CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
Massime • 1
In tema di decadenza, il dies a quo previsto dall'art. 47, comma 6, del d.P.R. n. 639 del 1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2024, n. 12400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12400 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
AULA 'B' Numero registro generale 25010/2021 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 Oggetto Data pubblicazione 07/05/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A ART.47, comma 6, DPR IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nr. 639 del L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E 1970 SEZIONE LAVORO Indennità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: maternità Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - R.G.N. 25010/2021 Cron. Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Rep. Ud. 17/01/2024 Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere - PU Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere - Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25010-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, 2024 VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
202
- ricorrente -
contro
RI TE MARIA, TI LE, NE IL;
- intimate - avverso la sentenza n. 356/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/03/2021 R.G.N. 783/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
1 Numero registro generale 25010/2021 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 STEFANO VISONA' che ha concluso per accoglimento del Data pubblicazione 07/05/2024 ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale Avvocato VINCENZO STUMPO. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da tre assistenti di volo, aveva condannato l'INPS alla riliquidazione dell'indennità di maternità, da calcolarsi computando, nella retribuzione parametro, l'indennità di volo nella misura del 100% e non del 50% come, invece, riconosciuto dall'ente previdenziale. 2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47, ult. co., DPR nr. 639 del 1970, perché giudicata non applicabile alla domanda di adeguamento della prestazione riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di due motivi, successivamente illustrati con memoria. 4. Sono rimaste intimate le parti private. 5. Il ricorso, originariamente fissato per la trattazione dinanzi alla sesta sezione, è stato rimesso all'odierna udienza pubblica, in particolare, per la questione che concerne l'aggiunta o meno della durata del procedimento amministrativo al termine di decadenza computato a decorrere dal dies a quo individuabile in base al comma 6 dell'art. 47 cit. RAGIONI DELLA DECISIONE 2 Numero registro generale 25010/2021 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 6. Con il primo motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 Data pubblicazione 07/05/2024 cod.proc.civ.- l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 nr. 639, nel testo integrato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. 6 luglio 2011 nr. 98, convertito con modif. nella legge 5 luglio 2011 nr. 111, con riferimento agli artt. 25, comma 2 bis, e 38 D.Lgs. nr. 198 del 2006, per non aver il giudice di appello rilevato l'intervenuta «decadenza» della domanda giudiziale, ai sensi del citato art. 47, in quanto proposta oltre il termine annuale, decorrente dal pagamento (parziale) dell'indennità medesima. 7. Nel caso concreto, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 16 ottobre 2019 per ottenere la riliquidazione dell'indennità di maternità corrisposta in relazione a periodi di paga riferibili, nel complesso, all'arco temporale «giugno 2016 e agosto 2018» (v. pag. 3 del ricorso in cassazione, nella parte relativa allo svolgimento del processo e v. sentenza impugnata, pag. 2); per l'INPS, la Corte di appello avrebbe errato nel non applicare, alla fattispecie concreta, la decadenza ex art. 47, comma 6, cit. che riguarda le «azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte» ed è riferibile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47, anche alle «controversie in materia di prestazioni di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 nr. 88» inclusa l'indennità di maternità.
