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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12560/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CASALUCI COSIMO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13, il requisito sanitario richiesto per l'assegno mensile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il CTU ha concluso evidenziando che le patologie riscontrate riducono la capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al 55% e inferiore quindi al limite del 74% previsto dalla legge. Il CTU ha così motivato: “In sede di visita peritale la sig.ra
è apparsa di aspetto relativamente conservato, la perizianda deambulava autonomamente, Pt_1 riferiva di diarrea e gonalgie da molti anni per una ileite di Crohn. Ha riferito che in seguito alla terapia biologica ha avuto netto miglioramento tanto da sposarsi e rimanere in cinta. per tale motivo ha sospeso la terapia biologica che riprenderà appena nascerà il bambino.
La sig.ra era lucida collaborante e riferiva saltuaria diarrea e gonalgie. Pt_1 Le risultanze, emerse nel corso della visita medico legale, sono riportate sul verbale di visita e ad esse la presente relazione fa esplicito riferimento. Dall'esame obiettivo praticato sulla persona della sig.ra , nata il [...], si è rilevata gravidanza al settimo mese senza Parte_1 particolari disturbi segno che l'assorbimento intestinale è pressoché integro nonostante le sporadiche forme diarroiche. L'apparato muscolo scheletrico appariva integro con riferite gonalgie.
Le patologie ricordate si sono mantenute stabili della visita della C. I. C. di Campi Sal. e da quella CTU del dr. . Dall'esame clinico e dalla documentazione prodotta si può rilevare come le Persona_1 patologie si siano stabilizzate e anzi la forma sociale si è assolutamente risolta visto che la perizianda si è sposata ed è in cinta al settimo mese. Per tali motivi a parere dello scrivente CTU la riduzione della capacità di lavoro nella sig.ra è da valutare al 55% con decorrenza dal mese di Pt_1
Novembre 2022 circa tre mesi dalla visita CTU stessa.”
Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali. Difettando la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese devono essere poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
13.11.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00.
3. Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate con decreto.
Lecce, lì 03.04.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo