XVIII secolo): tale circostanza fa sì che certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile (peraltro nel caso di specie non evocato in giudizio, né da parte ricorrente né dalla convenuta), ma esse non escludono (come CP_1
invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione), bensì si aggiungono a CP_1
quelle della , atteso che, come già si è detto, il d.lgs. 112/98 non solo ha Controparte_1
conferito alle EGoni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, in quanto opere idrauliche (cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n°
353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente OF (EGone Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il Consorzio, che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare CP_1
della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
8 D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle
EGoni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale – anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione - non esclude, ma al più concorre, con CP_1
la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico, ed in capo ai Consorzi di bonifica, qualora CP_1
il corpo idrico abbia una funzione di bonifica: una volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la ed il Consorzio non possono rimanere inerti, ma, in CP_1
virtù dei loro obblighi di custodia e manutenzione, li devono rimuovere (salvo eventuale successiva rivalsa contro i responsabili dello sversamento) al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
Pertanto, correttamente è stata evocata in giudizio la ed una eventuale Controparte_1
responsabilità dell'ente comunale – eccepita dalla nella propria comparsa di CP_1
costituzione - ai sensi del R.D. n° 523/04 (che riserva ai Comuni le cosiddette opere di quinta categoria, quelle cioè che provvedono alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane) oppure ai sensi della normativa sulla raccolta dei rifiuti, non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore CP_1
del demanio idrico.
Per quanto attiene, poi, ad una eventuale responsabilità dei ricorrenti per insistenza dell'attività agricola all'interno della cosiddetta fascia di rispetto (pure eccepita dalla
) va osservato che tale circostanza non risulta in alcun modo dimostrata. CP_1
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri
9 quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile, riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte del ricorrente del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.
1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
In quanto custode del canale per cui è processo la è responsabile, ai sensi degli CP_1
artt. 2051 c.c., per i danni subiti dal fondo agricolo del ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza
10 di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 22.07.2014, dell'alveo Quarto, con conseguente allagamento del fondo agricolo de quo, che veniva invaso da melma e rifiuti, subendo danni al terreno ed alle coltivazioni ivi esistenti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta , in quanto custode del corso CP_1
d'acqua de quo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'ingegnere . Persona_1
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne
11 conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente tecnico di parte, ing. , che peraltro non è Persona_1
stato nemmeno escusso come testimone, dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle piante di melo;
ha, inoltre, operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, concimazione organica, concimazione ammendante, erpicatura e fresatura, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
Andando nello specifico, il consulente ha calcolato un danno complessivo pari ad €
47.200,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture di mele (valore delle piante di melo morte in termini di mancato reddito):
€ 21.000,00, prezzo di € 150,00 cadauna;
- danno ai terreni: € 26.200,00 (rimozione e trasporto in discarica della superficie €
11.200,00, concimazione organica € 1.800,00, concimazione ammendante € 500,00, erpicatura e fresatura € 700,00);
- danno per la minore produzione di mele pari al 60%: € 12.000,00 (kg 24.000 x € 0,50/kg).
Ebbene, tale consulenza appare gravemente carente:
- si è quantificato un danno conseguente alla morte di 140 piante di melo, ma non si è specificato come si è arrivati a questo numero (lo ha conteggiato personalmente il consulente, che peraltro non è stato nemmeno sentito come teste ? Glielo ha indicato lo stesso ricorrente ?); inoltre, il valore di ogni singola pianta morta lo si è quantificato in euro
150, asseritamente sulla base del mancato reddito che l'imprenditore avrebbe potuto percepire per l'intero ciclo vitale detratti i costi non sostenuti, ma non si è indicato né a
12 quanto ammonterebbe il mancato reddito (né, tanto meno, sono stati indicati i criteri per quantificarlo) né a quanto ammonterebbero i costi non sostenuti;
- si è quantificato un danno da minore produzione di mele durante la fase di allagamento sulla base di una determinata resa (400 quintali) ed un determinato prezzo di vendita (0,50 euro a Kg): ma non si sono indicate le fonti dalle quali si sono ricavati tali dati;
- si sono quantificati i costi per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, ma non sono stati allegati i prezziari ufficiali sulla base dei quali tali costi sono stati calcolati: vi è solo una cifra finale, senza alcuna esplicitazione dei parametri (prezzi ufficiali, metratura del terreno) attraverso i quali a tale cifra finale si è arrivati.
A ciò si aggiunga:
- che nemmeno è stata prodotta documentazione che, per rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dal ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dell'ammontare dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita;
- che non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che il fondo del ricorrente abbia subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che ha cagionato la perdita/distruzione di almeno parte delle piante di mele ivi esistenti e che ha inoltre comportato la necessità di esborsi per l'asportazione ed il trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) dei rifiuti nonché la necessità di bonificare e concimare il terreno.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in una misura che però, nell'assoluta mancanza di dati plausibili, deve essere mantenuta nei limiti di circa il 20% delle somme indicate in consulenza, ed in particolare nella somma di euro 9.000,00.
13 Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (22.07.2014) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
14 l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse).
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, e con Controparte_1
distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 393,00 per spese vive
(euro 786,00 : 2) e di euro 1.900,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.200,00; fase decisionale: euro 1.200,00 = euro 3.800,00
: 2 = euro 1.900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale EGonale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di CP_4
euro 9.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 22.07.2014 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 22.07.2014 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
15 come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 393,00 per spese vive ed in euro 1.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'08.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
NC ES IZ MO VI MO
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