8. Nelle memorie illustrative -depositate prima dell'adunanza camerale e in prossimità della odierna udienza- l'INPS ha precisato ulteriormente che nei casi -come quello di specie- di «riliquidazione» delle prestazioni previdenziali non trova applicazione il termine complessivo di «un anno e 300 giorni» ma semplicemente quello di «un anno» decorrente dal 3 Numero registro generale 25010/2021 primo pagamento della sorte (recte: dal riconoscimento parziale Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 della prestazione) secondo la piana lettura dell'art. 47, comma Data pubblicazione 07/05/2024 6, cit.; ciò, peraltro, in coerenza con il principio generale secondo cui la riliquidazione di una prestazione previdenziale - nella fattispecie in esame la riliquidazione dell'indennità di maternità- non esige la presentazione di una domanda amministrativa e, conseguentemente, la necessità di un ulteriore procedimento amministrativo. 9. Il motivo è fondato, 10. La decadenza ex art. 47 DPR nr. 639 del 1970, di natura sostanziale e di ordine pubblico, perché dettata a protezione della certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass. nr. 17792 del 2020), è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato- in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (ex plurimis, Cass. nr. 3990 del 2016). Irrilevante è, dunque, la circostanza, pure riportata nella sentenza impugnata, anche se non in via decisiva, che nella specie la questione della decadenza era stata prospettata dall'INPS solo nelle note depositate in corso di causa. 11. In particolare, la decadenza annuale, ex art. 47, comma 3, DPR nr. 639 del 1970, è applicabile all'azione volta al riconoscimento dell'indennità di maternità: la relativa disciplina è compatibile anche con le fonti superiori del Diritto dell'Unione (Cass. nr.24957 del 2021). 12. Nel caso di specie, l'INPS ha liquidato la prestazione;
tuttavia, secondo la prospettazione delle lavoratrici, in misura inferiore a quanto dovuto per legge. 13. L'oggetto del presente giudizio attiene, dunque, ad una riliquidazione di prestazione previdenziale temporanea, 4 Numero registro generale 25010/2021 riconosciuta dall'INPS in modo parziale: l'Istituto, ai fini della Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 retribuzione parametro, ha considerato la cd. indennità di volo Data pubblicazione 07/05/2024 nella misura del 50% e non del 100%. Il punto controverso concerne l'applicabilità o meno -e con quali modalità- del meccanismo decadenziale disciplinato dall'art. 47 comma 6. 14. Osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, «alla prestazione riconosciuta in modo parziale» si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011 (testualmente: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.») 15. Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale. 16. La questione di maggiore interesse riguarda, tuttavia, la necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale- di considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita (ulteriori 90 giorni) . 17. Il profilo è di interesse nella fattispecie concreta;
per una delle tre lavoratrici -che ha percepito l'ultima indennità nell'agosto del 2018 e ha proposto il ricorso nell'ottobre 2019- diviene rilevante (almeno per una parte della domanda) 5 Numero registro generale 25010/2021 stabilire se il termine di decadenza annuale, ai sensi del comma Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 3 dell'art. 47 ( trattandosi di prestazione economica temporanea Data pubblicazione 07/05/2024 di cui all'art. 74 legge nr. 833 del 1978), sia collegato unicamente al riconoscimento parziale o risenta, invece, di «aggiunte» derivanti dal procedimento amministrativo come stabilito, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 47. 18. La questione, in effetti, è già stata esaminata dalla Corte ( v. Cass. nr. 22820 del 2021) con argomentazioni che il Collegio intende confermare in questa sede. 19. La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di «adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute», ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria. 20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge. 21. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della 6 Numero registro generale 25010/2021 decadenza opera una volta esaurito il procedimento Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la Data pubblicazione 07/05/2024 riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022. 23. L'art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47 24. La decorrenza della decadenza «dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens. 25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee- o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente. 7 Numero registro generale 25010/2021 26. Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le Data pubblicazione 07/05/2024 prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l'accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti (compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. nr. 17430 del 2021. 27. La Corte di appello che ha ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta il delineato meccanismo decadenziale è, dunque, incorsa nel denunciato errore di diritto. 28. La sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo che riguarda il merito della pretesa e l'interpretazione della normativa di riferimento. 29. Non essendo peraltro necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda. La vicenda processuale è accertata nella sentenza impugnata: il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è del 16 ottobre 2019; l'ultimo rateo di indennità di maternità, parzialmente corrisposto, è relativo al periodo di paga «agosto 2018». Il termine di decadenza annuale, iniziato a decorrere, ex art. 6 legge nr. 138 del 1943, dal giorno in cui ogni singolo rateo era dovuto, è, infatti, interamente maturato al momento di proposizione dell'azione giudiziaria (v. Cass. nr. 22820 del 2021 cit. anche in relazione all'affermazione che è l'azione giudiziaria l'atto da compiersi nel termine di legge). 30. Le spese dell'intero processo vanno compensate perché la decisione è fondata sulla giurisprudenza consolidatasi solo in corso di causa.
