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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 quinques c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3665/2021 fra le parti:
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Manzo Parte_1
opponente
Contro Contr
(già in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. S. A. Scarpa opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 09 maggio 2025 la causa è stata introitata in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
Va innanzitutto detto che la causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.718/2021 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 12214,34 oltre interessi e spese di lite, per il mancato pagamento dei ratei mensili del finanziamento, con ammortamento alla francese, concesso dalla che ha ceduto il proprio credito pro solute alla . CP_4 Parte_2
Pacifico che l' opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena: il giudice dell' opposizione non si limita ad esaminare se l' ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all' esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l' emissione del decreto) ha, nella presente fase, l' onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e , in particolare, l' esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l' onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Ebbene, tanto premesso, si deve ritenere che la opposta abbia fornito la prova del proprio credito, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell' inadempimento di controparte, tramite la produzione in giudizio del contratto di finanziamento e dell'altra documentazione in atti;
gravava invece sull'opponente l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto, prova che non è stata fornita.
Va anzi considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente non già da un' apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la opposta, per assolvere all' onere probatorio su di sè gravante, deve offrire in comunicazione il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un' obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall' accertata erogazione del prestito predetto) per l' adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l' inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l' onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento. In disparte tanto, va comunque rilevato che l'opponente lamenta la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Sul punto la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ha avuto modo di esprimersi, statuendo che la determinatezza della somma non è influenzata dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione;
per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ad essi relativa, è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici ma, nella specie, gli uni e gli altri sono stati accertati come acquisibili dai debitori, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare e quand'anche non propria dell'uomo comune.
Va altresì riconosciuta la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Invero il meccanismo sotteso a tale forma di ammortamento, postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, il che non comporta affatto un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c., ed anzi è il sistema che appare più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c.:"Nel metodo di capitalizzazione degli interessi c.d. "alla francese o progressivo" gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché, in caso di applicazione corretta del metodo, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e dunque non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici. La mera circostanza che il metodo di ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all'italiana non può implicare di per se alcuna nullità in assenza di anatocismo." (Tribunale Lecce sez. II 16 settembre 2014); "Il piano di ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici poiché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti e pertanto risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c." (Tribunale Roma sez. XVII 14 marzo 2018 n. 5765); '"ammortamento alla francese", coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura." (Tribunale Terni 03 gennaio 2018 n. 6); "Il piano di ammortamento a rate costanti (cosiddetto alla francese) non genera anatocismo, in violazione dell'art. 1283 c.c., atteso che il meccanismo sotteso a tale forma di ammortamento postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata;
il rispetto di tale criterio esclude di per sé che gli interessi vengano calcolati sugli interessi maturati in precedenza, sicché la questione è, se mai, di verificare se le rate pagate o richieste all'utilizzatore siano state quantificate nel rispetto di detto criterio." (Tribunale Bologna sez. IV 24 giugno 2017 n. 1292).
Quanto infine alle ulteriori doglianze di parte opponente, afferenti alla illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari, deve anzitutto rilevarsi come tutti gli assunti svolti prendano le mosse da una consulenza di parte destinata di per sé a contenere considerazioni di natura tecnica e non a costituire elemento documentale. Al riguardo, e con il conforto di pacifica e mai contraddetta giurisprudenza di legittimità, va invero rilevato che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo.
Ne consegue che, non avendo peraltro parte opponente richiesto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, le doglianza e i motivi di opposizione risultano privi di supporto probatorio.
Tanto impone il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza sulle spese processuali, le quali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 718/21 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 1400, oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge;
Brindisi,26/05/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi