Versione
21 agosto 1948
21 agosto 1948
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro 6. autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi di cui all'art. 1, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.
Il Ministro per il tesoro 6. autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi di cui all'art. 1, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.