PQM
8 Numero registro generale 25010/2021 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo Data pubblicazione 07/05/2024 accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gabriella Marchese Umberto Berrino 9
202
- ricorrente -
contro
RI TE MARIA, TI LE, NE IL;
- intimate - avverso la sentenza n. 356/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/03/2021 R.G.N. 783/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
1 Numero registro generale 25010/2021 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 STEFANO VISONA' che ha concluso per accoglimento del Data pubblicazione 07/05/2024 ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale Avvocato VINCENZO STUMPO. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da tre assistenti di volo, aveva condannato l'INPS alla riliquidazione dell'indennità di maternità, da calcolarsi computando, nella retribuzione parametro, l'indennità di volo nella misura del 100% e non del 50% come, invece, riconosciuto dall'ente previdenziale. 2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47, ult. co., DPR nr. 639 del 1970, perché giudicata non applicabile alla domanda di adeguamento della prestazione riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di due motivi, successivamente illustrati con memoria. 4. Sono rimaste intimate le parti private. 5. Il ricorso, originariamente fissato per la trattazione dinanzi alla sesta sezione, è stato rimesso all'odierna udienza pubblica, in particolare, per la questione che concerne l'aggiunta o meno della durata del procedimento amministrativo al termine di decadenza computato a decorrere dal dies a quo individuabile in base al comma 6 dell'art. 47 cit. RAGIONI DELLA DECISIONE 2 Numero registro generale 25010/2021 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 6. Con il primo motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 Data pubblicazione 07/05/2024 cod.proc.civ.- l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 nr. 639, nel testo integrato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. 6 luglio 2011 nr. 98, convertito con modif. nella legge 5 luglio 2011 nr. 111, con riferimento agli artt. 25, comma 2 bis, e 38 D.Lgs. nr. 198 del 2006, per non aver il giudice di appello rilevato l'intervenuta «decadenza» della domanda giudiziale, ai sensi del citato art. 47, in quanto proposta oltre il termine annuale, decorrente dal pagamento (parziale) dell'indennità medesima. 7. Nel caso concreto, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 16 ottobre 2019 per ottenere la riliquidazione dell'indennità di maternità corrisposta in relazione a periodi di paga riferibili, nel complesso, all'arco temporale «giugno 2016 e agosto 2018» (v. pag. 3 del ricorso in cassazione, nella parte relativa allo svolgimento del processo e v. sentenza impugnata, pag. 2); per l'INPS, la Corte di appello avrebbe errato nel non applicare, alla fattispecie concreta, la decadenza ex art. 47, comma 6, cit. che riguarda le «azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte» ed è riferibile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47, anche alle «controversie in materia di prestazioni di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 nr. 88» inclusa l'indennità di maternità.
8. Nelle memorie illustrative -depositate prima dell'adunanza camerale e in prossimità della odierna udienza- l'INPS ha precisato ulteriormente che nei casi -come quello di specie- di «riliquidazione» delle prestazioni previdenziali non trova applicazione il termine complessivo di «un anno e 300 giorni» ma semplicemente quello di «un anno» decorrente dal 3 Numero registro generale 25010/2021 primo pagamento della sorte (recte: dal riconoscimento parziale Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 della prestazione) secondo la piana lettura dell'art. 47, comma Data pubblicazione 07/05/2024 6, cit.; ciò, peraltro, in coerenza con il principio generale secondo cui la riliquidazione di una prestazione previdenziale - nella fattispecie in esame la riliquidazione dell'indennità di maternità- non esige la presentazione di una domanda amministrativa e, conseguentemente, la necessità di un ulteriore procedimento amministrativo. 9. Il motivo è fondato, 10. La decadenza ex art. 47 DPR nr. 639 del 1970, di natura sostanziale e di ordine pubblico, perché dettata a protezione della certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass. nr. 17792 del 2020), è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato- in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (ex plurimis, Cass. nr. 3990 del 2016). Irrilevante è, dunque, la circostanza, pure riportata nella sentenza impugnata, anche se non in via decisiva, che nella specie la questione della decadenza era stata prospettata dall'INPS solo nelle note depositate in corso di causa. 11. In particolare, la decadenza annuale, ex art. 47, comma 3, DPR nr. 639 del 1970, è applicabile all'azione volta al riconoscimento dell'indennità di maternità: la relativa disciplina è compatibile anche con le fonti superiori del Diritto dell'Unione (Cass. nr.24957 del 2021). 12. Nel caso di specie, l'INPS ha liquidato la prestazione;
tuttavia, secondo la prospettazione delle lavoratrici, in misura inferiore a quanto dovuto per legge. 13. L'oggetto del presente giudizio attiene, dunque, ad una riliquidazione di prestazione previdenziale temporanea, 4 Numero registro generale 25010/2021 riconosciuta dall'INPS in modo parziale: l'Istituto, ai fini della Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 retribuzione parametro, ha considerato la cd. indennità di volo Data pubblicazione 07/05/2024 nella misura del 50% e non del 100%. Il punto controverso concerne l'applicabilità o meno -e con quali modalità- del meccanismo decadenziale disciplinato dall'art. 47 comma 6. 14. Osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, «alla prestazione riconosciuta in modo parziale» si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011 (testualmente: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.») 15. Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale. 16. La questione di maggiore interesse riguarda, tuttavia, la necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale- di considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita (ulteriori 90 giorni) . 17. Il profilo è di interesse nella fattispecie concreta;
per una delle tre lavoratrici -che ha percepito l'ultima indennità nell'agosto del 2018 e ha proposto il ricorso nell'ottobre 2019- diviene rilevante (almeno per una parte della domanda) 5 Numero registro generale 25010/2021 stabilire se il termine di decadenza annuale, ai sensi del comma Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 3 dell'art. 47 ( trattandosi di prestazione economica temporanea Data pubblicazione 07/05/2024 di cui all'art. 74 legge nr. 833 del 1978), sia collegato unicamente al riconoscimento parziale o risenta, invece, di «aggiunte» derivanti dal procedimento amministrativo come stabilito, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 47. 18. La questione, in effetti, è già stata esaminata dalla Corte ( v. Cass. nr. 22820 del 2021) con argomentazioni che il Collegio intende confermare in questa sede. 19. La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di «adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute», ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria. 20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge. 21. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della 6 Numero registro generale 25010/2021 decadenza opera una volta esaurito il procedimento Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la Data pubblicazione 07/05/2024 riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022. 23. L'art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47 24. La decorrenza della decadenza «dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens. 25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee- o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente. 7 Numero registro generale 25010/2021 26. Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le Data pubblicazione 07/05/2024 prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l'accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti (compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. nr. 17430 del 2021. 27. La Corte di appello che ha ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta il delineato meccanismo decadenziale è, dunque, incorsa nel denunciato errore di diritto. 28. La sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo che riguarda il merito della pretesa e l'interpretazione della normativa di riferimento. 29. Non essendo peraltro necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda. La vicenda processuale è accertata nella sentenza impugnata: il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è del 16 ottobre 2019; l'ultimo rateo di indennità di maternità, parzialmente corrisposto, è relativo al periodo di paga «agosto 2018». Il termine di decadenza annuale, iniziato a decorrere, ex art. 6 legge nr. 138 del 1943, dal giorno in cui ogni singolo rateo era dovuto, è, infatti, interamente maturato al momento di proposizione dell'azione giudiziaria (v. Cass. nr. 22820 del 2021 cit. anche in relazione all'affermazione che è l'azione giudiziaria l'atto da compiersi nel termine di legge). 30. Le spese dell'intero processo vanno compensate perché la decisione è fondata sulla giurisprudenza consolidatasi solo in corso di causa.
PQM
8 Numero registro generale 25010/2021 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo Data pubblicazione 07/05/2024 accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gabriella Marchese Umberto Berrino 9